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Decisione

80.2010.45

Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, condizioni

6 dicembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

oltre ad essere specialista di laboratorio medico, è accessoriamente attivo nel

campo dell’insegnamento, in una scuola cantonale.

Nella

dichiarazione d’imposta IC/IFD 2008, per quanto concerne l’attività accessoria

dipendente del marito, che aveva prodotto un reddito lordo di fr. 9'840.–, i

coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di un importo pari a fr. 780.- a titolo di

spese di trasferta e fr. 3'330.- per l’uso professionale di un locale del loro

appartamento.

B. Con

decisione del 10 febbraio 2010 l’Ufficio di tassazione notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 100'000.– per l’IC ed in fr. 106'100.– per l’IFD. L’autorità

fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione delle spese per il locale

professionale, adducendo che il grado di occupazione del contribuente non era atto

a giustificare un ufficio presso il domicilio privato.

C. Il 6

febbraio 2010 il contribuente interponeva reclamo contro la decisione

dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui gli aveva riconosciuto la deduzione

per l’attività accessoria solo in misura limitata, ovvero unicamente il forfait

per “altre spese professionali”.

Con

decisione del 10 marzo 2010 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e

confermava la deduzione limitata al previsto forfait, argomentando essenzialmente

che “il contribuente svolge l’attività di docente solo a titolo accessorio” e

che “rientra fra i canoni abitativi odierni la destinazione di un locale presso

la propria abitazione come ufficio per disbrigare le normali e correnti

faccende amministrative personali. L’utilizzo limitato di un simile locale

presso l’abitazione del contribuente anche per la preparazione delle lezioni,

non trasforma in automatico il locale in questione come spazio interamente ad

uso professionale”.

D. Con

il presente, tempestivo ricorso RI 1 contesta la decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non gli viene concessa la

deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale.

Ribadisce che l’uso del locale non è una semplice comodità, bensì una necessità

legata alla professione di docente che, a suo parere, non dipenderebbe dal

grado di occupazione (parziale o tempo pieno). Chiede quindi che la deduzione

in relazione all’uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale

di fr. 3'330.- venga riconosciuta.

Diritto

1. Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c)

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d)

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

La

motivazione con cui l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese per

l’uso di un locale a scopo professionale si fonda su due argomenti: il fatto

che rientrerebbe nei canoni abitativi odierni la destinazione di un locale

della propria abitazione come ufficio e la circostanza che il contribuente

sarebbe docente a tempo parziale.

Tali

argomentazioni sono contestate dal ricorrente, che sottolinea come la prima sia

contraddittoria, poiché comporterebbe un rifiuto della deduzione anche nei

confronti di chi insegna a tempo pieno, mentre la seconda non terrebbe conto

del fatto che un docente a tempo parziale necessita dello stesso spazio di un docente

a tempo pieno.

2.2

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i

contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e

regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali,

possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di

lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali

fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari.

In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio

dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di

comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria

abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23

agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,

Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare

n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,

n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario

IFD, Lugano 1985, p. 199).

Concretamente,

il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale

privato della propria abitazione, deve provare:

·

l' esecuzione regolare al domicilio di una parte

importante del proprio lavoro professionale;

·

la disponibilità nel suo appartamento privato,

risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare

utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341

ss);

·

l’ assenza di un locale sul posto di lavoro,

poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.

Necessità

di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella

propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste

sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto

alla deduzione (Funk, op. cit., p.

105; Känzig, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv.

1, pp. 694-5).

2.3

Questa

Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,

fra le quali quella dei docenti, è usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni

disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al

perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o

culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema

organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro

professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato

giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per

compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali

all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la

correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per

l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6

settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).

Questa

Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola

professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi

necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare

correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere

parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).

Alla

medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante

di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di

studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa

una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche

sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento

personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive

professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).

2.4

La

motivazione non consente di condividere senz’altro la decisione impugnata.

Come

sostiene il ricorrente, infatti, il semplice riferimento ai “canoni abitativi”

di oggi non conduce ad alcuna conclusione: come si è già ricordato, lo ha

affermato anche la giurisprudenza di questa Camera, precisando poi però che la

deduzione si giustifica tuttavia quando un docente non disponde sul luogo di

lavoro di uno spazio adeguato alla preparazione dei corsi ed alla correzione

dei lavori degli studenti.

Né basta

il fatto che quella per cui la deduzione è rivendicata costituisca un’attività

accessoria ad escludere la deduzione delle spese per l’uso professionale di un

locale. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, infatti, la deduzione

litigiosa deve essere riconosciuta anche quando il locale viene impiegato

esclusivamente per un’attività accessoria, purché raggiunga una certa

proporzione (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 657; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a

cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., n. 14 ad §

35, p. 539; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo

2006, n. 30 ad § 26, p. 408, e giurisprudenza citata). In alcuni cantoni, la

deduzione viene tuttavia ammessa, in tali casi, in misura proporzionale (p. es.

Argovia e San Gallo; cfr. Funk,

loc. cit.; St. Galler Steuerbuch 39 n. 1).

2.5

Alla luce

delle considerazioni che precedono, questa Camera non è in grado di esprimersi

sulla legittimità della decisione contestata. Infatti, non risulta che

l’Ufficio di tassazione abbia accertato l’adempimento delle condizioni cui è

subordinato il riconoscimento della deduzione rivendicata.

In

particolare, dagli atti non emerge alcuna indicazione che permetta di

concludere che l’insorgente abbia eseguito regolarmente al domicilio una parte

importante del proprio lavoro di docente.

Né è

stato verificato se egli non disponga, nell’istituto presso il quale insegna,

degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in

particolare correzione e preparazione delle lezioni).

Inoltre,

non vi sono elementi che permettano di stabilire se il contribuente disponga

nella sua abitazione di un locale particolare utilizzato esclusivamente in

relazione alla preparazione delle lezioni ed alle altre mansioni connesse con

l’insegnamento a tempo parziale. Il fatto che l’appartamento si componga di 4

locali e mezzo e che la sua famiglia sia composta da quattro persone potrebbe

anche indurre a dubitarne.

Infine,

dagli atti non emerge chiaramente quale sia l’impegno richiesto all’insorgente

dallo svolgimento della sua attività accessoria. In particolare, non è neppure

noto il numero di ore di insegnamento né il grado di occupazione che esse

comportano.

3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo

del 10 marzo 2010 deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché proceda agli accertamenti indicati, in collaborazione con il

ricorrente, ed adotti poi una nuova decisione motivata.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 10 marzo 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti poi una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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