80.2010.63
Tariffa per le operazioni a registro fondiario: iscrizione di cartelle ipotecarie, estensione di cartelle dal fondo base a unità di PPP, non aumento del pegno, lacuna propria
9 maggio 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.63
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CDT
Titolo:
Tariffa per le operazioni a registro fondiario: iscrizione di cartelle ipotecarie, estensione di cartelle dal fondo base a unità di PPP, non aumento del pegno, lacuna propria
COMPUTO GLOBALE D'IMPOSTA
art. 20 LRF
art. 21 LRF
Incarto n.
80.2010.63
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 maggio 2010 contro la decisione del 23
aprile 2010 in materia di tassa di iscrizione a registro fondiario.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 27 novembre 2009, iscritto a registro fondiario il 1°
dicembre 2009, la RI 1, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________,
ha costituito una proprietà per piani (PPP) prima della costruzione, composta
di nove unità.
Con
istanza del 30 novembre 2009, la proprietaria ha chiesto all’Ufficio dei
registri di __________ che le quattro cartelle ipotecarie esistenti (per un
valore complessivo di fr. 7'500'000.–), che gravavano la part. n. ____________________
fossero estese collettivamente sulle nuove unità di PPP e che il fondo base fosse
svincolato. Contestualmente, chiedeva all’Ufficio dei registri:
·
l’annullamento delle cartelle ipotecarie
esistenti e l’emissione di 9 nuove cartelle per un valore totale di 15 milioni
di franchi, tutte gravanti collettivamente le nove unità di PPP;
·
lo svincolo di otto unità di PPP da ognuna delle
nove cartelle, in modo tale che ognuna di esse gravasse una sola unità di PPP.
B. Con
bolletta del 10 dicembre 2009, l’Ufficio dei registri di Lugano assoggettava al
tributo per le operazioni a registro fondiario le operazioni riguardanti le
cartelle ipotecarie, come segue:
·
per l’estensione delle cartelle esistenti alle
unità di PPP: applicazione dell’aliquota dell’1‰ al
valore delle cartelle, per complessivi fr. 7'500.–;
·
per lo svincolo del fondo
base: tassa di fr. 30.– per cartella;
·
per l’annullamento delle cartelle esistenti e
l’emissione delle nuove cartelle in sostituzione dei titoli esistenti: tassa di
fr. 30.– per cartella;
·
per l’aumento del valore delle cartelle:
applicazione dell’aliquota del 7‰ al valore dell’aumento, per complessivi fr.
52'500.–;
·
per lo svincolo delle nuove cartelle: tassa di
fr. 30.– per cartella.
C. La
proprietaria dei fondi in questione impugnava la suddetta decisione, con
reclamo del 14 gennaio 2010, nel quale contestava il tributo di fr. 7'500.–,
relativo all’estensione delle preesistenti cartelle ipotecarie sui singoli
fogli di PPP. A suo avviso, la tassa dell’1‰ poteva esser riscossa solo in caso di “aumento” del pegno
immobiliare, cosa che non si era verificata nella fattispecie, essendo
intervenuta una semplice estensione delle cartelle dal fondo base ai singoli
fogli di PPP.
L’Ufficio
dei registri respingeva il reclamo, con decisione del 2 marzo 2010. L’autorità
di tassazione argomentava che, commentando l’art. 21 della LTRF, il Consiglio
di Stato aveva indicato che tale disposizione si applica quando un diritto di
pegno viene esteso a nuovi fondi secondo l’art. 655 CC. Inoltre, con l’entrata
in vigore della legge, era stato abrogato il privilegio precedentemente
previsto per i riporti di pegni immobiliari conseguenti alla costituzione della
proprietà per piani, soggetti solo ad una tassa di cancelleria.
D. La
società proprietaria dei fondi interponeva ricorso al Dipartimento delle
istituzioni, contestando in particolar modo che il legislatore avesse voluto
modificare il regime legale precedente, avendo proceduto ad un semplice
adattamento formale, che escludeva espressamente modifiche sostanziali.
