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Decisione

80.2010.60

Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto

23 marzo 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con ricorsi del 10 maggio

2010, RI 1 ha impugnato le decisioni del 9 aprile 2010, con le quali l’CO 1

aveva respinto il suo reclamo contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i

periodi fiscali 2003, 2004 e 2005;

- il ricorrente chiedeva, in

via principale l’esenzione dall’imposta sul reddito della pensione erogata

dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori

commercialisti, Roma, e, in via subordinata, la sospensione della trattazione

dei ricorsi, in attesa dell’esito della procedura di amichevole composizione avviata

in conformità dell’art. 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per

regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

(CDI-I; RS 0.672.945.41);

- da una lettera della

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), inviata

il 14 giugno 2017 al rappresentante del contribuente, si evince che a

quest’ultimo era stata sottoposta una “proposta di soluzione di compromesso interna

alla Svizzera (deduzione dalla base imponibile svizzera dell’imposta italiana

sulla pensione erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore dei dottori commercialisti)”, che presupponeva tuttavia “l’assenso

dell’autorità competente italiana alla chiusura della procedura amichevole per

impossibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente tra le parti”;

- con scritto del 12 marzo

2018, l’CO 1 ha trasmesso a questa Corte un verbale di audizione, sottoscritto

dal rappresentante del ricorrente il 9 marzo 2018, e copia di tre decisioni su

reclamo rettificate, notificate al contribuente il 21 marzo 2018;

- dal verbale risulta che il

ricorrente ha ritirato la procedura di amichevole composizione secondo l’art.

26 CDI-I e ha accettato la proposta della SFI di imporre in Svizzera la

pensione litigiosa, deducendo tuttavia le imposte trattenute alla fonte in

Italia;

- le decisioni su reclamo

notificate al contribuente il 21 marzo 2018 recepiscono la citata soluzione di

compromesso.

Considerandi

Diritto

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può

consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione

impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches

Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);

- mentre la legge tributaria

cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.

58.

della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della

sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità

di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del

ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova

decisione (cpv. 3 prima frase);

- l’art. 58 PA non è

tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di

imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;

- il Tribunale federale ha

peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie

della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le

norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);

- nulla

impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di

tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata

dal contribuente;

- il principio

secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità

amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo

lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di

principio generale della procedura amministrativa;

- tornando alla fattispecie

in discussione, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di tassazione ha notificato al

contribuente tre nuove decisioni, conformi alla soluzione di compromesso

sottopostagli dall’Ufficio di tassazione e da lui accettata;

- sebbene dall’inoltro del

ricorso sia trascorso un tempo estremamente prolungato, si ritiene che si possa

comunque applicare la prassi appena evocata, in considerazione anche della

sospensione della procedura ricorsuale che è dipesa dall’avvio della procedura

amichevole prevista dall’art. 26 CDI-I;

- di conseguenza, su questo

presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: