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Decisione

80.2010.31

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: utile in capitale, vendita di immobili di una società in nome collettivo, attività cessata da anni, mancata imposizione del passaggio a sostanza privata

13 marzo 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La __________

è una società in nome collettivo con sede a __________, la cui attività,

secondo il registro di commercio, consiste nell’acquisto, nella vendita e

nell’amministrazione di immobili, compresa l’amministrazione di alberghi e

ristoranti, come pure nella partecipazione ad altre imprese.

__________,

deceduto nel 2001, era socio della collettiva con una quota di 1/5. Gli è

subentrata una comunione ereditaria composta dalla vedova __________ (con una

quota di ½) e dai figli __________,

__________ e __________ (con una quota di 1/6 ciascuno).

B. Con

decisione del 1° aprile 2009, l’CO 1 di __________ notificava a RI 1 ed alla

moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito e la

sostanza come segue:

imponibile

per l’aliquota

reddito

IC

466'800

534’600

reddito

IFD

696’700

699’800

sostanza

2'680’000

4'023’000

In

particolare, l’autorità fiscale aveva quantificato in fr. 1'322’104.– la quota

del contribuente nella società in nome collettivo di __________ ed in fr.

68’550.– il relativo reddito, cui si aggiungeva, per la sola IFD, il reddito

straordinario legato alla vendita di un immobile a __________ (fr. 139'470.–).

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2009,

contestando il carattere aziendale della partecipazione nella collettiva. A suo

avviso, infatti, la quota di partecipazione sarebbe stata sostanza privata, “in

quanto tale società non persegue uno scopo commerciale ma unicamente di amministrazione

del patrimonio privato del contribuente”.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 gennaio 2010, argomentando

che la collettiva di __________ conseguisse “a tutti gli effetti fiscali lo

scopo commerciale” e sottolineando come lo stesso ufficio di tassazione di __________

avesse “sempre considerato aziendale l’attività della SNC, imponendo a parte i

suoi fattori nelle relative tassazioni”. Confermava pertanto l’assoggettamento

all’imposta sul reddito del “reddito aziendale” conseguito nel 2004 dalla __________

snc.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente che la società in nome collettivo, di cui il marito è

divenuto socio per successione, abbia carattere commerciale. Sottolineano che

la società in questione, costituita dopo la seconda guerra mondiale, non

esercita poi alcuna attività di carattere aziendale da decenni. Inoltre, per

effetto delle successioni intervenute nel tempo, gli attuali soci non si

conoscono neppure più fra loro. Il patrimonio della collettiva dovrebbe dunque

essere imposto nei cantoni di domicilio dei singoli soci, quale loro sostanza

privata, ad eccezione degli immobili, assoggettati all’imposta nel Canton __________.

Il relativo reddito, proveniente dalla locazione degli immobili, sarebbe

reddito della sostanza immobiliare privata. Secondo gli insorgenti, il patrimonio

immobiliare della collettiva sarebbe stato trasferito dalla sostanza commerciale

a quella privata già diversi decenni fa, con la conseguenza che non ne sarebbe

ormai più possibile l’assoggettamento all’imposta sul reddito. Dovrebbe in

particolar modo essere stralciato, per il calcolo dell’IFD, il reddito di fr.

139'470.–, relativo alla vendita di un immobile.

E. Nelle

sue osservazioni del 24 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso. Per quanto concerne l’imposta cantonale, ritiene che l’eventuale accoglimento

del ricorso non avrebbe alcun effetto, essendo in ogni caso competente per

l’imposizione il Canton __________. Per l’IFD, sostiene, in via principale, che

il patrimonio della collettiva sia sostanza commerciale, come dimostrano anche

i conti della società stessa. In via subordinata, argomenta che l’utile

proveniente dalla vendita degli immobili dovrebbe in ogni caso essere

assoggettato all’imposta, dovendo l’operazione essere considerata professionale.

Diritto

1. 1.1.

Nelle sue

osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione sostiene che il gravame sarebbe

privo d’oggetto per quanto attiene all’imposta cantonale. Rileva che la competenza

ai fini dell’imposizione dei redditi immobiliari è del cantone di situazione

degli immobili e quella ai fini dell’imposizione della quota di partecipazione

ad una società di persone è del cantone in cui si svolge l’attività. In

entrambi i casi, dunque, l’imposta cantonale sarebbe riscossa dal Canton __________,

dove si svolge l’attività della società e dove si trovano gli immobili.

1.2.

La __________

di __________ è una società in nome collettivo, i cui attivi sono composti

esclusivamente da immobili ed i cui ricavi sono essenzialmente di fonte

immobiliare.

