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Decisione

80.2010.78

Imposta di circolazione: rimborso, presupposti, non per ritiro delle targhe a causa di sospensione dell'assicurazione

13 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- nel corso

del 2009, la compagnia di assicurazioni __________ ha comunicato a due riprese

alla Sezione della circolazione che la copertura RC dell’autovettura __________

immatricolata con le targhe TI __________ era decaduta;

- in

entrambi i casi l’autorità cantonale ha revocato la licenza di circolazione del

veicolo intestato alla RI 1 di Brissago e ingiunto a quest’ultima di

regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni, per evitare il

sequestro delle targhe e della licenza ed il pagamento delle relative tasse;

- scaduto

infruttuoso il termine impartito, la Sezione della circolazione ha ordinato il

sequestro delle targhe e della licenza di circolazione, ponendo in entrambe le

occasioni a carico della RI 1 le tasse di fr. 100.– per la decisione di

sequestro e le tasse di fr. 100.– per l’esecuzione dei sequestri;

- mentre i

sequestri non hanno potuto essere attuati, le tasse relative ai due ordini di

sequestro sono state saldate;

- con

scritto dell’8 marzo 2010, la RI 1 ha chiesto alla Sezione della circolazione

il “rimborso/bonifico” dell’importo di fr. 614.50, composto di fr. 214.50 quale

rimborso parziale dell’imposta di circolazione 2009 e fr. 400.– quale

restituzione delle spese legate ai sequestri non eseguiti;

- con

decisione del 12 marzo 2010, la Sezione della circolazione ha negato il rimborso

richiesto, argomentando che le tasse legate ai sequestri si basavano su decisioni

“regolarmente cresciute in giudicato e dunque non più modificabili”, mentre

l’imposta di circolazione avrebbe potuto essere rimborsata solo in caso di

deposito delle targhe o di sostituzione di un veicolo a motore;

- conformemente

all’indicazione del rimedio giuridico contenuta nella decisione in questione,

la RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso del 31 marzo 2010 al

Consiglio di Stato;

- quest’ultimo,

con decisione dell’8 giugno 2010, ha dichiarato irricevibile il ricorso e lo ha

trasmesso per competenza a questa Camera, considerando lo scritto del 12 marzo

2010 della Sezione della circolazione una decisione su reclamo relativa

all’imposta di circolazione 2010;

- un ricorso

contro la decisione del Consiglio di Stato è stato respinto dal Tribunale

amministrativo cantonale con sentenza del 6 ottobre 2010;

- il

Tribunale federale, con sentenza del 10 novembre 2010, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la sentenza del Tribubnale amministrativo

cantonale.

Diritto

- l’art. 9a

della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9

febbraio 1977 (RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro

la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di

trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso

alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2);

- la citata

disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore

alla fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla revisione della giurisdizione

amministrativa del 2 dicembre 2008;

- in

relazione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni

federali che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le

controversie di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale),

è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione

dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui

decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del

Tribunale di appello;

- ora,

nella sua decisione dell’8 giugno 2010, con cui ha trasmesso il ricorso per

Considerandi

competenza a questa Camera, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decisione

impugnata fosse quella, notificata alla ricorrente nel mese di gennaio del

2010, con cui era stata calcolata l’imposta di circolazione per il 2010;

- il

ricorso in questione non contesta tuttavia espressamente l’imposta di

circolazione per il 2010, ma chiede “l’abbuono”, cioè il rimborso o il bonifico

delle tasse riscosse nel 2009 in relazione ai sequestri delle targhe e delle

licenze di circolazione, come pure di una parte dell’imposta di circolazione

del 2009 “sui periodi di non circolazione della vettura”;

- è

immediatamente evidente che, nella misura in cui concerne l’imposta di circolazione

per il 2010, il ricorso deve essere respinto, non essendo ravvisabile alcun motivo

per cui il relativo calcolo non sarebbe conforme alla normativa applicabile né

essendo stata sollevata dall’insorgente alcuna censura a tale riguardo;

- nella

misura in cui si riferisce al rimborso parziale dell’imposta di circolazione

per il 2009, per un ammontare di fr. 214.50, il ricorso può essere considerato ricevibile,

anche se, secondo la legge, tale rimedio giuridico è esperibile contro una

decisione su reclamo: la decisione della Sezione della circolazione del 12

marzo 2010 è infatti stata preceduta da un precedente scritto del 26 febbraio

2010, nel quale la stessa autorità già si pronunciava negativamente sulla

richiesta di rimborso;

- ora, come

ha sottolineato la Sezione della circolazione nella decisione impugnata, la

legge sulle imposte e tasse di circolazione prevede solo due casi di rimborso

dell’imposta:

·

per l’art. 4, l’imposta prelevata su un veicolo

di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a q) è rimborsata nella misura di un trecentosessantesimo

per ogni giorno di deposito della targa;

·

per l’art. 5, in caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o

rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due

categorie di veicoli;

- nella

fattispecie, nessuna delle condizioni indicate è stata adempiuta dalla ricorrente;

- in

particolare, non si può affermare che la RI 1 abbia depositato le targhe della

sua autovettura: al contrario, a ben due riprese nel corso del 2009 l’autorità

cantonale competente ha revocato la licenza di circolazione del veicolo, in

base alla diffida di sospensione dell’assicurazione RC emessa dalla __________;

- la

Sezione della circolazione ha dunque agito conformemente a quanto disposto

dall’art. 68 cpv. 2 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01),

secondo cui l’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la

cessazione dell’assicurazione e, non appena ricevuta la notificazione,

l’autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo;

- diverso è

il caso del deposito delle targhe: se il detentore vuole sospendere temporaneamente

gli effetti dell’assicurazione, deve depositare le targhe presso l’autorità, la

quale è in tale ipotesi tenuta ad avvertire l’assicuratore (art. 68 cpv. 3

LCStr; inoltre art. 8 dell’Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione

dei veicoli [OAV; RS 741.31]);

- ne

consegue che la revoca della licenza di circolazione, diversamente dal deposito

delle targhe, non giustifica la restituzione dell’imposta;

- del

resto, anche l’art. 3 della legge sulle imposte di circolazione si limita a

disciplinare il caso in cui una licenza sia rilasciata dopo il primo gennaio

(prevedendo che le imposte siano prelevate “in ragione di tanti trecentosessantesimi

quanti sono i giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di

circolazione alla fine dell’anno civile”), senza per contro occuparsi del caso

in cui una licenza venga revocata durante l’anno;

- come

detto, l’insorgente contesta anche le tasse riscosse in relazione al sequestro

delle targhe;

- a tale

proposito, la contestazione è palesemente tardiva: se la ricorrente avesse ritenuto

non dovuto il pagamento dei tributi in questione, avrebbe dovuto sollevare la

contestazione al momento di ricevere le relative decisioni e non attendere

l’intimazione del calcolo dell’imposta di circolazione per il 2010;

- in ogni

caso, nella misura in cui è contestata la tassa per il sequestro delle targhe

da parte della polizia (art. 4 cpv. 1 lett. b del Regolamento sulla

polizia del 6 marzo 1990 [RL 1.4.2.1.1]), la competenza non sarebbe di questa

Camera bensì verosimilmente del Consiglio di Stato, prima, e del Tribunale

amministrativo, poi (cfr. art. 10 cpv. 2a della Legge sulla polizia del 12

dicembre 1989);

- il

ricorso è pertanto integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-

;

-

.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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