La
Divisione della giustizia respingeva il ricorso con decisione del 23 aprile
2010. Secondo l’autorità di ricorso, l’abrogazione del precedente privilegio
previsto per i riporti di pegni immobiliari al momento della costituzione di
una PPP era frutto di una scelta deliberata del legislatore. Tale riporto comportava
inoltre un’estensione di pegno sui nuovi fogli di PPP, cioè su nuovi fondi.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula
nuovamente l’annullamento della bolletta emessa dall’Ufficio dei registri
relativamente alle tasse richieste per l’estensione delle cartelle ipotecarie
sui singoli fogli di PPP. Ribadito che l’intenzione del legislatore non era
quella di modificare sostanzialmente le tasse precedentemente in vigore, sottolinea
che la legge vuole assoggettare al tributo solo l’aumento del pegno immobiliare
e non anche la mera estensione per motivi formali dal fondo base ai fogli di
PPP. L’insorgente contesta inoltre le argomentazioni con cui l’autorità di
ricorso ha giustificato la tesi secondo cui il legislatore avrebbe voluto
abbandonare il precedente privilegio previsto per fattispecie come quella in
discussione.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
il diritto in vigore fino alla fine del 2006, la tassa per ogni iscrizione di
ipoteca era disciplinata dall’art. 27 cpv. 1 del Decreto legislativo che
stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre
1941 e successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966 (DL TORF).
Tale disposizione prevedeva fra l’altro un’eccezione per il caso dell’iscrizione
di un nuovo pegno in assicurazione di una somma già garantita da altra
iscrizione ipotecaria, che era soggetto alla tassa dell'1 per mille calcolata
sul valore della iscrizione preesistente minorata delle
riduzioni già avvenute se emergenti dai registri (art. 27 cpv. 3 DL TORF).
Una
disposizione speciale era poi prevista per i riporti di pegni immobiliari conseguenti
alla costituzione della proprietà per piani, che erano soggetti ad una tassa di
cancelleria da fr. 10.– a fr. 500.– (art. 26 cpv. 5 DL TORF).
Per
quanto concerne l'iscrizione di una cartella ipotecaria o di una rendita
fondiaria, la tassa era invece disciplinata dall’art. 35 DL TORF. L'art. 36 DL TORF precisava che, per l’iscrizione in una cartella di cui sopra di ogni
modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del
debito, liberazione del pegno, ecc.) e così pure per la cancellazione del
titolo compresa la relativa dichiarazione, si prelevava la tassa fissa di fr.
5.– (art. 874 CCS).
1.2.
Il 1°
gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro
fondiario del 16 ottobre 2006 (LTRF; RL 4.1.3.1.2).
La nuova
legge è nata con l’intento dichiarato di procedere ad un riordino del decreto
legislativo precedentemente in vigore. Il Consiglio di Stato, nel messaggio che
accompagnava il disegno di legge, ha sottolineato di non aver toccato le
imposte miste per l’iscrizione di negozi giuridici come la compravendita, la
donazione e i pegni immobiliari (ipoteche, cartelle ipotecarie, ecc.) e di
avere per contro sottoposto ad un “lieve adattamento verso l’alto” le tasse di
cancelleria applicate ad operazioni minori del registro fondiario (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato del 5 luglio 2005, n. 5675, concernente il progetto
di alleggerimento della legislazione cantonale, p. 41).
1.3.
Per quanto
attiene ai pegni immobiliari, l’art. 20 LTRF assoggetta ad una tassa di fr. 30.–
le seguenti fattispecie:
·
riduzione di beni gravati da un pegno
immobiliare;
·
annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC)
nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione;
·
annotazione di una convenzione che dà diritto al
creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante;
·
le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di
pegni immobiliari;
·
in caso di subingresso o annotazione di cessione
di credito;
·
in caso di subingresso di eredi nel debito
ipotecario del de cujus preceduto dal trapasso successorio della
sostanza.
Per l’art.
