80.2010.60
Procedura: ricorso, effetto devolutivo, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto
23 marzo 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2010.60
80.2010.61
80.2010.62
Lugano
23 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 10 maggio 2010 contro la decisione del 9 aprile 2010 in materia di IC e
IFD 2003, 2004 e 2005.
Fatti
- con ricorsi del 10 maggio
2010, RI 1 ha impugnato le decisioni del 9 aprile 2010, con le quali l’CO 1
aveva respinto il suo reclamo contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i
periodi fiscali 2003, 2004 e 2005;
- il ricorrente chiedeva, in
via principale l’esenzione dall’imposta sul reddito della pensione erogata
dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti, Roma, e, in via subordinata, la sospensione della trattazione
dei ricorsi, in attesa dell’esito della procedura di amichevole composizione avviata
in conformità dell’art. 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
(CDI-I; RS 0.672.945.41);
- da una lettera della
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), inviata
il 14 giugno 2017 al rappresentante del contribuente, si evince che a
quest’ultimo era stata sottoposta una “proposta di soluzione di compromesso interna
alla Svizzera (deduzione dalla base imponibile svizzera dell’imposta italiana
sulla pensione erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei dottori commercialisti)”, che presupponeva tuttavia “l’assenso
dell’autorità competente italiana alla chiusura della procedura amichevole per
impossibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente tra le parti”;
- con scritto del 12 marzo
2018, l’CO 1 ha trasmesso a questa Corte un verbale di audizione, sottoscritto
dal rappresentante del ricorrente il 9 marzo 2018, e copia di tre decisioni su
reclamo rettificate, notificate al contribuente il 21 marzo 2018;
- dal verbale risulta che il
ricorrente ha ritirato la procedura di amichevole composizione secondo l’art.
26 CDI-I e ha accettato la proposta della SFI di imporre in Svizzera la
pensione litigiosa, deducendo tuttavia le imposte trattenute alla fonte in
Italia;
- le decisioni su reclamo
notificate al contribuente il 21 marzo 2018 recepiscono la citata soluzione di
compromesso.
Considerandi
Diritto
- secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può
consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
- mentre la legge tributaria
cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della
sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità
di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova
decisione (cpv. 3 prima frase);
- l’art. 58 PA non è
tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di
imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
- il Tribunale federale ha
peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie
della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le
norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla
impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di
tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata
dal contribuente;
- il principio
secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità
amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo
lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di
principio generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie
in discussione, il 21 marzo 2018 l’Ufficio di tassazione ha notificato al
contribuente tre nuove decisioni, conformi alla soluzione di compromesso
sottopostagli dall’Ufficio di tassazione e da lui accettata;
- sebbene dall’inoltro del
ricorso sia trascorso un tempo estremamente prolungato, si ritiene che si possa
comunque applicare la prassi appena evocata, in considerazione anche della
sospensione della procedura ricorsuale che è dipesa dall’avvio della procedura
amichevole prevista dall’art. 26 CDI-I;
- di conseguenza, su questo
presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: