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Decisione

80.2010.56

Procedura: reclamo contro tassazione d'ufficio, requisiti, indicazione delle conseguenze dell'inosservanza, annullamento decisione

21 luglio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo i coniugi RI 1i inoltrato la dichiarazione fiscale 2004, nonostante una

diffida del 23 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione infliggeva ai contribuenti

una multa disciplinare di fr. 400.– con decisione del 16 ottobre 2006,

avvertendoli che, in caso di mancato adempimento dei loro obblighi entro i successivi

dieci giorni, li avrebbe sottoposti ad una tassazione d’ufficio.

Altre

multe disciplinari venivano inflitte ai contribuenti negli anni successivi, per

il mancato inoltro delle dichiarazioni fiscali 2005, 2006 e 2007.

B. Con

quattro decisioni del 4 novembre 2009, l’RS 1 di Biasca notificava ai contribuenti

le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali dal 2004 al 2007, eseguite per apprezzamento.

Gli

elementi imponibili stabiliti dalle decisioni in questione erano i seguenti:

2004

2005

2006

2007

reddito

IC

222’200

229’500

213’400

218’000

reddito

IFD

232’900

240’500

223’600

228’600

La

sostanza imponibile ammontava in tutti i casi a zero franchi.

Tutte le

decisioni proponevano la seguente motivazione:

La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2

della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova.

C. I

contribuenti impugnavano le seguenti decisioni, con reclamo del 30 novembre

2009, nel quale si limitavano alle seguenti considerazioni:

Chiediamo cortesemente la

possibilità di un’udienza, in cui presenteremo tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni fiscali e ai bilanci per gli anni 2004/2005/2006/2007 (mezzi di

prova) che attestano un’importante differenza di reddito rispetto alla tassazione d’ufficio.

Con

quattro decisioni del 7 gennaio 2010, l’autorità fiscale dichiarava il reclamo

“non ammesso o irricevibile”. Dopo aver ricordato le condizioni che devono essere adempiute perché una tassazione d’ufficio possa validamente essere

contestata, l’Ufficio di tassazione argomentava che il reclamo non ottemperava

i requisiti in questione, “per cui lo stesso deve essere dichiarato

irricevibile e questo in ragione del fatto che con lo scritto si chiede di

essere convocati in un’udienza, ma non si producono, nel termine perentorio, le dichiarazioni fiscali ed i bilanci”. L’autorità sottolineava poi che il contribuente non

ha diritto di essere convocato personalmente prima della decisione su reclamo.

D. Con lettera

del 23 marzo 2010, la RA 1, rappresentante contrattuale dei contribuenti, si

rivolgeva all’autorità di tassazione, con le seguenti argomentazioni:

Il __________

ci conferma che non ha mai ricevuto le decisioni a margine datate 7 gennaio 2010 ecco perché il nostro ufficio in questi giorni ne ha richiesto copia in quanto si

attendeva ancora una riposta in merito al reclamo inoltrato ma soprattutto

l’appuntamento, per il nostro ufficio, per la debita consegna delle dichiarazioni fiscali e bilanci quali mezzi di prova del reclamo.

Inoltre

ad oggi il contribuente non ha ancora ricevuto le decisioni di tassazione dopo reclamo per gli anni 2004 e 2005 di cui avevamo fatto reclamo insieme al 2006 e 2007. Questo

va a confermare che ci deve essere stato un disguido con gli invii postali per

cui il contribuente non ha ricevuto il dovuto.

Richiediamo

eccezionalmente, per non ledere i diritti del contribuente, di ricevere le

decisioni mancanti relative agli anni 2004 e 2005 per invio raccomandato come

pure la copia delle decisioni di tassazione 2006 e 2007 (ricevute il 17 marzo

2010 in copia), per invio raccomandato così da poter avere il debito diritto di

ricorso alla Camera di diritto tributario di 30 giorni dalla data di ricezione.

Nel caso ci

fosse la possibilità, a titolo sempre eccezionale ed a causa del disguido

postale, di poter portare di persona le dichiarazioni fiscali 2004, 2005, 2006

e 2007 restiamo a disposizione.

