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Decisione

80.2010.34

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, non corsi di pedagogia per docenti, abilitazione all’insegnamento nelle scuole cantonali

8 aprile 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2,

di professione docente di inglese, ha lavorato per diversi anni come supplente e

incaricata nelle scuole pubbliche e private del Cantone Ticino.

Nel mese

di settembre 2008 si iscriveva al corso biennale di formazione pedagogica per

docenti di inglese di scuola media (Secondario I) organizzato dall’Alta scuola

pedagogica di Locarno – oggi integrata nella Scuola universitaria professionale

della Svizzera italiana (SUPSI) – allo scopo di ottenere l’abilitazione cantonale

all’insegnamento.

B. Nella

dichiarazione fiscale del medesimo anno, RI 2 chiedeva la deduzione delle

seguenti spese professionali:

veicolo

privato fr. 520.–

doppia

economia domestica fr. 375.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 1'200.–

perfezionamento

professionale fr. 4'831.–

totale fr. 6'926.–

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento, allegava alla dichiarazione una

distinta comprensiva di tutti i costi sostenuti nel corso del 2008 per

frequentare l’alta scuola pedagogica: tassa di iscrizione, acquisto computer e

software, abbonamento mezzo pubblico, vitto e spese varie.

C. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 23 dicembre

2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il loro reddito

imponibile in fr. 118'100.– per l’IC ed in fr. 125'200.– per l’IFD.

Per

quanto attiene alle spese professionali della moglie, l’autorità aveva in

particolar modo negato la deduzione dei costi di perfezionamento, spiegando

nella motivazione allegata che difettavano i requisiti di legge.

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2010,

nel quale contestava la mancata deduzione delle spese di perfezionamento,

sostenendo che il corso di formazione pedagogica le era stato imposto dalla

legge, che subordinava la qualifica di “docente” al conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 3 marzo 2010, respingeva la richiesta,

rilevando in particolare che la giurisprudenza di questa Camera aveva già avuto

modo di negare la deduzione delle spese sopportate da una maestra elementare

per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 ripropone le argomentazioni

già sollevate in sede di reclamo, sottolineando come l’abilitazione non le permetta

un avanzamento professionale, ma costituisca in definitiva “una misura necessaria

e ufficialmente richiesta dal DECS… per diventare ‘docenti’ a tutti gli effetti,

e poter avere diritto ad un posto di lavoro sicuro”.

F. In

un successivo scritto del 16 marzo 2013, così richiesta da questa Camera, la contribuente

ha confermato la volontà di ricorrere. A suo dire, diversamente dal caso di un

pilota di linea che decide di conseguire un brevetto di istruttore di volo

(decisione TF n.2C_409/2012 del 19 febbraio 2013), il corso biennale di

formazione pedagogica frequentato per ottenere l’abilitazione all’insegnamento non

rappresenterebbe in alcun modo una nuova formazione né tanto meno le avrebbe consentito

di progredire in una posizione professionale più elevata.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla deduzione

delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento

in una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un Master

(MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente aveva

appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e con la

formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei

costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti

aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e

dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione supplementare

migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera, benché disponessero

già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3 n. 86; RtiD II-2006

n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento alle spese

sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere una

formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività professionale,

che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3 n. 96).

2.4

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente

che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità

d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato

al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda

forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI

(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un

contribuente, diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che

lavorava come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia

telefonica e frequentava parallelamente un Executive Master of Business

Administration (EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, RI 2 chiede di poter dedurre, a titolo di spese di perfezionamento

professionale, i costi sostenuti per frequentare il corso di formazione

pedagogica per docenti di inglese di scuola media (Secondario I), che

quantifica in fr. 4'831.–. Di parere avverso è l’autorità di tassazione, che nella

decisione qui impugnata ha qualificato come formazione di base il ciclo di

studi frequentato dalla ricorrente, rinviando in particolare ad una vecchia giurisprudenza

di questa Camera, che aveva già avuto modo di negare la deduzione delle spese

sopportate da una maestra elementare per ottenere l’abilitazione all’insegnamento

nella scuola media (decisione CDT n. 92 del 2 aprile 1982).

3.2

A contare

dall’anno accademico 2009/2010, l’Alta scuola pedagogica di Locarno è stata

integrata nella SUPSI, sotto il neo costituito Dipartimento formazione e apprendimento

(DFA). La durata regolamentare della formazione pedagogica dei docenti di scuola

media è di due anni – il primo a tempo pieno, il secondo a tempo parziale – e

si conclude con il conseguimento di un diploma di Master of Arts in Insegnamento

nella scuola media. La formazione dei docenti è così stata inserita nella dimensione

universitaria, diventando a tutti gli effetti una formazione professionale di

livello universitario.

Come

esposto in narrativa, la ricorrente si è iscritta nell’anno accademico

2008/2009 ed ha terminato il proprio ciclo di studi lo scorso mese di giugno

2010, conseguendo il diploma di docente di inglese del settore medio nell’area

formazione master dell’anno accademico 2009/2010.

