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Decisione

80.2010.63

Tariffa per le operazioni a registro fondiario: iscrizione di cartelle ipotecarie, estensione di cartelle dal fondo base a unità di PPP, non aumento del pegno, lacuna propria

9 maggio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 27 novembre 2009, iscritto a registro fondiario il 1°

dicembre 2009, la RI 1, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________,

ha costituito una proprietà per piani (PPP) prima della costruzione, composta

di nove unità.

Con

istanza del 30 novembre 2009, la proprietaria ha chiesto all’Ufficio dei

registri di __________ che le quattro cartelle ipotecarie esistenti (per un

valore complessivo di fr. 7'500'000.–), che gravavano la part. n. ____________________

fossero estese collettivamente sulle nuove unità di PPP e che il fondo base fosse

svincolato. Contestualmente, chiedeva all’Ufficio dei registri:

·

l’annullamento delle cartelle ipotecarie

esistenti e l’emissione di 9 nuove cartelle per un valore totale di 15 milioni

di franchi, tutte gravanti collettivamente le nove unità di PPP;

·

lo svincolo di otto unità di PPP da ognuna delle

nove cartelle, in modo tale che ognuna di esse gravasse una sola unità di PPP.

B. Con

bolletta del 10 dicembre 2009, l’Ufficio dei registri di Lugano assoggettava al

tributo per le operazioni a registro fondiario le operazioni riguardanti le

cartelle ipotecarie, come segue:

·

per l’estensione delle cartelle esistenti alle

unità di PPP: applicazione dell’aliquota dell’1‰ al

valore delle cartelle, per complessivi fr. 7'500.–;

·

per lo svincolo del fondo

base: tassa di fr. 30.– per cartella;

·

per l’annullamento delle cartelle esistenti e

l’emissione delle nuove cartelle in sostituzione dei titoli esistenti: tassa di

fr. 30.– per cartella;

·

per l’aumento del valore delle cartelle:

applicazione dell’aliquota del 7‰ al valore dell’aumento, per complessivi fr.

52'500.–;

·

per lo svincolo delle nuove cartelle: tassa di

fr. 30.– per cartella.

C. La

proprietaria dei fondi in questione impugnava la suddetta decisione, con

reclamo del 14 gennaio 2010, nel quale contestava il tributo di fr. 7'500.–,

relativo all’estensione delle preesistenti cartelle ipotecarie sui singoli

fogli di PPP. A suo avviso, la tassa dell’1‰ poteva esser riscossa solo in caso di “aumento” del pegno

immobiliare, cosa che non si era verificata nella fattispecie, essendo

intervenuta una semplice estensione delle cartelle dal fondo base ai singoli

fogli di PPP.

L’Ufficio

dei registri respingeva il reclamo, con decisione del 2 marzo 2010. L’autorità

di tassazione argomentava che, commentando l’art. 21 della LTRF, il Consiglio

di Stato aveva indicato che tale disposizione si applica quando un diritto di

pegno viene esteso a nuovi fondi secondo l’art. 655 CC. Inoltre, con l’entrata

in vigore della legge, era stato abrogato il privilegio precedentemente

previsto per i riporti di pegni immobiliari conseguenti alla costituzione della

proprietà per piani, soggetti solo ad una tassa di cancelleria.

D. La

società proprietaria dei fondi interponeva ricorso al Dipartimento delle

istituzioni, contestando in particolar modo che il legislatore avesse voluto

modificare il regime legale precedente, avendo proceduto ad un semplice

adattamento formale, che escludeva espressamente modifiche sostanziali.