Mediante

raccomandata del 26 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione trasmetteva alla

rappresentante dei contribuenti le decisioni su reclamo relative alle tassazioni dal 2004 al 2007. Sulle stesse figurava, sotto la data stampata (7 gennaio 2010) la seguente indicazione manoscritta: “reintimata il 17.3.2010”.

E. Con ricorso del 28 aprile 2010, i coniugi RI 1 contestano le tassazioni d’ufficio confermate dalle decisioni su reclamo. Quanto alla tempestività del ricorso,

rilevano che la data di “reintimazione” scritta a mano sulle decisioni non corrisponde con la data d’invio della raccomandata. Nel merito, allegano le dichiarazioni fiscali per i periodi in discussione con i relativi bilanci. Sottolineano poi di aver

dovuto ricorrere ad un prestito per pagare un fornitore nel 2006, cosa che

dimostrerebbe il calo dell’utile.

F. Nelle

sue osservazioni del 16 giugno 2010 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibili i ricorsi relativi alle tassazioni 2006 e 2007 e di respingere quelli per i periodi 2004 e 2005. Delle sue argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

In nessun

caso, in presenza di una simile decisione, la Camera può esaminare il merito

della questione: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Come

detto, in primo luogo la Divisione delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile

il ricorso, nella misura in cui ha per oggetto le decisioni su reclamo relative

ai periodi fiscali 2006 e 2007. Queste ultime, infatti, sarebbero state

ricevute dalla rappresentante dei ricorrenti già il 17 marzo 2009, come

affermato nella lettera del 23 marzo 2010 all’Ufficio di tassazione. Ne consegue che il ricorso sarebbe tardivo.

2.2

Per

l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Un’analoga

disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che

consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1

prima frase LIFD).

2.3

Come

riferito in narrativa, nella lettera del 23 marzo 2010, indirizzata dalla RA 1

all’Ufficio di tassazione, la rappresentante dei ricorrenti afferma

effettivamente di aver “ricevuto in copia” le due decisioni in questione il 17 giugno 2010. Dal foglio di trasmissione allegato alla lettera in discussione si evince tuttavia che il destinatario dell’invio era stato il contribuente stesso e non la

sua rappresentante contrattuale. Allo scritto del 23 marzo 2010, infatti, è

stato unito un foglio con cui l’Ufficio di tassazione aveva accompagnato l’invio delle “notifiche di tassazione 2006-2007” al signor “__________”, con l’indicazione “come richiesto dalla RA 1”.

In tale

contesto, non è inutile ricordare che, quando il contribuente è assistito da un

rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità

fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in

virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in

re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al

rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata.

Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr.

DTF 113 Ib 296; inoltre Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I, tomo 2b, n. 28 ad art. 117 LIFD, p. 223;

Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13

ad art. 117 LIFD, p. 1170).

Ora, se

si tien conto del fatto che, nella lettera del 23 marzo 2010 all’Ufficio di tassazione, la rappresentante dei contribuenti affermava che questi ultimi non avevano mai

ricevuto le decisioni su reclamo e che essa stessa stava ancora aspettando “una

risposta in merito al reclamo”, si può ritenere che la stessa – pur

esprimendosi in maniera piuttosto insicura – abbia in tal modo preteso che le

decisioni fossero correttamente notificate alla rappresentante nota

all’autorità fiscale. Che l’esistenza del mandato fosse nota a quest’ultima non

può essere messo in dubbio, se si considera che il reclamo era stato interposto

dalla RA 1. A tale proposito, si ricorda che né l’art. 117 LIFD né l’art. 190

LT, che disciplinano la rappresentanza contrattuale, richiedono la forma

scritta, per la procura. Una procura scritta deve essere prodotta solo su

richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art.

117.

LIFD, p. 400).

2.4

Anche se

sarebbe certamente stato auspicabile che, avendo preso in consegna le decisioni relative ai periodi 2006 e 2007 dagli stessi contribuenti già alcuni giorni prima, la rappresentante interponesse il ricorso entro i trenta giorni a decorrere da tale

momento, questa Camera ritiene tuttavia che, nel rispetto del principio della buona fede, il ricorso non possa essere dichiarato irricevibile solo perché gli insorgenti

calcolano il termine a partire dalla data in cui le decisioni sono –

correttamente – state notificate alla rappresentante contrattuale.

