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Decisione

80.2010.28

Imposta sugli utili immobiliari: differimento, donazione mista, anticipo ereditario, donazione immobiliare ai figli, versamento di denaro al donante

2 giugno 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 21 gennaio 2009, RI 1 stipulava con i figli __________ e __________

un contratto denominato donazione immobiliare, in virtù del quale:

·

la madre donava al figlio __________ la part. n.

__________ RFD di __________, mentre il donatario si assumeva il debito

ipotecario di fr. 120'000.– gravante l’immobile e si impegnava a versare alla

donante l’importo di fr. 92'200.– entro dieci giorni;

·

la madre donava al figlio __________ la part. n.

__________ RFD di __________, mentre il donatario si assumeva il debito

ipotecario di fr. 120'000.– gravante l’immobile e si impegnava a versare alla

donante l’importo di fr. 207'800.– entro dieci giorni.

B. Con

decisione del 24 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava

alla donante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alle

cessioni in questione. L’utile immobiliare era commisurato in zero franchi, con

la seguente motivazione: “imposizione differita a norma dell’art. 125 LT”.

Il 26

ottobre 2009, l’autorità fiscale notificava alla contribuente una nuova decisione

di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando questa volta

l’utile imponibile in fr. 491'280.– e l’imposta in fr. 19'651.20. La

motivazione di questa seconda decisione era la seguente:

Rettificazione

della decisione di tassazione intimata il 24.09.2009. Dal rogito no. __________

dell’avv. __________, abbiamo accertato che non si tratta di pura donazione, ma

di un “negozio misto con donazione”, imponibile ai fini della TUI.

Il

valore di alienazione è determinato dal valore dei debiti assunti dagli acquirenti

e dai versamenti effettuati da quest’ultimi all’alienante.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 novembre 2009,

contestando, da un lato, la legittimità della “rettificazione” della precedente

decisione di tassazione e, dall’altro, l’imponibilità delle alienazioni in

questione. A quest’ultimo proposito, argomentava che “per consolidata prassi,

donazioni con assunzione di debito ipotecario non vengono tassate ai fini della

TUI” e che nella fattispecie vi era la sola differenza che oltre all’assunzione

del debito ipotecario vi era stato il versamento di una somma di denaro alla

donante, cosa che non giustificava un diverso trattamento fiscale.

Subordinatamente, contestava anche il calcolo del valore di alienazione.

D. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 gennaio 2010. In

relazione alla prima censura, rilevava di aver avvertito la contribuente della

rettifica della prima decisione già con raccomandata del 29 settembre 2009,

“quindi nel periodo di crescita in giudicato della stessa”. Quanto alla

questione di merito, osservava che “il ‘negozio misto con donazione’ è imponibile

ai fini della TUI” e che “il valore di alienazione è determinato dal valore dei

debiti assunti dagli acquirenti e dai versamenti effettuati da quest’ultimi

all’alienante”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della decisione di tassazione. In primo luogo, contesta che la

rettificazione sia intervenuta prima che la decisione di tassazione fosse

passata in giudicato. Nel merito, ripropone le considerazioni già contenute nel

reclamo all’Ufficio di tassazione, contestando in particolare che si possa

trattare diversamente il caso in cui il donatario versa una somma di denaro al

donante rispetto a quello in cui si limita ad assumersi un debito ipotecario.

Considerando il valore venale degli oggetti donati, la ricorrente sostiene

inoltre che appare evidente l’esistenza di una donazione.

Diritto

1. 1.1.

Per

quanto concerne la questione della legittimità della “rettificazione” della

prima decisione di tassazione notificata alla contribuente, effettivamente

l’Ufficio di tassazione aveva indirizzato alla ricorrente una lettera (raccomandata)

in data 29 settembre 2009, con le seguenti considerazioni:

Nell’allestire

la tassazione sugli utili immobiliari relativa alla particelle __________ e __________

di __________ si è incorsi in un errore o non si è tenuto conto di determinati

elementi imponibili (il “negozio misto con donazione” non è motivo di differimento

dell’imposizione secondo l’art. 125 LT).

