80.2010.59
Deduzioni: spese professionali, bancario, rimborso forfetario per spese di rappresentanza, costi per abbigliamento, telefono, internet, ristorante
19 ottobre 2010Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2010.59
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, bancario, rimborso forfetario per spese di rappresentanza, costi per abbigliamento, telefono, internet, ristorante
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. C LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2010.59
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 5 maggio 2010 contro la decisione del 9
aprile 2010 in materia di IC e IFD 2007 - 2008.
Fatti
A. RI 1 lavora alle dipendenze della __________ SA ad __________. La
moglie RI 2 è casalinga.
Nel 2007,
il marito ha percepito uno stipendio netto di fr. 265'325.–, oltre ad
un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.
Nella
dichiarazione d’imposta 2007, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese
professionali di fr. 12’818.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per
spese di trasporto e da uno di fr. 9'529.– per altre spese professionali.
Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 4'679.50), per telefono
e internet (fr. 1'171.95), per ristoranti (fr. 3'078,50), per autosilo (fr.
73.–) e per trasferte, perlopiù a __________ (fr. 524.60).
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 marzo 2010,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.
217'700.– per l’IC ed in fr. 234'800.– per l’IFD. Le sole spese professionali
ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per
“altre spese professionali” (fr. 2'400.- per l’IC e fr. 3'800.- per l’IFD).
B. Nel periodo
fiscale 2008, RI 1 ha percepito uno stipendio netto di fr. 253'749.–, oltre ad un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.
Nella
dichiarazione d’imposta 2008, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese
professionali di fr. 14’773.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per
spese di trasporto e da uno di fr. 11’484.– per altre spese professionali.
Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 3’461.98), per telefono
e internet (fr. 1'203.40), per ristoranti (fr. 3'953.65), per autosilo (fr.
355.30) e per trasferte, perlopiù a __________ e __________ (fr. 2’509.35).
Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.
205’300.– per l’IC ed in fr. 220’200.– per l’IFD. Le sole spese professionali
ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per
“altre spese professionali”, limitatamente all’imposta cantonale (fr. 2'400.-
per l’IC e fr. 0.- per l’IFD).
C. Con tempestivo reclamo del 9 marzo 2010, i contribuenti chiedevano
il riconoscimento delle deduzioni delle spese professionali effettive oltre che
la possibilità di un colloquio con l’autorità di tassazione.
L’Ufficio
di tassazione, ritenendo inutile l’incontro, che pertanto non è avvenuto, con
decisioni del 9 aprile 2010 respingeva il reclamo, argomentando che sono
deducibili le spese atte al conseguimento del salario mentre parte di quelle
elencate dai contribuenti sono invece di natura privata.
A titolo
di spese di viaggio, secondo l’autorità fiscale, sono da intendere gli
spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro mentre gli altri spostamenti,
a partire dal luogo di lavoro, non possono essere riconosciuti. Secondo il
codice delle obbligazioni, spetta infatti al datore di lavoro rimborsare al
dipendente le spese necessarie per l’esecuzione del lavoro.
L’Ufficio
di tassazione sottolineava poi come la maggior parte dei costi in questione
fosse coperta dal rimborso spese di cui il contribuente beneficiava da parte
del datore di lavoro. Per l’IFD, veniva quindi concessa la deduzione per “altre
spese professionali”, nella misura di fr. 3'800.–.
D. Con il presente, tempestivo ricorso RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente
la deduzione delle spese professionali del marito indicate nelle dichiarazioni
2007 e 2008 che, a loro dire, non gli sarebbero rimborsate dal datore di lavoro.
Per quanto concerne in particolare le spese di trasferta, gli insorgenti
sostengono che la loro deduzione sarebbe giustificata per il fatto che il
datore di lavoro gli avrebbe corrisposto un’indennità per leasing che è stata
considerata reddito imponibile.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a)
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b)
le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni;
c)
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d)
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
1.2.
Sono in
particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di
riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 12
dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il
periodo fiscale 2007; art. 8 cpv. 1 decreto esecutvio del 20 dicembre 2007,
valido per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella
misura complessiva di fr. 2'400.– l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro
necessità professionale (art. 8 cpv. 2 decreti citati). La deduzione
complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata
per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%
(art. 7 cpv. 3 decreti citati).
In
materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art.
7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione
è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un
massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993,
aggiornata di periodo in periodo).
Considerandi
2.
2.1.
Le “altre
spese professionali” fatte valere dal contribuente comprendono quelle per
vestiario, abbonamenti telefonici e internet, ristorazione e trasferte in
macchina.
2.2
2.2.1
Il
ricorrente ha inserito fra i costi litigiosi numerosi pagamenti riferiti
all’acquisto di abiti e scarpe, per fr. 4'679.– nel 2007 e per fr. 3'461.98 nel
2008.
2.2.2
Le spese
per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in
linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate
tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione
subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un
ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o
un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n. 41, p. 658; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber
[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 2a ediz.,
Muri-Berna, 2004, § 35, n. 14, p. 425; Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55/1954 p. 78, come pure alla
dottrina; inoltre Känzig,
Wehrsteuer, p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna,
1963, p. 336 e p. 367).
Anche
quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il
datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato,
le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione
professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire
il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese
attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore
di vita (cfr. Locher, loc. cit. e
giurisprudenza citata; Funk, op.
cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 367).
