80.2010.66
Rettifica di errori di calcolo: errore nell'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione internazionale, contributi previdenziali, non errore di calcolo
12 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.66
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, CDT
Titolo:
Rettifica di errori di calcolo: errore nell'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione internazionale, contributi previdenziali, non errore di calcolo
RETTIFICAZIONE
art. 150 LIFD
art. 235 LT
Incarto n.
80.2010.66
Lugano
12 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 maggio 2010 contro la decisione del 21
aprile 2010 in materia di rettifica di errori calcolo e di scrittura IC/IFD 2004/2005/
2006.
Fatti
A. RI 1
e RI 2 sono domiciliati a __________. Il marito lavora come consulente a __________
mentre la moglie svolge la propria attività lavorativa quale impiegata a tempo
parziale tra __________ e __________. Nelle dichiarazioni fiscali IC/IFD 2004,
2005 e 2006 i coniugi __________ domandavano, fra le altre, la deduzione dei
contributi del ll e lll pilastro, pagati dal marito.
B. Per
tutti e tre i periodi fiscali in questione, l’Ufficio di tassazione di __________
aveva stabilito un riparto internazionale in funzione della localizzazione del
reddito proveniente dall’attività lucrativa percepita dal marito in Svizzera e
quello conseguito dalla moglie all’estero. Nelle decisioni di tassazione IC/IFD
2004, 2005 e 2006, notificate ai contribuenti, rispettivamente, il 22 febbraio
2006, il 13 aprile 2007 e l’11 giugno 2008, aveva ammesso la deduzione dei
contributi alla previdenza professionale in proporzione al reddito
dell’attività lucrativa in Svizzera.
C. Con decisione del 23 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007. In data 6 maggio 2009__________essi interponevano reclamo, contestando il valore di una partecipazione azionaria ed
il reddito della sostanza mobiliare.
Il 22
dicembre 2009, le parti firmavano un verbale di audizione, nel quale si affermava
che i premi per il 2° Pilastro sarebbero stati dedotti “integralmente nel
Cantone e non proporzionalmente ai redditi complessivi”.
D. Resisi conto che il medesimo errore era stato commesso dall’autorità
anche nelle tassazioni per i periodi fiscali 2004, 2005 e 2006, il 26 gennaio
2010 RI 1 e RI 2 hanno presentato tre richieste di rettificazione degli errori
di calcolo e di scrittura per i periodi fiscali summenzionati.
E. Con
decisione del 2 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione ha respinto la richiesta di
rettificazione facendo notare come, a suo dire, non si fosse affatto in presenza
di un errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio
problema di apprezzamento del diritto applicabile a livello dell’allestimento
del riparto.
F.Con reclamo del 1° aprile 2010, i
coniugi __________ hanno avversato la decisione del 2 marzo 2010, sostenendo
che la svista in questione era palesemente un errore di calcolo e più precisamente
informatico.
Il 21
aprile 2010, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha respinto il
ricorso sostenendo che non si trattava affatto di un errore di calcolo ma di un
errore nell’apprezzamento e nella valutazione della ripartizione dei fattori
imponibili.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI
2 postulano nuovamente la rettifica delle decisioni di tassazione, ribadendo
che a loro avviso vi è stato un errore di calcolo.
Diritto
1.1.1.
Nelle relazioni
intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3
prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti
almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4
LT).
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni
internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6
LT).
Principi analoghi
valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).
1.2.
Per eliminare la
doppia imposizione, la Svizzera applica il metodo dell’esenzione; ciò non ha
tuttavia un significato assoluto, cioè non implica che il reddito e la sostanza
che sono esclusi dall’imposizione in Svizzera non possano assolutamente essere
presi in considerazione. Al contrario, tali elementi possono essere determinanti
per altri fini, quali la determinazione dell’aliquota e la ripartizione delle
deduzioni.
2. 2.1
Nella
fattispecie, l’autorità di tassazione ha proceduto al riparto internazionale
della deduzione relativa ai premi del secondo e terzo pilastro nella
proporzione fra il reddito proveniente dall’ attività lucrativa complessiva di
entrambi i coniugi e la parte conseguita in Svizzera.