L’Ufficio

di tassazione ha considerato i proventi della società come redditi

dell’attività lucrativa indipendente e li ha pertanto attribuiti al cantone

dove si trovano la sede e l’amministrazione della società. Si è così conformato

alla disciplina stabilita dal diritto della doppia imposizione intercantonale (Locher, Introduzione al diritto fiscale

internazionale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 61 e giurisprudenza

citata).

Se

dovesse essere seguita la tesi dei ricorrenti, secondo cui il patrimonio della

collettiva costituisce sostanza privata dei soci, i redditi dovrebbero essere

assoggettati all’imposta sul reddito nel cantone di situazione degli immobili (Locher, op. cit., p. 62 e giurisprudenza

citata).

Poiché

gli immobili della società sono situati nel Canton __________, l’eventuale

accoglimento del ricorso non avrebbe pertanto alcuna ripercussione sul calcolo

dell’imposta cantonale.

L’unica

apprezzabile conseguenza del riconoscimento della natura privata degli immobili

appartenenti alla società consisterebbe infatti nell’esenzione dall’imposta federale

diretta dell’utile conseguito con la vendita di uno degli immobili appartenenti

alla collettiva. Ma si tratta di un aspetto che non ha alcuna incidenza sul

calcolo dell’imposta cantonale, in considerazione del fatto che l’utile

immobiliare è in ogni caso soggetto all’imposta speciale sugli utili

immobiliari e non influenza pertanto né l’imponibile soggetto all’imposta sul

reddito né il reddito determinante per l’aliquota.

Quanto

agli interessi sul capitale proprio, che secondo la contribuente dovrebbero

essere attribuiti al Canton Ticino, deve dapprima essere osservato che nella

fattispecie non risulta che ne siano stati pagati e comunque l’autorità fiscale

non li ha considerati. In ogni caso, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, essi sono attribuiti al cantone di sede della società in nome

collettivo, a differenza dei compensi per il lavoro prestato personalmente dal

socio, imponibile nel cantone di domicilio di quest’ultimo (RF

56/2001 p. 419 consid. 3d; inoltre de Vries Reilingh, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, §26, n. 40, p. 258).

1.3.

La tesi

dell’autorità resistente appare pertanto condivisibile. Anche se la questione

non risulta essere decisiva, alla luce dell’esito del ricorso in materia di

imposta federale diretta (v. infra), il ricorso in materia di imposta

cantonale si rivela pertanto irricevibile, per il fatto che la ricorrente non

ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata.

Considerandi

2.

2.1.

Nel

merito, gli insorgenti chiedono dunque che l’utile conseguito con la cessione

dell’immobile di __________ da parte della __________ Snc sia esentato

dall’imposta sul reddito. A loro avviso, infatti, la società non eserciterebbe

alcuna attività commerciale, ragione per cui il suo patrimonio costituirebbe

sostanza privata dei soci. Sottolineano che l’eventuale attività commerciale

svolta a suo tempo sarebbe “definitivamente cessata parecchi decenni fa”, con

la conseguenza che il passaggio degli immobili nella sostanza privata dei soci

sarebbe avvenuto molti anni addietro. L’imposizione dell’utile scaturito

dall’estrazione contabile sarebbe pertanto ormai divenuta impossibile, per la

sopravvenuta perenzione del diritto di imporre.

2.2

Una

società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle

società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione

fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che

è sostanza commerciale (ASA 62 p. 409 consid. 3d).

Come già

ricordato, la __________ Snc è stata costituita oltre 60 anni fa, con diversi

scopi, che vanno dall’acquisto, la vendita e l’amministrazione di immobili, compresa

l’amministrazione di alberghi e ristoranti, fino alla partecipazione ad altre imprese.

Neppure la ricorrente nega che la collettiva abbia effettivamente esercitato attività

commerciali in passato, anche se pretende che la situazione si sarebbe sostanzialmente

modificata con il trascorrere del tempo. Non si può ignorare peraltro che gli

immobili della __________ Snc sono sempre stati dichiarati indicandone il

valore contabile, al netto degli ammortamenti.

Come ha

rilevato in modo pertinente l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al

ricorso, i membri della comunione ereditaria hanno dichiarato, nell’apposito Questionario

per le comunioni ereditarie, la partecipazione nella __________ Snc come “attivo

mobiliare aziendale” ed in un allegato hanno menzionato espressamente la

“sostanza netta investita in Snc __________, __________”.

2.3

La giurisprudenza del

Tribunale federale ha ripetutamente affermato che i beni impiegati a scopo

commerciale non passano nella sostanza privata per effetto del semplice

trascorrere del tempo (cfr. p. es. la sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 3.1.2).

