80.2010.64
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: capitale proprio occulto, finanziamento bancario garantito dall'azionista, valutazione degli attivi
14 febbraio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2010.64
Data decisione, Autorità:
14.02.2012, CDT
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: capitale proprio occulto, finanziamento bancario garantito dall'azionista, valutazione degli attivi
UTILE NETTO IMPONIBILE
art. 65 LIFD
Incarto n.
80.2010.64
Lugano
14 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 14 maggio 2010 contro la decisione del 15
aprile 2010 in materia di IFD 2005.
Fatti
A. La RI
1 è una società anonima, il cui scopo consiste nella fornitura di servizi di
natura commerciale e di carattere organizzativo e finanziario come pure di
partecipare ad altre imprese.
Nella
dichiarazione fiscale 2005, la società indicava di aver chiuso l’esercizio con
una perdita di fr. 3'237'603.–. La perdita era riconducibile essenzialmente al
fatto che, a fronte di ricavi inesistenti, la contribuente aveva sopportato
costi per interessi passivi per fr. 833'437.– e costi per la svalutazione di
una partecipazione per fr. 2'223'078.–.
B. Notificando
alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21
gennaio 2010, l’CO 1 (UTPG) commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr.
288'400.–; per l’IC, invece, la RI 1 beneficiava della tassazione quale holding
secondo l’art. 91 LT.
In
particolare, l’autorità fiscale aveva ripreso interessi passivi nella misura di
fr. 288'409.–, in applicazione delle disposizioni sul capitale proprio occulto.
Aveva inoltre ripreso una “riserva di rivalutazione” di fr. 3'280'490.– , in
relazione ad una partecipazione (__________) rivalutata nel corso del 2005.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione in materia di IFD, contestando la
ripresa degli interessi passivi. A suo avviso, la semplice circostanza che __________
avesse prestato una fideiussione personale a favore del pool delle banche finanziatrici
non giustificava la conclusione che si trattasse di capitale proprio occulto.
La fideiussione non sarebbe infatti stata accompagnata dalla cessione in pegno
di beni, ma sarebbe stata una fideiussione generica, basata su “una clausola
standard che tutti gli studi di credito pretendono in contratti di
finanziamento del tipo di quelli erogati dal pool”.
L’UTPG
respingeva il reclamo, con decisione del 15 aprile 2010, con la seguente
motivazione:
È stata applicata
la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, in ossequio alla
circolare del 6.6.1997 (Capitale proprio occulto), ritenuto che i finanziamenti
di cui dispone la contribuente sono in ultima analisi garantiti tramite
fideiussione dall’azionista della contribuente stessa.
La
contribuente ha già esposto a bilancio le partecipazioni al loro valore venale;
valore sul quale sono state applicate le aliquote previste dalla citata circolare
al fine di determinare il capitale di terzi massimo rimunerabile.
Ai
soli fini dell’imposta federale diretta ne consegue che la parte di interessi
passivi relativa al finanziamento dei terzi, che economicamente svolge la funzione
di capitale proprio (LIFD art. 65), non è un costo commercialmente giustificato,
quanto piuttosto una distribuzione dissimulata di utile.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta
nuovamente la ripresa degli interessi passivi. Escluso che il finanziamento
contestato provenga dall’azionista, la ricorrente sottolinea che la semplice
esistenza della fideiussione non impone una diversa conclusione, tanto più che neppure
l’autorità fiscale le avrebbe rimproverato un tentativo di elusione d’imposta. In
via subordinata, l’insorgente contesta il valore attribuito alla partecipata __________,
le cui condizioni economiche sarebbero notevolmente migliorate, con la
conseguenza che il capitale di terzi massimo si eleverebbe ben al di sopra di
quello risultante dal bilancio.
E. Nelle
sue osservazioni del 16 giugno 2011, l’UTPG propone di respingere il ricorso. A
suo avviso, in seguito all’entrata in vigore della base legale federale per la
ripresa degli interessi sul capitale proprio occulto, non è più necessario dimostrare
l’esistenza di un tentativo di elusione d’imposta. Circa la valutazione della
partecipazione __________, l’autorità fiscale sottolinea di essersi basata su
quanto indicato dalla stessa contribuente, mentre la sua nuova tesi sarebbe
fondata su una perizia del 2009; anche quest’ultima peraltro attribuirebbe alla
società partecipata un valore di sostanza di fr. 26'261'091. Inoltre,
l’eventuale accoglimento della tesi della ricorrente comporterebbe una modifica
della tassazione a suo sfavore, poiché imporrebbe di sciogliere
l’accantonamento di fr. 3'715'210 sulla stessa partecipazione, rivalutata
proprio quell’anno.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 65 della Legge federale sull’imposta federale (LIFD) gli interessi passivi
concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale
proprio rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle
società cooperative.