La

Divisione della giustizia respingeva il ricorso con decisione del 23 aprile

2010. Secondo l’autorità di ricorso, l’abrogazione del precedente privilegio

previsto per i riporti di pegni immobiliari al momento della costituzione di

una PPP era frutto di una scelta deliberata del legislatore. Tale riporto comportava

inoltre un’estensione di pegno sui nuovi fogli di PPP, cioè su nuovi fondi.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula

nuovamente l’annullamento della bolletta emessa dall’Ufficio dei registri

relativamente alle tasse richieste per l’estensione delle cartelle ipotecarie

sui singoli fogli di PPP. Ribadito che l’intenzione del legislatore non era

quella di modificare sostanzialmente le tasse precedentemente in vigore, sottolinea

che la legge vuole assoggettare al tributo solo l’aumento del pegno immobiliare

e non anche la mera estensione per motivi formali dal fondo base ai fogli di

PPP. L’insorgente contesta inoltre le argomentazioni con cui l’autorità di

ricorso ha giustificato la tesi secondo cui il legislatore avrebbe voluto

abbandonare il precedente privilegio previsto per fattispecie come quella in

discussione.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

il diritto in vigore fino alla fine del 2006, la tassa per ogni iscrizione di

ipoteca era disciplinata dall’art. 27 cpv. 1 del Decreto legislativo che

stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre

1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966 (DL TORF).

Tale disposizione prevedeva fra l’altro un’eccezione per il caso dell’iscrizione

di un nuovo pegno in assicurazione di una somma già garantita da altra

iscrizione ipotecaria, che era soggetto alla tassa dell'1 per mille calcolata

sul valore della iscrizione preesistente minorata delle

riduzioni già avvenute se emergenti dai registri (art. 27 cpv. 3 DL TORF).

Una

disposizione speciale era poi prevista per i riporti di pegni immobiliari conseguenti

alla costituzione della proprietà per piani, che erano soggetti ad una tassa di

cancelleria da fr. 10.– a fr. 500.– (art. 26 cpv. 5 DL TORF).

Per

quanto concerne l'iscrizione di una cartella ipotecaria o di una rendita

fondiaria, la tassa era invece disciplinata dall’art. 35 DL TORF. L'art. 36 DL TORF precisava che, per l’iscrizione in una cartella di cui sopra di ogni

modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del

debito, liberazione del pegno, ecc.) e così pure per la cancellazione del

titolo compresa la relativa dichiarazione, si prelevava la tassa fissa di fr.

5.– (art. 874 CCS).

1.2.

Il 1°

gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro

fondiario del 16 ottobre 2006 (LTRF; RL 4.1.3.1.2).

La nuova

legge è nata con l’intento dichiarato di procedere ad un riordino del decreto

legislativo precedentemente in vigore. Il Consiglio di Stato, nel messaggio che

accompagnava il disegno di legge, ha sottolineato di non aver toccato le

imposte miste per l’iscrizione di negozi giuridici come la compravendita, la

donazione e i pegni immobiliari (ipoteche, cartelle ipotecarie, ecc.) e di

avere per contro sottoposto ad un “lieve adattamento verso l’alto” le tasse di

cancelleria applicate ad operazioni minori del registro fondiario (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato del 5 luglio 2005, n. 5675, concernente il progetto

di alleggerimento della legislazione cantonale, p. 41).

1.3.

Per quanto

attiene ai pegni immobiliari, l’art. 20 LTRF assoggetta ad una tassa di fr. 30.–

le seguenti fattispecie:

·

riduzione di beni gravati da un pegno

immobiliare;

·

annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC)

nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione;

·

annotazione di una convenzione che dà diritto al

creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante;

·

le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di

pegni immobiliari;

·

in caso di subingresso o annotazione di cessione

di credito;

·

in caso di subingresso di eredi nel debito

ipotecario del de cujus preceduto dal trapasso successorio della

sostanza.

Per l’art.

21 LTRF, l’aumento del pegno immobiliare soggiace invece alla tassa dell’1‰

calcolato sul valore nominale dell’iscrizione nel registro fondiario. Tale disposizione

ha ripreso il contenuto del precedente art. 27 cpv. 3 DLTRF, “in una forma più

comprensibile”, come ha spiegato il governo cantonale, precisando poi di aver

proceduto ad “un semplice adattamento formale alla tipologia propria

dell’iscrizione di aumento delle garanzie reali mediante estensione del pegno a

carico di altri fondi”. Il messaggio prosegue affermando che la disposizione

trova applicazione quando “un diritto di pegno viene esteso a nuovi fondi ai

sensi dell’art. 655 CC”, operazione che “permette di rafforzare mediante

l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del creditore pignoratizio” (cfr.