21 LTRF, l’aumento del pegno immobiliare soggiace invece alla tassa dell’1‰
calcolato sul valore nominale dell’iscrizione nel registro fondiario. Tale disposizione
ha ripreso il contenuto del precedente art. 27 cpv. 3 DLTRF, “in una forma più
comprensibile”, come ha spiegato il governo cantonale, precisando poi di aver
proceduto ad “un semplice adattamento formale alla tipologia propria
dell’iscrizione di aumento delle garanzie reali mediante estensione del pegno a
carico di altri fondi”. Il messaggio prosegue affermando che la disposizione
trova applicazione quando “un diritto di pegno viene esteso a nuovi fondi ai
sensi dell’art. 655 CC”, operazione che “permette di rafforzare mediante
l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del creditore pignoratizio” (cfr.
Messaggio cit., pp. 45-46).
Gli
articoli 23 e 25 LTRF prevedono poi le seguenti aliquote per l’iscrizione,
rispettivamente, delle ipoteche e delle cartelle ipotecarie: 5‰ del valore nel
primo caso e 7‰ del valore nel secondo.
L’art. 26
LTRF prevede infine una tassa di fr. 30.– per l’iscrizione di ogni modificazione
dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione
del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, la società ricorrente ritiene ingiustificato l’assoggettamento al
tributo, con l’aliquota dell’1‰,
dell’estensione alle unità di PPP delle cartelle ipotecarie esistenti sul fondo
base. Sebbene il legislatore non abbia ripreso il contenuto dell’abrogato art.
26.
cpv. 5 DL TORF, esclude infatti che tale operazione ricada sotto l’art. 21
LTRF, che si riferisce ai soli casi in cui vi è stato un aumento del pegno
immobiliare.
2.2
L’autorità
di tassazione ha dunque assoggettato l’estensione delle cartelle ipotecarie dal
fondo base alle quote di PPP con l’aliquota prevista dall’art. 21 LTRF per
l’aumento del pegno immobiliare. Deve pertanto essere in primo luogo definito
il campo d’applicazione di tale disposizione, per poi stabilire se il caso in
esame vi rientri.
Come già
ricordato, il campo d’applicazione dell’art. 21 LTRF è rappresentato dai casi
in cui “un diritto di pegno viene esteso a nuovi fondi”, allo scopo di
“rafforzare mediante l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del
creditore pignoratizio”.
Secondo
l’art. 798 cpv. 1 CC, il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo
credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono
proprietà di più condebitori solidali. La legge ammette cioè che, alle
condizioni poste dall’articolo citato, più immobili possano fungere da garanzia
ognuno per l’intero credito, senza cioè che né il credito né la garanzia siano
divisi. Si tratta di un diritto di pegno collettivo, che permette al creditore
di far valere la sua garanzia sul ricavo della vendita di ognuno degli immobili
gravati, pur disponendo di un solo diritto di pegno. In tal modo, la sua
garanzia è rafforzata, proprio perché ognuno dei fondi garantisce l’intero
ammontare del credito (Steinauer,
Les droits réels, 3° vol., 2a ediz., Berna 1996, nn. 2662-2663, p.
113).
Se non è
adempiuta una delle condizioni poste dall’art. 798 cpv. 1 CC per la costituzione
di un pegno collettivo, la costituzione in pegno di più fondi per lo stesso
credito implica che ognuno di essi sia gravato per una parte del credito (art.
798.
cpv. 2 CC). Il creditore acquista allora un diritto di pegno distinto su
ciascuno degli immobili gravati, per una frazione del credito garantito. Ognuno
degli immobili gravati risponde allora solo per la somma fissata al momento
della ripartizione. In caso di realizzazione forzata, l’importo che rimane
scoperto con la vendita di un immobile non viene messo a carico degli altri
immobili gravati; inversamente, se la realizzazione di uno dei fondi gravati
produce un’eccedenza, quest’ultima non serve prioritariamente a compensare lo
scoperto che dovesse essere scaturito dalla vendita di altri immobili gravati:
dell’eccedenza beneficiano invece gli altri creditori (pignoratizi) che hanno
diritti (posteriori) su questo stesso immobile (Steinauer,
op. cit., nn. 2666-2667, p. 115).
2.3
A questo
punto, si deve verificare se l’estensione delle cartelle ipotecarie dal fondo
base alle unità condominiali si possa far rientrare nel campo d’applicazione
dell’art. 21 LTRF.