Considerato

che la stessa, spedita in data 24.09.2009, non è cresciuta in giudicato,

l’Ufficio circondariale di tassazione procede al suo annullamento ed al suo

stralcio dal registro delle tassazioni intimate; eventuali bollette a conguaglio

che il contribuente dovesse ricevere in riferimento alla tassazione annullata

vanno eliminate.

La notifica

rettificata vi sarà intimata prossimamente.

1.2.

Secondo il Tribunale

federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il

decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale riguardo,

devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del

diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. Di

solito, quest’ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa, se con la

decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la decisione è

scaturita nell’ambito di un procedimento in cui i contrapposti interessi

dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato ha già

fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è

tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in

considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente

importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).

Interventi prima del

subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse rigorose

condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato.

Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della

certezza del diritto e della tutela dell’affidamento non possono avere lo

stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale

momento. Di solito, l’autorità può perciò ritornare su una propria decisione

non impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché

non sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p. 121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von

Verwaltungsverfügungen, in ZBl 83/1982 p. 153; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).

1.3.

Fino al 1995 era controverso

se le stesse regole valessero anche nell’ambito della procedura di tassazione

fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il Tribunale federale aveva

ancora potuto lasciare aperta la questione. Con una sentenza del 7 luglio 1995,

l’Alta Corte ha deciso che decisioni in materia fiscale, cresciute in giudicato

dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre l’autorità di tassazione

può in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni

particolari, ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione

non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE 1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF

53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).

Il Tribunale federale ha

argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa definitiva per il

contribuente così come per la collettività. La modificabilità di tali decisioni

è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in ossequio al principio

della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che vengono adottate

nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la fattispecie viene

esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse disciplinano il

rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto temporalmente

circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si può ritornare

solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto

un presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209

consid. 1; Blumenstein/Locher,

System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).

Nonostante tali considerazioni, è però ammessa la revoca che

intervenga durante il decorso del termine di impugnazione della tassazione. Il

contribuente deve infatti fare i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la

possibilità di un reclamo dell’autorità stessa (in virtù del combinato disposto

degli articoli 107 cpv. 1 e 132 cpv. 3 dell’abrogato DIFD). Finché il destino

di una decisione è così precario, non si può infatti invocare la certezza del

diritto. In considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario

che il diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.

All’autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non

contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II 273 p.

276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, introduzione agli articoli 147-153,

n. 1a, pp. 440-441; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2005.149 del 3 novembre

2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del 4 dicembre 2003, in RtiD

I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre 2001, in RDAT I-2002 N.

11t).

1.4.

Ne consegue che la lettera

del 29 settembre 2009, che seguiva di soli cinque giorni l’intimazione della

decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, ha validamente

revocato quest’ultima.

Considerandi

2.

2.1.

Lo Stato

preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai

guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti

di esso (art. 123 LT).

Il

tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte

sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di

una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona

assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza

che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto

dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 59).

2.2

L’utile

imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e

dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia,

se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può

chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di

proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2

LT).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, è litigioso l’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari

della donazione delle part. n. __________ e __________ di __________ da parte

della ricorrente ai due figli. Mentre la ricorrente sostiene che si sia

trattato di un atto a titolo gratuito, come tale al beneficio del differimento dell’imposizione, l’autorità fiscale ritiene per contro che le cessioni in discussione abbiano avuto carattere oneroso e siano come tali soggette all’imposta, per

il fatto che i donatari hanno versato un importo di denaro alla donante.

3.2

È

opportuno ricordare dapprima che, secondo l’art. 124 cpv. 1 LT, è imponibile il

trasferimento di proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui

effetti, riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili,

economicamente, a quelli di un trasferimento di proprietà.

L’art. 125 introduce una

serie di eccezioni all’imposizione, prevedendo che in determinati casi essa è

differita.