Messaggio cit., pp. 45-46).

Gli

articoli 23 e 25 LTRF prevedono poi le seguenti aliquote per l’iscrizione,

rispettivamente, delle ipoteche e delle cartelle ipotecarie: 5‰ del valore nel

primo caso e 7‰ del valore nel secondo.

L’art. 26

LTRF prevede infine una tassa di fr. 30.– per l’iscrizione di ogni modificazione

dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione

del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, la società ricorrente ritiene ingiustificato l’assoggettamento al

tributo, con l’aliquota dell’1‰,

dell’estensione alle unità di PPP delle cartelle ipotecarie esistenti sul fondo

base. Sebbene il legislatore non abbia ripreso il contenuto dell’abrogato art.

26.

cpv. 5 DL TORF, esclude infatti che tale operazione ricada sotto l’art. 21

LTRF, che si riferisce ai soli casi in cui vi è stato un aumento del pegno

immobiliare.

2.2

L’autorità

di tassazione ha dunque assoggettato l’estensione delle cartelle ipotecarie dal

fondo base alle quote di PPP con l’aliquota prevista dall’art. 21 LTRF per

l’aumento del pegno immobiliare. Deve pertanto essere in primo luogo definito

il campo d’applicazione di tale disposizione, per poi stabilire se il caso in

esame vi rientri.

Come già

ricordato, il campo d’applicazione dell’art. 21 LTRF è rappresentato dai casi

in cui “un diritto di pegno viene esteso a nuovi fondi”, allo scopo di

“rafforzare mediante l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del

creditore pignoratizio”.

Secondo

l’art. 798 cpv. 1 CC, il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo

credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono

proprietà di più condebitori solidali. La legge ammette cioè che, alle

condizioni poste dall’articolo citato, più immobili possano fungere da garanzia

ognuno per l’intero credito, senza cioè che né il credito né la garanzia siano

divisi. Si tratta di un diritto di pegno collettivo, che permette al creditore

di far valere la sua garanzia sul ricavo della vendita di ognuno degli immobili

gravati, pur disponendo di un solo diritto di pegno. In tal modo, la sua

garanzia è rafforzata, proprio perché ognuno dei fondi garantisce l’intero

ammontare del credito (Steinauer,

Les droits réels, 3° vol., 2a ediz., Berna 1996, nn. 2662-2663, p.

113).

Se non è

adempiuta una delle condizioni poste dall’art. 798 cpv. 1 CC per la costituzione

di un pegno collettivo, la costituzione in pegno di più fondi per lo stesso

credito implica che ognuno di essi sia gravato per una parte del credito (art.

798.

cpv. 2 CC). Il creditore acquista allora un diritto di pegno distinto su

ciascuno degli immobili gravati, per una frazione del credito garantito. Ognuno

degli immobili gravati risponde allora solo per la somma fissata al momento

della ripartizione. In caso di realizzazione forzata, l’importo che rimane

scoperto con la vendita di un immobile non viene messo a carico degli altri

immobili gravati; inversamente, se la realizzazione di uno dei fondi gravati

produce un’eccedenza, quest’ultima non serve prioritariamente a compensare lo

scoperto che dovesse essere scaturito dalla vendita di altri immobili gravati:

dell’eccedenza beneficiano invece gli altri creditori (pignoratizi) che hanno

diritti (posteriori) su questo stesso immobile (Steinauer,

op. cit., nn. 2666-2667, p. 115).

2.3

A questo

punto, si deve verificare se l’estensione delle cartelle ipotecarie dal fondo

base alle unità condominiali si possa far rientrare nel campo d’applicazione

dell’art. 21 LTRF.

