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Decisione

80.2010.65

Condono: condizioni, risanamento stabile e duraturo situazione economica, costituzione riserve necessarie per il pagamento delle imposte

21 luglio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1940, coniugato con __________, è stato alle dipendenze del gruppo __________

sino al 30 marzo 1995, dopodiché l’Ufficio AI, con decisione del 13 dicembre

1996, lo ha dichiarato inabile al lavoro.

Attualmente,

il contribuente è al beneficio delle sole rendite AVS e di invalidità della

cassa pensione. Per contro, raggiunta l’età del pensionamento, non può più

contare sulle rendite delle assicurazioni private.

B. In

data 6 marzo 2009, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio

esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e

federali 2003 e 2004. A sostegno della sua domanda, il contribuente argomentava

che, raggiunta l’età di pensionamento, le sue entrate si erano dimezzate, cosicché

non era più in grado di far fronte ai propri obblighi di mantenimento nei

confronti della moglie di prime nozze, __________. Aggiungeva quindi di non

poter più contare su una propria disponibilità finanziaria, costantemente

pignorata a favore della ex moglie per alimenti non pagati, mentre un’istanza

di annullamento/revisione dei contributi alimentari, inoltrata al momento del

suo pensionamento, era ancora pendente dinanzi alla Pretura di __________.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 7 agosto 2009, respingeva la domanda. Nelle

motivazioni, spiegava di avere già concesso il condono delle imposte annue

intere sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (assicurazione

quadri), senza che il contribuente fosse riuscito nel frattempo a saldare le

imposte ordinarie 2003/2005 in rate regolari mensili. A giudizio dell’autorità,

ritenuta la sua elevata disponibilità mensile, da un lato, e l’ammontare dei

debiti, prevalentemente di diritto privato, dall’altro, la situazione economica

del contribuente era ormai pregiudicata, ragione per cui le condizioni per la

concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano più adempiute.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’8 settembre 2009,

contestando l’esistenza di una disponibilità mensile con la quale poter far

fronte alle imposte arretrate. Al proposito, osservava che il calcolo allestito

dall’autorità fiscale non prendeva in considerazione gli alimenti pignorati

mensilmente a favore della ex moglie, mediamente nella misura del 50% della

rendita di invalidità. Contestava poi l’importo dei debiti, che a suo dire

andava ridotto a fr. 81'607.49.–, poiché viziato da più precetti esecutivi

emessi per le stesse imposte.

L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 22 aprile

2010. Nelle motivazioni, l’autorità ribadiva che il reale indebitamento del contribuente,

pari a 165'624.37 franchi, evidenziava “una chiara situazione pregiudicata che

non giustifica l’accoglimento della domanda in quanto il condono delle sole imposte

2003/2004 non risolverebbe il disagio”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che nel calcolo

della sua disponibilità mensile debbano essere computati anche i contributi alimentari

versati alla ex moglie. Non censura invece l’ammontare dei suoi debiti, così

come ricalcolato dall’Ufficio esazione e condoni.

Nelle

proprie osservazioni del 26 maggio 2010, la Divisione delle contribuzioni propone

invece di respingere il gravame.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.

3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono

deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precise condizioni (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.

246.

LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo

mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

Se ciò sia il caso, dev’essere

valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto

dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione,

dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma

anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o

elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene

non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si

basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione

e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare

tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno

precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione

revocatoria o pauliana).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger

[a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, il ricorrente censura sostanzialmente il mancato conteggio,

nel calcolo della sua disponibilità mensile, degli alimenti pignorati

mensilmente a favore della ex moglie, che quantifica mediamente nella misura

del 50% della sua rendita di invalidità, sostenendo poi che un condono delle

postulate imposte contribuirebbe ad un risanamento stabile e duraturo, tenuto

conto anche di un’eventuale decisione favorevole della Pretura di __________,

che avrebbe un effetto retroattivo. Di parere avverso l’Ufficio esazione e

condoni, secondo cui la situazione economica del contribuente sarebbe in ogni

caso compromessa, ragione per cui le condizioni per la

concessione di un condono non sono adempiute.

4.2

Dall’estratto

dell’8 luglio 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, agli

atti dell’incarto fiscale, risulta che nei confronti di RI 1 sono stati nel

frattempo iscritti due attestati di carenza beni per fr. 5'798.15, mentre le

procedure in corso sono rimaste pressoché invariate ed ammontano attualmente a 164'303.75

franchi. Già dedotte le contestate doppie esecuzioni, la situazione debitoria del

contribuente può così essere riassunta:

__________ fr. 22'499.15

__________ fr. 19'855.85

__________ fr. 19'963.90

Imposte

cantonali e federali fr. 66'523.90

Imposte

comunali fr. 35'460.95

Totale fr. 164'303.75

È ben

vero che i debiti verso l’ente pubblico, di oltre 100'000 franchi, superano di

gran lunga i debiti verso i privati, di poco superiori a 60'000 franchi. Ciò

che preoccupa l’autorità fiscale è tuttavia l’entità complessiva dei debiti e

la loro evoluzione negativa. Se inizialmente i precetti esecutivi fatti

spiccare a suo carico dalla ex moglie venivano successivamente liquidati, da

qualche mese a questa parte tutti i suoi creditori, compresa la ex moglie, hanno

richiesto la realizzazione forzata delle rendite. Dai verbali di pignoramento allestiti

dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ emerge poi che le pretese avanzate

superano ampiamente le rendite pignorabili, tanto è vero che in data 27 maggio

2010, come visto, sono stati iscritti a carico del ricorrente i primi due

attestati di carenza beni.

