80.2010.28
Imposta sugli utili immobiliari: differimento, donazione mista, anticipo ereditario, donazione immobiliare ai figli, versamento di denaro al donante
2 giugno 2010Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.28
Data decisione, Autorità:
02.06.2010, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: differimento, donazione mista, anticipo ereditario, donazione immobiliare ai figli, versamento di denaro al donante
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 12 cpv. 1 LAID
art. 12 cpv. 3 let. a LAID
art. 125 let. a LT
Incarto n.
80.2010.28
Lugano
2 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 febbraio 2010 contro la decisione del
26 gennaio 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 21 gennaio 2009, RI 1 stipulava con i figli __________ e __________
un contratto denominato donazione immobiliare, in virtù del quale:
·
la madre donava al figlio __________ la part. n.
__________ RFD di __________, mentre il donatario si assumeva il debito
ipotecario di fr. 120'000.– gravante l’immobile e si impegnava a versare alla
donante l’importo di fr. 92'200.– entro dieci giorni;
·
la madre donava al figlio __________ la part. n.
__________ RFD di __________, mentre il donatario si assumeva il debito
ipotecario di fr. 120'000.– gravante l’immobile e si impegnava a versare alla
donante l’importo di fr. 207'800.– entro dieci giorni.
B. Con
decisione del 24 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava
alla donante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alle
cessioni in questione. L’utile immobiliare era commisurato in zero franchi, con
la seguente motivazione: “imposizione differita a norma dell’art. 125 LT”.
Il 26
ottobre 2009, l’autorità fiscale notificava alla contribuente una nuova decisione
di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando questa volta
l’utile imponibile in fr. 491'280.– e l’imposta in fr. 19'651.20. La
motivazione di questa seconda decisione era la seguente:
Rettificazione
della decisione di tassazione intimata il 24.09.2009. Dal rogito no. __________
dell’avv. __________, abbiamo accertato che non si tratta di pura donazione, ma
di un “negozio misto con donazione”, imponibile ai fini della TUI.
Il
valore di alienazione è determinato dal valore dei debiti assunti dagli acquirenti
e dai versamenti effettuati da quest’ultimi all’alienante.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 novembre 2009,
contestando, da un lato, la legittimità della “rettificazione” della precedente
decisione di tassazione e, dall’altro, l’imponibilità delle alienazioni in
questione. A quest’ultimo proposito, argomentava che “per consolidata prassi,
donazioni con assunzione di debito ipotecario non vengono tassate ai fini della
TUI” e che nella fattispecie vi era la sola differenza che oltre all’assunzione
del debito ipotecario vi era stato il versamento di una somma di denaro alla
donante, cosa che non giustificava un diverso trattamento fiscale.
Subordinatamente, contestava anche il calcolo del valore di alienazione.
D. L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 gennaio 2010. In
relazione alla prima censura, rilevava di aver avvertito la contribuente della
rettifica della prima decisione già con raccomandata del 29 settembre 2009,
“quindi nel periodo di crescita in giudicato della stessa”. Quanto alla
questione di merito, osservava che “il ‘negozio misto con donazione’ è imponibile
ai fini della TUI” e che “il valore di alienazione è determinato dal valore dei
debiti assunti dagli acquirenti e dai versamenti effettuati da quest’ultimi
all’alienante”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della decisione di tassazione. In primo luogo, contesta che la
rettificazione sia intervenuta prima che la decisione di tassazione fosse
passata in giudicato. Nel merito, ripropone le considerazioni già contenute nel
reclamo all’Ufficio di tassazione, contestando in particolare che si possa
trattare diversamente il caso in cui il donatario versa una somma di denaro al
donante rispetto a quello in cui si limita ad assumersi un debito ipotecario.
Considerando il valore venale degli oggetti donati, la ricorrente sostiene
inoltre che appare evidente l’esistenza di una donazione.
Diritto
1. 1.1.