Sono di
regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili
e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
Questa
Camera ha avuto modo di escludere che costituissero spese deducibili quelle
sostenute da un contribuente che gestiva negozi di abbigliamento, sebbene le
stesse avessero anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio
dell’attività (CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G.C.). Analogamente ha deciso nel caso di un economista, collaboratore di una società
fiduciaria, da cui il datore di lavoro si aspettava che si presentasse al
lavoro con abiti di una certa cura (CDT n. 80.2005.148 del 9 dicembre 2005, in RtiD I-2006 n.7t) ed in quello di un contribuente che aveva acquistato diverse paia di
pantaloni, a suo dire riservati alla sua attività di docente (CDT n. 80.2008.2
del 5 marzo 2008, consid. 2.6.).
2.2.3
Il
ricorrente non dimostra minimamente in quale misura gli acquisti di capi d’abbigliamento
e di scarpe sui periodi fiscali in questione abbiano una relazione con la sua
attività professio-nale. In ogni caso, la sua professione non giustificherebbe
la deduzione di spese di tale natura. Secondo il Tribunale federale, infatti, i
costi per l’acquisto di abiti non sono deducibili neppure se in una determinata
attività o posizione professionale è lecito
attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque
essere utilizzato anche in ambito privato (cfr. sentenza del 6 agosto 2008 n.
2C_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.2).
I costi
fatti valere a questo titolo rientrano indiscutibilmente fra le spese per il
mantenimento del contribuente, la cui deduzione è esplicitamente esclusa dalla
legge (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
2.3
La stessa
conclusione si impone per le spese relative al telefono cellulare ed alla
connessione ADSL, chieste in deduzione nella misura, rispettivamente, del 70%
le prime e del 50% le seconde. Per quanto riguarda il
collegamento ADSL, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che i
relativi costi, al pari dell’abbonamento telefonico tradizionale, costituiscono
spese ordinarie di mantenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD (RtiD
I-2009 n. 20t consid. 3.3.).
Lo stesso
ragionamento può essere esteso al telefono cellulare, tanto più che il
contribuente svolge la sua attività in un ufficio del datore di lavoro, dotato
certamente di una linea telefonica fissa.
2.4
Per
quanto concerne le consumazioni in ristoranti, i ricorrenti non spiegano in
quale misura si tratti di costi legati al conseguimento del reddito
dell’attività lucrativa del marito. Come ha sottolineato l’autorità di
tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, appare già singolare la
circostanza che buona parte delle consumazioni per le quali è fatta valere la
deduzione si riferiscano ai giorni di venerdì e sabato. In ogni caso, va
ricordato che il ricorrente beneficia di un rimborso spese forfetario, il cui
ammontare supera abbondantemente la totalità dei costi chiesti in deduzione.
2.5
2.5.1
Per
quanto concerne infine le trasferte in automobile e le tasse di parcheggio,
deve essere ricordato che l’insorgente ha già ottenuto la deduzione delle spese
per lo spostamento quotidiano dal domicilio al luogo di lavoro, per un
ammontare di fr. 3'289.– all’anno.
2.5.2
Ebbene, sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
In linea
di principio non possono invece essere dedotti i costi che il contribuente deve
affrontare per gli altri spostamenti a partire dal luogo di lavoro.
Non va
infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di
lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha
sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna
1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie,
ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono
in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese
postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto
alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli
spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro
distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi
lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano
invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i
costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al
luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n.
80.95.00224
del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).
Lo stesso
codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,
d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a
motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di
manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il
veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul
veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa
indennità per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è
adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).
2.5.3
Ne
consegue che le considerazioni contenute nel ricorso relative al preteso insufficiente
risarcimento delle spese di trasporto non sono di rilievo ai fini della deduzione
fiscale. Il problema sollevato è di carattere squisitamente civilistico. Il
lavoratore al quale tali costi non fossero o fossero insufficientemente
rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli
spetta.
Il fatto
che il contribuente abbia rinunciato a chiedere al datore di lavoro il rimborso
di spese di trasferta sostenute nell’ambito delle sue mansioni non trasforma
certamente tali costi in spese professionali deducibili. Né si comprende perché
la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto un’indennità per il leasing
della sua automobile dovrebbe influenzare la qualifica delle spese di
trasferta.
3.
3.1.
È ancora
il caso di osservare che i ricorrenti hanno già goduto di una certa benevolenza
da parte dell’autorità di tassazione, la quale ha loro riconosciuto la
deduzione forfetaria delle altre spese professionali, senza esigere la prova di
averne sostenute in misura eccedente il rimborso versato dal datore di lavoro.
3.2
Secondo
una recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le spese professionali
sono deducibili dal reddito solo se non sono state rimborsate al contribuente
dal suo datore di lavoro. Se invece quest’ultimo versa al dipendente
un’indennità per compensare le sue spese, si deve ritenere che tale indennizzo
copra i costi effettivamente sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere
la deduzione aggiuntiva per le altre spese professionali. È tuttavia riservata
la facoltà del contribuente di provare che le sue spese effettive, rientranti
nella categoria delle altre spese necessarie per l’esercizio della professione,
superano l’importo del rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.
2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid. 4.2).
3.3
Nel caso
in esame, il ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali
in misura eccedente il già più che cospicuo rimborso versatogli dal datore di
lavoro pari a ben fr. 8'400.–. I costi fatti valere, come già rilevato,
costituiscono in larga misura infatti spese per il mantenimento del
contribuente e non già spese professionali.
4.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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