80.2010.65
Condono: condizioni, risanamento stabile e duraturo situazione economica, costituzione riserve necessarie per il pagamento delle imposte
21 luglio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2010.65
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, CDT
Titolo:
Condono: condizioni, risanamento stabile e duraturo situazione economica, costituzione riserve necessarie per il pagamento delle imposte
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.65
Lugano
21 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 maggio 2010 contro la decisione del 22
aprile 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003 e 2004.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1940, coniugato con __________, è stato alle dipendenze del gruppo __________
sino al 30 marzo 1995, dopodiché l’Ufficio AI, con decisione del 13 dicembre
1996, lo ha dichiarato inabile al lavoro.
Attualmente,
il contribuente è al beneficio delle sole rendite AVS e di invalidità della
cassa pensione. Per contro, raggiunta l’età del pensionamento, non può più
contare sulle rendite delle assicurazioni private.
B. In
data 6 marzo 2009, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio
esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e
federali 2003 e 2004. A sostegno della sua domanda, il contribuente argomentava
che, raggiunta l’età di pensionamento, le sue entrate si erano dimezzate, cosicché
non era più in grado di far fronte ai propri obblighi di mantenimento nei
confronti della moglie di prime nozze, __________. Aggiungeva quindi di non
poter più contare su una propria disponibilità finanziaria, costantemente
pignorata a favore della ex moglie per alimenti non pagati, mentre un’istanza
di annullamento/revisione dei contributi alimentari, inoltrata al momento del
suo pensionamento, era ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 7 agosto 2009, respingeva la domanda. Nelle
motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte annue
intere sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (assicurazione
quadri), senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a saldare le
imposte ordinarie 2003/2005 in rate regolari mensili. A giudizio dell’autorità,
ritenuta la sua elevata disponibilità mensile, da un lato, e l’ammontare dei
debiti, prevalentemente di diritto privato, dall’altro, la situazione economica
del contribuente era ormai pregiudicata, ragione per cui le condizioni per la
concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’8 settembre 2009,
contestando l’esistenza di una disponibilità mensile con la quale poter far
fronte alle imposte arretrate. Al proposito, osservava che il calcolo allestito
dall’autorità fiscale non prendeva in considerazione gli alimenti pignorati
mensilmente a favore della ex moglie, mediamente nella misura del 50% della
rendita di invalidità. Contestava poi l’importo dei debiti, che a suo dire
andava ridotto a fr. 81'607.49.–, poiché viziato da più precetti esecutivi
emessi per le stesse imposte.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 22 aprile
2010. Nelle motivazioni, l’autorità ribadiva che il reale indebitamento del contribuente,
pari a 165'624.37 franchi, evidenziava “una chiara situazione pregiudicata che
non giustifica l’accoglimento della domanda in quanto il condono delle sole imposte
2003/2004 non risolverebbe il disagio”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che nel calcolo
della sua disponibilità mensile debbano essere computati anche i contributi alimentari
versati alla ex moglie. Non censura invece l’ammontare dei suoi debiti, così
come ricalcolato dall’Ufficio esazione e condoni.
Nelle
proprie osservazioni del 26 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni propone
invece di respingere il gravame.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.
3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.
246.
LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo
mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).
Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione,
dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma
anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o
elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene
non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si
basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione
e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare
tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno
precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione
revocatoria o pauliana).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
[a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, il ricorrente censura sostanzialmente il mancato conteggio,
nel calcolo della sua disponibilità mensile, degli alimenti pignorati
mensilmente a favore della ex moglie, che quantifica mediamente nella misura
del 50% della sua rendita di invalidità, sostenendo poi che un condono delle
postulate imposte contribuirebbe ad un risanamento stabile e duraturo, tenuto
conto anche di un’eventuale decisione favorevole della Pretura di __________,
che avrebbe un effetto retroattivo. Di parere avverso l’Ufficio esazione e
condoni, secondo cui la situazione economica del contribuente sarebbe in ogni
caso compromessa, ragione per cui le condizioni per la
concessione di un condono non sono adempiute.
4.2
Dall’estratto
dell’8 luglio 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, agli
atti dell’incarto fiscale, risulta che nei confronti di RI 1 sono stati nel
frattempo iscritti due attestati di carenza beni per fr. 5'798.15, mentre le
procedure in corso sono rimaste pressoché invariate ed ammontano attualmente a 164'303.75
franchi. Già dedotte le contestate doppie esecuzioni, la situazione debitoria del
contribuente può così essere riassunta:
__________ fr. 22'499.15
__________ fr. 19'855.85
__________ fr. 19'963.90
Imposte
cantonali e federali fr. 66'523.90
Imposte
comunali fr. 35'460.95
Totale fr. 164'303.75
È ben
vero che i debiti verso l’ente pubblico, di oltre 100'000 franchi, superano di
gran lunga i debiti verso i privati, di poco superiori a 60'000 franchi. Ciò
che preoccupa l’autorità fiscale è tuttavia l’entità complessiva dei debiti e
la loro evoluzione negativa. Se inizialmente i precetti esecutivi fatti
spiccare a suo carico dalla ex moglie venivano successivamente liquidati, da
qualche mese a questa parte tutti i suoi creditori, compresa la ex moglie, hanno
richiesto la realizzazione forzata delle rendite. Dai verbali di pignoramento allestiti
dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ emerge poi che le pretese avanzate
superano ampiamente le rendite pignorabili, tanto è vero che in data 27 maggio
2010, come visto, sono stati iscritti a carico del ricorrente i primi due
attestati di carenza beni.