Quando

viene costituita una proprietà per piani, che comporta l’apparizione di nuovi

immobili accanto al fondo base, sorge il problema della sorte dei diritti di

pegno che già gravavano il fondo base. Poiché i proprietari per piani hanno

interesse a sgravare il fondo base, vi sono più possibilità per riportare i

diritti di pegno da quest’ultimo alle unità di PPP.

Una prima

possibilità consiste nel riportare il diritto di pegno esistente sul fondo base

su ognuna delle quote di PPP, nella forma di un diritto di pegno collettivo

secondo l’art. 798 cpv. 1 CC. Ciò presuppone tuttavia che i fondi appartengano

al medesimo proprietario oppure che siano proprietà di più condebitori

solidali. Nel momento in cui il promotore venderà una quota, quest’ultima dovrà

essere sgravata, poiché l’acquirente non accetterà di diventare debitore

solidale (cfr. Steinauer,

Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, in RVJ 1991, p.

302).

Una

seconda possibilità consiste dunque nel ripartire il diritto di pegno che grava

il fondo base tra le diverse unità di PPP, proporzionalmente alle quote di

valore, non più nella forma di diritto di pegno collettivo, bensì nella forma

di diritti di pegno parziali con la stessa data di costituzione e lo stesso

rango del diritto di pegno iniziale. In tal caso, ogni proprietario per piani

risponde solo di una parte del debito (Steinauer,

op. cit., p. 303).

Vi è poi

anche la variante consistente nel riporto dei diritti di pegno solo su un’unica

quota di PPP o su alcune di esse. In tal caso, il valore dell’oggetto del pegno

è tuttavia ridotto, cosa che non risponde di solito alle esigenze dei creditori

(Wermelinger, La propriété par

étages – Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 2a

ediz., Rothenburg 2008, p. 249; Meier-Hayoz/Rey,

Berner Kommentar, vol. IV/1/5, Berna 1988, n. 48 ad art. 712d CC, p. 171).

2.4

Proprio a

proposito della seconda variante, che comporta la ripartizione del diritto di

pegno fra tutte le unità condominiali, è controversa la necessità di procedervi

mediante atto pubblico. Mentre infatti in alcuni cantoni le autorità preposte

al registro fondiario si accontentano di una scrittura privata, assimilando il

riporto dei pegni ad un frazionamento del fondo, in altri cantoni si richiede

invece l’atto pubblico (Meier-Hayoz/Rey,

op. cit., n. 46 ad art. 712d CC, p. 170). Anche la prassi lucernese esige

l’atto pubblico, in considerazione del fatto che la costituzione di una

proprietà per piani non sarebbe assimilabile al frazionamento di un fondo, che

dopo la divisione cessa di esistere giuridicamente, cosa che implica

necessariamente una modifica dal punto di vista dei diritti di pegno; nel caso

del riporto di un diritto di pegno dal fondo di base alle quote di PPP, invece,

giuridicamente si tratta della radiazione del pegno dal fondo di base e della

costituzione di nuovi diritti di pegno sulle quote condominiali, sicché secondo

l’art. 799 cpv. 2 CC si richiede l’atto pubblico (LGVE 1985 I 21).

2.5

Se si esamina lo svolgimento dei fatti che sono oggetto della procedura in discussione,

è vero che la ricorrente ha chiesto all’Ufficio dei registri, con istanza del

30.

novembre 2009, proprio l’estensione del pegno dal fondo base esistente ai

nuovi fondi costituiti con l’iscrizione della proprietà per piani, precisando altresì

che si trattava di un pegno collettivo. Insieme all’estensione, ha tuttavia

chiesto lo svincolo del fondo base.

Nella

misura in cui vi è stata l’estensione, vi è dunque stata la cancellazione del

diritto di pegno che gravava il fondo base.

Se si

tiene conto della ratio dell’art. 21 LTRF, così come emerge dal

messaggio del Consiglio di Stato, è difficile far rientrare la fattispecie in

esame entro il campo d’applicazione di tale disposizione. Infatti, non si può sostenere

che un’operazione, che consiste nell’estensione di un diritto di pegno e nel

contestuale svincolo del fondo preesistente, permetta “di rafforzare mediante

l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del creditore pignoratizio”.

