80.2010.68
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso
6 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2010.68
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 7 LIFD
art. 6 LT
Incarto n.
80.2010.68
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 maggio 2010 contro le decisioni del 20
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1,
residente a __________ (__________), è assoggettata limitatamente all’imposta
nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________.
Con due
decisioni del 4 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007. Il reddito
imponibile era commisurato in complessivi fr. 1'800.– per il 2006 ed in fr.
3'800.– per il 2007, mentre il reddito determinante per l’aliquota era
stabilito in fr. 250'500.– per il 2006 ed in fr. 253'800.– per il 2007. La sostanza
imponibile era commisurata in fr. 97'000.– per il 2006 ed in fr. 46'000.– per
il 2007, mentre quella determinante per l’aliquota era fissata,
rispettivamente, a fr. 1'246'000.– ed a fr. 46'000.–.
B. Il 26
aprile 2009 la contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione
del 4 marzo 2009. L’autorità fiscale si rivolgeva a due riprese (18 maggio e 30
novembre 2009) alla reclamante, invitandola a trasmetterle una copia
“dell’ultima tassazione rilasciata dalle autorità fiscali boliviane” (sic).
Con decisioni del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante due richieste, la
contribuente non aveva provveduto a far pervenire la documentazione necessaria
atta a stabilire gli elementi imponibili all’estero.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, assistita dalla RA
1, è insorta contro la decisione del 20 maggio 2010 dell’Ufficio di tassazione
domandando la rettifica delle tassazioni IC/IFD 2006 e 2007.
Con
scritto del 26 ottobre 2010, il giudice delegato si è rivolto all’insorgente,
invitandola a produrre ulteriore documentazione in merito alla sua residenza,
alla sua situazione familiare ed ai suoi redditi ed alla sua sostanza
complessivi. La risposta è pervenuta il 9 novembre 2010.
Diritto
1. 1.1.
Il
diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della
Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni
economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono
derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal
diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente
sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione
economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti
personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi
economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato
introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di
imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano
trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L’insieme delle norme
giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto
la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma
il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).
1.2.
Nelle
relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale
(art. 5 cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia
essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta
(art. 5 cpv. 4 LT).
Le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza
nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni
internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito
conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6
LT).
Principi
analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6
e 7 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Come già
ricordato, la contribuente, nei periodi fiscali litigiosi risiedeva in Colombia
ed era proprietaria di immobili in Svizzera: oltre a partecipare ad una
comunione ereditaria che è proprietaria di una casa ad __________, era pure
proprietaria di una casa a __________ (____________________. Quest’ultimo
immobile, tuttavia, non è stato considerato dall’autorità fiscale nella sua
decisione di tassazione, sebbene fosse menzionato già nel reclamo del 26 aprile
2009.
Per la prima volta nell’ambito della procedura di ricorso, poi, la
ricorrente ha prodotto le dichiarazioni fiscali sua e del marito, sottoposte
all’autorità fiscale colombiana.
2.2
L’esistenza
della casa di __________ (__________) solleva un primo quesito. Secondo l’art.
217.
cpv. 1 LIFD, l’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica
viene riscossa dal Cantone nel quale le condizioni di cui all’articolo 4 sono
rispettate alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell’assoggettamento
fiscale. L’art. 217 cpv. 2 precisa che, se le condizioni di cui all’articolo 4
si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si
trovano gli elementi imponibili più importanti.
Constatato
che l’immobile sito nel Canton __________ ha un valore nettamente superiore a
quello ticinese, ci si domanda se l’imposta federale diretta per i periodi fiscali
litigiosi non sia già stata riscossa da quel Cantone.
È vero che la ricorrente
non ha sollevato tale censura e che d’altronde tuttora non è pervenuta una
decisione di tassazione del Canton __________. Tuttavia, la questione merita di
essere approfondita, tanto più che l’esistenza di un altro immobile in Svizzera
impone comunque di esigere dall’insorgente la produzione di una copia della
decisione di ripartizione intercantonale allestita dall’autorità fiscale
cantonale.
2.3
Per
quanto attiene al reddito ed alla sostanza all’estero, come ricordato, in
seguito alla richiesta del giudice delegato la contribuente ha per la prima
volta trasmesso alla Camera di diritto tributario copia delle dichiarazioni
presentate, da lei e dal marito, all’autorità fiscale colombiana nei periodi
fiscali in discussione. Dalle stesse si ricavano la sostanza ed il reddito
assoggettati alle imposte nello Stato di residenza.
Precisamente,
questi sono gli elementi che emergono dai documenti citati (in franchi):
2006.
2007.
reddito
sostanza
reddito
sostanza
marito
150’494
912’820
133’076
979’710
moglie
12’677
185’230
19'581
189’613
totale
163’171
1'098’050
152’657
1'169’323
Per la
conversione della valuta __________ (__________) ci si è basati sui dati reperibili
sul sito internet del Credit Suisse (http://www.oanda.com/convert/classic?user=creditsuisse_it&lang=it&date_fmt=normal),
considerando il tasso di cambio a contanti alla fine dei rispettivi periodi
fiscali.
L’autorità
fiscale intraprenderà una nuova ripartizione dei fattori imponibili, nei rapporti
intercantonali ed internazionali, applicando i suddetti importi di reddito e di
sostanza (lordi).
2.4
Come
detto, resta poi da verificare la situazione fiscale nel Canton __________,
dove la ricorrente è proprietaria di una casa. A tale riguardo, si è limitata
ad allegare al ricorso un progetto di ripartizione
internazionale/intercantonale, allestito dal suo rappresentante. L’autorità di
tassazione dovrà esigere che produca una copia della ripartizione intrapresa
dal fisco del Canton __________. Inoltre, dovrà comprovare l’esistenza dei
debiti ipotecari, a loro volta indicati nella bozza di ripartizione, ed i relativi
interessi passivi.
3.
Per
le ragioni esposte, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed
il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo
gli accertamenti indicati. In particolare, insieme alla sentenza, l’autorità
fiscale riceverà la documentazione trasmessa alla Camera dalla contribuente.
Quest’ultima, da parte sua, farà pervenire quanto prima all’Ufficio di
tassazione la ripartizione intercantonale e l’eventuale tassazione dell’imposta
federale diretta, che le sono state notificate dall’autorità del Canton __________.
4.
Nonostante
l’esito del ricorso, si giustifica di porre a carico della ricorrente, almeno
in parte, la tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv.
3.
LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del
ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di
reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario.
Nella
fattispecie, è probabile che l’esito del ricorso sia favorevole alla ricorrente,
almeno in una certa misura. Non si può tuttavia ignorare il fatto che l’Ufficio
di tassazione ha dovuto procedere alla tassazione della contribuente senza
alcuna sua collaborazione. Neppure nella procedura di reclamo, nonostante due
inviti a produrre la documentazione necessaria, ella ha adempiuto i suoi
obblighi procedurali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 20 maggio 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti
indicati.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 80.–
sono a
carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
(insieme alla documentazione trasmessa alla Camera
l’ 8/9.11.2010)
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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