In simili
circostanze, la sua situazione debitoria è pacificamente pregiudicata, così
come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente
prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non
contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione
economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, ed in primo luogo alla ex
moglie __________, che beneficerebbero dell’intera disponibilità mensile (art.
1.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale). A questo stadio della procedura, poco
importa invece che il ricorrente abbia inoltrato, al momento del pensionamento,
un’istanza di annullamento/revisione dei contributi alimentari versati alla ex
moglie, tuttora pendente dinanzi alla Pretura di __________. Qualora dovesse
essere effettivamente presa una decisione a lui favorevole, RI 1 potrebbe del
resto ricorrere all’istituto del riesame, che può venir preteso, sulla base
dell’art. 29 Cost. fed., ogni volta che le circostanze si modificano in modo
rilevante dopo la prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi
di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva
ragione di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid.
6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18
agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38).
4.3
Il
ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento della sua situazione
economica, intervenuto dopo le tassazioni oggetto
dell’istanza di condono, sia da ricondurre agli
obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie.
Il
matrimonio contratto con __________ è infatti stato sciolto nel lontano 1982 e
da allora il ricorrente ha sempre provveduto al pagamento dei contributi
alimentari. Per contro, dall’esame dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il
ricorrente ha sempre riscontrato una certa difficoltà nell’amministrare la sua
fortuna, tanto è vero che ha dovuto girare l’importo di fr. 120'000.– versatogli dalla previdenza professionale
(assicurazione quadri) direttamente all’Ufficio esazione e condoni, senza
dimenticare inoltre che sino al suo pensionamento versava alla medesima
autorità un importo di fr. 1'300.– ed al comune di __________ un importo di fr.
800.
– per imposte arretrate. In queste circostanze, è quindi facilmente
presumibile che il peggioramento della sua situazione economica sia da
ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita alle attuali
entrate, che per sua stessa ammissione si sono addirittura dimezzate dopo il
pensionamento. Non può pertanto trovare applicazione l’art. 10 cpv. 1
dell’Ordinanza federale, che tra le cause che possono
condurre ad una situazione di bisogno riconosce espressamente il peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente
intervenuto dopo la tassazione oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un
lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi di
mantenimento.
4.4
A
proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua fortuna, non va
infine dimenticato, in linea con quanto affermato dalla recente giurisprudenza
bernese (RKE BE 2009/165), che
per ottenere la concessione del condono delle imposte, il contribuente deve dimostrare di avere costituito le necessarie
riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della sua capacità
contributiva del momento.
Come
esposto in precedenza, negli anni 2003 e 2004, le entrate del ricorrente erano
ben superiori alle attuali. Per sua stessa ammissione, prima del pensionamento,
poteva infatti contare anche sulle rendite delle assicurazioni private, per un
importo mensile complessivo di fr. 13'250.–. Pur considerando che all’epoca versava,
ogni mese, fr. 1'300.– all’Ufficio esazione e condoni e fr. 800.– al comune di __________
per imposte arretrate così come fr. 1'600.– a titolo di contributi alimentari
alla ex moglie, rimaneva ancora un importo di fr. 9'300.–. Dedotte le spese
impignorabili di fr. 4'618.–, così come calcolate nell’ultimo verbale di
pignoramento allestito dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti, agli atti
dell’incarto fiscale, la quota disponibile ammontava pertanto a 4'682 franchi
al mese. In simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza cantonale
sopra citata, era quindi legittimo aspettarsi dal contribuente che provvedesse
alla costituzione delle necessarie riserve al pagamento delle imposte, che per
i periodi fiscali 2003 e 2004 ammontavano a 43'449 franchi. Anche per questa
ragione, la decisione impugnata merita piena tutela. Decidere diversamente
significherebbe premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria
volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente
il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro
debiti fiscali.
4.5
Si aggiunga infine che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un
ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le
condizioni legali per accordare il condono (totale o parziale). Questa Camera
può intervenire soltanto se vi è un abuso o un eccesso del medesimo (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), ciò che di tutta
evidenza non si è verificato nel caso in esame.
5.
5.1.
Alla luce
di tutte le circostanze sopra descritte, il ricorso deve essere conseguentemente
respinto.
Vista la
sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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