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Decisione

80.2010.47

Ipoteca legale: estensione, anche interessi di ritardo

2 giugno 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 5 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha

parzialmente accolto un reclamo interposto da RI 1 contro il conteggio per la

quantificazione dell’ipoteca legale relativa all’imposta sugli utili

immobiliari dovuta dalla __________ SA di __________, in seguito alla vendita

della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ RFD di __________;

- con la

decisione su reclamo, l’autorità di tassazione ha ridotto l’ammontare

dell’imposta cantonale a beneficio dell’ipoteca legale, stabilita in fr.

9'717.95;

- dal nuovo

conteggio, risulta pertanto che il terzo proprietario del pegno è tenuto a

pagare l’imposta in questione e gli interessi del 3% su tale importo, pari a

fr. 1'407.50 (fino al 1° marzo 2010);

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 riconosce di dover pagare

l’imposta sugli utili immobiliari quale terzo proprietario del pegno, ma

contesta l’addebito degli interessi, argomentando che il ritardo nel pagamento

non gli è imputabile ma è dovuto alla vertenza fra il debitore dell’imposta e

l’autorità fiscale;

- nelle sue

osservazioni del 9 aprile 2010, l’autorità di tassazione propone di respingere

il ricorso.

Diritto

- l'art.

836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per

i rapporti di diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio

generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità

l'iscrizione nel registro fondiario, salvo disposizione contraria;

- «Questa

norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni

cantonali, le quali sono libere nella de-terminazione del contenuto, dell'estensione

e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,

trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta

abbia una relazione particolare con il fondo da gravare»

(DTF

110 II 237 e riferimenti);

- secondo

l’art. 183 cifra 2 della legge cantonale di applicazione e complemento del

Considerandi

Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1), nella versione in

vigore dal 5 agosto 1988, è riconosciuta un’ipoteca legale senza l’obbligo

d’iscrizione nel registro fondiario allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli

immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e

comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile;

- l’art.

127.

cpv. 3 della legge tributaria (LT) stabilisce che a garanzia del pagamento

dell’imposta sugli utili immobiliari è data un’ipoteca legale conformemente

agli articoli 252-254;

- come

detto, la censura della ricorrente si limita a chiedere lo stralcio degli

interessi di ritardo dalla decisione relativa all’ipoteca legale;

- a tale riguardo, va

ricordato che il rapporto tra credito d’imposta e ipoteca legale è

caratterizzato dal principio dell'accessorietà, secondo cui il diritto

di pegno dipende dall’esistenza del credito d’imposta, del quale segue le vicende:

il diritto di pegno nasce, sussiste e si estingue cioè insieme al credito che

garantisce (Hess, Das gesetzliche Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes

zum Zivilgesetzbuch, in ZGRG 1994, p. 92; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den

Kantonen, Zurigo 1988, p. 14; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006,

n. 10 ad § 208, p. 1484; Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in: Borghi [a cura

di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 81, e RDAT

I-1995 p. 531; Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung von Steuerforderungen –

Probleme für Grundstückkäufer und Banken, in: Wiegand [a cura di],

Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 39);

- dallo stesso principio

discende la conseguenza che la garanzia dell’ipoteca legale si estende anche

agli interessi di ritardo, che rappresentano una parte del credito fiscale (cfr.

la sentenza CDT n. 80.97.00003 del 25 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 17t e dottrina

e giurisprudenza citate; inoltre Abbet, L'hypothèque légale en garantie des créances de droit

public, in RDAF 2009 II p. 405 ss., p. 412; di

diverso avviso solo la giurisprudenza zurighese: StE 1997 B 99.2 n. 8; in un

caso obvaldese, il Tribunale federale, con sentenza del 30 aprile 2002, n.

2P.332/2001, ha respinto il ricorso di diritto pubblico di un terzo

proprietario del pegno, che contestava fra l’altro l’inclusione degli interessi

di ritardo nella garanzia, ritenendo che il ricorrente non avesse provato che

la decisione su tale aspetto violasse i suoi diritti costituzionali [consid. 4 in

fine]);

- pur

comprendendo il disappunto dell’acquirente di un immobile, che si ritrova

l’oggetto acquistato gravato da un’ipoteca legale per un credito fiscale del

venditore, si deve tuttavia confermare l’estensione della garanzia anche agli

interessi di ritardo;

- la

circostanza che il ritardo nel pagamento sia imputabile al debitore

dell’imposta è pertanto ininfluente, alla luce della portata del principio

dell’accessorietà.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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