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Decisione

80.2010.52

Assoggettamento: tassazione dei coniugi, matrimonio con persona residente all'estero, imposizione congiunta, non separazione di fatto

1 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

impiegata, domiciliata a __________, lavora alle dipendenze __________ SA __________

e di __________ agl __________. Il marito__________, commercialista, è

domiciliato a __________ (__________) e lavora a __________.

La moglie

è imposta sui suoi fattori di reddito e sostanza nel suo cantone di domicilio. Il

marito è invece imposto in Italia.

Con

scritto del 6 ottobre 2009 l’Ufficio di tassazione, allo scopo di definire la

tassazione 2008 di RI 1 __________, le richiedeva i redditi esteri (CDU)

percepiti dal marito per l’anno 2008.

Con

decisione del 4 novembre 2009 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava

a RI 1 __________, la tassazione IC/IFD 2008.

Per

l’imposta cantonale e quella federale venivano esposti unicamente i fattori di

reddito e di sostanza della contribuente. Al reddito imponibile veniva applicata

l’aliquota A, riservata ai coniugati, che veniva determinata tenendo conto

anche del reddito all’estero del marito nella misura di fr. 374'395.-.

B. Il 2

dicembre 2009, la contribuente interponeva reclamo all’Ufficio di tassazione

chiedendo la deduzione per doppia economia domestica.

Con

decisione del 24 marzo 2010 l’Ufficio di tassazione ammetteva il reclamo con

l’indicazione “reclamo ammesso ed evaso secondo accordi presi con la rappresentante

del contribuente (__________SA, Signora __________) in data 12.03.2010”.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 __________ impugna la

decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Sostiene di essere

“dell’opinione che la propria situazione configuri una separazione di fatto e

che, pertanto, non sia corretto tenere conto del reddito del marito (nemmeno)

ai fini della fissazione dell’aliquota”. La ricorrente nega l’esistenza di una

comunione di domicilio, di una comunione di mezzi nonché di alcun conto bancario

cointestato o in comune.

Diritto

1. Il

reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono

cumulati, qualunque sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta

federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD da riferimento al solo reddito, non essendo la

sostanza imponibile). Ne consegue e contrario che, in caso di divorzio o

di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato individualmente per

tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali

dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del 16 settembre 1992; RS

642.117.1).

Secondo, la circolare n.

14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),

i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi

che vivono separati sono i seguenti:

·

Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione

della comunione domestica (art. 175 CC),

esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

·

Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione

separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono

più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei

rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per

l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali

occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in

comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate

giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati

congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente

di un proprio domicilio di diritto civile.

·

Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in

pubblico nell’ottica della buona fede.

·

La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

Il Tribunale federale ha

stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve

esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari

non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16

dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.

2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre

la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

Considerandi

2.

2.1.

La

ricorrente ha contratto matrimonio il 26 giugno 2008, ma sostiene che l’unione

coniugale “fiscale” non sarebbe “mai nemmeno iniziata”, perché i coniugi hanno

sempre mantenuto il proprio domicilio separato e non hanno mai instaurato una comunione

di mezzi.

2.2

Va rilevato

preliminarmente che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro

dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del

marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da

quello del marito (cfr. Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano

2010, p. 35 s.; Locher, Neues

Eherecht und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. I/1, Basilea/Francoforte

1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).

Due

coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi

comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad

una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo

domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT

n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto,

continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).

2.3

Interpretando

l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una

separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante

l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in

comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo

il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il

marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo

stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non

disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che

non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e

che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558

consid. 2c).

Una

simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza

del 2008, che si riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton

Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad

Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione

sottolinea che la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste

l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p.

364).

2.4

Nel caso

della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del

periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione

del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa

sia data anche nel suo caso.

Come si è

ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio

domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa

in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione

di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

In queste

circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione

dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste

indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere

che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e

che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.

2.5

Deve

dunque essere respinta, perché contrasta con la normativa applicabile, la tesi

della ricorrente, secondo cui la tassazione congiunta dei coniugi dipenderebbe

dall’esistenza di un “matrimonio fiscale”, che differirebbe da quello del

diritto civile. Si è detto, infatti, che fintantoché è data l’unione coniugale

secondo l’art. 159 CC si procede all’imposizione congiunta dei coniugi, anche

se questi ultimi hanno un domicilio separato ed anche in mancanza di un’unione

dei mezzi finanziari.

È del

resto piuttosto evidente che la tesi ricorsuale trova il suo fondamento nel disagio

provocato dagli effetti del sistema fiscale previsto dal diritto federale, che

in molti casi – nonostante alcuni interventi del legislatore – continua a

penalizzare i coniugi, soprattutto quando esercitano entrambi un’attività

lucrativa e dispongono di redditi elevati. Non è tuttavia possibile risolvere

il problema attraverso un’interpretazione audace della nozione di “coniugi

non separati legalmente o di fatto”, prevista dalla legge federale e da quella

cantonale armonizzata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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