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Decisione

80.2010.46

Rendita AVS: ritardo nella richiesta di prestazioni, versamento dopo tre anni, non applicazione dell'aliquota agevolata per liquidazioni in capitale

29 marzo 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1939, di professione maestro conducente, annunciava al comune di

Mendrisio la cessazione della propria attività il 13 febbraio 2007.

Con successiva

risoluzione del 26 novembre 2007, la cassa cantonale di compensazione poneva il

contribuente al beneficio di una rendita AVS, con effetto retroattivo a

decorrere dal 1° ottobre 2004.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 novembre 2009, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio accertava in fr. 23'880.– le rendite AVS ed in fr.

52'164.– le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti. Tale importo, relativo

alle rendite maturate dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, veniva imposto applicando

l’aliquota attenuata prevista dagli art. 37 LT e LIFD.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 dicembre 2009,

lamentando in sostanza l’imposizione dei versamenti arretrati afferenti agli

anni 2004-2006.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 15 febbraio 2010, il reclamante spiegava di

avere richiesto la rendita AVS solo a 68 anni per motivi personali, ma di avere

nel frattempo aumentato di fr. 63'000.– i suoi debiti ipotecari, per far

fronte alle spese correnti. A suo dire, tale importo andava quindi dedotto dal

totale delle rendite percepite nel corso del 2007.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 3 marzo 2010. Nelle

motivazioni, osservava in particolare che l’imposizione con l’aliquota

attenuata delle prestazioni maturate negli anni 2004-2006 risultava addirittura

favorevole al reclamante, rinunciando tuttavia a riformare in peius la

precedente decisione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

l’imposizione degli arretrati, ribadendo che gli stessi erano già stati, di

fatto, anticipati dall’aumento dei suoi debiti ipotecari.

All’udienza

del 2 marzo 2011, il giudice delegato ha avvertito il ricorrente dell’esistenza

degli estremi per una modifica della tassazione a suo svantaggio. Da parte sua,

il ricorrente ha dichiarato di mantenere ugualmente il ricorso, sostenendo di essere

fortemente penalizzato dalla tassazione in discussione, per il fatto che avrebbe

pagato un’imposta molto inferiore negli anni precedenti, se avesse richiesto

sin da subito il versamento delle rendite AVS.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

1.2.

Sono in

particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da

forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le

liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.

21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la disciplina transitoria

dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente all’imposta sul

reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).

Se i

proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti,

l’imposta sul reddito è tuttavia calcolata, tenuto conto degli altri proventi e

delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto

della prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente

(art. 37 LT; art. 37 LIFD). Dapprima limitata ai casi in cui il versamento

unico compensava aspettative future, il Tribunale federale ha successivamente

stabilito che, in date circostanze, versamenti in capitale destinati a

compensare prestazioni parziali accumulate, cioè che trovano la propria fonte

nel passato, possono ugualmente essere considerati versamenti in capitale per

prestazioni ricorrenti (decisione TF 2A.68/2000 del 5 ottobre 2000, in: RDAF

2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; decisione TF 2A.50/2000 del 6

marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p. 486).

1.3.

La

giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota

prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in

cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non

cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche,

che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono

deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un

versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.

In altri termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio

del contribuente (RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr.

anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608).

Diversamente

dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate, l’agevolazione

dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale nel caso del

pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per diversi anni, a

seguito di una transazione intervenuta tra la SUVA e l’assicurato, con la precisazione

che simili versamenti possono beneficiare dell’imposizione privilegiata al

tasso della rendita annua corrispondente, secondo l’art. 37 LIFD, solo se

normalmente, secondo la natura delle prestazioni di cui si tratta, un pagamento

periodico sarebbe stato previsto ma non è stato effettuato, non però in

conseguenza dell’intervento del contribuente cui le prestazioni erano dovute. Sono

pure suscettibili di beneficiare dell’agevolazione prevista dagli articoli 37

LIFD e 37 LT altre prestazioni periodiche maturate nel passato, per es.

contributi di mantenimento secondo l’art. 125 CC, oppure ancora il pagamento di

salari arretrati dovuti in applicazione dell’art. 8 cpv. 3 Cost. fed. (RDAF

2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210).

