80.2010.76
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti in ristorante del datore di lavoro, ammontare del costo a carico del dipendente
2 settembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.76
Data decisione, Autorità:
02.09.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti in ristorante del datore di lavoro, ammontare del costo a carico del dipendente
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2010.76
Lugano
2 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 giugno 2010 contro la decisione del 20
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 sono entrambi attivi presso il Casinò di __________,
rispettivamente quale Inspector il marito e quale croupier la moglie.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito
imponibile delle seguenti spese professionali: per entrambi i coniugi fr.
3'200.– per doppia economia domestica (per lavoro a turni o notturno di 8 ore
consecutive) e fr. 2'500.– per altre spese (forfait).
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 27 aprile 2010, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 74'100.– per
l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 93'000.–) ed in fr. 70'600.– per
l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 89'500.–).
Per
quanto concerne le spese professionali, aveva negato la deduzione delle spese
per doppia economia domestica, affermando che ne difettavano i requisiti di
legge.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 maggio 2010,
contestando la mancata deduzione delle spese per doppia economia domestica.
Premesso che durante i turni di lavoro era loro vietato abbandonare il Casinò,
spiegavano che quest’ultimo non disponeva tuttavia di una mensa ma che i
dipendenti avevano a disposizione il ristorante del Casinò, dove potevano
godere di uno sconto del 50%.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 20 maggio 2010, così motivata:
… in
relazione ai prezzi pagati presso il datore di lavoro, per il consumo dei
pasti, si reputa che non vi sia più alcuna spesa supplementare a carico dei
contribuenti.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica. A
loro avviso, l’Ufficio di tassazione avrebbe confuso la deduzione forfetaria
per lavoro a turni o notturno con quella “per pasti regolarmente consumati
fuori casa”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a
titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per
le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25
cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive.
1.2.
Per
l’imposta cantonale, il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte
può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore
consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3’200.– l’anno se il lavoro a turni o di notte
è svolto tutto l’anno; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per
spese supplementari per doppia economia domestica (art. 7 cpv. 1 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2009).
Il totale
dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro
nel certificato di salario (art. 7 cpv. 2 DE).
Il lavoro
a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali
non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta (art. 7 cpv. 3 DE).
1.3.
Per l’IFD,
nel caso di spese supplementari per pasti, le spese supplementari per pasti
possono essere prese in considerazione, fra l’altro, in caso di lavoro a turni
o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).
Il lavoro
a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali
non possono essere presi a domicilio all’ora consueta (art. 6 cpv. 4
Ordinanza).
Per il
periodo fiscale 2009 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Se per
ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono
contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una
mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è
concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese
Considerandi
supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal
datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o
quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote
(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.2.1
Nella
fattispecie, è incontestato – ed è d’altronde attestato dal datore di lavoro in
un’apposita dichiarazione allegata al ricorso –che i ricorrenti svolgano
entrambi lavoro a turni (dalle 17.00 alle 3.00 oppure dalle 19.00 alle
3.
/4.00 o dalle 20.00 alle 3.00/4.00). Appare anche accertato, poiché la
stessa decisione impugnata si fonda su tale premessa, che il datore di lavoro
metta a loro disposizione il proprio ristorante, riducendo della metà i prezzi
previsti per il pubblico.
Mentre
tuttavia l’autorità fiscale ritiene che, in virtù di tale riduzione del prezzo,
i contribuenti non abbiano più alcuna spesa supplementare che giustifichi una
deduzione, di diverso avviso sono gli insorgenti, secondo i quali il costo dei
pasti sarebbe comunque superiore a quello consumato in un altro ristorante.
2.2
A tale
riguardo, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore
in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto
o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo
11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni:
Pasti nella
mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti
La casella è
da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a
un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con
compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi
(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche
quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il
pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola
vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa
possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr.
Istruzioni citate, n. 10).
2.3
Sul
certificato di salario rilasciato ai contribuenti dal datore di lavoro, la
casella G non è stata crociata. Ciò dovrebbe significare che il datore di
lavoro ha ritenuto che non ne fossero adempiute le condizioni, cioè che a suo
avviso i dipendenti non hanno “la possibilità di consumare il pranzo o la cena
a prezzo ridotto in un ristorante del personale”.
Con la
sua decisione, l’Ufficio di tassazione ha evidentemente supposto che la __________
abbia compilato i certificati in questione in modo non conforme alle istruzioni,
cosa che potrebbe anche configurare un’infrazione fiscale.
Per
stabilire se la tesi dell’autorità fiscale sia giustificata – e, di riflesso,
se se il certificato di salario sia stato compilato correttamente –, si
dovrebbero verificare alcuni fatti:
·
se effettivamente i ricorrenti possano consumare
i pasti presso il ristorante del Casinò, con una riduzione del 50% dei prezzi;
·
a quanto ammonta il costo medio di un pasto, con
la riduzione menzionata:
o
se equivale a quello di un pasto consumato in un
ristorante comune, i contribuenti dovrebbero aver diritto alla deduzione
auspicata;
o
se equivale a quello di un pasto consumato in un
una mensa aziendale, dovrebbero aver diritto ad una deduzione ridotta;
o
se equivale a quello di un pasto consumato a
casa, non dovrebbero aver diritto ad alcuna deduzione.
2.4
In base
agli atti a disposizione, non è possibile rispondere alle domande che precedono.
In caso di dubbio, sarebbe poi opportuno coinvolgere lo stesso datore di lavoro.
La
decisione impugnata, che si limita ad escludere lapidariamente che “vi sia più
alcuna spesa supplementare a carico dei contribuenti”, appare motivata in modo
lacunoso ed altresì poco rispettosa del diritto di essere sentito dei
contribuenti. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito,
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia
costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento
della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli
atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver
verificato, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per
la concessione della deduzione rivendicata.
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese processuali. È inoltre loro riconosciuta una minima
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti
indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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