In questa

prospettiva, a prescindere dalla questione delle esigenze di forma, la fattispecie

pare piuttosto assimilabile a quella che si verifica in occasione del frazionamento

di un fondo gravato da diritti di pegno. Infatti, se è vero che differisce per

il fatto che in quest’ultimo caso il fondo frazionato scompare, lasciando solo

i fondi nati dal frazionamento, mentre nel caso della costituzione della PPP il

fondo base continua a sussistere, non è meno vero che, dal punto di vista dei

diritti di pegno, la situazione è del tutto simile, purché tutti i diritti di

pegno esistenti vengano trasferiti dal fondo base alle unità condominiali.

2.6

Alla

conclusione che precede non si oppone neppure la “natura prettamente formale”

della tassa d’iscrizione, cui fa riferimento l’autorità resistente, nella

decisione impugnata.

Proprio

in relazione alla costituzione della proprietà per piani, la stessa legge prevede

una significativa eccezione al calcolo della tassa d’iscrizione sulla base del

valore. L’art. 15 LTRF, infatti, assoggetta unicamente ad una tassa di fr. 500.–

tanto la costituzione di una PPP quanto la modifica, la cancellazione e la riunione

di quote di PPP.

La genesi di tale

disposizione, già esistente nell’abrogato decreto legislativo, sebbene con

tasse di importo inferiore, offre indicazioni estremamente interessanti. Il

Consiglio di Stato aveva infatti proposto l’introduzione di un tributo

calcolato sul “valore commerciale”, anche se con un’aliquota inferiore rispetto

a quelle previste per le altre iscrizioni, in considerazione del fatto che “non

avviene nessuna alienazione e sarebbe anche difficile asserire che

economicamente i costituenti abbiano qualche cosa in più di quello che avevano

prima” (cfr. Messaggio n. 1280 del 26 febbraio 1965

concernente la proprietà per piani, in: Verbali del Gran Consiglio, Sessione

ordinaria primaverile 1966, seduta III, 20 aprile 1966, p. 372). Nel suo

rapporto, la Commissione della legislazione ha ulteriormente sviluppato

il ragionamento del governo cantonale, rinunciando ad un tributo ad valorem,

a favore di una mera “tassa base da fr. 10.– a fr. 100.–“. Dalle argomentazioni

proposte nel rapporto emerge chiaramente la ratio della disposizione che

sarebbe poi stata sostanzialmente ripresa nella nuova legge:

La

Commissione condivide le proposte del messaggio, proponendo tuttavia che la

tassa per l’iscrizione della proprietà per piani (e non per i trapassi) sia

calcolata analogamente a quella per i frazionamenti. Trattasi infatti di una operazione

formale, cui ancora non corrisponde una alienazione economica.

(cfr. Rapporto

della Commissione della legislazione n. 1280 R del 4 febbraio 1966 sul

messaggio 26 febbraio 1965 concernente l’applicazione della legge federale 19

dicembre 1963 che modifica il Libro Quarto del Codice Civile Svizzero

[proprietà per piani], in: Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria

primaverile 1966, seduta III, 20 aprile 1966, p. 396).

Ed è

stata sempre la Commissione della legislazione ad introdurre la disposizione

concernente la tassa di cancelleria per “i riporti di pegni immobiliari

conseguenti alla costituzione della proprietà per piani” (art. 26 cpv. 5 DL TORF).

È lecito

concludere che la volontà del legislatore, quando ha introdotto le disposizioni

relative all’assoggettamento della costituzione della PPP ai tributi per le

operazioni a Registro fondiario, era quella di considerare la costituzione

stessa come una semplice “operazione formale”, tanto è vero che l’ha

espressamente assimilata ad un frazionamento.