Per
quanto concerne la questione della legittimità della “rettificazione” della
prima decisione di tassazione notificata alla contribuente, effettivamente
l’Ufficio di tassazione aveva indirizzato alla ricorrente una lettera (raccomandata)
in data 29 settembre 2009, con le seguenti considerazioni:
Nell’allestire
la tassazione sugli utili immobiliari relativa alla particelle __________ e __________
di __________ si è incorsi in un errore o non si è tenuto conto di determinati
elementi imponibili (il “negozio misto con donazione” non è motivo di differimento
dell’imposizione secondo l’art. 125 LT).
Considerato
che la stessa, spedita in data 24.09.2009, non è cresciuta in giudicato,
l’Ufficio circondariale di tassazione procede al suo annullamento ed al suo
stralcio dal registro delle tassazioni intimate; eventuali bollette a conguaglio
che il contribuente dovesse ricevere in riferimento alla tassazione annullata
vanno eliminate.
La notifica
rettificata vi sarà intimata prossimamente.
1.2.
Secondo il Tribunale
federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il
decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale riguardo,
devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del
diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. Di
solito, quest’ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa, se con la
decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la decisione è
scaturita nell’ambito di un procedimento in cui i contrapposti interessi
dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato ha già
fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è
tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in
considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente
importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).
Interventi prima del
subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse rigorose
condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato.
Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della
certezza del diritto e della tutela dell’affidamento non possono avere lo
stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale
momento. Di solito, l’autorità può perciò ritornare su una propria decisione
non impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché
non sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p. 121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von
Verwaltungsverfügungen, in ZBl 83/1982 p. 153; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).
1.3.
Fino al 1995 era controverso
se le stesse regole valessero anche nell’ambito della procedura di tassazione
fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il Tribunale federale aveva
ancora potuto lasciare aperta la questione. Con una sentenza del 7 luglio 1995,
l’Alta Corte ha deciso che decisioni in materia fiscale, cresciute in giudicato
dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre l’autorità di tassazione
può in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni
particolari, ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione
non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF
53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Il Tribunale federale ha
argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa definitiva per il
contribuente così come per la collettività. La modificabilità di tali decisioni
è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in ossequio al principio
della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che vengono adottate
nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la fattispecie viene
esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse disciplinano il
rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto temporalmente
circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si può ritornare
solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto
un presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209
consid. 1; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).
Nonostante tali considerazioni, è però ammessa la revoca che
intervenga durante il decorso del termine di impugnazione della tassazione. Il
contribuente deve infatti fare i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la
possibilità di un reclamo dell’autorità stessa (in virtù del combinato disposto
degli articoli 107 cpv. 1 e 132 cpv. 3 dell’abrogato DIFD). Finché il destino
di una decisione è così precario, non si può infatti invocare la certezza del
diritto. In considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario
che il diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.
All’autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non
contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II 273 p.
276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, introduzione agli articoli 147-153,
n. 1a, pp. 440-441; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2005.149 del 3 novembre
2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del 4 dicembre 2003, in RtiD
I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 N.
11t).
1.4.
Ne consegue che la lettera
del 29 settembre 2009, che seguiva di soli cinque giorni l’intimazione della
decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, ha validamente
revocato quest’ultima.
Considerandi
2.
2.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 59).
2.2
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, è litigioso l’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari
della donazione delle part. n. __________ e __________ di __________ da parte
della ricorrente ai due figli. Mentre la ricorrente sostiene che si sia
trattato di un atto a titolo gratuito, come tale al beneficio del differimento dell’imposizione, l’autorità fiscale ritiene per contro che le cessioni in discussione abbiano avuto carattere oneroso e siano come tali soggette all’imposta, per
il fatto che i donatari hanno versato un importo di denaro alla donante.
3.2
È
opportuno ricordare dapprima che, secondo l’art. 124 cpv. 1 LT, è imponibile il
trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui
effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili,
economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.