In simili

circostanze, la sua situazione debitoria è pacificamente pregiudicata, così

come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente

prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non

contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione

economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, ed in primo luogo alla ex

moglie __________, che beneficerebbero dell’intera disponibilità mensile (art.

1.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale). A questo stadio della procedura, poco

importa invece che il ricorrente abbia inoltrato, al momento del pensionamento,

un’istanza di annullamento/revisione dei contributi alimentari versati alla ex

moglie, tuttora pendente dinanzi alla Pretura di __________. Qualora dovesse

essere effettivamente presa una decisione a lui favorevole, RI 1 potrebbe del

resto ricorrere all’istituto del riesame, che può venir preteso, sulla base

dell’art. 29 Cost. fed., ogni volta che le circostanze si modificano in modo

rilevante dopo la prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi

di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva

ragione di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid.

6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18

agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38).

4.3

Il

ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento della sua situazione

economica, intervenuto dopo le tassazioni oggetto

dell’istanza di condono, sia da ricondurre agli

obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie.

Il

matrimonio contratto con __________ è infatti stato sciolto nel lontano 1982 e

da allora il ricorrente ha sempre provveduto al pagamento dei contributi

alimentari. Per contro, dall’esame dell’incarto fiscale emerge chiaramente che il

ricorrente ha sempre riscontrato una certa difficoltà nell’amministrare la sua

fortuna, tanto è vero che ha dovuto girare l’importo di fr. 120'000.– versatogli dalla previdenza professionale

(assicurazione quadri) direttamente all’Ufficio esazione e condoni, senza

dimenticare inoltre che sino al suo pensionamento versava alla medesima

autorità un importo di fr. 1'300.– ed al comune di __________ un importo di fr.

800.

– per imposte arretrate. In queste circostanze, è quindi facilmente

presumibile che il peggioramento della sua situazione economica sia da

ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore di vita alle attuali

entrate, che per sua stessa ammissione si sono addirittura dimezzate dopo il

pensionamento. Non può pertanto trovare applicazione l’art. 10 cpv. 1

dell’Ordinanza federale, che tra le cause che possono

condurre ad una situazione di bisogno riconosce espressamente il peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente

intervenuto dopo la tassazione oggetto dell’istanza di condono, a seguito di un

lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi di

mantenimento.

4.4

A

proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua fortuna, non va

infine dimenticato, in linea con quanto affermato dalla recente giurisprudenza

bernese (RKE BE 2009/165), che

per ottenere la concessione del condono delle imposte, il contribuente deve dimostrare di avere costituito le necessarie

riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della sua capacità

contributiva del momento.

Come

esposto in precedenza, negli anni 2003 e 2004, le entrate del ricorrente erano

ben superiori alle attuali. Per sua stessa ammissione, prima del pensionamento,

poteva infatti contare anche sulle rendite delle assicurazioni private, per un

importo mensile complessivo di fr. 13'250.–. Pur considerando che all’epoca versava,

ogni mese, fr. 1'300.– all’Ufficio esazione e condoni e fr. 800.– al comune di __________

per imposte arretrate così come fr. 1'600.– a titolo di contributi alimentari

alla ex moglie, rimaneva ancora un importo di fr. 9'300.–. Dedotte le spese

impignorabili di fr. 4'618.–, così come calcolate nell’ultimo verbale di

pignoramento allestito dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti, agli atti

dell’incarto fiscale, la quota disponibile ammontava pertanto a 4'682 franchi

al mese. In simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza cantonale

sopra citata, era quindi legittimo aspettarsi dal contribuente che provvedesse

alla costituzione delle necessarie riserve al pagamento delle imposte, che per

i periodi fiscali 2003 e 2004 ammontavano a 43'449 franchi. Anche per questa

ragione, la decisione impugnata merita piena tutela. Decidere diversamente

significherebbe premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria

volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente

il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro

debiti fiscali.

4.5

Si aggiunga infine che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un

ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le

condizioni legali per accordare il condono (totale o parziale). Questa Camera

può intervenire soltanto se vi è un abuso o un eccesso del medesimo (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), ciò che di tutta

evidenza non si è verificato nel caso in esame.

5.

5.1.

Alla luce

di tutte le circostanze sopra descritte, il ricorso deve essere conseguentemente

respinto.

Vista la

sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

5.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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