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Decisione

80.2010.66

Rettifica di errori di calcolo: errore nell'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione internazionale, contributi previdenziali, non errore di calcolo

12 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e RI 2 sono domiciliati a __________. Il marito lavora come consulente a __________

mentre la moglie svolge la propria attività lavorativa quale impiegata a tempo

parziale tra __________ e __________. Nelle dichiarazioni fiscali IC/IFD 2004,

2005 e 2006 i coniugi __________ domandavano, fra le altre, la deduzione dei

contributi del ll e lll pilastro, pagati dal marito.

B. Per

tutti e tre i periodi fiscali in questione, l’Ufficio di tassazione di __________

aveva stabilito un riparto internazionale in funzione della localizzazione del

reddito proveniente dall’attività lucrativa percepita dal marito in Svizzera e

quello conseguito dalla moglie all’estero. Nelle decisioni di tassazione IC/IFD

2004, 2005 e 2006, notificate ai contribuenti, rispettivamente, il 22 febbraio

2006, il 13 aprile 2007 e l’11 giugno 2008, aveva ammesso la deduzione dei

contributi alla previdenza professionale in proporzione al reddito

dell’attività lucrativa in Svizzera.

C. Con decisione del 23 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007. In data 6 maggio 2009__________essi interponevano reclamo, contestando il valore di una partecipazione azionaria ed

il reddito della sostanza mobiliare.

Il 22

dicembre 2009, le parti firmavano un verbale di audizione, nel quale si affermava

che i premi per il 2° Pilastro sarebbero stati dedotti “integralmente nel

Cantone e non proporzionalmente ai redditi complessivi”.

D. Resisi conto che il medesimo errore era stato commesso dall’autorità

anche nelle tassazioni per i periodi fiscali 2004, 2005 e 2006, il 26 gennaio

2010 RI 1 e RI 2 hanno presentato tre richieste di rettificazione degli errori

di calcolo e di scrittura per i periodi fiscali summenzionati.

E. Con

decisione del 2 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione ha respinto la richiesta di

rettificazione facendo notare come, a suo dire, non si fosse affatto in presenza

di un errore di calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio

problema di apprezzamento del diritto applicabile a livello dell’allestimento

del riparto.

F.Con reclamo del 1° aprile 2010, i

coniugi __________ hanno avversato la decisione del 2 marzo 2010, sostenendo

che la svista in questione era palesemente un errore di calcolo e più precisamente

informatico.

Il 21

aprile 2010, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha respinto il

ricorso sostenendo che non si trattava affatto di un errore di calcolo ma di un

errore nell’apprezzamento e nella valutazione della ripartizione dei fattori

imponibili.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI

2 postulano nuovamente la rettifica delle decisioni di tassazione, ribadendo

che a loro avviso vi è stato un errore di calcolo.

Diritto

1.1.1.

Nelle relazioni

intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale

concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3

prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti

almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4

LT).

Le persone fisiche

parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone

devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al­l’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni

internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito

conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6

LT).

Principi analoghi

valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6 e 7 LIFD).

1.2.

Per eliminare la

doppia imposizione, la Svizzera applica il metodo del­l’esenzione; ciò non ha

tuttavia un significato assoluto, cioè non implica che il reddito e la sostanza

che sono esclusi dall’imposizione in Svizzera non possano assolutamente essere

presi in considerazione. Al contrario, tali elementi possono essere determinanti

per altri fini, quali la determinazione dell’aliquota e la ripartizione delle

deduzioni.

2. 2.1

Nella

fattispecie, l’autorità di tassazione ha proceduto al riparto internazionale

della deduzione relativa ai premi del secondo e terzo pilastro nella

proporzione fra il reddito proveniente dall’ attività lucrativa complessiva di

entrambi i coniugi e la parte conseguita in Svizzera.

Considerandi

2.2

Il Tribunale federale,

in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera

determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con

determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, consid. 4 p. 260 e

riferimenti).

In particolare, i

costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono

attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi

(cfr. DTF 104 Ia 256, consid. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei

costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al

cantone di situazione dell’immobile.

