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Decisione

80.2010.59

Deduzioni: spese professionali, bancario, rimborso forfetario per spese di rappresentanza, costi per abbigliamento, telefono, internet, ristorante

19 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 lavora alle dipendenze della __________ SA ad __________. La

moglie RI 2 è casalinga.

Nel 2007,

il marito ha percepito uno stipendio netto di fr. 265'325.–, oltre ad

un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.

Nella

dichiarazione d’imposta 2007, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese

professionali di fr. 12’818.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per

spese di trasporto e da uno di fr. 9'529.– per altre spese professionali.

Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 4'679.50), per telefono

e internet (fr. 1'171.95), per ristoranti (fr. 3'078,50), per autosilo (fr.

73.–) e per trasferte, perlopiù a __________ (fr. 524.60).

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 marzo 2010,

l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.

217'700.– per l’IC ed in fr. 234'800.– per l’IFD. Le sole spese professionali

ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per

“altre spese professionali” (fr. 2'400.- per l’IC e fr. 3'800.- per l’IFD).

B. Nel periodo

fiscale 2008, RI 1 ha percepito uno stipendio netto di fr. 253'749.–, oltre ad un’indennità di fr. 8'400.– per spese di rappresentanza.

Nella

dichiarazione d’imposta 2008, i contribuenti chiedevano una deduzione per spese

professionali di fr. 14’773.–, costituita da un importo di fr. 3'289.– per

spese di trasporto e da uno di fr. 11’484.– per altre spese professionali.

Queste ultime erano composte da spese di vestiario (fr. 3’461.98), per telefono

e internet (fr. 1'203.40), per ristoranti (fr. 3'953.65), per autosilo (fr.

355.30) e per trasferte, perlopiù a __________ e __________ (fr. 2’509.35).

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010,

l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr.

205’300.– per l’IC ed in fr. 220’200.– per l’IFD. Le sole spese professionali

ammesse erano quelle per il trasporto (fr. 3'289.–) e quelle forfetarie per

“altre spese professionali”, limitatamente all’imposta cantonale (fr. 2'400.-

per l’IC e fr. 0.- per l’IFD).

C. Con tempestivo reclamo del 9 marzo 2010, i contribuenti chiedevano

il riconoscimento delle deduzioni delle spese professionali effettive oltre che

la possibilità di un colloquio con l’autorità di tassazione.

L’Ufficio

di tassazione, ritenendo inutile l’incontro, che pertanto non è avvenuto, con

decisioni del 9 aprile 2010 respingeva il reclamo, argomentando che sono

deducibili le spese atte al conseguimento del salario mentre parte di quelle

elencate dai contribuenti sono invece di natura privata.

A titolo

di spese di viaggio, secondo l’autorità fiscale, sono da intendere gli

spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro mentre gli altri spostamenti,

a partire dal luogo di lavoro, non possono essere riconosciuti. Secondo il

codice delle obbligazioni, spetta infatti al datore di lavoro rimborsare al

dipendente le spese necessarie per l’esecuzione del lavoro.

L’Ufficio

di tassazione sottolineava poi come la maggior parte dei costi in questione

fosse coperta dal rimborso spese di cui il contribuente beneficiava da parte

del datore di lavoro. Per l’IFD, veniva quindi concessa la deduzione per “altre

spese professionali”, nella misura di fr. 3'800.–.

D. Con il presente, tempestivo ricorso RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente

la deduzione delle spese professionali del marito indicate nelle dichiarazioni

2007 e 2008 che, a loro dire, non gli sarebbero rimborsate dal datore di lavoro.

Per quanto concerne in particolare le spese di trasferta, gli insorgenti

sostengono che la loro deduzione sarebbe giustificata per il fatto che il

datore di lavoro gli avrebbe corrisposto un’indennità per leasing che è stata

considerata reddito imponibile.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LT e l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili

sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di

lavoro a turni;

c)

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d)

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

1.2.

Sono in

particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di

riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi

professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e

degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 12

dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2007; art. 8 cpv. 1 decreto esecutvio del 20 dicembre 2007,

valido per il periodo fiscale 2008). La relativa deduzione è ammessa nella

misura complessiva di fr. 2'400.– l’anno oppure delle spese effettive. In

quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro

necessità professionale (art. 8 cpv. 2 decreti citati). La deduzione

complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata

per meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%

(art. 7 cpv. 3 decreti citati).

In

materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni sono previste

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art.

7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione

è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1'900.– l’anno e un

massimo di fr. 3'800.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993,

aggiornata di periodo in periodo).

Considerandi

2.

2.1.

Le “altre

spese professionali” fatte valere dal contribuente comprendono quelle per

vestiario, abbonamenti telefonici e internet, ristorazione e trasferte in

macchina.

2.2

2.2.1

Il

ricorrente ha inserito fra i costi litigiosi numerosi pagamenti riferiti

all’acquisto di abiti e scarpe, per fr. 4'679.– nel 2007 e per fr. 3'461.98 nel

2008.

2.2.2

Le spese

per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in

linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate

tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione

subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un

ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o

un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n. 41, p. 658; Funk, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber

[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. I, 2a ediz.,

Muri-Berna, 2004, § 35, n. 14, p. 425; Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,

Zurigo, 1989, p. 90, con riferimento a ZBl 55/1954 p. 78, come pure alla

dottrina; inoltre Känzig,

Wehrsteuer, p. 690; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna,

1963, p. 336 e p. 367).

Anche

quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il

datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato,

le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione

professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire

il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare spese

attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore

di vita (cfr. Locher, loc. cit. e

giurisprudenza citata; Funk, op.

cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

op. cit., p. 367).

Sono di

regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili

e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).

