80.2010.31
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: utile in capitale, vendita di immobili di una società in nome collettivo, attività cessata da anni, mancata imposizione del passaggio a sostanza privata
13 marzo 2012Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.31
Data decisione, Autorità:
13.03.2012, CDT
Ricorso:
TF,2C_415/2012,2C_416/2012, 2.11.2012
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: utile in capitale, vendita di immobili di una società in nome collettivo, attività cessata da anni, mancata imposizione del passaggio a sostanza privata
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 18 LIFD
art. 19 LT
Incarto n.
80.2010.31
Lugano
13 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 febbraio 2010 contro la decisione del
27 gennaio 2010 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. La __________
è una società in nome collettivo con sede a __________, la cui attività,
secondo il registro di commercio, consiste nell’acquisto, nella vendita e
nell’amministrazione di immobili, compresa l’amministrazione di alberghi e
ristoranti, come pure nella partecipazione ad altre imprese.
__________,
deceduto nel 2001, era socio della collettiva con una quota di 1/5. Gli è
subentrata una comunione ereditaria composta dalla vedova __________ (con una
quota di ½) e dai figli __________,
__________ e __________ (con una quota di 1/6 ciascuno).
B. Con
decisione del 1° aprile 2009, l’CO 1 di __________ notificava a RI 1 ed alla
moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito e la
sostanza come segue:
imponibile
per l’aliquota
reddito
IC
466'800
534’600
reddito
IFD
696’700
699’800
sostanza
2'680’000
4'023’000
In
particolare, l’autorità fiscale aveva quantificato in fr. 1'322’104.– la quota
del contribuente nella società in nome collettivo di __________ ed in fr.
68’550.– il relativo reddito, cui si aggiungeva, per la sola IFD, il reddito
straordinario legato alla vendita di un immobile a __________ (fr. 139'470.–).
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 aprile 2009,
contestando il carattere aziendale della partecipazione nella collettiva. A suo
avviso, infatti, la quota di partecipazione sarebbe stata sostanza privata, “in
quanto tale società non persegue uno scopo commerciale ma unicamente di amministrazione
del patrimonio privato del contribuente”.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 7 gennaio 2010, argomentando
che la collettiva di __________ conseguisse “a tutti gli effetti fiscali lo
scopo commerciale” e sottolineando come lo stesso ufficio di tassazione di __________
avesse “sempre considerato aziendale l’attività della SNC, imponendo a parte i
suoi fattori nelle relative tassazioni”. Confermava pertanto l’assoggettamento
all’imposta sul reddito del “reddito aziendale” conseguito nel 2004 dalla __________
snc.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano nuovamente che la società in nome collettivo, di cui il marito è
divenuto socio per successione, abbia carattere commerciale. Sottolineano che
la società in questione, costituita dopo la seconda guerra mondiale, non
esercita poi alcuna attività di carattere aziendale da decenni. Inoltre, per
effetto delle successioni intervenute nel tempo, gli attuali soci non si
conoscono neppure più fra loro. Il patrimonio della collettiva dovrebbe dunque
essere imposto nei cantoni di domicilio dei singoli soci, quale loro sostanza
privata, ad eccezione degli immobili, assoggettati all’imposta nel Canton __________.
Il relativo reddito, proveniente dalla locazione degli immobili, sarebbe
reddito della sostanza immobiliare privata. Secondo gli insorgenti, il patrimonio
immobiliare della collettiva sarebbe stato trasferito dalla sostanza commerciale
a quella privata già diversi decenni fa, con la conseguenza che non ne sarebbe
ormai più possibile l’assoggettamento all’imposta sul reddito. Dovrebbe in
particolar modo essere stralciato, per il calcolo dell’IFD, il reddito di fr.
139'470.–, relativo alla vendita di un immobile.
E. Nelle
sue osservazioni del 24 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. Per quanto concerne l’imposta cantonale, ritiene che l’eventuale accoglimento
del ricorso non avrebbe alcun effetto, essendo in ogni caso competente per
l’imposizione il Canton __________. Per l’IFD, sostiene, in via principale, che
il patrimonio della collettiva sia sostanza commerciale, come dimostrano anche
i conti della società stessa. In via subordinata, argomenta che l’utile
proveniente dalla vendita degli immobili dovrebbe in ogni caso essere
assoggettato all’imposta, dovendo l’operazione essere considerata professionale.
Diritto
1. 1.1.
Nelle sue
osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione sostiene che il gravame sarebbe
privo d’oggetto per quanto attiene all’imposta cantonale. Rileva che la competenza
ai fini dell’imposizione dei redditi immobiliari è del cantone di situazione
degli immobili e quella ai fini dell’imposizione della quota di partecipazione
ad una società di persone è del cantone in cui si svolge l’attività. In
entrambi i casi, dunque, l’imposta cantonale sarebbe riscossa dal Canton __________,
dove si svolge l’attività della società e dove si trovano gli immobili.