Nella

legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14), vi sono due disposizioni che devono essere esaminate:

·

per l’art. 12 cpv. 1 LAID, sono imponibili gli

utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo, sempreché il prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento;

·

l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID dispone

invece che l’imposizione è differita in caso di trapasso di proprietà in seguito

a successione (devoluzione, divisione, legato) a anticipo ereditario o donazione.

Nel

messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, il Consiglio federale ha espressamente affermato che anche i negozi misti con donazione devono dare luogo

al differimento dell’imposizione (FF 1983 III 66). Tale concetto è stato

ribadito anche dal Tribunale federale, in una recente sentenza del 21 febbraio 2005 (TF n.2A.9/2004).

Tutti i

cantoni hanno adottato una disposizione che prevede il differimento

dell’imposizione degli utili immobiliari in caso di trasferimenti a titolo

gratuito. Nel Canton Ticino, l’art. 125 lett. a LT stabilisce che

l’imposizione è differita in caso di trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto all’imposta di successione o donazione.

3.3

Diverse

sono invece le interpretazioni della nozione di donazione, ed in particolare le

delimitazioni tra i contratti misti con donazione (e gli anticipi ereditari a

titolo solo parzialmente gratuito), motivo di differimento dell’imposizione, e le cessioni a titolo oneroso, soggette invece all’imposta sull’utile immobiliare.

·

Nel Canton Argovia, per esempio, una liberalità tra vivi a favore di un erede legittimo o istituito vale sempre quale anticipo

ereditario. L’assunzione di un debito ipotecario è irrilevante, a condizione tuttavia che lo stesso non sia stato aumentato poco prima della ripresa, essendo in tal

caso eventualmente ravvisabile un’elusione d’imposta (Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura

di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Vol. II, 3a ediz., Berna

2009, n. 16 ad § 97, p. 1233). Per quanto concerne invece i negozi misti con

donazione, le autorità argoviesi concedono un differimento d’imposta solo se il

valore di alienazione è inferiore al valore di stima oppure non supera l’80%

del valore venale (Klöti-Weber/Baur,

op. cit., n. 18 ad § 97, p. 1233).

·

Il Canton Berna ha adottato una specifica

disposizione. Ai sensi dell’art. 131 cpv. 3 della legge tributaria cantonale,

le donazioni a favore di eredi legittimi o istituiti vanno considerate a titolo

pienamente gratuito anche qualora il beneficiario si assuma un debito ipotecario. Le altre donazioni (cioè a favore di non eredi) danno invece luogo a differimento d’imposta

unicamente se non vi è alcuna controprestazione del beneficiario (Langenegger, Handbuch zur bernischen

Vermögensgewinnsteuer, 2a ediz., Berna 2001, p. 63).

·

Diverso il sistema adottato dai cantoni Grigioni, Basilea Campagna e San Gallo, nei quali i contratti misti con donazione danno diritto al

differimento dell’imposizione ogni volta che la controprestazione (inclusa l’assunzione del debito ipotecario) non supera il valore di investimento. In caso

contrario, il differimento viene concesso solo per la parte gratuita del negozio (cfr. Christen, Die Grundstückgewinnsteuer des

Kantons Basel-Landschaft, Liestal 1998, p. 125; Wenk,

in: Nefzger/Simonek/Wenk [a cura di], Kommentar zum Steuergesetz des Kantons

Basel-Landschaft, Basilea 2004, n. 14 ad § 73, p. 523; Steuerverwaltung

Graubünden, Praxisfestlegung, Grundstückgewinnsteuer: Teilentgeltliche Rechtsgeschäfte).

·

Nel Canton Lucerna, ogni trasferimento ad un erede

legittimo o istituito vale quale anticipo ereditario, sempreché la sua

controprestazione non superi il 75% del valore venale del fondo. Per quanto

concerne gli ulteriori negozi misti con donazione, un differimento è concesso

unicamente se la controprestazione del donatario non supera il valore di investimento.

