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Decisione

80.2010.44

Revisione: fatto nuovo, non modifica di una convenzione di divorzio

12 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

della procedura di divorzio che li vedeva coinvolti, il 17 settembre 2005 i

coniugi RI 1 e __________ sottoscrivevano una convenzione privata atta a

regolare le conseguenze accessorie del divorzio.

Questa

prevedeva tra le altre cose quanto segue:

A titolo di

liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, __________ si impegna a

versare a RI 1 la somma di fr. 1'072'000.- entro il 31 dicembre 2005.

Quolora il

pagamento non dovesse avvenire entro tale data, la somma di fr. 1'072’000.-

verrà aumentata ogni anno di fr. 72'000.-, da calcolare pro rata per ogni mese

di ritardo.

B. Il 16 aprile 2008 l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava a RI

1 la decisione di tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in

fr. 65'100.–. Dall’importo di fr. 72'000.–, qualificato “altri redditi della

sostanza immobiliare”, l’autorità fiscale aveva dedotto oneri assicurativi per

fr. 6'900.–.

C. Dopo

una lunga procedura durata diversi anni, il 6 febbraio 2009, i coniugi sottoponevano

al Pretore una nuova convenzione, chiedendone l’omologazione insieme alla

sentenza di divorzio.

In tale

sede, veniva concordata la seguente modifica della precedente convenzione:

L’importo di

fr. 1'072'000.–, di cui al punto 7 della convenzione del 17 settembre 2005,

viene modificato in fr. 750'000.–, che viene incassato da RI 1 entro il 30

giugno 2009.

Di

conseguenza, i signori __________ convengono che il punto 7 della convenzione

del 17 settembre 2005 non è mai entrato in vigore.

Con

sentenza del 15 aprile 2009, il Pretore pronunciava il divorzio e

l’omologazione della convenzione del 6 febbraio 2009 regolante le condizioni

accessorie.

D. Il 17 febbraio 2009 RI 1 presentava un’istanza di revisione della

tassazione IC e IFD 2006 sostenendo che le diminuite pretese nell’ambito dello

scioglimento del divorzio costituivano un fatto nuovo, che giustificava lo

stralcio del reddito di fr. 72'000.–.

Il 13

agosto 2009 l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza, contestando che la

modifica di un accordo privato costituisse un fatto nuovo.

E. Il 3

settembre la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 13 agosto

2009.

Il 2

marzo 2010 l’Autorità respingeva il reclamo sostenendo che la nuova intesa raggiunta

tra i coniugi e la relativa soppressione degli accordi precedenti non genera

alcuna modifica delle imposizioni passate, fondate su normative convenzionali

private e quindi liberamente accettate dalle parti.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la revisione della tassazione del periodo fiscale 2006, sostenendo che il fatto

nuovo è dato dalla modifica della convenzione del 17 settembre 2005, che ha

comportato delle conseguenze svantaggiose per lei dal punto di vista finanziario.

Diritto

1. 1.1.

Sia in materia di imposta

federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lei

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,

art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103

Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,

consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,

Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire

subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

La

ricorrente invoca come motivo di revisione, l’esistenza di un fatto nuovo,

costituito a suo dire dalla nuova convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio, che ha comportato la diminuzione delle sue pretese derivanti dallo

scioglimento del matrimonio.

2.2

In linea

di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina

si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Vol. I/2b, Basilea

2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono

al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

2.3

Alla luce

di quanto precede, le argomentazioni della ricorrente appaiono prive di fondamento.

Il fatto

“nuovo” invocato dalla contribuente è infatti costituito proprio da un fatto

posteriore alla decisione di tassazione, cioè la convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio, omologata dal pretore con la sentenza del 15 aprile

2009.

Ora, se

bastasse modificare una pattuizione privata per riaprire una tassazione già

divenuta esecutiva, non è difficile immaginare quali ripercussioni si avrebbero

sulla certezza del diritto.

Né si può

sostenere che la nuova convenzione faccia apparire errata la valutazione dei

fatti intrapresa dall’autorità al momento della tassazione. Infatti, sono le

stesse parti ad aver reso nota all’autorità di tassazione l’esistenza della

convenzione del 2005, che prevedeva il pagamento di un importo di fr. 72'000.–

all’anno dal marito alla moglie fino al momento del versamento del capitale

spettante alla ricorrente.

2.4

C’è un

aspetto che deve essere sottolineato, a proposito della convenzione del 17

settembre 2005.

Conformemente

all’art. 140 cpv. 1 CC, la convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente

valida soltanto se omologata dal Giudice. Essa deve figurare nel dispositivo

della sentenza. Ciò vale per tutti gli accordi tra coniugi sulle conseguenze patrimoniali

del divorzio (in particolare scioglimento del regime dei beni, contributi di

mantenimento, assunzione dei debiti, ecc.; cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_599/2007 e 5A_626/2007 del 2

ottobre 2008, consid. 6.1)

Ne

consegue che non è certo la nuova convenzione del 2009, omologata dal pretore,

che ha comportato l’inefficacia della precedente pattuizione del 2005.

Quest’ultima non ha invece mai avuto efficacia vincolante, non essendo stata omologata

dal giudice competente, come i coniugi stessi non potevano non sapere.

2.5

Il fatto

che le stesse parti abbiano sottoposto all’autorità fiscale una convenzione in

realtà mai entata in vigore non può essere opposto all’Ufficio di tassazione

che, in buona fede, si è basato sulla documentazione in suo possesso al momento

dell’allestimento della tassazione del 2006.

Sapendo

che la convenzione non era stata omologata dal pretore, la ricorrente avrebbe

potuto, molto più semplicemente, presentare un reclamo contro la decisione del 16 aprile 2008 dell’Ufficio di tassazione di Mendrisio contestando

l’assoggettamento dei 72'000 franchi, con l’argomento che questi non erano

ancora stati versati dal marito. Se avesse quindi fatto prova della dovuta

diligenza, già al momento della notificazione della tassazione, avrebbe potuto

notare l’errore e utilizzare la procedura ordinaria atta a far valere il motivo

di revisione invocato.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 2 marzo

2010.

deve essere senz’altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere la

revisione della tassazione 2006 respinto, con carico di tassa di giustizia e

spese processuali alla contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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