80.2010.52
Assoggettamento: tassazione dei coniugi, matrimonio con persona residente all'estero, imposizione congiunta, non separazione di fatto
1 ottobre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.52
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento: tassazione dei coniugi, matrimonio con persona residente all'estero, imposizione congiunta, non separazione di fatto
CONIUGE O FIGLI SOTTO L'AUTORITÀ PARENTALE
art. 25 CC
art. 159 CC
art. 9 LIFD
art. 8 LT
Incarto n.
80.2010.52
Lugano
1 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 23 aprile 2010 contro la decisione del 24
marzo 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
impiegata, domiciliata a __________, lavora alle dipendenze __________ SA __________
e di __________ agl __________. Il marito__________, commercialista, è
domiciliato a __________ (__________) e lavora a __________.
La moglie
è imposta sui suoi fattori di reddito e sostanza nel suo cantone di domicilio. Il
marito è invece imposto in Italia.
Con
scritto del 6 ottobre 2009 l’Ufficio di tassazione, allo scopo di definire la
tassazione 2008 di RI 1 __________, le richiedeva i redditi esteri (CDU)
percepiti dal marito per l’anno 2008.
Con
decisione del 4 novembre 2009 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava
a RI 1 __________, la tassazione IC/IFD 2008.
Per
l’imposta cantonale e quella federale venivano esposti unicamente i fattori di
reddito e di sostanza della contribuente. Al reddito imponibile veniva applicata
l’aliquota A, riservata ai coniugati, che veniva determinata tenendo conto
anche del reddito all’estero del marito nella misura di fr. 374'395.-.
B. Il 2
dicembre 2009, la contribuente interponeva reclamo all’Ufficio di tassazione
chiedendo la deduzione per doppia economia domestica.
Con
decisione del 24 marzo 2010 l’Ufficio di tassazione ammetteva il reclamo con
l’indicazione “reclamo ammesso ed evaso secondo accordi presi con la rappresentante
del contribuente (__________SA, Signora __________) in data 12.03.2010”.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 __________ impugna la
decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Sostiene di essere
“dell’opinione che la propria situazione configuri una separazione di fatto e
che, pertanto, non sia corretto tenere conto del reddito del marito (nemmeno)
ai fini della fissazione dell’aliquota”. La ricorrente nega l’esistenza di una
comunione di domicilio, di una comunione di mezzi nonché di alcun conto bancario
cointestato o in comune.
Diritto
1. Il
reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono
cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta
federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD da riferimento al solo reddito, non essendo la
sostanza imponibile). Ne consegue e contrario che, in caso di divorzio o
di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per
tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali
dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992; RS
642.117.1).
Secondo, la circolare n.
14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi
che vivono separati sono i seguenti:
·
Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione
della comunione domestica (art. 175 CC),
esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
·
Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione
separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono
più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei
rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per
l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali
occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in
comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate
giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati
congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente
di un proprio domicilio di diritto civile.
·
Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in
pubblico nell’ottica della buona fede.
·
La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre
la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
Considerandi
2.
2.1.
La
ricorrente ha contratto matrimonio il 26 giugno 2008, ma sostiene che l’unione
coniugale “fiscale” non sarebbe “mai nemmeno iniziata”, perché i coniugi hanno
sempre mantenuto il proprio domicilio separato e non hanno mai instaurato una comunione
di mezzi.
2.2
Va rilevato
preliminarmente che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro
dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del
marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da
quello del marito (cfr. Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano
2010, p. 35 s.; Locher, Neues
Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte
1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).
Due
coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi
comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad
una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo
domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT
n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto,
continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).
2.3
Interpretando
l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una
separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante
l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in
comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo
il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il
marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo
stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non
disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che
non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e
che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558
consid. 2c).
Una
simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza
del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton
Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad
Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione
sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste
l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p.
364).
2.4
Nel caso
della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del
periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione
del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa
sia data anche nel suo caso.
Come si è
ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio
domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa
in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione
di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.
In queste
circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione
dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste
indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere
che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e
che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.
2.5
Deve
dunque essere respinta, perché contrasta con la normativa applicabile, la tesi
della ricorrente, secondo cui la tassazione congiunta dei coniugi dipenderebbe
dall’esistenza di un “matrimonio fiscale”, che differirebbe da quello del
diritto civile. Si è detto, infatti, che fintantoché è data l’unione coniugale
secondo l’art. 159 CC si procede all’imposizione congiunta dei coniugi, anche
se questi ultimi hanno un domicilio separato ed anche in mancanza di un’unione
dei mezzi finanziari.
È del
resto piuttosto evidente che la tesi ricorsuale trova il suo fondamento nel disagio
provocato dagli effetti del sistema fiscale previsto dal diritto federale, che
in molti casi – nonostante alcuni interventi del legislatore – continua a
penalizzare i coniugi, soprattutto quando esercitano entrambi un’attività
lucrativa e dispongono di redditi elevati. Non è tuttavia possibile risolvere
il problema attraverso un’interpretazione audace della nozione di “coniugi
non separati legalmente o di fatto”, prevista dalla legge federale e da quella
cantonale armonizzata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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