1.4.

Questa

soluzione, ancora recentemente confermata dal Tribunale federale (decisione TF

2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010), che circoscrive l’agevolazione prevista sia

dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento

arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente

un’applicazione della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello

di non penalizzare l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato

con un’aliquota maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del

beneficiario, vengono liquidate con un versamento unico.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, oggetto di discussione è l’imposizione della liquidazione

delle rendite di vecchiaia maturate dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, di

complessivi fr. 52'164.–, che la cassa cantonale di compensazione ha versato al

ricorrente, sotto forma di capitale, solamente nel corso del mese di novembre del

2007.

A dire

dello stesso contribuente, tale importo dovrebbe pertanto essere stralciato dai

proventi del 2007, poiché di fatto già anticipato dall’aumento dei debiti

ipotecari accesi negli anni precedenti, allo scopo di fronteggiare le sue spese

correnti. Di parere opposto è invece l’autorità di tassazione, che in occasione

dell’udienza del 2 marzo 2011 ha chiesto di riformare la tassazione a sfavore

del ricorrente, imponendo tale prestazione in capitale con l’aliquota ordinaria,

anziché con quella attenuata prevista dagli art. 37 LT e LIFD.

2.2

Secondo

gli art. 51 cpv. 1 LT e 210 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in

base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

Dottrina

e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato

quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in

possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa

giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti (Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD, p.

160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377). Nei casi in cui

l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve pertanto

fondare sul momento dell’acquisto del credito,

bensì su quello dell’adempimento effettivo. Chiamato a giudicare

l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di prestazioni

ricorrenti, il Tribunale federale ha, per esempio, avuto modo di precisare a

più riprese che le rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo

pilastro sono imponibili solo quando vengono pagate, anche se il diritto al

loro versamento nasce precedentemente (decisioni TF 2C_640/2010 dell’11

dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007).

2.3

La

medesima conclusione deve valere anche per le rendite di vecchiaia, oggetto

della presente procedura.

A norma

dell’art. 21 cpv. 1 della Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS, RS 831.10), il diritto al loro versamento nasce, per

gli uomini, il primo giorno del mese successivo a quello in cui compiono 65

anni e, per le donne, il primo giorno del mese successivo a quello in cui

compiono 64 anni. L’art. 67 cpv. 1 dell’Ordinanza federale (OAVS, RS 831.101)

dispone tuttavia che il diritto alle rendite deve essere fatto valere

dall’assicurato, presentando alla cassa di compensazione competente un modulo

di richiesta debitamente compilato. A loro volta, le direttive sulle rendite

(DR) edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali precisano, alla

cifra marginale n. 10201, che le rendite dovute ma non ancora versate possono

essere pagate retroattivamente solo nel termine di prescrizione di cinque anni

disciplinato dall’art. 24 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In altri termini, se

l’assicurato presenta il modulo di richiesta solo posteriormente alla nascita

del diritto, come nella fattispecie, la cassa di compensazione deve versare

retroattivamente, sotto forma di capitale, unicamente le rendite non ancora

prescritte. D’altra parte, a rendere maggiormente insicuro il pagamento delle

rendite di vecchiaia sin dalla nascita del loro diritto, vi è anche la

possibilità offerta alle persone che raggiungono l’età prevista per il

pensionamento di rinviare l’inizio della loro riscossione da un minimo di un anno

ad un massimo di cinque anni (art. 39 LAVS), con conseguente supplemento mensile

di differimento, una volta che ne beneficeranno.

Così

stando le cose, è quindi immediatamente evidente che le rendite di vecchiaia,

così come le rendite di invalidità del primo e del secondo pilastro, vanno

imposte solo al momento in cui vengono pagate, anche se il diritto al loro

versamento nasce precedentemente.

