80.2010.39
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza, inoltro dichiarazione fiscale completa
7 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2010.39
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, reclamo, requisiti, prova della manifesta inesattezza, inoltro dichiarazione fiscale completa
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2010.39
Lugano
7 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 marzo 2010 contro la decisione del 10 febbraio 2010 in materia di IC/FID 2008.
Fatti
- non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, nonostante una diffida ed
una multa disciplinare di fr. 1'500.–, con decisione del __________RS 1le
notificava una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 67'100.– per l’IC ed in fr. 67'400.– per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 220'000.–;
- la decisione indicava che, trattandosi di una tassazione d’ufficio, la contribuente avrebbe potuto
impugnarla solo “con il motivo che essa è manifestamente inesatta” e che il
reclamo avrebbe dovuto “essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova”;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 novembre 2009,
affermando che essa era “manifestamente inesatta”, come risultava dal certificato
di salario che allegava, ed impegnandosi ad inviare entro il 15 dicembre 2009
“il formulario compilato… alfine di effettuare una corretta notifica fiscale”;
- con
raccomandata del 12 gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione richiamava la reclamante
all’adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio e la invitava ad inviare la dichiarazione fiscale 2008 con i relativi
allegati entro il 25 gennaio 2010, avvertendola che scaduto tale termine avrebbe
dichiarato irricevibile il gravame;
- non
essendo stato dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale, quest’ultima dichiarava
irricevibile il reclamo, con decisione del 10 febbraio 2010;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione di tassazione sia modificata limitatamente al suo reddito dell’attività lucrativa dipendente
e sottolinea di avere contestato tale manifesta inesattezza già con il reclamo,
conformandosi a quanto indicato nella motivazione della tassazione d’ufficio.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se
l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decis ione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile in reclamo
della contribuente, per non avere adempiuto i requisiti formali pretesi dalla
Considerandi
legge per la contestazione di una tassazione d’ufficio;
- gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili;
- contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD);
- tuttavia,
il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD);
- le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova;
- tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552);
- secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c);
- come la
stessa ricorrente ammette, con il reclamo non ha inoltrato una dichiarazione fiscale completa, tale da rimediare all’inosservanza degli obblighi di collaborazione per la quale era anche stata sanzionata, ma si è limitata ad inviare il certificato di salario per il 2008, impegnandosi peraltro ad inoltrare nei giorni seguenti una dichiarazione completa;
- perché la
contribuente fosse consapevole della rilevanza che aveva l’inoltro di una
dichiarazione completa, per permettere all’autorità fiscale di entrare nel
merito del suo reclamo, l’Ufficio di tassazione le ha ancora inviato una
raccomandata, indicandole quali fossero i requisiti di ricevibilità del reclamo
(soprattutto l’invio della dichiarazione 2008) ed avvertendola delle conseguenze
dell’inosservanza di tale invito;
- nondimeno,
la reclamante ha lasciato trascorrere tale termine senza inviare la sua
dichiarazione fiscale;
- la
prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a
singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione
trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale
precedentemente non presentata (cfr. p. es. la sentenza del 22 settembre 2009
n. 2c_155/2009 consid. 3.2.3; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1);
- in simili
circostanze, l’autorità fiscale non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo;
- alla luce
di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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