80.2010.43
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, fiduciario commercialista, corsi per lo sviluppo della personalità, Scientology
16 dicembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.43
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, CDT
Ricorso:
TF,2C_59/2012,2C_60/2012, 9.2.2012
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese commercialmente giustificate, fiduciario commercialista, corsi per lo sviluppo della personalità, Scientology
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 27 LIFD
art. 26 LT
Incarto n.
80.2010.43
Lugano
16 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 marzo 2010 contro le decisioni del 24
febbraio 2010 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. RI 1
svolge l’attività indipendente di fiduciario commercialista a __________. Nelle
dichiarazioni fiscali per i periodi 2003 e 2004, ha dichiarato redditi professionali di rispettivamente fr. 5'566.– nel 2003 e fr. 52'775.– nel
2004. Fra i costi risultanti dal conto economico figuravano in particolare
spese per “corsi e seminari d’istruzione professionali” per fr. 44'083.– nel
2003 e fr. 12'381.85 nel 2004; inoltre spese di trasferta e di rappresentanza
per fr. 18'445.75 nel 2003 e fr. 4'052.65 nel 2004.
B. L’Ufficio
di tassazione del circondario di Lugano Città ha notificato in data 6 dicembre
2006 la decisione di tassazione IC e IFD 2003 al contribuente ed alla moglie RI
2, commisurando il reddito imponibile in fr. 95'100.– per l’IC ed in fr.
96'900.– per l’IFD. Lo stesso giorno ha pure notificato ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2004, nelle quali il reddito imponibile è stato determinato in fr. 54'800.–
per l’IC ed in fr. 55'200.– per l’IFD.
In
particolare, l’autorità di tassazione ha ripreso i costi per corsi e seminari,
rilevando che si riferivano alla frequenza di corsi organizzati da __________.
Inoltre, ha ripreso l’importo di fr. 10'000.– su un totale 18’445.– di spese di
rappresentanza e trasferta per il viaggio negli __________ per seguire i citati
corsi.
C. Il
contribuente in data 5 gennaio 2007 ha interposto reclamo contro l’Ufficio di
tassazione postulando la deduzione degli importi indicati nelle dichiarazioni
fiscali degli anni 2003 e 2004 e sottolineando la necessità dei corsi
frequentati ai fini dello svolgimento della sua nuova attività professionale.
L’autorità
fiscale ha respinto il reclamo, con decisione del 24 febbraio 2010, riconfermandosi
integralmente nelle proprie considerazioni: le spese per i corsi organizzati da
__________ sono state considerate di natura privata. Per quel che riguarda la deduzione
delle spese di rappresentanza e di trasferta, anche in questo caso l’autorità
di reclamo si è limitata a considerare solo in parte l’importo indicato dal
contribuente: è stata riconfermata la ripresa per fr. 10'000.- a fronte della
richiesta del contribuente di dedurre fr. 18'445.-.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione dell’autorità
di tassazione, asserendo che il marito, a seguito dell’apertura di una nuova attività
professionale in qualità di fiduciario commercialista, al fine di migliorare la
propria capacità professionale, ha deciso di intraprendere dei corsi di
perfezionamento personale: nel caso concreto si è recato negli Stati Uniti per
circa 4 mesi a seguire dei corsi di __________. A sostegno della sua tesi il
ricorrente pone l’accento sul fatto che i materiali e le tematiche di studio
sono particolarmente innovative e personalizzate. In altre parole il contribuente
ritiene di essere ora più performante nella propria professione. In conclusione
il contribuente postula in via principale la deduzione integrale di tali importi,
subordinatamente che gli stessi siano dedotti nella misura del 50%. Inoltre il
ricorrente chiede la deduzione totale delle spese di trasferta e rappresentanza
e più precisamente fr. 18'445.-.
Diritto
1. 1.1.
Nel
merito è contestata la deducibilità delle spese professionali di reddito da
attività indipendente di fr. 44'083.—, anno 2003, e di fr. 12'381.-, anno 2004,
per la frequenza da parte del ricorrente di corsi __________.
1.2.
Sia
secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni
generali.
1.3.
In caso
di attività lucrativa dipendente le deduzioni sono esaurientemente disciplinate
dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al
perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività
professionale (lett. d).
In caso
di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese
aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
1.4.
La
dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba essere
omogenea, debba cioè fare astrazione dalla fonte di reddito ed
essere quindi applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai
redditi da attività dipendente sia ai redditi della sostanza (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale
tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese
generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente
sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate
dalla sua realizzazione (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
Secondo
la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve
essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre dimostrare che il
contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la
spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in
virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una
valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione
del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci
(DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69
pag. 872, consid. 2b).