Se un

bene che contiene delle riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui

non è più possibile assoggettare queste ultime all’imposta sul reddito, si

verifica una realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta

l’assoggettamento all’imposta. È il caso in particolare del prelevamento

privato che avviene al momento della cessazione dell’attività commerciale, ma

anche per esempio quello del trasferimento di un immobile commerciale di

un’impresa nella sostanza privata del titolare o del socio. L’imposizione

presuppone che l’autorità fiscale venga a conoscenza del prelevamento privato o

del trasferimento nella sostanza privata, cioè che le venga manifestata la

volontà univoca di togliere il bene in questione dalla sostanza commerciale.

L’imposizione di un utile in capitale presuppone infatti che sia inequivocabilmente

chiaro che si è verificato uno dei presupposti della realizzazione (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_948/2010 del 31 ottobre 2011, consid. 4.1.1;

inoltre DTF 126 II 473 consid. 3b; 125 II 113 consid. 6c/bb; 112 Ib 79

consid. 4a; ASA 65 p. 660 consid. 3a).

Finché non viene assoggettato

all’imposta sul reddito l’utile in capitale, l’immobile rimane nella sostanza

commerciale. Ciò si verifica anche se un contribuente cessa la sua attività

lucrativa indipendente e lo comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro

esplicitamente di avere l’intenzione di vendere gli attivi dell’impresa nel

quadro della liquidazione della stessa o di voler temporaneamente affittare

l’azienda, per esempio fino alla progettata vendita della ditta ad un terzo o

al suo trasferimento ad un erede (cfr. DTF 125 II 113 consid.

6c/aa). Si ritiene che non vi sia un’estrazione contabile anche nel caso in cui

chi esercita un’attività indipendente comunica all’autorità fiscale di avere

cessato l’attività di costruttore ma continua a rimanere proprietario dei suoi

immobili aziendali, mettendoli a bilancio e facendo valere perdite aziendali;

la situazione non consente infatti di stabilire se egli continuerà la sua

attività commerciale nel settore immobiliare o meno (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2C_948/2010 del 31 ottobre 2011, consid. 4.1.2 e

giurisprudenza citata).

2.4

Nel caso in discussione,

come ammettono implicitamente anche i ricorrenti, laddove sostengono che il

diritto di imporre l’utile in capitale realizzato con l’estrazione contabile

sarebbe perento, le riserve occulte esistenti sull’importante patrimonio immobiliare

della società in nome collettivo non sono mai state assoggettate all’imposta

sul reddito. I soci non hanno quindi mai comunicato all’autorità di tassazione

la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Al contrario, come già

sottolineato, hanno continuato a dichiarare la partecipazione nella società

stessa come sostanza commerciale. La stessa contabilità della __________ Snc

attribuisce agli immobili un valore contabile e, addirittura, ha qualificato

“provento straordinario” l’utile conseguito con la vendita dell’immobile di __________,

utile che è stato calcolato proprio deducendo dal valore di alienazione il

valore contabile fiscale.

2.5

L’autorità di tassazione,

nelle sue osservazioni al ricorso, ha ricordato che neppure in occasione del

decesso del socio __________, avvenuto il 4 gennaio 2001, gli eredi hanno notificato

il passaggio degli immobili nella sostanza privata.

A tale riguardo,

l’appartenenza di un bene alla sostanza commerciale o privata non è modificato

da una devoluzione ereditaria. Gli attivi della sostanza commerciale del de

cuius mantengono carattere commerciale anche per gli eredi. Questi ultimi

possono decidere di destinarli alla sostanza commerciale della loro attività

indipendente o di mantenerli come sostanza commerciale anche se non esercitano

essi stessi un’attività lucrativa indipendente; ma possono decidere anche di

trasferirli nella sostanza privata, mediante dichiarazione espressa di volontà

indirizzata al fisco, oppure di venderli. L’utile in capitale diviene

imponibile pertanto solo quando gli eredi decidono il trasferimento nella sostanza

privata oppure quando vendono. Concretamente, spetta a loro decidere il momento

in cui pagare l’imposta sul reddito (cfr. la sentenza del Tribunale federale

2A_105/2007 del 3 settembre 2007, in SJ 2008 I p. 255, consid. 3.4 e

giurisprudenza e dottrina citate).

Con la loro condotta, gli

eredi di __________, insieme agli altri soci, hanno manifestato per fatti

concludenti la loro intenzione di mantenere i beni della società nella sostanza

commerciale.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.Tassa di giustizia e spese processuali sono

a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di imposta cantonale è irricevibile.

1.2. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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