L’art. 125 introduce una
serie di eccezioni all’imposizione, prevedendo che in determinati casi essa è
differita.
Nella
legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14), vi sono due disposizioni che devono essere esaminate:
·
per l’art. 12 cpv. 1 LAID, sono imponibili gli
utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo, sempreché il prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento;
·
l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID dispone
invece che l’imposizione è differita in caso di trapasso di proprietà in seguito
a successione (devoluzione, divisione, legato) a anticipo ereditario o donazione.
Nel
messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, il Consiglio federale ha espressamente affermato che anche i negozi misti con donazione devono dare luogo
al differimento dell’imposizione (FF 1983 III 66). Tale concetto è stato
ribadito anche dal Tribunale federale, in una recente sentenza del 21 febbraio 2005 (TF n.2A.9/2004).
Tutti i
cantoni hanno adottato una disposizione che prevede il differimento
dell’imposizione degli utili immobiliari in caso di trasferimenti a titolo
gratuito. Nel Canton Ticino, l’art. 125 lett. a LT stabilisce che
l’imposizione è differita in caso di trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di successione o donazione.
3.3
Diverse
sono invece le interpretazioni della nozione di donazione, ed in particolare le
delimitazioni tra i contratti misti con donazione (e gli anticipi ereditari a
titolo solo parzialmente gratuito), motivo di differimento dell’imposizione, e le cessioni a titolo oneroso, soggette invece all’imposta sull’utile immobiliare.
·
Nel Canton Argovia, per esempio, una liberalità tra vivi a favore di un erede legittimo o istituito vale sempre quale anticipo
ereditario. L’assunzione di un debito ipotecario è irrilevante, a condizione tuttavia che lo stesso non sia stato aumentato poco prima della ripresa, essendo in tal
caso eventualmente ravvisabile un’elusione d’imposta (Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura
di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. II, 3a ediz., Berna
2009, n. 16 ad § 97, p. 1233). Per quanto concerne invece i negozi misti con
donazione, le autorità argoviesi concedono un differimento d’imposta solo se il
valore di alienazione è inferiore al valore di stima oppure non supera l’80%
del valore venale (Klöti-Weber/Baur,
op. cit., n. 18 ad § 97, p. 1233).
·
Il Canton Berna ha adottato una specifica
disposizione. Ai sensi dell’art. 131 cpv. 3 della legge tributaria cantonale,
le donazioni a favore di eredi legittimi o istituiti vanno considerate a titolo
pienamente gratuito anche qualora il beneficiario si assuma un debito ipotecario. Le altre donazioni (cioè a favore di non eredi) danno invece luogo a differimento d’imposta
unicamente se non vi è alcuna controprestazione del beneficiario (Langenegger, Handbuch zur bernischen
Vermögensgewinnsteuer, 2a ediz., Berna 2001, p. 63).
·
Diverso il sistema adottato dai cantoni Grigioni, Basilea Campagna e San Gallo, nei quali i contratti misti con donazione danno diritto al
differimento dell’imposizione ogni volta che la controprestazione (inclusa l’assunzione del debito ipotecario) non supera il valore di investimento. In caso
contrario, il differimento viene concesso solo per la parte gratuita del negozio (cfr. Christen, Die Grundstückgewinnsteuer des
Kantons Basel-Landschaft, Liestal 1998, p. 125; Wenk,
in: Nefzger/Simonek/Wenk [a cura di], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons
Basel-Landschaft, Basilea 2004, n. 14 ad § 73, p. 523; Steuerverwaltung
Graubünden, Praxisfestlegung, Grundstückgewinnsteuer: Teilentgeltliche Rechtsgeschäfte).
·
Nel Canton Lucerna, ogni trasferimento ad un erede
legittimo o istituito vale quale anticipo ereditario, sempreché la sua
controprestazione non superi il 75% del valore venale del fondo. Per quanto
concerne gli ulteriori negozi misti con donazione, un differimento è concesso
unicamente se la controprestazione del donatario non supera il valore di investimento.