Le deduzioni generali,

cioè quelle disciplinate dagli articoli 33 LIFD e 32 LT, non sono in rapporto

con il conseguimento di un reddito particolare e sono pertanto ripartite in

funzione del reddito netto (cioè del reddito lordo diminuito delle spese per il

conseguimento del reddito e degli interessi passivi; cfr. De Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, Berna, 2005, n. 427, p. 143 e giurisprudenza citata).

Per quanto attiene più

specificamente ai contributi ai pilastri primo, secondo e 3a, essi vengono

attribuiti integralmente al cantone che è competente per l’imposizione del

reddito del lavoro, (De Vries Reilingh,

op. cit., n. 402, p. 137; Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna, 2010, p. 78).

2.3

Alla luce delle premesse

descritte, la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che ha ripartito con

l’Italia le deduzioni dei contributi previdenziali del marito, per il fatto che

la moglie vi esercita un’attività lucrativa dipendente appare senza ombra di

dubbio errata.

3.3.1

Secondo

l'art. 150 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l'art. 235 cpv. 1 LT, gli errori di

calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato

possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Vi

è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una

svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta. Le

correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si riferiscono

all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie, non rientrano

nel campo d’applicazione dell’art. 150 LIFD (cfr. la

sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 2007 n.2P.273/2006

e 2A.617/2006, consid. 3.1, con riferimento a: Oberson, Droit fiscal suisse, 3a ediz., Basilea

2007, § 24 n. 12, p. 488).

In

altre parole, per errori di calcolo devono intendersi gli errori nel computo

aritmetico degli elementi imponibili (cfr. CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.).

Per

esempio, è stato riconosciuto un errore di calcolo o meglio, un errore di

scritturazione (trascrizione), quando l'autorità di ricorso modifica la

decisione su reclamo e fonda il suo conteggio sul reddito imponibile in base

alla decisione di tassazione anziché in base alla decisione su reclamo (StE

1995.

B 97.3 n. 3).

3.2

Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha

evidentemente commesso un errore nell’applicazione del diritto, ritenendo a

torto che le deduzioni in discussione (contributi previdenziali) dovessero

essere ripartite nei rapporti internazionali, in proporzione al reddito del

lavoro conseguito dai coniugi.

La

deduzione solo parziale dei contributi non è pertanto questione di errore di

calcolo, ma vera e propria questione di merito.

Come

si è avuto modo di ricordare, le deduzioni dal reddito, nei rapporti intercantonali

così come in quelli internazionali, seguono regole diverse. Non si può pertanto

sostenere che l’applicazione di un criterio di ripartizione errato costituisca

un semplice errore nell’espressione della volontà, da parte dell’autorità,

anziché un vero e proprio errore nella formazione di tale volontà (per riprendere

la contrapposizione, proposta dalla dottrina, fra Willensäusserung e Willensbildung; cfr. p. es. Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum schweizerisches Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6 ad

art. 150 LIFD, p. 479 e dottrina e giurisprudenza citate).

Del

resto, la particolarità dell’errore che può essere rettificato nonostante la

scadenza dei termini di reclamo è costituita proprio dalla sua facile riconoscibilità

e dall’altrettanto agevole possibilità di correggerlo. Cosa che evidentemente

non può essere sostenuta nel caso in discussione, dove l’errore si sarebbe

ripetuto per ben quattro periodi fiscali, prima di essere individuato

nell’ambito dell’esame di un reclamo che concerneva altri aspetti.

La

tesi dell’errore del sistema informatico, su cui insistono gli insorgenti,

oltre ad essere poco verosimile per la complessità delle regole in materia di

ripartizione delle deduzioni, è chiaramente esclusa dall’autorità di

tassazione, che l’ha negata in due decisioni successive.

L’errore andava quindi sollevato nel termine di

trenta giorni dalla notifica della tassazione, mediante reclamo contro le

decisioni dell’Ufficio di tassazione.

4.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

In base

agli art. 144 cpv. 1 LIFD e 231 cpv. 2 LT la tassa di giustizia e le spese processuali

sono a carico della parte soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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