Quando
viene costituita una proprietà per piani, che comporta l’apparizione di nuovi
immobili accanto al fondo base, sorge il problema della sorte dei diritti di
pegno che già gravavano il fondo base. Poiché i proprietari per piani hanno
interesse a sgravare il fondo base, vi sono più possibilità per riportare i
diritti di pegno da quest’ultimo alle unità di PPP.
Una prima
possibilità consiste nel riportare il diritto di pegno esistente sul fondo base
su ognuna delle quote di PPP, nella forma di un diritto di pegno collettivo
secondo l’art. 798 cpv. 1 CC. Ciò presuppone tuttavia che i fondi appartengano
al medesimo proprietario oppure che siano proprietà di più condebitori
solidali. Nel momento in cui il promotore venderà una quota, quest’ultima dovrà
essere sgravata, poiché l’acquirente non accetterà di diventare debitore
solidale (cfr. Steinauer,
Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, in RVJ 1991, p.
302).
Una
seconda possibilità consiste dunque nel ripartire il diritto di pegno che grava
il fondo base tra le diverse unità di PPP, proporzionalmente alle quote di
valore, non più nella forma di diritto di pegno collettivo, bensì nella forma
di diritti di pegno parziali con la stessa data di costituzione e lo stesso
rango del diritto di pegno iniziale. In tal caso, ogni proprietario per piani
risponde solo di una parte del debito (Steinauer,
op. cit., p. 303).
Vi è poi
anche la variante consistente nel riporto dei diritti di pegno solo su un’unica
quota di PPP o su alcune di esse. In tal caso, il valore dell’oggetto del pegno
è tuttavia ridotto, cosa che non risponde di solito alle esigenze dei creditori
(Wermelinger, La propriété par
étages – Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 2a
ediz., Rothenburg 2008, p. 249; Meier-Hayoz/Rey,
Berner Kommentar, vol. IV/1/5, Berna 1988, n. 48 ad art. 712d CC, p. 171).
2.4
Proprio a
proposito della seconda variante, che comporta la ripartizione del diritto di
pegno fra tutte le unità condominiali, è controversa la necessità di procedervi
mediante atto pubblico. Mentre infatti in alcuni cantoni le autorità preposte
al registro fondiario si accontentano di una scrittura privata, assimilando il
riporto dei pegni ad un frazionamento del fondo, in altri cantoni si richiede
invece l’atto pubblico (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 46 ad art. 712d CC, p. 170). Anche la prassi lucernese esige
l’atto pubblico, in considerazione del fatto che la costituzione di una
proprietà per piani non sarebbe assimilabile al frazionamento di un fondo, che
dopo la divisione cessa di esistere giuridicamente, cosa che implica
necessariamente una modifica dal punto di vista dei diritti di pegno; nel caso
del riporto di un diritto di pegno dal fondo di base alle quote di PPP, invece,
giuridicamente si tratta della radiazione del pegno dal fondo di base e della
costituzione di nuovi diritti di pegno sulle quote condominiali, sicché secondo
l’art. 799 cpv. 2 CC si richiede l’atto pubblico (LGVE 1985 I 21).
2.5
Se si esamina lo svolgimento dei fatti che sono oggetto della procedura in discussione,
è vero che la ricorrente ha chiesto all’Ufficio dei registri, con istanza del
30.
novembre 2009, proprio l’estensione del pegno dal fondo base esistente ai
nuovi fondi costituiti con l’iscrizione della proprietà per piani, precisando altresì
che si trattava di un pegno collettivo. Insieme all’estensione, ha tuttavia
chiesto lo svincolo del fondo base.
Nella
misura in cui vi è stata l’estensione, vi è dunque stata la cancellazione del
diritto di pegno che gravava il fondo base.
Se si
tiene conto della ratio dell’art. 21 LTRF, così come emerge dal
messaggio del Consiglio di Stato, è difficile far rientrare la fattispecie in
esame entro il campo d’applicazione di tale disposizione. Infatti, non si può sostenere
che un’operazione, che consiste nell’estensione di un diritto di pegno e nel
contestuale svincolo del fondo preesistente, permetta “di rafforzare mediante
l’aggravio di altri beni la garanzia a favore del creditore pignoratizio”.
