80.2010.44
Revisione: fatto nuovo, non modifica di una convenzione di divorzio
12 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.44
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, CDT
Titolo:
Revisione: fatto nuovo, non modifica di una convenzione di divorzio
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 232 LT
Incarto n.
80.2010.44
Lugano
12 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappresentata da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 26 marzo 2010 contro la decisione del 2
marzo 2010 in materia di revisione IC e IFD 2006.
Fatti
A. Nell’ambito
della procedura di divorzio che li vedeva coinvolti, il 17 settembre 2005 i
coniugi RI 1 e __________ sottoscrivevano una convenzione privata atta a
regolare le conseguenze accessorie del divorzio.
Questa
prevedeva tra le altre cose quanto segue:
A titolo di
liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, __________ si impegna a
versare a RI 1 la somma di fr. 1'072'000.- entro il 31 dicembre 2005.
Quolora il
pagamento non dovesse avvenire entro tale data, la somma di fr. 1'072’000.-
verrà aumentata ogni anno di fr. 72'000.-, da calcolare pro rata per ogni mese
di ritardo.
B. Il 16 aprile 2008 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a RI
1 la decisione di tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in
fr. 65'100.–. Dall’importo di fr. 72'000.–, qualificato “altri redditi della
sostanza immobiliare”, l’autorità fiscale aveva dedotto oneri assicurativi per
fr. 6'900.–.
C. Dopo
una lunga procedura durata diversi anni, il 6 febbraio 2009, i coniugi sottoponevano
al Pretore una nuova convenzione, chiedendone l’omologazione insieme alla
sentenza di divorzio.
In tale
sede, veniva concordata la seguente modifica della precedente convenzione:
L’importo di
fr. 1'072'000.–, di cui al punto 7 della convenzione del 17 settembre 2005,
viene modificato in fr. 750'000.–, che viene incassato da RI 1 entro il 30
giugno 2009.
Di
conseguenza, i signori __________ convengono che il punto 7 della convenzione
del 17 settembre 2005 non è mai entrato in vigore.
Con
sentenza del 15 aprile 2009, il Pretore pronunciava il divorzio e
l’omologazione della convenzione del 6 febbraio 2009 regolante le condizioni
accessorie.
D. Il 17 febbraio 2009 RI 1 presentava un’istanza di revisione della
tassazione IC e IFD 2006 sostenendo che le diminuite pretese nell’ambito dello
scioglimento del divorzio costituivano un fatto nuovo, che giustificava lo
stralcio del reddito di fr. 72'000.–.
Il 13
agosto 2009 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, contestando che la
modifica di un accordo privato costituisse un fatto nuovo.
E. Il 3
settembre la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 13 agosto
2009.
Il 2
marzo 2010 l’Autorità respingeva il reclamo sostenendo che la nuova intesa raggiunta
tra i coniugi e la relativa soppressione degli accordi precedenti non genera
alcuna modifica delle imposizioni passate, fondate su normative convenzionali
private e quindi liberamente accettate dalle parti.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la revisione della tassazione del periodo fiscale 2006, sostenendo che il fatto
nuovo è dato dalla modifica della convenzione del 17 settembre 2005, che ha
comportato delle conseguenze svantaggiose per lei dal punto di vista finanziario.
Diritto
1. 1.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lei
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,
art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103
Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,
consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire
subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
La
ricorrente invoca come motivo di revisione, l’esistenza di un fatto nuovo,
costituito a suo dire dalla nuova convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio, che ha comportato la diminuzione delle sue pretese derivanti dallo
scioglimento del matrimonio.
2.2
In linea
di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina
si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Vol. I/2b, Basilea
2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono
al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
2.3
Alla luce
di quanto precede, le argomentazioni della ricorrente appaiono prive di fondamento.
Il fatto
“nuovo” invocato dalla contribuente è infatti costituito proprio da un fatto
posteriore alla decisione di tassazione, cioè la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, omologata dal pretore con la sentenza del 15 aprile
2009.
Ora, se
bastasse modificare una pattuizione privata per riaprire una tassazione già
divenuta esecutiva, non è difficile immaginare quali ripercussioni si avrebbero
sulla certezza del diritto.
Né si può
sostenere che la nuova convenzione faccia apparire errata la valutazione dei
fatti intrapresa dall’autorità al momento della tassazione. Infatti, sono le
stesse parti ad aver reso nota all’autorità di tassazione l’esistenza della
convenzione del 2005, che prevedeva il pagamento di un importo di fr. 72'000.–
all’anno dal marito alla moglie fino al momento del versamento del capitale
spettante alla ricorrente.
2.4
C’è un
aspetto che deve essere sottolineato, a proposito della convenzione del 17
settembre 2005.
Conformemente
all’art. 140 cpv. 1 CC, la convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente
valida soltanto se omologata dal Giudice. Essa deve figurare nel dispositivo
della sentenza. Ciò vale per tutti gli accordi tra coniugi sulle conseguenze patrimoniali
del divorzio (in particolare scioglimento del regime dei beni, contributi di
mantenimento, assunzione dei debiti, ecc.; cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_599/2007 e 5A_626/2007 del 2
ottobre 2008, consid. 6.1)
Ne
consegue che non è certo la nuova convenzione del 2009, omologata dal pretore,
che ha comportato l’inefficacia della precedente pattuizione del 2005.
Quest’ultima non ha invece mai avuto efficacia vincolante, non essendo stata omologata
dal giudice competente, come i coniugi stessi non potevano non sapere.
2.5
Il fatto
che le stesse parti abbiano sottoposto all’autorità fiscale una convenzione in
realtà mai entata in vigore non può essere opposto all’Ufficio di tassazione
che, in buona fede, si è basato sulla documentazione in suo possesso al momento
dell’allestimento della tassazione del 2006.
Sapendo
che la convenzione non era stata omologata dal pretore, la ricorrente avrebbe
potuto, molto più semplicemente, presentare un reclamo contro la decisione del 16 aprile 2008 dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio contestando
l’assoggettamento dei 72'000 franchi, con l’argomento che questi non erano
ancora stati versati dal marito. Se avesse quindi fatto prova della dovuta
diligenza, già al momento della notificazione della tassazione, avrebbe potuto
notare l’errore e utilizzare la procedura ordinaria atta a far valere il motivo
di revisione invocato.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 2 marzo
2010.
deve essere senz’altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere la
revisione della tassazione 2006 respinto, con carico di tassa di giustizia e
spese processuali alla contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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