2.7

Non si

può pertanto condividere l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo

cui “tecnicamente l’operazione si traduce in un’estensione di pegno su nuovi

fogli di PPP equiparati in tutto e per tutto a fondi”, sicché sarebbe

applicabile l’art. 21 LTRF. Né dai materiali legislativi relativi all’adozione

della nuova legge si evince, come invece sostenuto nella decisione impugnata,

che il legislatore abbia voluto espressamente cancellare la disposizione

esistente nell’abrogato decreto legislativo, ritenendo “in gran parte esaurito

il fine di incentivazione a suo tempo promosso”. Al contrario, come

sottolineato nel ricorso, dai materiali legislativi emerge unicamente la volontà

di procedere ad un “riordino formale” del decreto stesso, con la sola eccezione

di “un lieve adeguamento verso l’alto” delle tasse di cancelleria applicate ad operazioni

minori.

Non è

peraltro reperibile alcuna spiegazione della scomparsa della disciplina, contenuta

nell’abrogato art. 26 cpv. 5 DL TORF, dei riporti di pegni immobiliari conseguenti

alla costituzione della proprietà per piani. L’operato del legislatore pare

anzi contraddittorio, se si considera che ha mantenuto le disposizioni speciali

che concernono l’iscrizione in sé delle PPP, mentre ha cancellato quelle che si

riferiscono al riporto dei pegni immobiliari.

3.

3.1.

Stabilito

che alla fattispecie non è applicabile l’art. 21 LTRF, rimane aperta la questione

del suo trattamento fiscale. Escluso che possa entrare in considerazione

l’aliquota del 7‰ prevista per l’iscrizione delle cartelle ipotecarie (art. 25

LTRF), il riporto dei pegni in occasione della costituzione di una PPP non

rientra neppure fra le ipotesi per le quali è prevista l’applicazione di una

tassa minima di fr. 30.– (art. 20 LTRF). Né si giustifica l’applicazione

dell’art. 26 LTRF, che assoggetta ad una tassa di fr. 30.– l’iscrizione di

modifiche dei rapporti giuridici nella cartella ipotecaria come pure la sua

cancellazione. Tale disposizione presuppone infatti una «modificazione del

rapporto giuridico» secondo l’art. 874 CC e cioè una riduzione dell’importo garantito

dal pegno ed una conseguente parziale cancellazione delle cartelle ipotecarie

(RtiD II-2006 n. 1t).

Si deve

concludere che la legge in discussione contiene una lacuna, poiché omette di

disciplinare una fattispecie che necessiterebbe di essere prevista.

3.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.

1.

cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua

applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta

né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF

125.

III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di

un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui

soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile

(lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore;

egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione

invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71

consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).

3.3

In

presenza di una lacuna propria, spetta dunque al giudice rimediarvi.

La

soluzione più semplice appare quella di sottoporre la fattispecie alla

disciplina prevista per il riporto dei pegni in caso di frazionamento. Anche

per tale ipotesi, tuttavia, la legge non contiene indicazioni esplicite. Da

informazioni assunte presso l’autorità di tassazione, risulta peraltro che gli

Uffici dei registri riscuotano una tassa di fr. 30.– per ogni cartella

ipotecaria. Tale importo è d’altronde previsto quale “tassa minima” per diverse

operazioni (articoli 18, 20 e 26 LTRF).

Tenuto

conto del fatto che lo svincolo del fondo base, contestuale all’estensione delle

cartelle alle nuove unità di PPP, è già stato assoggettato ad una tassa di fr.

30.

– per ognuna delle cartelle, nella fattispecie si può rinunciare alla

riscossione di un ulteriore tributo. Infatti, se si considera il riporto dei

pegni dal fondo base alle unità di PPP come un’unica operazione, non si

giustifica l’assoggettamento dei due momenti ad una tassa separata.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia

né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTRF e 231

LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su ricorso del 23 aprile 2010 è riformata nel senso

che è annullata la tassa d’iscrizione di fr. 7'500.– per l’estensione delle

cartelle ipotecarie dal fondo base alle unità di PPP.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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