·

Nel Canton Svitto, le donazioni danno luogo al differimento dell’imposizione a condizione che l’acquirente abbia

un’aspettativa ereditaria e che la controprestazione (inclusa l’assunzione del debito ipotecario) non superi il 75% del valore venale del fondo (cfr. Steuerverwaltung

SZ, Merkblatt zum Aufschub der Besteuerung infolge Erbvorbezug/Schenkung/Vermächtnis

[§ 107 Bst. a StG]).

·

Nel Canton Soletta, il trasferimento di un

immobile a favore di un erede legittimo vale quale anticipo ereditario soggetto al differimento, sempreché la sua controprestazione non superi il 90% del valore

venale. Una liberalità tra vivi a favore di un erede istituito ricade invece

sotto la definizione di donazione mista. In tal caso, un differimento è

concesso fintantoché la controprestazione non supera i costi di investimento

sopportati dal donante.

·

Nel Canton Basilea Città, il differimento

dell’imposizione dell’utile immobiliare viene concesso anche in presenza di un

negozio misto, purché la controprestazione sia inferiore al valore di stima

fiscale dell’immobile (cfr. Steuerverwaltung BS, Merkblatt, Unentgeltliche

Handänderungen bei der Grundstückgewinnsteuer).

·

Nel Canton Friburgo, l’imposizione viene differita anche in caso di donazione mista, purché la controprestazione sia nettamente inferiore al valore venale dell’immobile (80%) e sia provato l’animus

donandi del cedente (cfr. Rumo,

Die Leigenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo

1993, pp. 151-152; inoltre RF 1988 p. 424 e p. 539).

·

Nel Canton Zurigo, infine, un differimento è

concesso nel caso sia dell’anticipo ereditario sia di un’altra donazione, a condizione che la prestazione del beneficiario si situi al di sotto del valore venale

del fondo, con una differenza pari almeno al 25% (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten

Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n. 185 e 193 ad § 216,

p. 1563-4).

3.4

Esaminate

le diverse prassi in vigore nei cantoni, ci si può chiedere se tutte siano

compatibili con l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID. Il dubbio si giustifica in particolar modo di fronte a quella adottata dai Cantoni Grigioni e San Gallo. Infatti, se un immobile viene ceduto ad un prezzo inferiore al valore di

investimento, l’alienante non consegue alcun utile immobiliare e non occorre

allora concedere un differimento dell’imposizione. Il senso dell’art. 12 cpv. 3

lett. a LAID non può dunque consistere nel rinunciare all’imposizione in casi in cui non vi è alcun utile imponibile (Simonek,

Steuern und Abgaben, in: Schmid [a cura di], Die Belehrungs- und

Beratungspflicht des Notars, Zurigo 2006, p. 259).

3.5

Come ha

già avuto modo di stabilire questa Camera in una recente sentenza (CDT n.

80.2008.105

del 3 marzo 2010), un’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12

cpv. 3 lett. a LAID, porterebbe dunque ad escludere il differimento

dell’imposizione ogniqualvolta un immobile venga ceduto ad un prezzo inferiore al valore d’investimento.

Comunque,

interpretando l’art. 125 lett. a LT alla luce dell’art. 12 cpv. 3 lett. a

LAID, si ritiene che si debbano comprendere nel campo d’applicazione di questa disposizione almeno tutte le donazioni che rientrano nella nozione di anticipo ereditario, cioè il cui beneficiario è un erede legittimo o istituito, che

riceve la liberalità in acconto alla sua quota ereditaria (cfr. nello stesso

senso la sentenza CDT n. 80.2008.83 del 1° luglio 2009, concernente il tributo

sulle operazioni a registro fondiario). Quasi tutti i cantoni presi in considerazione, infatti, includono nella nozione di anticipo ereditario anche le donazioni ad un erede, caratterizzate dal fatto che quest’ultimo effettua una controprestazione, anche solo assumendosi un onere ipotecario. Tutt’al più si richiede che vi sia una palese

sproporzione fra le prestazioni, nel senso che deve esservi un certo vantaggio per il donatar io.

