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Decisione

80.2010.79

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, malattia, certificato del medico di famiglia, "deperimento psicofisico"

17 agosto 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, nata

nel 1944, divorziata, già dipendente dello Stato del Canton Ticino, beneficia attualmente

delle rendite AVS e della cassa pensioni;

- il 7

gennaio 2010, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e

condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2008;

- a

sostegno della sua domanda, la contribuente evidenziava la necessità di aiutare

economicamente la figlia __________, incarcerata il 22 settembre 2009 e successivamente

sottoposta agli arresti domiciliari (dal 16 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010) presso

il suo domicilio di __________, dove vive ancora oggi;

- con

separate decisioni del 26 febbraio 2010, l’Ufficio esazione e condoni respingeva

la domanda, spiegando nelle motivazioni allegate che l’aiuto alla figlia maggiorenne,

seppure lodevole sul piano umano, non poteva essere preso in considerazione per

giustificare il condono delle imposte ancora scoperte;

- la

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 22 marzo 2010,

nel quale osservava in particolar modo che l’aiuto economico prestato alla

figlia si era reso necessario a causa della latitanza dell’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento, che sino ad allora le aveva riconosciuto unicamente

le prestazioni speciali di fr. 130.20 e fr. 44.10 durante il periodo trascorso

agli arresti domiciliari;

- l’autorità

fiscale, con separate decisioni del 22 aprile 2010, respingeva il reclamo, dando

rilievo all’evoluzione della situazione finanziaria della figlia __________,

che nel frattempo aveva ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento anche le prestazioni ordinarie di fr. 547.– (dicembre 2009) e

fr. 1'060.– (gennaio 2010), ed all’importante disponibilità mensile della contribuente,

che poteva contare su un importo di 1'378 franchi;

- con scritto

del 1° giugno 2010, indirizzato all’Ufficio esazione e condoni e da

quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di

competenza, RI 1 postulava la restituzione dei termini di ricorso, adducendo

motivi di salute che le avrebbero impedito “di far uso lucidamente” dei suoi

diritti;

- questa

Camera, con lettera del 30 giugno 2010, le assegnava un termine di dieci giorni

per motivare il gravame, avvertendola nel contempo che il certificato medico

allegato alla sua richiesta era troppo generico per giustificare una

restituzione dei termini;

- in

risposta, RI 1 ha inoltrato un ricorso motivato, con il quale richiede la

concessione del condono delle imposte comunali, cantonali e federali 2008;

- la

ricorrente ha allegato al gravame un nuovo certificato medico, con cui si

attesta un “importante deperimento psicofisico con insonnia, stati d’ansia,

paure, sentimenti di rovina e stati depressivi”, che sarebbe all’origine del

mancato rispetto dei termini legali per inoltrare il ricorso;

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia di condono contro le decisioni su

reclamo dell’Ufficio esazione e condoni (art. 246 cpv. 3 LT e

5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1), è competente a pronunciarsi nel merito del

ricorso a condizione che esso sia ricevibile in ordine;

- questa Camera deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- per

quanto concerne il condono dell’imposta cantonale, il combinato disposto degli

art. 246 cpv. 3 LT e 227 LT stabilisce che il contribuente può impugnare

con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’Ufficio esazione e condoni, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della stessa, mentre

l’art. 192 precisa che tale termine è perentorio, essendo prevista una deroga

solo quando esiste un motivo di restituzione in intero, vale a dire quando è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,

malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente

Considerandi

o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- analoghe

disposizioni sono previste per il condono dell’imposta federale diretta, dall’art.

5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, che rinvia espressamente all’art. 246 cpv. 3 LT, e dagli art. 133 e

140.

LIFD;

- in linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106.

II 173);

- nella

fattispecie, la ricorrente ha prodotto un certificato medico rilasciatole dal dott.

med. __________ di __________, dal seguente tenore:

Con

la presente attesto che la signora RI 1 non ha potuto rispettare i termini

legali per il ricorso a causa di gravi motivi di salute. In particolare per

importante deperimento psicofisico con insonnia, stati d’ansia, paure,

sentimenti di rovina e stati depressivi. Per questi motivi è in cura dal Dr. med.

__________, FMH psichiatria, dal 19 aprile 2010;

- secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia

deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda

l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo

(Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85

DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

- analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194);

- come

visto, il certificato medico allestito dal dott. med. __________ attesta che la

ricorrente soffre di un “importante deperimento psicofisico con insonnia, stati

d’ansia, paure, sentimenti di rovina e stati depressivi”;

- anche

volendo ammettere che il “deperimento psicofisico” sia tale da diminuirne la

capacità di occuparsi di problemi contabili e fiscali, ciò non basterebbe

comunque a giustificare una restituzione dei termini, ove si pensi appena che la

stessa avrebbe potuto delegare il disbrigo delle sue pratiche fiscali alla

figlia __________, con la quale convive tutt’oggi e che già si occupava della copiosa

corrispondenza intrattenuta con l’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento e con l’Ufficio di patronato;

- si

aggiunga inoltre che il certificato medico in discussione pare anche troppo

funzionale agli interessi della ricorrente, laddove esordisce affermando espressamente

che quest’ultima non ha potuto rispettare i termini legali per il ricorso a

causa di gravi motivi di salute, pur ammettendo infine che la stessa è per

questi motivi e sin dal 19 aprile 2010 in cura da uno psichiatra, il dott. med. __________;

- a tale

proposito, non può non essere evidenziato che di fronte ad un asserito “importante

deperimento psicofisico” avrebbe senz’altro avuto maggiore rilevanza l’opinione

del suo psichiatria e psicoterapia, piuttosto che quella del suo medico di

famiglia;

- in simili

circostanze, ne viene che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile,

in quanto manifestamente tardivo;

- è qui

appena il caso di rilevare che il gravame andrebbe comunque respinto nel merito,

giacché la figlia __________ ha nel frattempo potuto beneficiare di maggiori

aiuti assistenziali, per cui verrebbe in ogni caso a cadere il suo obbligo di

mantenimento, regolato dagli art. 328 e 329 CC (cfr. decisione CDT n.

80.2009.61

del 24 agosto 2009);

- vista l’entità

dei redditi esposti nella dichiarazione fiscale 2008, pari a 97'573 franchi, e

la sua attuale disponibilità mensile, accertata dall’Ufficio esazione e condoni

in 1'378 franchi e non contestata in quanto tale, la

tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo per tenere conto

della particolarità della fattispecie, sono poste a carico della ricorrente, soccombente;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è rifiutato

ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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