2.4

Nel caso

di specie, il ricorrente è nato il 7 settembre 1939. In virtù dell’art. 21 cpv. 1 LAVS, egli aveva pertanto diritto alla riscossione delle rendite

di vecchiaia sin dal 1° ottobre 2004. Per sua stessa ammissione, RI 1 ha tuttavia aspettato il compimento del suo 68o anno di età per richiederne il

versamento, adducendo non meglio precisati “motivi personali”. Partendo da

questa premessa, egli vorrebbe ora stralciare dai proventi del 2007 le rendite

arretrate afferenti appunto agli anni 2004-2006, per un importo complessivo di fr.

52'164.–.

A tale

proposito, l’argomento relativo all’aumento dei debiti ipotecari, sviluppato

nel ricorso, è chiaramente privo di ogni fondamento. Il ricorrente non può

infatti negare di avere potuto disporre dell’intero importo di fr. 52'164.–, solo

perché potenzialmente utile a rimborsare l’aumento dei debiti ipotecari accesi

negli anni precedenti. La contraddittorietà di questo argomento risulta manifesta:

solo dopo avere ricevuto tale importo, il contribuente avrebbe infatti potuto risanare

(almeno parzialmente) la sua situazione debitoria.

Del tutto

ininfluente è pure l’ulteriore argomentazione, sollevata in corso di udienza, secondo

la quale sarebbe stato fortemente penalizzato dalla tassazione in discussione,

per il fatto che avrebbe potuto pagare un’imposta molto inferiore negli anni precedenti,

se avesse richiesto sin da subito il versamento delle rendite AVS, alle quali

aveva diritto. A prescindere dal fatto che non si capisce per quale ragione abbia

atteso oltre tre anni per richiederne il versamento, specie se si considera che

nel frattempo ha dovuto aumentare i debiti ipotecari per far fronte alle sue

spese correnti, questa tesi non fa altro che confermare l’esistenza degli estremi

per una reformatio in peius della decisione impugnata.

3.

3.1.

Come

anticipato in precedenza, l’agevolazione dell’aliquota prevista dagli art. 37

LIFD e 37 LT, secondo cui l’imposta sul reddito va calcolata – tenuto conto

degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate – all’aliquota che sarebbe

applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece delle prestazione

unica, è ammissibile unicamente nella misura in cui il versamento unico non è

stato provocato dal contribuente medesimo.

Nella

fattispecie, per contro, il pagamento posticipato delle rendite di vecchiaia maturate

dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 è frutto di una libera scelta di RI 1. Per

sua stessa ammissione, egli ha infatti posticipato di oltre tre anni il

versamento di tali rendite, adducendo non meglio precisati “motivi personali”.

Non possono quindi esserci dubbi sul fatto che l’importo di fr. 52'164.– andava

imposto applicando l’aliquota ordinaria.

In simili

circostanze, vi sono tutti i presupposti per una modifica della decisione impugnata

a sfavore del ricorrente.

3.2

Secondo

gli art. 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, questa Camera prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Sulla

base di queste ultime disposizioni, in occasione dell’udienza tenutasi il 2 marzo

2011, il giudice delegato ha avvertito il ricorrente dell’esistenza dei

presupposti per una riforma a suo sfavore della decisione impugnata,

conferendogli la possibilità di prendere posizione, nel pieno rispetto del suo diritto

d’essere sentito. Come visto, per tutta risposta, RI 1 ha dichiarato di mantenere ugualmente il

ricorso, limitandosi a sostenere di essere fortemente penalizzato dalla

tassazione in discussione.

Nulla si

oppone pertanto alla modifica della tassazione nel senso indicato sopra.

4.

Il

ricorso deve conseguentemente essere respinto, con la riforma a svantaggio del

ricorrente relativa all’imposizione dell’importo di fr. 52'164.– con l’aliquota

ordinaria.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 3 marzo 2010 è riformata nel senso che l’importo di

fr. 52'164.– è tassato applicando l’aliquota ordinaria.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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