Considerandi
2.2
Il Tribunale federale,
in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera
determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e
riferimenti).
In particolare, i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei
costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al
cantone di situazione dell’immobile.
Le deduzioni generali,
cioè quelle disciplinate dagli articoli 33 LIFD e 32 LT, non sono in rapporto
con il conseguimento di un reddito particolare e sono pertanto ripartite in
funzione del reddito netto (cioè del reddito lordo diminuito delle spese per il
conseguimento del reddito e degli interessi passivi; cfr. De Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, Berna, 2005, n. 427, p. 143 e giurisprudenza citata).
Per quanto attiene più
specificamente ai contributi ai pilastri primo, secondo e 3a, essi vengono
attribuiti integralmente al cantone che è competente per l’imposizione del
reddito del lavoro, (De Vries Reilingh,
op. cit., n. 402, p. 137; Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna, 2010, p. 78).
2.3
Alla luce delle premesse
descritte, la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che ha ripartito con
l’Italia le deduzioni dei contributi previdenziali del marito, per il fatto che
la moglie vi esercita un’attività lucrativa dipendente appare senza ombra di
dubbio errata.
3.3.1
Secondo
l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di
calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Vi
è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una
svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le
correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono
all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano
nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la
sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 2007 n.2P.273/2006
e 2A.617/2006, consid. 3.1, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea
2007, § 24 n. 12, p. 488).
In
altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo
aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).
Per
esempio, è stato riconosciuto un errore di calcolo o meglio, un errore di
scritturazione (trascrizione), quando l'autorità di ricorso modifica la
decisione su reclamo e fonda il suo conteggio sul reddito imponibile in base
alla decisione di tassazione anziché in base alla decisione su reclamo (StE
1995.
B 97.3 n. 3).
3.2
Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha
evidentemente commesso un errore nell’applicazione del diritto, ritenendo a
torto che le deduzioni in discussione (contributi previdenziali) dovessero
essere ripartite nei rapporti internazionali, in proporzione al reddito del
lavoro conseguito dai coniugi.
La
deduzione solo parziale dei contributi non è pertanto questione di errore di
calcolo, ma vera e propria questione di merito.
Come
si è avuto modo di ricordare, le deduzioni dal reddito, nei rapporti intercantonali
così come in quelli internazionali, seguono regole diverse. Non si può pertanto
sostenere che l’applicazione di un criterio di ripartizione errato costituisca
un semplice errore nell’espressione della volontà, da parte dell’autorità,
anziché un vero e proprio errore nella formazione di tale volontà (per riprendere
la contrapposizione, proposta dalla dottrina, fra Willensäusserung e Willensbildung; cfr. p. es. Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum schweizerisches Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6 ad
art. 150 LIFD, p. 479 e dottrina e giurisprudenza citate).
Del
resto, la particolarità dell’errore che può essere rettificato nonostante la
scadenza dei termini di reclamo è costituita proprio dalla sua facile riconoscibilità
e dall’altrettanto agevole possibilità di correggerlo. Cosa che evidentemente
non può essere sostenuta nel caso in discussione, dove l’errore si sarebbe
ripetuto per ben quattro periodi fiscali, prima di essere individuato
nell’ambito dell’esame di un reclamo che concerneva altri aspetti.
La
tesi dell’errore del sistema informatico, su cui insistono gli insorgenti,
oltre ad essere poco verosimile per la complessità delle regole in materia di
ripartizione delle deduzioni, è chiaramente esclusa dall’autorità di
tassazione, che l’ha negata in due decisioni successive.
L’errore andava quindi sollevato nel termine di
trenta giorni dalla notifica della tassazione, mediante reclamo contro le
decisioni dell’Ufficio di tassazione.
4.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
In base
agli art. 144 cpv. 1 LIFD e 231 cpv. 2 LT la tassa di giustizia e le spese processuali
sono a carico della parte soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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