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Decisione

80.2010.64

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: capitale proprio occulto, finanziamento bancario garantito dall'azionista, valutazione degli attivi

14 febbraio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società anonima, il cui scopo consiste nella fornitura di servizi di

natura commerciale e di carattere organizzativo e finanziario come pure di

partecipare ad altre imprese.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, la società indicava di aver chiuso l’esercizio con

una perdita di fr. 3'237'603.–. La perdita era riconducibile essenzialmente al

fatto che, a fronte di ricavi inesistenti, la contribuente aveva sopportato

costi per interessi passivi per fr. 833'437.– e costi per la svalutazione di

una partecipazione per fr. 2'223'078.–.

B. Notificando

alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21

gennaio 2010, l’CO 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr.

288'400.–; per l’IC, invece, la RI 1 beneficiava della tassazione quale holding

secondo l’art. 91 LT.

In

particolare, l’autorità fiscale aveva ripreso interessi passivi nella misura di

fr. 288'409.–, in applicazione delle disposizioni sul capitale proprio occulto.

Aveva inoltre ripreso una “riserva di rivalutazione” di fr. 3'280'490.– , in

relazione ad una partecipazione (__________) rivalutata nel corso del 2005.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione in materia di IFD, contestando la

ripresa degli interessi passivi. A suo avviso, la semplice circostanza che __________

avesse prestato una fideiussione personale a favore del pool delle banche finanziatrici

non giustificava la conclusione che si trattasse di capitale proprio occulto.

La fideiussione non sarebbe infatti stata accompagnata dalla cessione in pegno

di beni, ma sarebbe stata una fideiussione generica, basata su “una clausola

standard che tutti gli studi di credito pretendono in contratti di

finanziamento del tipo di quelli erogati dal pool”.

L’UTPG

respingeva il reclamo, con decisione del 15 aprile 2010, con la seguente

motivazione:

È stata applicata

la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, in ossequio alla

circolare del 6.6.1997 (Capitale proprio occulto), ritenuto che i finanziamenti

di cui dispone la contribuente sono in ultima analisi garantiti tramite

fideiussione dall’azionista della contribuente stessa.

La

contribuente ha già esposto a bilancio le partecipazioni al loro valore venale;

valore sul quale sono state applicate le aliquote previste dalla citata circolare

al fine di determinare il capitale di terzi massimo rimunerabile.

Ai

soli fini dell’imposta federale diretta ne consegue che la parte di interessi

passivi relativa al finanziamento dei terzi, che economicamente svolge la funzione

di capitale proprio (LIFD art. 65), non è un costo commercialmente giustificato,

quanto piuttosto una distribuzione dissimulata di utile.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

nuovamente la ripresa degli interessi passivi. Escluso che il finanziamento

contestato provenga dall’azionista, la ricorrente sottolinea che la semplice

esistenza della fideiussione non impone una diversa conclusione, tanto più che neppure

l’autorità fiscale le avrebbe rimproverato un tentativo di elusione d’imposta. In

via subordinata, l’insorgente contesta il valore attribuito alla partecipata __________,

le cui condizioni economiche sarebbero notevolmente migliorate, con la

conseguenza che il capitale di terzi massimo si eleverebbe ben al di sopra di

quello risultante dal bilancio.

E. Nelle

sue osservazioni del 16 giugno 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso. A

suo avviso, in seguito all’entrata in vigore della base legale federale per la

ripresa degli interessi sul capitale proprio occulto, non è più necessario dimostrare

l’esistenza di un tentativo di elusione d’imposta. Circa la valutazione della

partecipazione __________, l’autorità fiscale sottolinea di essersi basata su

quanto indicato dalla stessa contribuente, mentre la sua nuova tesi sarebbe

fondata su una perizia del 2009; anche quest’ultima peraltro attribuirebbe alla

società partecipata un valore di sostanza di fr. 26'261'091. Inoltre,

l’eventuale accoglimento della tesi della ricorrente comporterebbe una modifica

della tassazione a suo sfavore, poiché imporrebbe di sciogliere

l’accantonamento di fr. 3'715'210 sulla stessa partecipazione, rivalutata

proprio quell’anno.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 65 della Legge federale sull’imposta federale (LIFD) gli interessi passivi

concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale

proprio rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle

società cooperative.