Questa

Camera ha avuto modo di escludere che costituissero spese deducibili quelle

sostenute da un contribuente che gestiva negozi di abbigliamento, sebbene le

stesse avessero anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio

dell’attività (CDT n. 80.98.00093 del 28 luglio 1998 in re G.C.). Analogamente ha deciso nel caso di un economista, collaboratore di una società

fiduciaria, da cui il datore di lavoro si aspettava che si presentasse al

lavoro con abiti di una certa cura (CDT n. 80.2005.148 del 9 dicembre 2005, in RtiD I-2006 n.7t) ed in quello di un contribuente che aveva acquistato diverse paia di

pantaloni, a suo dire riservati alla sua attività di docente (CDT n. 80.2008.2

del 5 marzo 2008, consid. 2.6.).

2.2.3

Il

ricorrente non dimostra minimamente in quale misura gli acquisti di capi d’abbigliamento

e di scarpe sui periodi fiscali in questione abbiano una relazione con la sua

attività professio-nale. In ogni caso, la sua professione non giustificherebbe

la deduzione di spese di tale natura. Secondo il Tribunale federale, infatti, i

costi per l’acquisto di abiti non sono deducibili neppure se in una determinata

attività o posizione professionale è lecito

attendersi un abbigliamento particolarmente curato e costoso, che può comunque

essere utilizzato anche in ambito privato (cfr. sentenza del 6 agosto 2008 n.

2C_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.2).

I costi

fatti valere a questo titolo rientrano indiscutibilmente fra le spese per il

mantenimento del contribuente, la cui deduzione è esplicitamente esclusa dalla

legge (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).

2.3

La stessa

conclusione si impone per le spese relative al telefono cellulare ed alla

connessione ADSL, chieste in deduzione nella misura, rispettivamente, del 70%

le prime e del 50% le seconde. Per quanto riguarda il

collegamento ADSL, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che i

relativi costi, al pari dell’abbonamento telefonico tradizionale, costituiscono

spese ordinarie di mantenimento giusta l’art. 34 lett. a LIFD (RtiD

I-2009 n. 20t consid. 3.3.).

Lo stesso

ragionamento può essere esteso al telefono cellulare, tanto più che il

contribuente svolge la sua attività in un ufficio del datore di lavoro, dotato

certamente di una linea telefonica fissa.

2.4

Per

quanto concerne le consumazioni in ristoranti, i ricorrenti non spiegano in

quale misura si tratti di costi legati al conseguimento del reddito

dell’attività lucrativa del marito. Come ha sottolineato l’autorità di

tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, appare già singolare la

circostanza che buona parte delle consumazioni per le quali è fatta valere la

deduzione si riferiscano ai giorni di venerdì e sabato. In ogni caso, va

ricordato che il ricorrente beneficia di un rimborso spese forfetario, il cui

ammontare supera abbondantemente la totalità dei costi chiesti in deduzione.

2.5

2.5.1

Per

quanto concerne infine le trasferte in automobile e le tasse di parcheggio,

deve essere ricordato che l’insorgente ha già ottenuto la deduzione delle spese

per lo spostamento quotidiano dal domicilio al luogo di lavoro, per un

ammontare di fr. 3'289.– all’anno.

2.5.2

Ebbene, sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

In linea

di principio non possono invece essere dedotti i costi che il contribuente deve

affrontare per gli altri spostamenti a partire dal luogo di lavoro.

Non va

infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di

lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie

dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel

salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le

prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha

sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna

1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie,

ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono

in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese

postali e telefoniche, colazioni d'affari).

Quanto

alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli

spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro

distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi

lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).

Rientrano

invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i

costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al

luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n.

80.95.00224

del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).

Lo stesso

codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore,

d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a

motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di

manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art.

327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il

veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul

veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa

indennità per l’ usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è

adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

2.5.3

Ne

consegue che le considerazioni contenute nel ricorso relative al preteso insufficiente

risarcimento delle spese di trasporto non sono di rilievo ai fini della deduzione

fiscale. Il problema sollevato è di carattere squisitamente civilistico. Il

lavoratore al quale tali costi non fossero o fossero insufficientemente

rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli

spetta.

Il fatto

che il contribuente abbia rinunciato a chiedere al datore di lavoro il rimborso

di spese di trasferta sostenute nell’ambito delle sue mansioni non trasforma

certamente tali costi in spese professionali deducibili. Né si comprende perché

la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto un’indennità per il leasing

della sua automobile dovrebbe influenzare la qualifica delle spese di

trasferta.

3.

3.1.

È ancora

il caso di osservare che i ricorrenti hanno già goduto di una certa benevolenza

da parte dell’autorità di tassazione, la quale ha loro riconosciuto la

deduzione forfetaria delle altre spese professionali, senza esigere la prova di

averne sostenute in misura eccedente il rimborso versato dal datore di lavoro.

3.2

Secondo

una recente giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le spese professionali

sono deducibili dal reddito solo se non sono state rimborsate al contribuente

dal suo datore di lavoro. Se invece quest’ultimo versa al dipendente

un’indennità per compensare le sue spese, si deve ritenere che tale indennizzo

copra i costi effettivamente sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere

la deduzione aggiuntiva per le altre spese professionali. È tuttavia riservata

la facoltà del contribuente di provare che le sue spese effettive, rientranti

nella categoria delle altre spese necessarie per l’esercizio della professione,

superano l’importo del rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.

2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid. 4.2).

3.3

Nel caso

in esame, il ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali

in misura eccedente il già più che cospicuo rimborso versatogli dal datore di

lavoro pari a ben fr. 8'400.–. I costi fatti valere, come già rilevato,

costituiscono in larga misura infatti spese per il mantenimento del

contribuente e non già spese professionali.

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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