Sia per
l’azionista – o per le persone a lui vicine – sia per la società di capitali
può esserci un forte interesse a disporre dei fondi necessari nella forma di
prestito dell’azionista anziché come fondi propri: gli interessi passivi dovuti
dalla società debitrice sono considerati un costo e pertanto deducibili
dall’utile imponibile. Fiscalmente, tale modo di procedere non è tuttavia
ammesso, se il prestito alla società assume economicamente la funzione di fondi
propri e pertanto gli interessi passivi deducibili sono pagati all’azionista al
posto di dividendi. Tali fondi di terzi sono in tal caso trattati come capitale
proprio occulto e gli interessi relativi sono aggiunti all’utile imponibile.
Il
finanziamento di terzi è considerato inadeguato quando:
·
la società ottiene l’apporto dei fondi in
questione da un azionista o da una persona vicina a quest’ultimo;
·
non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi,
ottenere i fondi necessari da parte di terzi;
·
espone i fondi al rischio caratteristico
dell’andamento degli affari in una misura insolita per il capitale di terzi.
È
pertanto riservata la prova che un terzo indipendente avrebbe concesso un prestito
a condizioni identiche. Così, sul piano fiscale, una società può indebitarsi
verso i suoi azionisti se avrebbe potuto ugualmente ottenere con i suoi mezzi i
fondi necessari, in particolar modo da parte delle banche (sentenza del
Tribunale federale n.2P.338/2004 e 2A.757/2004 del 26 aprile 2006, in RDAF 2007 II 239 = ASA 78 p. 216 consid. 4.2 e dottrina citata).
1.2.
Per determinare il
capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative
occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli attivi. Sono
determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale. L'autorità di
tassazione si baserà sui valori determinanti per l'imposta sull'utile delle
società, a meno che valori venali più elevati possano essere dimostrati. Per
ogni tipo di attivo l’Amministrazione federale ha stabilito in un’apposita
circolare la percentuale massima di fondi di terzi che una società potrebbe
ottenere con i propri mezzi.
Nella misura in cui i
debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi
ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto.
Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o
indirettamente, dai soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da
terzi indipendenti e né i soci né le persone loro vicine hanno prestato
garanzie, non si è in presenza di capitale proprio occulto (Circolare n. 6
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997, Capitale
proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative [art. 65
e 75 LIFD], p. 2).
Considerandi
2.
2.1.
La
ricorrente ha concluso nel 2005 un contratto di finanziamento con un pool
di banche italiane e tedesche, per un importo di € 12'000’000. L’azionista __________ ha rilasciato alle finanziatrici
una fideiussione a prima richiesta.
Su tale
presupposto l’autorità fiscale ha ritenuto che il finanziamento in questione
debba essere assimilato ad un mutuo dello stesso azionista, come previsto dalla
Circolare dell’AFC.
L’insorgente
contesta tale conclusione, ritenendo la fideiussione prestata una mera
“clausola standard” pretesa da tutti gli istituti di credito in contratti di
finanziamento dello stesso tipo.
2.2
Fino
all’entrata in vigore della legge federale sull’imposta federale diretta
(LIFD), il 1° gennaio 1995, l’autorità fiscale poteva riqualificare come
capitale proprio occulto una parte del capitale di terzi solo a condizione di
dimostrare l’esistenza di un tentativo di elusione fiscale. Dopo che il
legislatore federale, introducendo l’art. 65 LIFD, ha codificato le condizioni
per l’assimilazione del capitale occulto al capitale proprio, non occorre più
provare l’esistenza di manovre elusive (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n.
7.
ad art. 65 LIFD, p. 587).
In una
sentenza del 1985, il Tribunale federale aveva tuttavia già riconosciuto che,
se una società di capitali ottiene da un terzo un credito garantito dagli
azionisti, che non avrebbe potuto ottenere con i soli mezzi propri, si è in
presenza di capitale proprio occulto e di elusione d’imposta (ASA 55 p. 423 =
RF 41/1986 p. 403 = RDAF 1988 p. 263 consid. 2 b).
Come già
sottolineato, gli stessi principi sono stati sostanzialmente ripresi dall’AFC
nella sua circolare adottata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa
federale, che assimila al capitale proprio dissimulato i prestiti concessi da
terzi indipendenti ma garantiti dagli azionisti o da persone loro vicine (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art.
65.
LIFD).
2.3
Nel caso
in esame, senza che occorra porsi la questione dell’adempimento delle
condizioni per l’esistenza di un’elusione d’imposta, si deve ammettere con
l’autorità di tassazione che la fattispecie rientra nel campo d’applicazione
dell’art. 65 LIFD, per il fatto che parte del finanziamento concesso alla
ricorrente dal pool di banche è “economicamente equiparabile al capitale proprio”.