·
Nel Canton Svitto, le donazioni danno luogo al differimento dell’imposizione a condizione che l’acquirente abbia
un’aspettativa ereditaria e che la controprestazione (inclusa l’assunzione del debito ipotecario) non superi il 75% del valore venale del fondo (cfr. Steuerverwaltung
SZ, Merkblatt zum Aufschub der Besteuerung infolge Erbvorbezug/Schenkung/Vermächtnis
[§ 107 Bst. a StG]).
·
Nel Canton Soletta, il trasferimento di un
immobile a favore di un erede legittimo vale quale anticipo ereditario soggetto al differimento, sempreché la sua controprestazione non superi il 90% del valore
venale. Una liberalità tra vivi a favore di un erede istituito ricade invece
sotto la definizione di donazione mista. In tal caso, un differimento è
concesso fintantoché la controprestazione non supera i costi di investimento
sopportati dal donante.
·
Nel Canton Basilea Città, il differimento
dell’imposizione dell’utile immobiliare viene concesso anche in presenza di un
negozio misto, purché la controprestazione sia inferiore al valore di stima
fiscale dell’immobile (cfr. Steuerverwaltung BS, Merkblatt, Unentgeltliche
Handänderungen bei der Grundstückgewinnsteuer).
·
Nel Canton Friburgo, l’imposizione viene differita anche in caso di donazione mista, purché la controprestazione sia nettamente inferiore al valore venale dell’immobile (80%) e sia provato l’animus
donandi del cedente (cfr. Rumo,
Die Leigenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo
1993, pp. 151-152; inoltre RF 1988 p. 424 e p. 539).
·
Nel Canton Zurigo, infine, un differimento è
concesso nel caso sia dell’anticipo ereditario sia di un’altra donazione, a condizione che la prestazione del beneficiario si situi al di sotto del valore venale
del fondo, con una differenza pari almeno al 25% (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten
Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 185 e 193 ad § 216,
p. 1563-4).
3.4
Esaminate
le diverse prassi in vigore nei cantoni, ci si può chiedere se tutte siano
compatibili con l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID. Il dubbio si giustifica in particolar modo di fronte a quella adottata dai Cantoni Grigioni e San Gallo. Infatti, se un immobile viene ceduto ad un prezzo inferiore al valore di
investimento, l’alienante non consegue alcun utile immobiliare e non occorre
allora concedere un differimento dell’imposizione. Il senso dell’art. 12 cpv. 3
lett. a LAID non può dunque consistere nel rinunciare all’imposizione in casi in cui non vi è alcun utile imponibile (Simonek,
Steuern und Abgaben, in: Schmid [a cura di], Die Belehrungs- und
Beratungspflicht des Notars, Zurigo 2006, p. 259).
3.5
Come ha
già avuto modo di stabilire questa Camera in una recente sentenza (CDT n.
80.2008.105
del 3 marzo 2010), un’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12
cpv. 3 lett. a LAID, porterebbe dunque ad escludere il differimento
dell’imposizione ogniqualvolta un immobile venga ceduto ad un prezzo inferiore al valore d’investimento.
Comunque,
interpretando l’art. 125 lett. a LT alla luce dell’art. 12 cpv. 3 lett. a
LAID, si ritiene che si debbano comprendere nel campo d’applicazione di questa disposizione almeno tutte le donazioni che rientrano nella nozione di anticipo ereditario, cioè il cui beneficiario è un erede legittimo o istituito, che
riceve la liberalità in acconto alla sua quota ereditaria (cfr. nello stesso
senso la sentenza CDT n. 80.2008.83 del 1° luglio 2009, concernente il tributo
sulle operazioni a registro fondiario). Quasi tutti i cantoni presi in considerazione, infatti, includono nella nozione di anticipo ereditario anche le donazioni ad un erede, caratterizzate dal fatto che quest’ultimo effettua una controprestazione, anche solo assumendosi un onere ipotecario. Tutt’al più si richiede che vi sia una palese
sproporzione fra le prestazioni, nel senso che deve esservi un certo vantaggio per il donatar io.