3.

3.1.

Acclarata

la tempestività del ricorso per tutti i periodi fiscali, si tratta di

confrontarsi con la legittimità delle decisioni impugnate, con cui i reclami

sono stati dichiarati irricevibili, in quanto non conformi con i requisiti

legali.

Con le

decisioni impugnate, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel

merito del reclamo dei contribuenti, perché questi ultimi non avrebbero

adempiuto le particolari esigenze cui sottostà l’impugnazione di una tassazione d’ufficio.

3.2

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

3.3

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.4

Come

detto, nella motivazione delle decisioni di tassazione, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha indicato i requisiti che il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto adempiere, con le seguenti parole:

La

tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2

della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Ricevuto

il generico reclamo dei contribuenti, che fra l’altro chiedevano di essere

convocati dall’autorità di tassazione, quest’ultima si è limitata a dichiarare

irricevibile il gravame, per inosservanza delle esigenze formali indicate.

A tale

riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro

tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il

diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di

inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di

diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone

l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque

rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando

quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132

cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF

123.

II 552, consid. 4f).

Ora, nel caso in esame, non avendo indicato “le conseguenze in caso di di

inottemperanza” nella motivazione delle decisioni di tassazione per apprezzamento, l’Ufficio avrebbe dovuto rimediarvi dopo avere ricevuto il reclamo. In

tal modo, i contribuenti non sono stati avvertiti, come richiede la

giurisprudenza del Tribunale federale, del fatto che il mancato rispetto dei

requisiti formali del reclamo avrebbe comportato non una semplice decisione negativa bensì il rifiuto di entrare nel merito, che a sua volta avrebbe loro precluso la

facoltà di impugnare in seguito la decisione dinanzi alla Camera di diritto

tributario.

Questa

esigenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

proprio in considerazione del fatto che costituisce un’eccezione alla regola per cui il reclamo non deve neppure essere motivato. Ancora in un caso recente,

l’Alta Corte si è dovuta confrontare con un caso in cui la decisione di tassazione aveva omesso di indicare i requisiti del reclamo contro la tassazione per apprezzamento. Rilevato che sarebbe stato preferibile che la decisione di tassazione contenesse le indicazioni richieste, la sentenza ha comunque riconosciuto che

i ricorrenti erano stati debitamente avvertiti delle conseguenze della loro

mancata collaborazione e dei requisiti di forma del reclamo – comprese le

conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti stessi – in una lettera,

che aveva preceduto la tassazione d’ufficio e con la quale era stata loro

richiesta della documentazione (sentenza del Tribunale federale del 19 luglio 2007 n.2C_44/2007 consid. 5.2).

Nella

fattispecie, non risulta invece che i ricorrenti siano mai stati avvertiti

delle conseguenze dell’eventuale inosservanza dei requisiti del reclamo. Di

fronte al gravame interposto dalla loro rappresentante, palesemente inadeguato

alle esigenze legali, nel rispetto del principio della buona fede l’autorità

fiscale avrebbe dovuto attribuire agli insorgenti un breve termine per conformarvisi,

avvertendoli delle conseguenze dell’eventuale inadempimento.

3.5

Ne

consegue che le decisioni impugnate, con le quali l’autorità fiscale ha

dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, devono essere annullate e

gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di tassazione per nuove decisioni, che tengano conto delle dichiarazioni fiscali e dei relativi allegati, frattanto

pervenuti. La Camera trasmetterà la documentazione citata all’Ufficio di tassazione, insieme alla presente sentenza.

4.

Nel

determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico

del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

È infatti

indubbio che i ricorrenti, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di

collaborazione previsti dalla legge, avrebbero potuto evitare di ricorrere alla

Camera di diritto tributario.

Si

giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 gennaio 2010 sono annullate e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per nuove decisioni.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

;

-

.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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