In questa
prospettiva, a prescindere dalla questione delle esigenze di forma, la fattispecie
pare piuttosto assimilabile a quella che si verifica in occasione del frazionamento
di un fondo gravato da diritti di pegno. Infatti, se è vero che differisce per
il fatto che in quest’ultimo caso il fondo frazionato scompare, lasciando solo
i fondi nati dal frazionamento, mentre nel caso della costituzione della PPP il
fondo base continua a sussistere, non è meno vero che, dal punto di vista dei
diritti di pegno, la situazione è del tutto simile, purché tutti i diritti di
pegno esistenti vengano trasferiti dal fondo base alle unità condominiali.
2.6
Alla
conclusione che precede non si oppone neppure la “natura prettamente formale”
della tassa d’iscrizione, cui fa riferimento l’autorità resistente, nella
decisione impugnata.
Proprio
in relazione alla costituzione della proprietà per piani, la stessa legge prevede
una significativa eccezione al calcolo della tassa d’iscrizione sulla base del
valore. L’art. 15 LTRF, infatti, assoggetta unicamente ad una tassa di fr. 500.–
tanto la costituzione di una PPP quanto la modifica, la cancellazione e la riunione
di quote di PPP.
La genesi di tale
disposizione, già esistente nell’abrogato decreto legislativo, sebbene con
tasse di importo inferiore, offre indicazioni estremamente interessanti. Il
Consiglio di Stato aveva infatti proposto l’introduzione di un tributo
calcolato sul “valore commerciale”, anche se con un’aliquota inferiore rispetto
a quelle previste per le altre iscrizioni, in considerazione del fatto che “non
avviene nessuna alienazione e sarebbe anche difficile asserire che
economicamente i costituenti abbiano qualche cosa in più di quello che avevano
prima” (cfr. Messaggio n. 1280 del 26 febbraio 1965
concernente la proprietà per piani, in: Verbali del Gran Consiglio, Sessione
ordinaria primaverile 1966, seduta III, 20 aprile 1966, p. 372). Nel suo
rapporto, la Commissione della legislazione ha ulteriormente sviluppato
il ragionamento del governo cantonale, rinunciando ad un tributo ad valorem,
a favore di una mera “tassa base da fr. 10.– a fr. 100.–“. Dalle argomentazioni
proposte nel rapporto emerge chiaramente la ratio della disposizione che
sarebbe poi stata sostanzialmente ripresa nella nuova legge:
La
Commissione condivide le proposte del messaggio, proponendo tuttavia che la
tassa per l’iscrizione della proprietà per piani (e non per i trapassi) sia
calcolata analogamente a quella per i frazionamenti. Trattasi infatti di una operazione
formale, cui ancora non corrisponde una alienazione economica.
(cfr. Rapporto
della Commissione della legislazione n. 1280 R del 4 febbraio 1966 sul
messaggio 26 febbraio 1965 concernente l’applicazione della legge federale 19
dicembre 1963 che modifica il Libro Quarto del Codice Civile Svizzero
[proprietà per piani], in: Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria
primaverile 1966, seduta III, 20 aprile 1966, p. 396).
Ed è
stata sempre la Commissione della legislazione ad introdurre la disposizione
concernente la tassa di cancelleria per “i riporti di pegni immobiliari
conseguenti alla costituzione della proprietà per piani” (art. 26 cpv. 5 DL TORF).
È lecito
concludere che la volontà del legislatore, quando ha introdotto le disposizioni
relative all’assoggettamento della costituzione della PPP ai tributi per le
operazioni a Registro fondiario, era quella di considerare la costituzione
stessa come una semplice “operazione formale”, tanto è vero che l’ha
espressamente assimilata ad un frazionamento.