Più

differenziate sono le soluzioni, proposte dalla prassi dei cantoni presi in

esame, in relazione alle donazioni miste che non rientrano nella nozione di anticipo ereditario. Mentre alcuni cantoni le escludono del tutto dal beneficio del differimento dell’imposizione (p. es. Berna e Svitto), altri le mettono sullo stesso

piano degli anticipi ereditari (p. es. Zurigo, Friburgo e Basilea Città) ed altri

ancora subordinano il differimento a condizioni più restrittive di quelle

previste per gli anticipi ereditari (p. es. Argovia).

È

certamente necessario esigere una certa sproporzione fra la prestazione del donante e la controprestazione del donatario, in particolar modo quando l’immobile è

ceduto ad una persona che non ha un’aspettativa ereditaria. Altrimenti, si

rischierebbe di assistere ad una proliferazione delle donazioni, caratterizzate da controprestazioni del donatario che equivalgono praticamente al

pagamento del prezzo. Particolare attenzione è poi dovuta ogniqualvolta l’onere

ipotecario sia stato acceso o aumentato in prossimità della donazione. Infine, si deve tener conto anche dell’eventuale esistenza di prestazioni che compensano la pretesa gratuità parziale dell’atto, come ha sottolineato in particolar

modo la giurisprudenza friburghese, proponendo l’esempio del caso in cui la

parte definita “gratuita” della donazione mista corrisponda alla retribuzione per prestazioni di servizio o trovi la sua causa in un altro rapporto contrattuale (lavoro,

mandato ecc.; cfr. sentenza CDT n. 80.2008.105 del 3 marzo 2010, consid. 4.4.).

4.

Nel

caso in esame, il valore di investimento è senz’altro nettamente inferiore alla controprestazione dei donatari (pari alla somma del valore dell’onere ipotecario assunto e del versamento in denaro fatto alla donante). Infatti, la ricorrente era proprietaria

dei terreni in questione da oltre 30 anni. Ne risulta pertanto che un utile

immobiliare vi è certamente e che lo stesso dovrebbe essere imposto seguendo

l’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID,

fatta propria p. es. dalle autorità fiscali dei cantoni Grigioni e San Gallo.

Si è già affermato tuttavia che una simile interpretazione restrittiva non si

giustifica, soprattutto in presenza di un anticipo ereditario.

Per

quanto concerne il valore venale degli oggetti donati, la ricorrente ha

prodotto con il ricorso una perizia eseguita nel 2008 da uno studio di

architettura di __________. Alla part. n. __________ è stato attribuito un

valore venale di fr. 400.– al mq, mentre alla part. n. __________ ne è stato

attribuito uno di fr. 450.–. Ne consegue che il valore di mercato un anno prima

della donazione ammontava a fr. 457'600.– per il primo fondo ed a fr. 581'400.–

per il secondo.

Vi sono

pertanto elementi sufficienti per ritenere che il valore venale superi, non di

poco, quello della controprestazione dei donatari. Fondandosi sulla stima

peritale appena ricordata, la controprestazione ammonterebbe solo al 56% del

valore venale dell’immobile donato, in un caso (mapp. n. __________), ed addirittura

al 46% nel secondo (mapp. n. __________).

D’altra

parte, i donatari sono figli della donante e ne sono in tal modo eredi

legittimi. La cessione immobiliare in discussione può essere considerata un

anticipo ereditario.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, si può pertanto ritenere che, dal punto di

vista dell’imposta sugli utili immobiliari, le transazioni in esame siano

qualificabili come donazioni. Le stesse beneficiano conseguentemente del

differimento dell’imposizione previsto dall’art. 125 lett. a LT.

5.

Visto l’esito del ricorso, non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 2010 è riformata nel senso

che alla contribuente è concesso il differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare conseguito con la donazione a favore dei figli.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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