Più
differenziate sono le soluzioni, proposte dalla prassi dei cantoni presi in
esame, in relazione alle donazioni miste che non rientrano nella nozione di anticipo ereditario. Mentre alcuni cantoni le escludono del tutto dal beneficio del differimento dell’imposizione (p. es. Berna e Svitto), altri le mettono sullo stesso
piano degli anticipi ereditari (p. es. Zurigo, Friburgo e Basilea Città) ed altri
ancora subordinano il differimento a condizioni più restrittive di quelle
previste per gli anticipi ereditari (p. es. Argovia).
È
certamente necessario esigere una certa sproporzione fra la prestazione del donante e la controprestazione del donatario, in particolar modo quando l’immobile è
ceduto ad una persona che non ha un’aspettativa ereditaria. Altrimenti, si
rischierebbe di assistere ad una proliferazione delle donazioni, caratterizzate da controprestazioni del donatario che equivalgono praticamente al
pagamento del prezzo. Particolare attenzione è poi dovuta ogniqualvolta l’onere
ipotecario sia stato acceso o aumentato in prossimità della donazione. Infine, si deve tener conto anche dell’eventuale esistenza di prestazioni che compensano la pretesa gratuità parziale dell’atto, come ha sottolineato in particolar
modo la giurisprudenza friburghese, proponendo l’esempio del caso in cui la
parte definita “gratuita” della donazione mista corrisponda alla retribuzione per prestazioni di servizio o trovi la sua causa in un altro rapporto contrattuale (lavoro,
mandato ecc.; cfr. sentenza CDT n. 80.2008.105 del 3 marzo 2010, consid. 4.4.).
4.
Nel
caso in esame, il valore di investimento è senz’altro nettamente inferiore alla controprestazione dei donatari (pari alla somma del valore dell’onere ipotecario assunto e del versamento in denaro fatto alla donante). Infatti, la ricorrente era proprietaria
dei terreni in questione da oltre 30 anni. Ne risulta pertanto che un utile
immobiliare vi è certamente e che lo stesso dovrebbe essere imposto seguendo
l’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID,
fatta propria p. es. dalle autorità fiscali dei cantoni Grigioni e San Gallo.
Si è già affermato tuttavia che una simile interpretazione restrittiva non si
giustifica, soprattutto in presenza di un anticipo ereditario.
Per
quanto concerne il valore venale degli oggetti donati, la ricorrente ha
prodotto con il ricorso una perizia eseguita nel 2008 da uno studio di
architettura di __________. Alla part. n. __________ è stato attribuito un
valore venale di fr. 400.– al mq, mentre alla part. n. __________ ne è stato
attribuito uno di fr. 450.–. Ne consegue che il valore di mercato un anno prima
della donazione ammontava a fr. 457'600.– per il primo fondo ed a fr. 581'400.–
per il secondo.
Vi sono
pertanto elementi sufficienti per ritenere che il valore venale superi, non di
poco, quello della controprestazione dei donatari. Fondandosi sulla stima
peritale appena ricordata, la controprestazione ammonterebbe solo al 56% del
valore venale dell’immobile donato, in un caso (mapp. n. __________), ed addirittura
al 46% nel secondo (mapp. n. __________).
D’altra
parte, i donatari sono figli della donante e ne sono in tal modo eredi
legittimi. La cessione immobiliare in discussione può essere considerata un
anticipo ereditario.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, si può pertanto ritenere che, dal punto di
vista dell’imposta sugli utili immobiliari, le transazioni in esame siano
qualificabili come donazioni. Le stesse beneficiano conseguentemente del
differimento dell’imposizione previsto dall’art. 125 lett. a LT.
5.
Visto l’esito del ricorso, non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 2010 è riformata nel senso
che alla contribuente è concesso il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare conseguito con la donazione a favore dei figli.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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