1.2.
La __________
di __________ è una società in nome collettivo, i cui attivi sono composti
esclusivamente da immobili ed i cui ricavi sono essenzialmente di fonte
immobiliare.
L’Ufficio
di tassazione ha considerato i proventi della società come redditi
dell’attività lucrativa indipendente e li ha pertanto attribuiti al cantone
dove si trovano la sede e l’amministrazione della società. Si è così conformato
alla disciplina stabilita dal diritto della doppia imposizione intercantonale (Locher, Introduzione al diritto fiscale
internazionale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 61 e giurisprudenza
citata).
Se
dovesse essere seguita la tesi dei ricorrenti, secondo cui il patrimonio della
collettiva costituisce sostanza privata dei soci, i redditi dovrebbero essere
assoggettati all’imposta sul reddito nel cantone di situazione degli immobili (Locher, op. cit., p. 62 e giurisprudenza
citata).
Poiché
gli immobili della società sono situati nel Canton __________, l’eventuale
accoglimento del ricorso non avrebbe pertanto alcuna ripercussione sul calcolo
dell’imposta cantonale.
L’unica
apprezzabile conseguenza del riconoscimento della natura privata degli immobili
appartenenti alla società consisterebbe infatti nell’esenzione dall’imposta federale
diretta dell’utile conseguito con la vendita di uno degli immobili appartenenti
alla collettiva. Ma si tratta di un aspetto che non ha alcuna incidenza sul
calcolo dell’imposta cantonale, in considerazione del fatto che l’utile
immobiliare è in ogni caso soggetto all’imposta speciale sugli utili
immobiliari e non influenza pertanto né l’imponibile soggetto all’imposta sul
reddito né il reddito determinante per l’aliquota.
Quanto
agli interessi sul capitale proprio, che secondo la contribuente dovrebbero
essere attribuiti al Canton Ticino, deve dapprima essere osservato che nella
fattispecie non risulta che ne siano stati pagati e comunque l’autorità fiscale
non li ha considerati. In ogni caso, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, essi sono attribuiti al cantone di sede della società in nome
collettivo, a differenza dei compensi per il lavoro prestato personalmente dal
socio, imponibile nel cantone di domicilio di quest’ultimo (RF
56/2001 p. 419 consid. 3d; inoltre de Vries Reilingh, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, §26, n. 40, p. 258).
1.3.
La tesi
dell’autorità resistente appare pertanto condivisibile. Anche se la questione
non risulta essere decisiva, alla luce dell’esito del ricorso in materia di
imposta federale diretta (v. infra), il ricorso in materia di imposta
cantonale si rivela pertanto irricevibile, per il fatto che la ricorrente non
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della
decisione impugnata.
Considerandi
2.
2.1.
Nel
merito, gli insorgenti chiedono dunque che l’utile conseguito con la cessione
dell’immobile di __________ da parte della __________ Snc sia esentato
dall’imposta sul reddito. A loro avviso, infatti, la società non eserciterebbe
alcuna attività commerciale, ragione per cui il suo patrimonio costituirebbe
sostanza privata dei soci. Sottolineano che l’eventuale attività commerciale
svolta a suo tempo sarebbe “definitivamente cessata parecchi decenni fa”, con
la conseguenza che il passaggio degli immobili nella sostanza privata dei soci
sarebbe avvenuto molti anni addietro. L’imposizione dell’utile scaturito
dall’estrazione contabile sarebbe pertanto ormai divenuta impossibile, per la
sopravvenuta perenzione del diritto di imporre.
2.2
Una
società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle
società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione
fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che
è sostanza commerciale (ASA 62 p. 409 consid. 3d).
Come già
ricordato, la __________ Snc è stata costituita oltre 60 anni fa, con diversi
scopi, che vanno dall’acquisto, la vendita e l’amministrazione di immobili, compresa
l’amministrazione di alberghi e ristoranti, fino alla partecipazione ad altre imprese.
Neppure la ricorrente nega che la collettiva abbia effettivamente esercitato attività
commerciali in passato, anche se pretende che la situazione si sarebbe sostanzialmente
modificata con il trascorrere del tempo. Non si può ignorare peraltro che gli
immobili della __________ Snc sono sempre stati dichiarati indicandone il
valore contabile, al netto degli ammortamenti.
Come ha
rilevato in modo pertinente l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni al
ricorso, i membri della comunione ereditaria hanno dichiarato, nell’apposito Questionario
per le comunioni ereditarie, la partecipazione nella __________ Snc come “attivo
mobiliare aziendale” ed in un allegato hanno menzionato espressamente la
“sostanza netta investita in Snc __________, __________”.