2.7
Non si
può pertanto condividere l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo
cui “tecnicamente l’operazione si traduce in un’estensione di pegno su nuovi
fogli di PPP equiparati in tutto e per tutto a fondi”, sicché sarebbe
applicabile l’art. 21 LTRF. Né dai materiali legislativi relativi all’adozione
della nuova legge si evince, come invece sostenuto nella decisione impugnata,
che il legislatore abbia voluto espressamente cancellare la disposizione
esistente nell’abrogato decreto legislativo, ritenendo “in gran parte esaurito
il fine di incentivazione a suo tempo promosso”. Al contrario, come
sottolineato nel ricorso, dai materiali legislativi emerge unicamente la volontà
di procedere ad un “riordino formale” del decreto stesso, con la sola eccezione
di “un lieve adeguamento verso l’alto” delle tasse di cancelleria applicate ad operazioni
minori.
Non è
peraltro reperibile alcuna spiegazione della scomparsa della disciplina, contenuta
nell’abrogato art. 26 cpv. 5 DL TORF, dei riporti di pegni immobiliari conseguenti
alla costituzione della proprietà per piani. L’operato del legislatore pare
anzi contraddittorio, se si considera che ha mantenuto le disposizioni speciali
che concernono l’iscrizione in sé delle PPP, mentre ha cancellato quelle che si
riferiscono al riporto dei pegni immobiliari.
3.
3.1.
Stabilito
che alla fattispecie non è applicabile l’art. 21 LTRF, rimane aperta la questione
del suo trattamento fiscale. Escluso che possa entrare in considerazione
l’aliquota del 7‰ prevista per l’iscrizione delle cartelle ipotecarie (art. 25
LTRF), il riporto dei pegni in occasione della costituzione di una PPP non
rientra neppure fra le ipotesi per le quali è prevista l’applicazione di una
tassa minima di fr. 30.– (art. 20 LTRF). Né si giustifica l’applicazione
dell’art. 26 LTRF, che assoggetta ad una tassa di fr. 30.– l’iscrizione di
modifiche dei rapporti giuridici nella cartella ipotecaria come pure la sua
cancellazione. Tale disposizione presuppone infatti una «modificazione del
rapporto giuridico» secondo l’art. 874 CC e cioè una riduzione dell’importo garantito
dal pegno ed una conseguente parziale cancellazione delle cartelle ipotecarie
(RtiD II-2006 n. 1t).
Si deve
concludere che la legge in discussione contiene una lacuna, poiché omette di
disciplinare una fattispecie che necessiterebbe di essere prevista.
3.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art.
1.
cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua
applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta
né dal testo né dall'interpretazione della legge (lacuna propria; DTF
125.
III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b) oppure quando, a causa di
un'incongruenza del legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui
soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il
giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata
voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma
negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile
(lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore;
egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione
invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 126 II 71
consid. 6d p. 80; 124 V 271 consid. 2a, 346 consid. 3b/aa).
3.3
In
presenza di una lacuna propria, spetta dunque al giudice rimediarvi.
La
soluzione più semplice appare quella di sottoporre la fattispecie alla
disciplina prevista per il riporto dei pegni in caso di frazionamento. Anche
per tale ipotesi, tuttavia, la legge non contiene indicazioni esplicite. Da
informazioni assunte presso l’autorità di tassazione, risulta peraltro che gli
Uffici dei registri riscuotano una tassa di fr. 30.– per ogni cartella
ipotecaria. Tale importo è d’altronde previsto quale “tassa minima” per diverse
operazioni (articoli 18, 20 e 26 LTRF).
Tenuto
conto del fatto che lo svincolo del fondo base, contestuale all’estensione delle
cartelle alle nuove unità di PPP, è già stato assoggettato ad una tassa di fr.
30.
– per ognuna delle cartelle, nella fattispecie si può rinunciare alla
riscossione di un ulteriore tributo. Infatti, se si considera il riporto dei
pegni dal fondo base alle unità di PPP come un’unica operazione, non si
giustifica l’assoggettamento dei due momenti ad una tassa separata.
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia
né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTRF e 231
LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su ricorso del 23 aprile 2010 è riformata nel senso
che è annullata la tassa d’iscrizione di fr. 7'500.– per l’estensione delle
cartelle ipotecarie dal fondo base alle unità di PPP.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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