80.2010.50
Deduzioni: figli agli studi, studi superiori o accademici, figlia che frequenta scuola superiore d'arte in Germania
1 ottobre 2010Italiano9 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.50
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli agli studi, studi superiori o accademici, figlia che frequenta scuola superiore d'arte in Germania
DEDUZIONE SOCIALE
art. 34 cpv. 1 let. c LT
Incarto n.
80.2010.50
Lugano
1 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 10 aprile 2010 contro la decisione del 10
marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di fr.
13'200.–, ai soli fini dell’imposta cantonale, per figli agli studi. Sulla
prima pagina della dichiarazione, indicavano che la figlia __________
frequentava la __________.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 febbraio 2010, l’Ufficio
di tassazione di Locarno ammetteva la deduzione per figli agli studi nella
misura di soli fr. 6'300.–, con la motivazione “importo rettificato in base ai
dati in nostro possesso”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio
2010, contestando in particolare la mancata deduzione per figli agli studi
concernente la figlia __________. Spiegavano che quest’ultima, terminata la
maturità federale a __________, aveva iniziato a studiare presso la __________,
senza beneficiare né di sussidi né di prestiti di studio.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 marzo 2010, così motivata:
La deduzione
per la figlia __________ agli studi è confermata in fr. 6'300.–. La scuola
frequentata in Germania non può essere considerata un istituto universitario
parificato a quelli svizzeri.
.
D. Con
tempestivo ricorso del 9 aprile 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1
contesta la mancata deduzione per figli a carico nella misura di fr. 13'200.–,
in relazione alla scuola frequentata dalla figlia __________, che avrebbe
livello universitario e dovrebbe essere assimilata ad una scuola artistica superiore.
Diritto
1. 1.1.
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti
dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al
cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni
o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti
fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati".
1.2.
Il decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 del Consiglio di Stato concernente
l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008, all’art.
11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr.
1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola
o del luogo di formazione;
Considerandi
2.
fr.
1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
fr.
4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
fr.
6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
5.
fr.
13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse
di studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione.
2.
2.1.
Nel caso
in esame, il requisito che secondo l’autorità di tassazione mancava, perché si
potesse riconoscere ai contribuenti la deduzione massima per la figlia maggiore,
è quello del livello universitario della scuola da quest’ultima frequentata.
Per questa ragione, ha ammesso solo la deduzione di fr. 6'300.–, che presuppone
che il figlio del contribuente frequenti “scuole postobbligatorie o
corsi di perfezionamento fuori Cantone” o frequenti “studi d’ordine accademico
in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio”.
In tal modo, l’Ufficio di
tassazione ha riconosciuto che, in linea di principio, la __________ costituisca “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell'obbligo”, mentre ha escluso che si tratti di uno studio accademico.
2.2
Come ha
già avuto modo di affermare questa Camera (cfr. la sentenza n. 80.2007.90 del 3
settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni
di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene
concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla
normativa, non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene
ai requisiti che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli
stessi in entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute,
il legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione
degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.
Tale
conclusione è rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008
della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi,
secondo cui “dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie
o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” (circolare cit.,
par. 2).
2.3
La
circolare appena menzionata si addentra poi nei criteri in base ai quali il
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport valutano quali studi
possano essere sussidiati.
Le scuole
e i corsi sono raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che
preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o
a un diploma equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un
attestato federale di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).
Se ci si
concentra sugli “studi superiori”, la circolare precisa che vi rientrano “le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti
universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o
ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline
tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l’equivalente della SUPSI è
la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori
(conservatori, accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le scuole
specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle
professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per
ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua
in università estere, purché di almeno due semestri continuati” (cfr. Circolare
cit., par. 2.2).
In
relazione all’ammontare della deduzione, viene precisato che “determinante,
oltre al tipo di scuola o di formazione frequentata, è il luogo sede della
scuola o di formazione (se corrisponde o meno al luogo di domicilio) e il fatto
che il figlio rientri o non rientri giornalmente al domicilio” e viene ribadito
che “nel riferimento a scuole o corsi che danno diritto alla deduzione vi è
completo parallelismo con i criteri del Dipartimento ell’educazione, della
cultura e dello sport ai fini del riconoscimento di sussidi o borse di studio”
(cfr. Circolare cit., par. 3).
2.4
Se si
esaminano le categorie di contribuenti aventi diritto alla deduzione per figli
agli studi, previste dal decreto esecutivo applicabile, si deve ritenere che la
nozione di “studi accademici” ivi considerata coincide con quella di “studi
superiori” di cui tratta la circolare della Divisione delle contribuzioni.
Infatti, anche l’art. 11 del Decreto distingue tre tipologie di corsi o scuole
e cioè le scuole postobbligatorie, i corsi di perfezionamento
professionale e gli studi accademici. Non vi è nessun elemento che possa giustificare
una diversa interpretazione della nozione di “studi accademici”, tale cioè da
includervi solo le università in senso stretto, escludendo cioè tutti gli altri
studi “successivi ad una maturità o a un attestato federale di capacità
professionale”.
Non si comprende pertanto
perché l’istituto frequentato dalla figlia del ricorrente non possa rientrare
fra gli “studi accademici” e meno che mai perché si dovrebbe invece assimilarlo
alle “scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone”, per i
quali è ammessa solo una deduzione di fr. 6'300.–.
La stessa circolare della
Divisione delle contribuzioni menziona, del resto, fra gli “studi superiori” anche le scuole artistiche superiori come ad esempio conservatori,
accademie e scuole d’arte.
2.5
Alla luce
di quanto precede, non può essere condivisa la decisione dell’ Ufficio circondariale
di tassazione di Locarno.
La scuola
frequentata dalla figlia dell’insorgente costituisce un vero e proprio studio
superiore, con la conseguenza che il contribuente e la moglie hanno diritto alla
deduzione per figli agli studi nella misura massima.
La figlia
dei ricorrenti non raggiunge il venticinquesimo anno di età, dipende dai genitori
per il proprio sostentamento, non beneficia né di assegni né di borse di
studio, frequenta una scuola a tempo pieno da ormai già ben 8 semestri, non
percepisce retribuzione né indennità alcuna e infine, come precedentemente
esposto, la __________ rientra fra gli studi superiori.
Ritenuto
che __________ frequenta uno studio accademico in Germania senza quindi
rientrare giornalmente al domicilio, non si vede alcun motivo per cui si possa
negare ai genitori il beneficio della deduzione per figli agli studi. Non si
comprende infatti perché i costi per il suo mantenimento dovrebbero essere meno
della metà di quelli di uno studente universitario nella stessa città.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tasse di giustizia
né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 febbraio 2010 è riformata nel senso
che la deduzione per figli agli studi è elevata a fr. 13'200.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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