2.3
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha ripetutamente affermato che i beni impiegati a scopo
commerciale non passano nella sostanza privata per effetto del semplice
trascorrere del tempo (cfr. p. es. la sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 3.1.2).
Se un
bene che contiene delle riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui
non è più possibile assoggettare queste ultime all’imposta sul reddito, si
verifica una realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta
l’assoggettamento all’imposta. È il caso in particolare del prelevamento
privato che avviene al momento della cessazione dell’attività commerciale, ma
anche per esempio quello del trasferimento di un immobile commerciale di
un’impresa nella sostanza privata del titolare o del socio. L’imposizione
presuppone che l’autorità fiscale venga a conoscenza del prelevamento privato o
del trasferimento nella sostanza privata, cioè che le venga manifestata la
volontà univoca di togliere il bene in questione dalla sostanza commerciale.
L’imposizione di un utile in capitale presuppone infatti che sia inequivocabilmente
chiaro che si è verificato uno dei presupposti della realizzazione (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_948/2010 del 31 ottobre 2011, consid. 4.1.1;
inoltre DTF 126 II 473 consid. 3b; 125 II 113 consid. 6c/bb; 112 Ib 79
consid. 4a; ASA 65 p. 660 consid. 3a).
Finché non viene assoggettato
all’imposta sul reddito l’utile in capitale, l’immobile rimane nella sostanza
commerciale. Ciò si verifica anche se un contribuente cessa la sua attività
lucrativa indipendente e lo comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro
esplicitamente di avere l’intenzione di vendere gli attivi dell’impresa nel
quadro della liquidazione della stessa o di voler temporaneamente affittare
l’azienda, per esempio fino alla progettata vendita della ditta ad un terzo o
al suo trasferimento ad un erede (cfr. DTF 125 II 113 consid.
6c/aa). Si ritiene che non vi sia un’estrazione contabile anche nel caso in cui
chi esercita un’attività indipendente comunica all’autorità fiscale di avere
cessato l’attività di costruttore ma continua a rimanere proprietario dei suoi
immobili aziendali, mettendoli a bilancio e facendo valere perdite aziendali;
la situazione non consente infatti di stabilire se egli continuerà la sua
attività commerciale nel settore immobiliare o meno (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2C_948/2010 del 31 ottobre 2011, consid. 4.1.2 e
giurisprudenza citata).
2.4
Nel caso in discussione,
come ammettono implicitamente anche i ricorrenti, laddove sostengono che il
diritto di imporre l’utile in capitale realizzato con l’estrazione contabile
sarebbe perento, le riserve occulte esistenti sull’importante patrimonio immobiliare
della società in nome collettivo non sono mai state assoggettate all’imposta
sul reddito. I soci non hanno quindi mai comunicato all’autorità di tassazione
la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Al contrario, come già
sottolineato, hanno continuato a dichiarare la partecipazione nella società
stessa come sostanza commerciale. La stessa contabilità della __________ Snc
attribuisce agli immobili un valore contabile e, addirittura, ha qualificato
“provento straordinario” l’utile conseguito con la vendita dell’immobile di __________,
utile che è stato calcolato proprio deducendo dal valore di alienazione il
valore contabile fiscale.
2.5
L’autorità di tassazione,
nelle sue osservazioni al ricorso, ha ricordato che neppure in occasione del
decesso del socio __________, avvenuto il 4 gennaio 2001, gli eredi hanno notificato
il passaggio degli immobili nella sostanza privata.
A tale riguardo,
l’appartenenza di un bene alla sostanza commerciale o privata non è modificato
da una devoluzione ereditaria. Gli attivi della sostanza commerciale del de
cuius mantengono carattere commerciale anche per gli eredi. Questi ultimi
possono decidere di destinarli alla sostanza commerciale della loro attività
indipendente o di mantenerli come sostanza commerciale anche se non esercitano
essi stessi un’attività lucrativa indipendente; ma possono decidere anche di
trasferirli nella sostanza privata, mediante dichiarazione espressa di volontà
indirizzata al fisco, oppure di venderli. L’utile in capitale diviene
imponibile pertanto solo quando gli eredi decidono il trasferimento nella sostanza
privata oppure quando vendono. Concretamente, spetta a loro decidere il momento
in cui pagare l’imposta sul reddito (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A_105/2007 del 3 settembre 2007, in SJ 2008 I p. 255, consid. 3.4 e
giurisprudenza e dottrina citate).
Con la loro condotta, gli
eredi di __________, insieme agli altri soci, hanno manifestato per fatti
concludenti la loro intenzione di mantenere i beni della società nella sostanza
commerciale.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.Tassa di giustizia e spese processuali sono
a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di imposta cantonale è irricevibile.
1.2. Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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