80.2010.70
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro dichiarazione, incrocio della decisione di multa con richiesta di proroga del termine
17 dicembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2010.70
Data decisione, Autorità:
17.12.2010, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro dichiarazione, incrocio della decisione di multa con richiesta di proroga del termine
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 119 cpv. 2 LIFD
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2010.70
Lugano
17 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 29 maggio 2010 contro la decisione del 18
maggio 2010 in materia di multa disciplinare.
Fatti
- non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, neppure entro il termine
prorogato al 31 marzo 2010, con decisione del 16 aprile 2010 l’RS 1 di Locarno
le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.– e la diffidava a presentare
la dichiarazione entro 30 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una
tassazione d’ufficio;
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 maggio 2010,
affermando di avere chiesto un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro
della dichiarazione prima che le fosse notificata la decisione di multa;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 18 maggio 2010, così
motivata:
La
contribuente invoca l’incrocio della richiesta di proroga con l’emissione della
multa disciplinare.
Tale
circostanza non può essere invocata in quanto vi poteva essere incrocio
unicamente quando la richiesta di proroga fosse giunta presso i nostri uffici
il 16.04.2010, stesso giorno della data d’intimazione della multa.
Ciò
non è il caso. Infatti la richiesta di proroga è giunta nei nostri uffici il
21.04.2010.
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
l’annullamento della multa disciplinare, argomentando di avere inviato la
richiesta di proroga per fax già il 15 aprile 2010, sicché la stessa si sarebbe
effettivamente incrociata con la multa;
- a
comprova delle sue affermazioni, l’insorgente allega una fattura della Swisscom
con l’elenco delle chiamata del mese di aprile del 2010.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
Considerandi
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella
fattispecie, la ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione
sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale
entro la fine del mese di marzo, cioè nel rispetto del termine attribuitole con
la proroga dell’11 febbraio 2010;
- poiché,
come detto, in considerazione del suo carattere penale, la multa può persino essere
inflitta se il contribuente adempie i suoi obblighi di collaborazione dopo la
scadenza del termine, ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza
che la richiesta di un’ulteriore proroga sia pervenuta all’autorità il 16
aprile 2010, come sostiene la ricorrente, o solo il 21 aprile 2010, come
affermato invece dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;
- a ciò si
aggiunga che, come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la
domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza, requisito che
costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,
Basilea 2008, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 231);
- inoltre,
in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui
esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178);
- ne
discende che l’eventuale incrocio della domanda di proroga con la decisione di
multa non avrebbe in ogni caso conferito alla contribuente un diritto ad un
ulteriore prolungamento del termine per l’inoltro della dichiarazione;
- si consideri
ancora che l’onere di provare l’invio della domanda di proroga è a carico del
contribuente e non certo dell’autorità fiscale: tutto ciò che ha prodotto la
ricorrente è un elenco di chiamate partite dal telefono della sua casa, fra le
quali ne figura una delle ore 23.41 del 15 aprile 2010, senza che tuttavia sia
possibile verificare il contenuto del fax trasmesso;
- quindi,
se anche la contribuente avesse potuto evitare la sanzione comprovando di avere
inviato la domanda di proroga entro il 16 aprile 2010, ugualmente tale prova
non si potrebbe considerare riuscita, per il fatto che è solo il successivo
invio postale della domanda che permette di raggiungere la certezza del
rispetto del termine;
- il
ricorso deve conseguentemente essere respinto;
- per tener
conto del fatto che la motivazione della decisione impugnata – laddove sembrava
affermare che, se la richiesta di proroga fosse giunta entro il 16 aprile 2010,
la multa avrebbe potuto essere annullata – può aver indotto la ricorrente ad
impugnarla, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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