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Decisione

80.2010.50

Deduzioni: figli agli studi, studi superiori o accademici, figlia che frequenta scuola superiore d'arte in Germania

1 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 chiedevano la deduzione di fr.

13'200.–, ai soli fini dell’imposta cantonale, per figli agli studi. Sulla

prima pagina della dichiarazione, indicavano che la figlia __________

frequentava la __________.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 febbraio 2010, l’Ufficio

di tassazione di Locarno ammetteva la deduzione per figli agli studi nella

misura di soli fr. 6'300.–, con la motivazione “importo rettificato in base ai

dati in nostro possesso”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 febbraio

2010, contestando in particolare la mancata deduzione per figli agli studi

concernente la figlia __________. Spiegavano che quest’ultima, terminata la

maturità federale a __________, aveva iniziato a studiare presso la __________,

senza beneficiare né di sussidi né di prestiti di studio.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 10 marzo 2010, così motivata:

La deduzione

per la figlia __________ agli studi è confermata in fr. 6'300.–. La scuola

frequentata in Germania non può essere considerata un istituto universitario

parificato a quelli svizzeri.

.

D. Con

tempestivo ricorso del 9 aprile 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1

contesta la mancata deduzione per figli a carico nella misura di fr. 13'200.–,

in relazione alla scuola frequentata dalla figlia __________, che avrebbe

livello universitario e dovrebbe essere assimilata ad una scuola artistica superiore.

Diritto

1. 1.1.

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti

dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al

cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni

o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo le modalità e nei limiti

fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati".

1.2.

Il decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 del Consiglio di Stato concernente

l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008, all’art.

11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr.

1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola

o del luogo di formazione;

Considerandi

2.

fr.

1’900.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr.

4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr.

6’300.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr.

13'200.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente

al domicilio.

Il

Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o

corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza

retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano

ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse

di studio fino a fr. 1000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

2.

2.1.

Nel caso

in esame, il requisito che secondo l’autorità di tassazione mancava, perché si

potesse riconoscere ai contribuenti la deduzione massima per la figlia maggiore,

è quello del livello universitario della scuola da quest’ultima frequentata.

Per questa ragione, ha ammesso solo la deduzione di fr. 6'300.–, che presuppone

che il figlio del contribuente frequenti “scuole postobbligatorie o

corsi di perfezionamento fuori Cantone” o frequenti “studi d’ordine accademico

in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio”.

In tal modo, l’Ufficio di

tassazione ha riconosciuto che, in linea di principio, la __________ costituisca “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell'obbligo”, mentre ha escluso che si tratti di uno studio accademico.

2.2

Come ha

già avuto modo di affermare questa Camera (cfr. la sentenza n. 80.2007.90 del 3

settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni

di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene

concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla

normativa, non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene

ai requisiti che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli

stessi in entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute,

il legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione

degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

Tale

conclusione è rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008

della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi,

secondo cui “dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie

o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” (circolare cit.,

par. 2).

2.3

La

circolare appena menzionata si addentra poi nei criteri in base ai quali il

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport valutano quali studi

possano essere sussidiati.

Le scuole

e i corsi sono raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che

preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o

a un diploma equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un

attestato federale di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).

Se ci si

concentra sugli “studi superiori”, la circolare precisa che vi rientrano “le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti

universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o

ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline

tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l’equivalente della SUPSI è

la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori

(conservatori, accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le scuole

specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle

professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per

ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua

in università estere, purché di almeno due semestri continuati” (cfr. Circolare

cit., par. 2.2).

In

relazione all’ammontare della deduzione, viene precisato che “determinante,

oltre al tipo di scuola o di formazione frequentata, è il luogo sede della

scuola o di formazione (se corrisponde o meno al luogo di domicilio) e il fatto

che il figlio rientri o non rientri giornalmente al domicilio” e viene ribadito

che “nel riferimento a scuole o corsi che danno diritto alla deduzione vi è

completo parallelismo con i criteri del Dipartimento ell’educazione, della

cultura e dello sport ai fini del riconoscimento di sussidi o borse di studio”

(cfr. Circolare cit., par. 3).

2.4

Se si

esaminano le categorie di contribuenti aventi diritto alla deduzione per figli

agli studi, previste dal decreto esecutivo applicabile, si deve ritenere che la

nozione di “studi accademici” ivi considerata coincide con quella di “studi

superiori” di cui tratta la circolare della Divisione delle contribuzioni.

Infatti, anche l’art. 11 del Decreto distingue tre tipologie di corsi o scuole

e cioè le scuole postobbligatorie, i corsi di perfezionamento

professionale e gli studi accademici. Non vi è nessun elemento che possa giustificare

una diversa interpretazione della nozione di “studi accademici”, tale cioè da

includervi solo le università in senso stretto, escludendo cioè tutti gli altri

studi “successivi ad una maturità o a un attestato federale di capacità

professionale”.

Non si comprende pertanto

perché l’istituto frequentato dalla figlia del ricorrente non possa rientrare

fra gli “studi accademici” e meno che mai perché si dovrebbe invece assimilarlo

alle “scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone”, per i

quali è ammessa solo una deduzione di fr. 6'300.–.

La stessa circolare della

Divisione delle contribuzioni menziona, del resto, fra gli “studi superiori” anche le scuole artistiche superiori come ad esempio conservatori,

accademie e scuole d’arte.

2.5

Alla luce

di quanto precede, non può essere condivisa la decisione dell’ Ufficio circondariale

di tassazione di Locarno.

La scuola

frequentata dalla figlia dell’insorgente costituisce un vero e proprio studio

superiore, con la conseguenza che il contribuente e la moglie hanno diritto alla

deduzione per figli agli studi nella misura massima.

La figlia

dei ricorrenti non raggiunge il venticinquesimo anno di età, dipende dai genitori

per il proprio sostentamento, non beneficia né di assegni né di borse di

studio, frequenta una scuola a tempo pieno da ormai già ben 8 semestri, non

percepisce retribuzione né indennità alcuna e infine, come precedentemente

esposto, la __________ rientra fra gli studi superiori.

Ritenuto

che __________ frequenta uno studio accademico in Germania senza quindi

rientrare giornalmente al domicilio, non si vede alcun motivo per cui si possa

negare ai genitori il beneficio della deduzione per figli agli studi. Non si

comprende infatti perché i costi per il suo mantenimento dovrebbero essere meno

della metà di quelli di uno studente universitario nella stessa città.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tasse di giustizia

né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 febbraio 2010 è riformata nel senso

che la deduzione per figli agli studi è elevata a fr. 13'200.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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