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Decisione

80.2010.70

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro dichiarazione, incrocio della decisione di multa con richiesta di proroga del termine

17 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2008, neppure entro il termine

prorogato al 31 marzo 2010, con decisione del 16 aprile 2010 l’RS 1 di Locarno

le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.– e la diffidava a presentare

la dichiarazione entro 30 giorni, scaduti i quali avrebbe proceduto ad una

tassazione d’ufficio;

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 maggio 2010,

affermando di avere chiesto un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro

della dichiarazione prima che le fosse notificata la decisione di multa;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 18 maggio 2010, così

motivata:

La

contribuente invoca l’incrocio della richiesta di proroga con l’emissione della

multa disciplinare.

Tale

circostanza non può essere invocata in quanto vi poteva essere incrocio

unicamente quando la richiesta di proroga fosse giunta presso i nostri uffici

il 16.04.2010, stesso giorno della data d’intimazione della multa.

Ciò

non è il caso. Infatti la richiesta di proroga è giunta nei nostri uffici il

21.04.2010.

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

l’annullamento della multa disciplinare, argomentando di avere inviato la

richiesta di proroga per fax già il 15 aprile 2010, sicché la stessa si sarebbe

effettivamente incrociata con la multa;

- a

comprova delle sue affermazioni, l’insorgente allega una fattura della Swisscom

con l’elenco delle chiamata del mese di aprile del 2010.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

Considerandi

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella

fattispecie, la ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione

sanzionata dall’autorità fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale

entro la fine del mese di marzo, cioè nel rispetto del termine attribuitole con

la proroga dell’11 febbraio 2010;

- poiché,

come detto, in considerazione del suo carattere penale, la multa può persino essere

inflitta se il contribuente adempie i suoi obblighi di collaborazione dopo la

scadenza del termine, ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza

che la richiesta di un’ulteriore proroga sia pervenuta all’autorità il 16

aprile 2010, come sostiene la ricorrente, o solo il 21 aprile 2010, come

affermato invece dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;

- a ciò si

aggiunga che, come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la

domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza, requisito che

costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 231);

- inoltre,

in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui

esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1178);

- ne

discende che l’eventuale incrocio della domanda di proroga con la decisione di

multa non avrebbe in ogni caso conferito alla contribuente un diritto ad un

ulteriore prolungamento del termine per l’inoltro della dichiarazione;

- si consideri

ancora che l’onere di provare l’invio della domanda di proroga è a carico del

contribuente e non certo dell’autorità fiscale: tutto ciò che ha prodotto la

ricorrente è un elenco di chiamate partite dal telefono della sua casa, fra le

quali ne figura una delle ore 23.41 del 15 aprile 2010, senza che tuttavia sia

possibile verificare il contenuto del fax trasmesso;

- quindi,

se anche la contribuente avesse potuto evitare la sanzione comprovando di avere

inviato la domanda di proroga entro il 16 aprile 2010, ugualmente tale prova

non si potrebbe considerare riuscita, per il fatto che è solo il successivo

invio postale della domanda che permette di raggiungere la certezza del

rispetto del termine;

- il

ricorso deve conseguentemente essere respinto;

- per tener

conto del fatto che la motivazione della decisione impugnata – laddove sembrava

affermare che, se la richiesta di proroga fosse giunta entro il 16 aprile 2010,

la multa avrebbe potuto essere annullata – può aver indotto la ricorrente ad

impugnarla, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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