3.3

È anzitutto

indubbio che il conseguimento del diploma in discussione, che corrisponde –

come visto – ad un Master of Arts, non si limiti ad offrire degli approfondimenti

delle conoscenze professionali già possedute dalla contribuente, ma le fornisca

una ulteriore formazione pedagogica, abilitandola ad esercitare la professione

nelle scuole pubbliche del Cantone. Benché la ricorrente possedesse già le conoscenze

specialistico-scientifiche da trasmettere agli allievi, tanto è vero che per diversi

anni ha lavorato come supplente e incaricata nelle scuole medie pubbliche e

private del Cantone, è da supporre che le mancavano ancora le conoscenze didattico-pedagogiche

necessarie per affrontare la carriera professionale nel settore medio. In

queste circostanze, la formazione complementare seguita dalla contribuente

negli ultimi due anni non sembra configurare un semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze attuali, come potrebbe avvenire frequentando delle giornate o delle settimane di corsi di perfezionamento, ma come detto le conferisce un titolo

complementare richiesto per svolgere la professione di insegnante.

3.4

D'altra

parte, come ricordato dall’autorità di tassazione, questa Camera ha già avuto

modo di negare la deduzione delle spese sopportate da una maestra di scuola elementare

per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, argomentando

che i corsi seguiti dalla contribuente tendevano a un sicuro miglioramento della

sua qualifica professionale, permettendole l’insegnamento in una categoria di

scuole più elevate (decisione CDT n. 92 del 2 aprile 1982).

Certo, a

ben vedere, la presente fattispecie non è paragonabile al caso giudicato da

questa Camera nel lontano 1982, per il semplice motivo che la maestra di scuola

elementare doveva allora colmare delle lacune culturali per poter aspirare all’insegnamento

nel settore medio, mentre nel caso concreto la ricorrente ha frequentato uno

specifico corso di formazione pedagogica per docenti di inglese di scuola media,

dal momento che già possedeva le conoscenze specialistico-scientifiche da insegnare

agli allievi. Come affermato dal Tribunale federale, chiamato a giudicare il caso

di un economista aziendale che, dopo aver seguito un master MBA, sosteneva di

aver mantenuto la stessa posizione all’interno dell’istituto bancario in cui

lavorava, resta però il fatto che le critiche sollevate nel gravame qui in

esame si fondano su una visione ristretta ed immediata, quando invece occorre procedere

ad una valutazione più a lungo termine (decisione TF n.2A.424/2005 del 28

aprile 2006, consid. 4.3). In effetti, ciò che conta è che l’abilitazione conferitale

dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI le ha migliorato le

possibilità di carriera sul lungo periodo, ossia in termini di anni futuri, e

ne ha aumentato in misura considerevole il valore sul mercato della scuola e

della formazione in generale. Del resto, è la stessa ricorrente ad ammettere di

avere colmato delle lacune nella sua formazione, che le hanno permesso di ambire

“ad un posto di lavoro sicuro”, passando da uno statuto di docente supplente

e/o incaricata ad uno statuto di docente nominata.

3.5

Del tutto

infondata risulta infine l’argomentazione secondo cui i costi sopportati per

frequentare il corso di formazione pedagogica andrebbero dedotti in quanto

imposti dalla legge, che subordina la qualifica di “docente” al conseguimento

dell’abilitazione cantonale all’insegnamento.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, l’abilitazione all’insegnamento è il

riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a

esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone (art.

47.

cpv. 1 della Legge cantonale sulla scuola del 1° febbraio 1990, RL 5.1.1.1).

Non si tratta quindi di una imposizione, bensì di una semplice condizione cui

deve sottostare chi intende esercitare la professione di docente nelle scuole

pubbliche ticinesi. L’esame di abilitazione all’insegnamento deve essere in

questo senso paragonato a quello di molte altre professioni, dall’avvocato al notaio,

dal medico al farmacista oppure ancora dall’ingegnere all’architetto.

Da

ultimo, poco importa l’esistenza di prassi cantonali più liberali, che

considerano costi di perfezionamento deducibili in

virtù dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD non solo gli studi post-diploma (LLM, EMBA, MAS, NDU-HSG,

ecc.), ma anche i corsi frequentati per ottenere il brevetto di avvocato, che

per certi versi può essere paragonato ad un’abilitazione professionale

all’insegnamento. Alla luce della recente sentenza del Tribunale federale, infatti,

non è possibile appellarsi al principio della parità di trattamento nell’illegalità,

malgrado la contraria prassi adottata dalla maggioranza dei cantoni svizzeri

(decisione TF n.2C_409/2012 del 19 febbraio 2013).

3.6

Da tutto

quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che i costi affrontati

dalla ricorrente per frequentare il corso di formazione pedagogica per docenti

di inglese di scuola media (Secondario I), iniziato presso l’Alta scuola pedagogica

di Locarno e terminato sotto l’egida del neo costituito Dipartimento formazione

e apprendimento della SUPSI, costituiscono spese di formazione e non di mero

perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33

lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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