80.2010.78
Imposta di circolazione: rimborso, presupposti, non per ritiro delle targhe a causa di sospensione dell'assicurazione
13 gennaio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2010.78
Data decisione, Autorità:
13.01.2011, CDT
Titolo:
Imposta di circolazione: rimborso, presupposti, non per ritiro delle targhe a causa di sospensione dell'assicurazione
IMPOSTA CANTONALE DI CIRCOLAZIONE
art. 68 cpv. 2 LCSTR
art. 68 cpv. 3 LCSTR
art. 4 cpv. 5 LITC
Incarto n.
80.2010.78
Lugano
13 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 marzo 2010 contro la decisione del 12
marzo 2010 in materia di imposta di circolazione 2010.
Fatti
- nel corso
del 2009, la compagnia di assicurazioni __________ ha comunicato a due riprese
alla Sezione della circolazione che la copertura RC dell’autovettura __________
immatricolata con le targhe TI __________ era decaduta;
- in
entrambi i casi l’autorità cantonale ha revocato la licenza di circolazione del
veicolo intestato alla RI 1 di Brissago e ingiunto a quest’ultima di
regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni, per evitare il
sequestro delle targhe e della licenza ed il pagamento delle relative tasse;
- scaduto
infruttuoso il termine impartito, la Sezione della circolazione ha ordinato il
sequestro delle targhe e della licenza di circolazione, ponendo in entrambe le
occasioni a carico della RI 1 le tasse di fr. 100.– per la decisione di
sequestro e le tasse di fr. 100.– per l’esecuzione dei sequestri;
- mentre i
sequestri non hanno potuto essere attuati, le tasse relative ai due ordini di
sequestro sono state saldate;
- con
scritto dell’8 marzo 2010, la RI 1 ha chiesto alla Sezione della circolazione
il “rimborso/bonifico” dell’importo di fr. 614.50, composto di fr. 214.50 quale
rimborso parziale dell’imposta di circolazione 2009 e fr. 400.– quale
restituzione delle spese legate ai sequestri non eseguiti;
- con
decisione del 12 marzo 2010, la Sezione della circolazione ha negato il rimborso
richiesto, argomentando che le tasse legate ai sequestri si basavano su decisioni
“regolarmente cresciute in giudicato e dunque non più modificabili”, mentre
l’imposta di circolazione avrebbe potuto essere rimborsata solo in caso di
deposito delle targhe o di sostituzione di un veicolo a motore;
- conformemente
all’indicazione del rimedio giuridico contenuta nella decisione in questione,
la RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso del 31 marzo 2010 al
Consiglio di Stato;
- quest’ultimo,
con decisione dell’8 giugno 2010, ha dichiarato irricevibile il ricorso e lo ha
trasmesso per competenza a questa Camera, considerando lo scritto del 12 marzo
2010 della Sezione della circolazione una decisione su reclamo relativa
all’imposta di circolazione 2010;
- un ricorso
contro la decisione del Consiglio di Stato è stato respinto dal Tribunale
amministrativo cantonale con sentenza del 6 ottobre 2010;
- il
Tribunale federale, con sentenza del 10 novembre 2010, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la sentenza del Tribubnale amministrativo
cantonale.