Non può
essere ignorata la circostanza che, a fronte di attivi per un valore complessivo
di fr. 28'089'516.–, il capitale proprio risultante dal bilancio ammonta a soli
55'548 franchi. Per stabilire il finanziamento di terzi massimo, l’autorità di
tassazione ha applicato i coefficienti previsti dalla circolare dell’AFC, cioè
il 100% della liquidità (fr. 59'443.–) ed il 70% delle partecipazioni (fr.
27'802'064.–) e degli altri attivi immateriali (fr. 228'009.–). Il capitale
proprio occulto è così stato commisurato in fr. 8'464'480.–.
Con il
contratto di finanziamento, inoltre, __________ non si è solo impegnato a rilasciare
una fideiussione a prima richiesta in favore delle finanziatrici, ma ha anche
costituito in pegno le azioni sia della RI 1 sia della __________ SpA,
impegnandosi altresì “per tutta la durata del finanziamento e fino a quando le
ragioni di credito delle finanziatrici non siano state interamente soddisfatte,
una partecipazione al capitale di __________ non inferiore al 78% ed a far sì
che quest’ultima mantenga la titolarità del 60% del capitale sociale della
Società” (cfr. contratto, clausola 18.3).
In simili
circostanze, la decisione impugnata, che ha considerato parte del finanziamento
economicamente equiparabile al capitale proprio, appare conforme alla legge ed
alla giurisprudenza applicabili, dovendosi ritenere che la società ricorrente
non avrebbe potuto ottenere tale finanziamento alla stesse condizioni, senza le
garanzie prestate dall’azionista.
3.
3.1.
Con
un’ulteriore censura, l’insorgente contesta il valore attribuito agli attivi,
sulla cui base è stato calcolato il capitale proprio occulto. A tale riguardo,
produce un rapporto redatto nel 2009 dalla __________ in merito al valore delle
azioni della partecipata __________. Quest’ultima partecipazione era stata
rivalutata, proprio nel 2005, nella misura di fr. 6'995'700.–, rispetto al
valore di costo di fr. 17'310'720.–. Ora, in base alla nuova perizia, la contribuente
sostiene che il valore della partecipazione sarebbe di ben fr. 39'175'920.–.
Calcolando il capitale di terzi massimo a partire da quest’ultimo valore del
più importante attivo della ricorrente, non vi sarebbe più spazio per un
capitale proprio occulto.
3.2
A tale
pretesa deve essere anzitutto opposta la considerazione che la modifica
di un bilancio già inoltrato all’autorità fiscale costituisce un ingiustificato
venire contra factum proprium: pertanto non è ammessa, neppure prima che
la tassazione sia passata in giudicato, perché deve essere osservato il divieto
di comportamento contradditorio (Locher,
op. cit., art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55
p. 624; ASA 50 p. 387).
L’impresa
contribuente attesta con l’inoltro del rendiconto annuale in base al diritto
commerciale la propria volontà di essere tassata su tale base. Devono in
particolar modo essere rifiutate modifiche del bilancio fondate esclusivamente
su considerazioni fiscali (Locher,
loc. cit. e giurisprudenza citata).
Solo se
un contribuente ha violato palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale,
nella contabilità allegata alla dichiarazione fiscale, una correzione è ammessa
anche dopo l’inoltro della dichiarazione, ma prima che la tassazione diventi
definitiva.
Diverso
il caso della vera e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole
sostituire una valutazione conforme al diritto commerciale con una diversa
valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento
dell’inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento subentra un divieto
di modifica (Tribunale federale, n.2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n.
2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n.2A.122/1997 del 3 aprile 1998).
3.3
Nel caso
in esame, ritenuto che l’UTPG ha intrapreso il calcolo del capitale proprio
occulto proprio sulla base del valore degli attivi risultante dal bilancio
allegato alla dichiarazione fiscale, non sono manifestamente adempiuti i
presupposti per una modifica del valore attribuito alla partecipazione
azionaria in discussione, tanto più che si tratta di una richiesta fondata su
una perizia redatta nel corso del 2009.
A ciò si
aggiunga che, come sottolineato dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni
al ricorso, l’eventuale accoglimento del ricorso su questo aspetto implicherebbe
un’ulteriore modifica della tassazione a svantaggio della ricorrente. Si è già
ricordato, infatti, che proprio nell’esercizio 2005, la partecipazione __________
è stata oggetto di una rivalutazione di fr. 6'995'700.–. Una parte di tale
importo (fr. 3'280'490.–) è stata aggiunta all’utile imponibile quale utile di
rivalutazione ex art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD; il rimanente
importo di fr. 3'715'210.– è stato invece considerato accantonamento sulla
partecipazione. Tale accantonamento non sarebbe evidentemente più giustificato,
se si accettasse il valore della partecipazione che emerge dalla perizia del
2009, e dovrebbe conseguentemente essere sciolto secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD.
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 2’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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