Sia per

l’azionista – o per le persone a lui vicine – sia per la società di capitali

può esserci un forte interesse a disporre dei fondi necessari nella forma di

prestito dell’azionista anziché come fondi propri: gli interessi passivi dovuti

dalla società debitrice sono considerati un costo e pertanto deducibili

dall’utile imponibile. Fiscalmente, tale modo di procedere non è tuttavia

ammesso, se il prestito alla società assume economicamente la funzione di fondi

propri e pertanto gli interessi passivi deducibili sono pagati all’azionista al

posto di dividendi. Tali fondi di terzi sono in tal caso trattati come capitale

proprio occulto e gli interessi relativi sono aggiunti all’utile imponibile.

Il

finanziamento di terzi è considerato inadeguato quando:

·

la società ottiene l’apporto dei fondi in

questione da un azionista o da una persona vicina a quest’ultimo;

·

non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi,

ottenere i fondi necessari da parte di terzi;

·

espone i fondi al rischio caratteristico

dell’andamento degli affari in una misura insolita per il capitale di terzi.

È

pertanto riservata la prova che un terzo indipendente avrebbe concesso un prestito

a condizioni identiche. Così, sul piano fiscale, una società può indebitarsi

verso i suoi azionisti se avrebbe potuto ugualmente ottenere con i suoi mezzi i

fondi necessari, in particolar modo da parte delle banche (sentenza del

Tribunale federale n.2P.338/2004 e 2A.757/2004 del 26 aprile 2006, in RDAF 2007 II 239 = ASA 78 p. 216 consid. 4.2 e dottrina citata).

1.2.

Per determinare il

capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative

occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli attivi. Sono

determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale. L'autorità di

tassazione si baserà sui valori determinanti per l'imposta sull'utile delle

società, a meno che valori venali più elevati possano essere dimostrati. Per

ogni tipo di attivo l’Amministrazione federale ha stabilito in un’apposita

circolare la percentuale massima di fondi di terzi che una società potrebbe

ottenere con i propri mezzi.

Nella misura in cui i

debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi

ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto.

Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o

indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da

terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato

garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto (Circolare n. 6

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997, Capitale

proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative [art. 65

e 75 LIFD], p. 2).

Considerandi

2.

2.1.

La

ricorrente ha concluso nel 2005 un contratto di finanziamento con un pool

di banche italiane e tedesche, per un importo di € 12'000’000. L’azionista __________ ha rilasciato alle finanziatrici

una fideiussione a prima richiesta.

Su tale

presupposto l’autorità fiscale ha ritenuto che il finanziamento in questione

debba essere assimilato ad un mutuo dello stesso azionista, come previsto dalla

Circolare dell’AFC.

L’insorgente

contesta tale conclusione, ritenendo la fideiussione prestata una mera

“clausola standard” pretesa da tutti gli istituti di credito in contratti di

finanziamento dello stesso tipo.

2.2

Fino

all’entrata in vigore della legge federale sull’imposta federale diretta

(LIFD), il 1° gennaio 1995, l’autorità fiscale poteva riqualificare come

capitale proprio occulto una parte del capitale di terzi solo a condizione di

dimostrare l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale. Dopo che il

legislatore federale, introducendo l’art. 65 LIFD, ha codificato le condizioni

per l’assimilazione del capitale occulto al capitale proprio, non occorre più

provare l’esistenza di manovre elusive (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n.

7.

ad art. 65 LIFD, p. 587).

In una

sentenza del 1985, il Tribunale federale aveva tuttavia già riconosciuto che,

se una società di capitali ottiene da un terzo un credito garantito dagli

azionisti, che non avrebbe potuto ottenere con i soli mezzi propri, si è in

presenza di capitale proprio occulto e di elusione d’imposta (ASA 55 p. 423 =

RF 41/1986 p. 403 = RDAF 1988 p. 263 consid. 2 b).

Come già

sottolineato, gli stessi principi sono stati sostanzialmente ripresi dall’AFC

nella sua circolare adottata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa

federale, che assimila al capitale proprio dissimulato i prestiti concessi da

terzi indipendenti ma garantiti dagli azionisti o da persone loro vicine (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art.

65.

LIFD).

2.3

Nel caso

in esame, senza che occorra porsi la questione dell’adempimento delle

condizioni per l’esistenza di un’elusione d’imposta, si deve ammettere con

l’autorità di tassazione che la fattispecie rientra nel campo d’applicazione

dell’art. 65 LIFD, per il fatto che parte del finanziamento concesso alla

ricorrente dal pool di banche è “economicamente equiparabile al capitale proprio”.