Da ciò
non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione
con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente
deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,
consid. 3.2).
1.5.
L’opinone di questa Camera
è che non ci sia nessuna stretta relazione tra l’attività
professionale del ricorrente e la frequenza dei corsi di __________.
Il
perfezionamento professionale è appunto da intedendersi come l’acquisizione di
conoscenze che permettono di aggiornare le proprie competenze in un determinato
ambito professionale. I corsi di __________ si orientano invece sullo sviluppo
della personalità del partecipante, esercitano un forte influsso
sull’attitudine dell’individuo ad essere più intraprendente e si concentrano su
uno sviluppo interiore della persona (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Svitto del 27 agosto 1993, StE 1994 B 27.4 n.10
consid. c). Sebbene non spetti a questa Camera valutare i benefici che si
possono trarre dalla frequenza di tali corsi, è innegabile che lo sviluppo
della personalità non ha nulla a che vedere con un aggiornamento professionale.
Né dalla
documentazione prodotta dall’insorgente né dalle argomentazioni proposte con il
suo ricorso emerge un legame diretto fra i costi sostenuti e l’esercizio della
sua professione di fiduciario commercialista. Al contrario, egli stesso
sottolinea che l’obiettivo dei corsi frequentati era soprattutto quello di
condurre ad una crescita della sua personalità. A suo avviso, lo sviluppo della
sua personalità è certamente un elemento imprescindibile per meglio interagire
con la propria clientela ed essere più performante nella propria attività. Da
un punto vista oggettivo le conoscenze che sono richieste per lo svolgimento
della sua professione sono altre e ben più mirate; egli avrebbe bisogno di perfezionarsi
con delle conoscenze che siano in stretta relazione alla propria attività di fiduciario
commercialista.
In
definitiva non si può pertanto ritenere che le spese sostenute per i corsi di __________
siano legate al conseguimento del suo reddito professionale. Se anche il contribuente
avesse rinunciato a tali corsi, il suo reddito non ne sarebbe compromesso.
In altre
parole, nel caso concreto l’interesse personale del ricorrente nei confronti di
__________ è in realtà il motivo principale che lo ha indotto a seguire questi
corsi. Inoltre non sussiste alcuna relazione oggettiva tra questi corsi e
l’attività professionale del contribuente.
Considerandi
2.
È
litigiosa anche la questione della ripresa delle spese di rappresentanza e di
trasferta che il ricorrente ha incluso nel conto economico dell’esercizio 2003,
nella misura di fr. 18'445.–, in relazione al viaggio negli __________ per
frequentare i corsi __________. L’autorità di tassazione ha ripreso tale
importo solo nella misura di fr. 10'000.– considerando tale importo quale quota
parte privata del menzionato viaggio.
Il contribuente nel
ricorso sostiene che in relazione a tali spese valgono le considerazioni espresse
in merito ai corsi di perfezionamento. In altre parole, non nega che le spese
di fr. 18'435.– siano da ricondurre al viaggio negli __________.
Ora, sulla base delle considerazioni
precedenti, e meglio, che i corsi di __________ non costituiscono corsi di
perfezionamento e che quindi i relativi costi non sono spese commercialmente
giustificate, non si potrebbe ammettere la deduzione di spese che sono
inequivocabilmente in relazione con questi corsi.
Tuttavia l’autorità di tassazione
si è limitata ad una ripresa forfettaria di 10'000 franchi non indicando i
presupposti che hanno determinato tale decisione.
Poiché non vi è alcuna
spiegazione a proposito di tale iniziativa dell’Ufficio di tassazione, in
merito a questo aspetto gli atti devono essergli rinviati, affinché accerti se la
ripresa in questione ha tenuto conto dell’esistenza di altre spese di
rappresentanza nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale del
ricorrente.
3.
3.1.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, le argomantazioni dei ricorrenti sono
pertanto disattese per quel che riguarda la deducibilità dei corsi __________.
3.2
Per quel
che riguarda invece le spese di rappresentanza, si annulla la decisione e si
rinviano gli atti all’autorità di tassazione affinché si pronunci nuovamente sui
presupposti che hanno determinato la ripresa forfettaria di fr. 10'000.– per
spese di rappresenza.
3.3
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della parte ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso è respinto nella misura in cui si riferisce alla ripresa delle
spese per la frequenza dei corsi di __________.
1.2. La
decisione su reclamo del 24 febbraio 2010 relativa al periodo fiscale 2003 è
annullata nella parte misura in cui si riferisce alla ripresa delle spese
di rappresentanza e gli atti sono riviati all’Ufficio di tassazione di
Lugano-Città per una nuova decisione in merito a tale aspetto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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