Diritto
- l’art. 9a
della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9
febbraio 1977 (RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che contro
la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine di
trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso
alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2);
- la citata
disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un intervento del legislatore
alla fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla revisione della giurisdizione
amministrativa del 2 dicembre 2008;
- in
relazione alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni
federali che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le
controversie di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale),
è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione
dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui
decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello;
- ora,
nella sua decisione dell’8 giugno 2010, con cui ha trasmesso il ricorso per
Considerandi
competenza a questa Camera, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la decisione
impugnata fosse quella, notificata alla ricorrente nel mese di gennaio del
2010, con cui era stata calcolata l’imposta di circolazione per il 2010;
- il
ricorso in questione non contesta tuttavia espressamente l’imposta di
circolazione per il 2010, ma chiede “l’abbuono”, cioè il rimborso o il bonifico
delle tasse riscosse nel 2009 in relazione ai sequestri delle targhe e delle
licenze di circolazione, come pure di una parte dell’imposta di circolazione
del 2009 “sui periodi di non circolazione della vettura”;
- è
immediatamente evidente che, nella misura in cui concerne l’imposta di circolazione
per il 2010, il ricorso deve essere respinto, non essendo ravvisabile alcun motivo
per cui il relativo calcolo non sarebbe conforme alla normativa applicabile né
essendo stata sollevata dall’insorgente alcuna censura a tale riguardo;
- nella
misura in cui si riferisce al rimborso parziale dell’imposta di circolazione
per il 2009, per un ammontare di fr. 214.50, il ricorso può essere considerato ricevibile,
anche se, secondo la legge, tale rimedio giuridico è esperibile contro una
decisione su reclamo: la decisione della Sezione della circolazione del 12
marzo 2010 è infatti stata preceduta da un precedente scritto del 26 febbraio
2010, nel quale la stessa autorità già si pronunciava negativamente sulla
richiesta di rimborso;
- ora, come
ha sottolineato la Sezione della circolazione nella decisione impugnata, la
legge sulle imposte e tasse di circolazione prevede solo due casi di rimborso
dell’imposta:
·
per l’art. 4, l’imposta prelevata su un veicolo
di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a q) è rimborsata nella misura di un trecentosessantesimo
per ogni giorno di deposito della targa;
·
per l’art. 5, in caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o
rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due
categorie di veicoli;
- nella
fattispecie, nessuna delle condizioni indicate è stata adempiuta dalla ricorrente;
- in
particolare, non si può affermare che la RI 1 abbia depositato le targhe della
sua autovettura: al contrario, a ben due riprese nel corso del 2009 l’autorità
cantonale competente ha revocato la licenza di circolazione del veicolo, in
base alla diffida di sospensione dell’assicurazione RC emessa dalla __________;
- la
Sezione della circolazione ha dunque agito conformemente a quanto disposto
dall’art. 68 cpv. 2 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01),
secondo cui l’assicuratore deve notificare all’autorità la sospensione o la
cessazione dell’assicurazione e, non appena ricevuta la notificazione,
l’autorità revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo;
- diverso è
il caso del deposito delle targhe: se il detentore vuole sospendere temporaneamente
gli effetti dell’assicurazione, deve depositare le targhe presso l’autorità, la
quale è in tale ipotesi tenuta ad avvertire l’assicuratore (art. 68 cpv. 3
LCStr; inoltre art. 8 dell’Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione
dei veicoli [OAV; RS 741.31]);
- ne
consegue che la revoca della licenza di circolazione, diversamente dal deposito
delle targhe, non giustifica la restituzione dell’imposta;
- del
resto, anche l’art. 3 della legge sulle imposte di circolazione si limita a
disciplinare il caso in cui una licenza sia rilasciata dopo il primo gennaio
(prevedendo che le imposte siano prelevate “in ragione di tanti trecentosessantesimi
quanti sono i giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di
circolazione alla fine dell’anno civile”), senza per contro occuparsi del caso
in cui una licenza venga revocata durante l’anno;
- come
detto, l’insorgente contesta anche le tasse riscosse in relazione al sequestro
delle targhe;
- a tale
proposito, la contestazione è palesemente tardiva: se la ricorrente avesse ritenuto
non dovuto il pagamento dei tributi in questione, avrebbe dovuto sollevare la
contestazione al momento di ricevere le relative decisioni e non attendere
l’intimazione del calcolo dell’imposta di circolazione per il 2010;
- in ogni
caso, nella misura in cui è contestata la tassa per il sequestro delle targhe
da parte della polizia (art. 4 cpv. 1 lett. b del Regolamento sulla
polizia del 6 marzo 1990 [RL 1.4.2.1.1]), la competenza non sarebbe di questa
Camera bensì verosimilmente del Consiglio di Stato, prima, e del Tribunale
amministrativo, poi (cfr. art. 10 cpv. 2a della Legge sulla polizia del 12
dicembre 1989);
- il
ricorso è pertanto integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-
;
-
.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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