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Decisione

80.2010.76

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti in ristorante del datore di lavoro, ammontare del costo a carico del dipendente

2 settembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 sono entrambi attivi presso il Casinò di __________,

rispettivamente quale Inspector il marito e quale croupier la moglie.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito

imponibile delle seguenti spese professionali: per entrambi i coniugi fr.

3'200.– per doppia economia domestica (per lavoro a turni o notturno di 8 ore

consecutive) e fr. 2'500.– per altre spese (forfait).

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 27 aprile 2010, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 74'100.– per

l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 93'000.–) ed in fr. 70'600.– per

l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 89'500.–).

Per

quanto concerne le spese professionali, aveva negato la deduzione delle spese

per doppia economia domestica, affermando che ne difettavano i requisiti di

legge.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 maggio 2010,

contestando la mancata deduzione delle spese per doppia economia domestica.

Premesso che durante i turni di lavoro era loro vietato abbandonare il Casinò,

spiegavano che quest’ultimo non disponeva tuttavia di una mensa ma che i

dipendenti avevano a disposizione il ristorante del Casinò, dove potevano

godere di uno sconto del 50%.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 20 maggio 2010, così motivata:

… in

relazione ai prezzi pagati presso il datore di lavoro, per il consumo dei

pasti, si reputa che non vi sia più alcuna spesa supplementare a carico dei

contribuenti.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica. A

loro avviso, l’Ufficio di tassazione avrebbe confuso la deduzione forfetaria

per lavoro a turni o notturno con quella “per pasti regolarmente consumati

fuori casa”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a

titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al

luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie

per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per

le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25

cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni

complessive.

1.2.

Per

l’imposta cantonale, il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte

può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore

consecutive: fr. 15.– oppure fr. 3’200.– l’anno se il lavoro a turni o di notte

è svolto tutto l’anno; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per

spese supplementari per doppia economia domestica (art. 7 cpv. 1 del decreto

esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2009).

Il totale

dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro

nel certificato di salario (art. 7 cpv. 2 DE).

Il lavoro

a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali

non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta (art. 7 cpv. 3 DE).

1.3.

Per l’IFD,

nel caso di spese supplementari per pasti, le spese supplementari per pasti

possono essere prese in considerazione, fra l’altro, in caso di lavoro a turni

o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Il lavoro

a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti principali

non possono essere presi a domicilio all’ora consueta (art. 6 cpv. 4

Ordinanza).

Per il

periodo fiscale 2009 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una

mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è

concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese

Considerandi

supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal

datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o

quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote

(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.2.1

Nella

fattispecie, è incontestato – ed è d’altronde attestato dal datore di lavoro in

un’apposita dichiarazione allegata al ricorso –che i ricorrenti svolgano

entrambi lavoro a turni (dalle 17.00 alle 3.00 oppure dalle 19.00 alle

3.

/4.00 o dalle 20.00 alle 3.00/4.00). Appare anche accertato, poiché la

stessa decisione impugnata si fonda su tale premessa, che il datore di lavoro

metta a loro disposizione il proprio ristorante, riducendo della metà i prezzi

previsti per il pubblico.

Mentre

tuttavia l’autorità fiscale ritiene che, in virtù di tale riduzione del prezzo,

i contribuenti non abbiano più alcuna spesa supplementare che giustifichi una

deduzione, di diverso avviso sono gli insorgenti, secondo i quali il costo dei

pasti sarebbe comunque superiore a quello consumato in un altro ristorante.

2.2

A tale

riguardo, va preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore

in tutta la Svizzera il nuovo certificiato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto

o di una mensa figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo

11) della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto I Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con

compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi

(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche

quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il

pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola

vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

2.3

Sul

certificato di salario rilasciato ai contribuenti dal datore di lavoro, la

casella G non è stata crociata. Ciò dovrebbe significare che il datore di

lavoro ha ritenuto che non ne fossero adempiute le condizioni, cioè che a suo

avviso i dipendenti non hanno “la possibilità di consumare il pranzo o la cena

a prezzo ridotto in un ristorante del personale”.

Con la

sua decisione, l’Ufficio di tassazione ha evidentemente supposto che la __________

abbia compilato i certificati in questione in modo non conforme alle istruzioni,

cosa che potrebbe anche configurare un’infrazione fiscale.

Per

stabilire se la tesi dell’autorità fiscale sia giustificata – e, di riflesso,

se se il certificato di salario sia stato compilato correttamente –, si

dovrebbero verificare alcuni fatti:

·

se effettivamente i ricorrenti possano consumare

i pasti presso il ristorante del Casinò, con una riduzione del 50% dei prezzi;

·

a quanto ammonta il costo medio di un pasto, con

la riduzione menzionata:

o

se equivale a quello di un pasto consumato in un

ristorante comune, i contribuenti dovrebbero aver diritto alla deduzione

auspicata;

o

se equivale a quello di un pasto consumato in un

una mensa aziendale, dovrebbero aver diritto ad una deduzione ridotta;

o

se equivale a quello di un pasto consumato a

casa, non dovrebbero aver diritto ad alcuna deduzione.

2.4

In base

agli atti a disposizione, non è possibile rispondere alle domande che precedono.

In caso di dubbio, sarebbe poi opportuno coinvolgere lo stesso datore di lavoro.

La

decisione impugnata, che si limita ad escludere lapidariamente che “vi sia più

alcuna spesa supplementare a carico dei contribuenti”, appare motivata in modo

lacunoso ed altresì poco rispettosa del diritto di essere sentito dei

contribuenti. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito,

garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il

diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole

nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,

quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia

costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento

della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli

atti all’autorità di tassazione, perché adotti una nuova decisione, dopo aver

verificato, in contraddittorio con i ricorrenti, gli aspetti determinanti per

la concessione della deduzione rivendicata.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di

giustizia e le spese processuali. È inoltre loro riconosciuta una minima

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti

indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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