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Decisione

80.2010.68

Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso

6 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

residente a __________ (__________), è assoggettata limitatamente all’imposta

nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________.

Con due

decisioni del 4 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

notificava alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007. Il reddito

imponibile era commisurato in complessivi fr. 1'800.– per il 2006 ed in fr.

3'800.– per il 2007, mentre il reddito determinante per l’aliquota era

stabilito in fr. 250'500.– per il 2006 ed in fr. 253'800.– per il 2007. La sostanza

imponibile era commisurata in fr. 97'000.– per il 2006 ed in fr. 46'000.– per

il 2007, mentre quella determinante per l’aliquota era fissata,

rispettivamente, a fr. 1'246'000.– ed a fr. 46'000.–.

B. Il 26

aprile 2009 la contribuente interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione

del 4 marzo 2009. L’autorità fiscale si rivolgeva a due riprese (18 maggio e 30

novembre 2009) alla reclamante, invitandola a trasmetterle una copia

“dell’ultima tassazione rilasciata dalle autorità fiscali boliviane” (sic).

Con decisioni del 20 maggio 2010, l’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante due richieste, la

contribuente non aveva provveduto a far pervenire la documentazione necessaria

atta a stabilire gli elementi imponibili all’estero.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, assistita dalla RA

1, è insorta contro la decisione del 20 maggio 2010 dell’Ufficio di tassazione

domandando la rettifica delle tassazioni IC/IFD 2006 e 2007.

Con

scritto del 26 ottobre 2010, il giudice delegato si è rivolto all’insorgente,

invitandola a produrre ulteriore documentazione in merito alla sua residenza,

alla sua situazione familiare ed ai suoi redditi ed alla sua sostanza

complessivi. La risposta è pervenuta il 9 novembre 2010.

Diritto

1. 1.1.

Il

diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della

Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono relazioni

economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono

derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal

diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente

sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione

economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti

personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi

economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato

introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di

imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano

trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L’insieme delle norme

giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto

la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma

il diritto fiscale internazionale (Blumen­stein/Locher,

System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

1.2.

Nelle

relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del

diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale

(art. 5 cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia

essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta

(art. 5 cpv. 4 LT).

Le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza

nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al­l’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. Nelle relazioni

internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente al reddito

conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6

LT).

Principi

analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6

e 7 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Come già

ricordato, la contribuente, nei periodi fiscali litigiosi risiedeva in Colombia

ed era proprietaria di immobili in Svizzera: oltre a partecipare ad una

comunione ereditaria che è proprietaria di una casa ad __________, era pure

proprietaria di una casa a __________ (____________________. Quest’ultimo

immobile, tuttavia, non è stato considerato dall’autorità fiscale nella sua

decisione di tassazione, sebbene fosse menzionato già nel reclamo del 26 aprile

2009.

Per la prima volta nell’ambito della procedura di ricorso, poi, la

ricorrente ha prodotto le dichiarazioni fiscali sua e del marito, sottoposte

all’autorità fiscale colombiana.

2.2

L’esistenza

della casa di __________ (__________) solleva un primo quesito. Secondo l’art.

217.

cpv. 1 LIFD, l’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica

viene riscossa dal Cantone nel quale le condizioni di cui all’articolo 4 sono

rispettate alla fine del periodo fiscale (art. 209) o dell’assoggettamento

fiscale. L’art. 217 cpv. 2 precisa che, se le condizioni di cui all’articolo 4

si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si

trovano gli elementi imponibili più importanti.

Constatato

che l’immobile sito nel Canton __________ ha un valore nettamente superiore a

quello ticinese, ci si domanda se l’imposta federale diretta per i periodi fiscali

litigiosi non sia già stata riscossa da quel Cantone.

È vero che la ricorrente

non ha sollevato tale censura e che d’altronde tuttora non è pervenuta una

decisione di tassazione del Canton __________. Tuttavia, la questione merita di

essere approfondita, tanto più che l’esistenza di un altro immobile in Svizzera

impone comunque di esigere dall’insorgente la produzione di una copia della

decisione di ripartizione intercantonale allestita dall’autorità fiscale

cantonale.

2.3

Per

quanto attiene al reddito ed alla sostanza all’estero, come ricordato, in

seguito alla richiesta del giudice delegato la contribuente ha per la prima

volta trasmesso alla Camera di diritto tributario copia delle dichiarazioni

presentate, da lei e dal marito, all’autorità fiscale colombiana nei periodi

fiscali in discussione. Dalle stesse si ricavano la sostanza ed il reddito

assoggettati alle imposte nello Stato di residenza.

Precisamente,

questi sono gli elementi che emergono dai documenti citati (in franchi):

2006.

2007.

reddito

sostanza

reddito

sostanza

marito

150’494

912’820

133’076

979’710

moglie

12’677

185’230

19'581

189’613

totale

163’171

1'098’050

152’657

1'169’323

Per la

conversione della valuta __________ (__________) ci si è basati sui dati reperibili

sul sito internet del Credit Suisse (http://www.oanda.com/convert/classic?user=creditsuisse_it&lang=it&date_fmt=normal),

considerando il tasso di cambio a contanti alla fine dei rispettivi periodi

fiscali.

L’autorità

fiscale intraprenderà una nuova ripartizione dei fattori imponibili, nei rapporti

intercantonali ed internazionali, applicando i suddetti importi di reddito e di

sostanza (lordi).

2.4

Come

detto, resta poi da verificare la situazione fiscale nel Canton __________,

dove la ricorrente è proprietaria di una casa. A tale riguardo, si è limitata

ad allegare al ricorso un progetto di ripartizione

internazionale/intercantonale, allestito dal suo rappresentante. L’autorità di

tassazione dovrà esigere che produca una copia della ripartizione intrapresa

dal fisco del Canton __________. Inoltre, dovrà comprovare l’esistenza dei

debiti ipotecari, a loro volta indicati nella bozza di ripartizione, ed i relativi

interessi passivi.

3.

Per

le ragioni esposte, si giustifica l’annullamento delle decisioni impugnate ed

il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo

gli accertamenti indicati. In particolare, insieme alla sentenza, l’autorità

fiscale riceverà la documentazione trasmessa alla Camera dalla contribuente.

Quest’ultima, da parte sua, farà pervenire quanto prima all’Ufficio di

tassazione la ripartizione intercantonale e l’eventuale tassazione dell’imposta

federale diretta, che le sono state notificate dall’autorità del Canton __________.

4.

Nonostante

l’esito del ricorso, si giustifica di porre a carico della ricorrente, almeno

in parte, la tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv.

3.

LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del

ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di

reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario.

Nella

fattispecie, è probabile che l’esito del ricorso sia favorevole alla ricorrente,

almeno in una certa misura. Non si può tuttavia ignorare il fatto che l’Ufficio

di tassazione ha dovuto procedere alla tassazione della contribuente senza

alcuna sua collaborazione. Neppure nella procedura di reclamo, nonostante due

inviti a produrre la documentazione necessaria, ella ha adempiuto i suoi

obblighi procedurali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 20 maggio 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti

indicati.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 80.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

(insieme alla documentazione trasmessa alla Camera

l’ 8/9.11.2010)

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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