Non può

essere ignorata la circostanza che, a fronte di attivi per un valore complessivo

di fr. 28'089'516.–, il capitale proprio risultante dal bilancio ammonta a soli

55'548 franchi. Per stabilire il finanziamento di terzi massimo, l’autorità di

tassazione ha applicato i coefficienti previsti dalla circolare dell’AFC, cioè

il 100% della liquidità (fr. 59'443.–) ed il 70% delle partecipazioni (fr.

27'802'064.–) e degli altri attivi immateriali (fr. 228'009.–). Il capitale

proprio occulto è così stato commisurato in fr. 8'464'480.–.

Con il

contratto di finanziamento, inoltre, __________ non si è solo impegnato a rilasciare

una fideiussione a prima richiesta in favore delle finanziatrici, ma ha anche

costituito in pegno le azioni sia della RI 1 sia della __________ SpA,

impegnandosi altresì “per tutta la durata del finanziamento e fino a quando le

ragioni di credito delle finanziatrici non siano state interamente soddisfatte,

una partecipazione al capitale di __________ non inferiore al 78% ed a far sì

che quest’ultima mantenga la titolarità del 60% del capitale sociale della

Società” (cfr. contratto, clausola 18.3).

In simili

circostanze, la decisione impugnata, che ha considerato parte del finanziamento

economicamente equiparabile al capitale proprio, appare conforme alla legge ed

alla giurisprudenza applicabili, dovendosi ritenere che la società ricorrente

non avrebbe potuto ottenere tale finanziamento alla stesse condizioni, senza le

garanzie prestate dall’azionista.

3.

3.1.

Con

un’ulteriore censura, l’insorgente contesta il valore attribuito agli attivi,

sulla cui base è stato calcolato il capitale proprio occulto. A tale riguardo,

produce un rapporto redatto nel 2009 dalla __________ in merito al valore delle

azioni della partecipata __________. Quest’ultima partecipazione era stata

rivalutata, proprio nel 2005, nella misura di fr. 6'995'700.–, rispetto al

valore di costo di fr. 17'310'720.–. Ora, in base alla nuova perizia, la contribuente

sostiene che il valore della partecipazione sarebbe di ben fr. 39'175'920.–.

Calcolando il capitale di terzi massimo a partire da quest’ultimo valore del

più importante attivo della ricorrente, non vi sarebbe più spazio per un

capitale proprio occulto.

3.2

A tale

pretesa deve essere anzitutto opposta la considerazione che la modifica

di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato

venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che

la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto

di comportamento contradditorio (Locher,

op. cit., art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55

p. 624; ASA 50 p. 387).

L’impresa

contribuente attesta con l’inoltro del rendiconto annuale in base al diritto

commerciale la propria volontà di essere tassata su tale base. Devono in

particolar modo essere rifiutate modifiche del bilancio fondate esclusivamente

su considerazioni fiscali (Locher,

loc. cit. e giurisprudenza citata).

Solo se

un contribuente ha violato palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale,

nella contabilità allegata alla dichiarazione fiscale, una correzione è ammessa

anche dopo l’inoltro della dichiarazione, ma prima che la tassazione diventi

definitiva.

Diverso

il caso della vera e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole

sostituire una valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa

valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento

dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento subentra un divieto

di modifica (Tribunale federale, n.2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n.

2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3 aprile 1998).

3.3

Nel caso

in esame, ritenuto che l’UTPG ha intrapreso il calcolo del capitale proprio

occulto proprio sulla base del valore degli attivi risultante dal bilancio

allegato alla dichiarazione fiscale, non sono manifestamente adempiuti i

presupposti per una modifica del valore attribuito alla partecipazione

azionaria in discussione, tanto più che si tratta di una richiesta fondata su

una perizia redatta nel corso del 2009.

A ciò si

aggiunga che, come sottolineato dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni

al ricorso, l’eventuale accoglimento del ricorso su questo aspetto implicherebbe

un’ulteriore modifica della tassazione a svantaggio della ricorrente. Si è già

ricordato, infatti, che proprio nell’esercizio 2005, la partecipazione __________

è stata oggetto di una rivalutazione di fr. 6'995'700.–. Una parte di tale

importo (fr. 3'280'490.–) è stata aggiunta all’utile imponibile quale utile di

rivalutazione ex art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD; il rimanente

importo di fr. 3'715'210.– è stato invece considerato accantonamento sulla

partecipazione. Tale accantonamento non sarebbe evidentemente più giustificato,

se si accettasse il valore della partecipazione che emerge dalla perizia del

2009, e dovrebbe conseguentemente essere sciolto secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD.

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 2’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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