80.2010.45
Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, condizioni
6 dicembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.45
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, locale professionale, docente, attività accessoria, condizioni
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 25 cpv. 1 let. C LT
Incarto n.
80.2010.45
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 marzo 2010 contro la decisione del 10
marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
oltre ad essere specialista di laboratorio medico, è accessoriamente attivo nel
campo dell’insegnamento, in una scuola cantonale.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2008, per quanto concerne l’attività accessoria
dipendente del marito, che aveva prodotto un reddito lordo di fr. 9'840.–, i
coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di un importo pari a fr. 780.- a titolo di
spese di trasferta e fr. 3'330.- per l’uso professionale di un locale del loro
appartamento.
B. Con
decisione del 10 febbraio 2010 l’Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 100'000.– per l’IC ed in fr. 106'100.– per l’IFD. L’autorità
fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione delle spese per il locale
professionale, adducendo che il grado di occupazione del contribuente non era atto
a giustificare un ufficio presso il domicilio privato.
C. Il 6
febbraio 2010 il contribuente interponeva reclamo contro la decisione
dell’Ufficio di tassazione, nella misura in cui gli aveva riconosciuto la deduzione
per l’attività accessoria solo in misura limitata, ovvero unicamente il forfait
per “altre spese professionali”.
Con
decisione del 10 marzo 2010 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e
confermava la deduzione limitata al previsto forfait, argomentando essenzialmente
che “il contribuente svolge l’attività di docente solo a titolo accessorio” e
che “rientra fra i canoni abitativi odierni la destinazione di un locale presso
la propria abitazione come ufficio per disbrigare le normali e correnti
faccende amministrative personali. L’utilizzo limitato di un simile locale
presso l’abitazione del contribuente anche per la preparazione delle lezioni,
non trasforma in automatico il locale in questione come spazio interamente ad
uso professionale”.
D. Con
il presente, tempestivo ricorso RI 1 contesta la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non gli viene concessa la
deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale.
Ribadisce che l’uso del locale non è una semplice comodità, bensì una necessità
legata alla professione di docente che, a suo parere, non dipenderebbe dal
grado di occupazione (parziale o tempo pieno). Chiede quindi che la deduzione
in relazione all’uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale
di fr. 3'330.- venga riconosciuta.
Diritto
1. Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c)
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
La
motivazione con cui l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese per
l’uso di un locale a scopo professionale si fonda su due argomenti: il fatto
che rientrerebbe nei canoni abitativi odierni la destinazione di un locale
della propria abitazione come ufficio e la circostanza che il contribuente
sarebbe docente a tempo parziale.
Tali
argomentazioni sono contestate dal ricorrente, che sottolinea come la prima sia
contraddittoria, poiché comporterebbe un rifiuto della deduzione anche nei
confronti di chi insegna a tempo pieno, mentre la seconda non terrebbe conto
del fatto che un docente a tempo parziale necessita dello stesso spazio di un docente
a tempo pieno.
2.2
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i
contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e
regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali,
possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di
lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali
fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari.
In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio
dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di
comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria
abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23
agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995,
n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente,
il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
·
l' esecuzione regolare al domicilio di una parte
importante del proprio lavoro professionale;
·
la disponibilità nel suo appartamento privato,
risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare
utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341
ss);
·
l’ assenza di un locale sul posto di lavoro,
poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.
Necessità
di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella
propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste
sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto
alla deduzione (Funk, op. cit., p.
105; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv.
1, pp. 694-5).
2.3
Questa
Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,
fra le quali quella dei docenti, è usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni
disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al
perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o
culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema
organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro
professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato
giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per
compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali
all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la
correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per
l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6
settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Questa
Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola
professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare
correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere
parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla
medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante
di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di
studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa
una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche
sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento
personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive
professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993, in RDAT I-1994 n. 19t).
2.4
La
motivazione non consente di condividere senz’altro la decisione impugnata.
Come
sostiene il ricorrente, infatti, il semplice riferimento ai “canoni abitativi”
di oggi non conduce ad alcuna conclusione: come si è già ricordato, lo ha
affermato anche la giurisprudenza di questa Camera, precisando poi però che la
deduzione si giustifica tuttavia quando un docente non disponde sul luogo di
lavoro di uno spazio adeguato alla preparazione dei corsi ed alla correzione
dei lavori degli studenti.
Né basta
il fatto che quella per cui la deduzione è rivendicata costituisca un’attività
accessoria ad escludere la deduzione delle spese per l’uso professionale di un
locale. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, infatti, la deduzione
litigiosa deve essere riconosciuta anche quando il locale viene impiegato
esclusivamente per un’attività accessoria, purché raggiunga una certa
proporzione (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 657; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a
cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., n. 14 ad §
35, p. 539; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo
2006, n. 30 ad § 26, p. 408, e giurisprudenza citata). In alcuni cantoni, la
deduzione viene tuttavia ammessa, in tali casi, in misura proporzionale (p. es.
Argovia e San Gallo; cfr. Funk,
loc. cit.; St. Galler Steuerbuch 39 n. 1).
2.5
Alla luce
delle considerazioni che precedono, questa Camera non è in grado di esprimersi
sulla legittimità della decisione contestata. Infatti, non risulta che
l’Ufficio di tassazione abbia accertato l’adempimento delle condizioni cui è
subordinato il riconoscimento della deduzione rivendicata.
In
particolare, dagli atti non emerge alcuna indicazione che permetta di
concludere che l’insorgente abbia eseguito regolarmente al domicilio una parte
importante del proprio lavoro di docente.
Né è
stato verificato se egli non disponga, nell’istituto presso il quale insegna,
degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in
particolare correzione e preparazione delle lezioni).
Inoltre,
non vi sono elementi che permettano di stabilire se il contribuente disponga
nella sua abitazione di un locale particolare utilizzato esclusivamente in
relazione alla preparazione delle lezioni ed alle altre mansioni connesse con
l’insegnamento a tempo parziale. Il fatto che l’appartamento si componga di 4
locali e mezzo e che la sua famiglia sia composta da quattro persone potrebbe
anche indurre a dubitarne.
Infine,
dagli atti non emerge chiaramente quale sia l’impegno richiesto all’insorgente
dallo svolgimento della sua attività accessoria. In particolare, non è neppure
noto il numero di ore di insegnamento né il grado di occupazione che esse
comportano.
3.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo
del 10 marzo 2010 deve essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché proceda agli accertamenti indicati, in collaborazione con il
ricorrente, ed adotti poi una nuova decisione motivata.
Visto
l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 10 marzo 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti poi una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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