80.2010.81
Deduzioni: spese professionali, onere della prova, consulente alla clientela per compagnia di assicurazioni, rimborso spese forfetario
1 ottobre 2010Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.81
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, onere della prova, consulente alla clientela per compagnia di assicurazioni, rimborso spese forfetario
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.81
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 12
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Nel
corso del periodo fiscale 2008, RI 1 svolgeva l’attività di consulente alla
clientela per la __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2008, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito
dell’attività lucrativa dipendente di fr. 46'199.–. A titolo di spese
professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro fr. 10'010.–
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 16'310.–
Faceva
valere inoltre una deduzione di fr. 5'100.– per oneri assicurativi.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 40'000.– per
l’IC ed in fr. 41'800.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ammesso la sola
deduzione delle spese professionali forfetarie (fr. 2'400.–) ed aveva ridotto
la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 3'000.–.
Per
quanto concerne le spese di trasporto, osservava che ne difettavano i
“requisiti di legge”; alla deduzione delle spese per doppia economia domestica
si opponeva per contro “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. Gli oneri
assicurativi, infine, non erano stati documentati.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 marzo 2010.
Oltre a sostenere di aver pagato premi per l’assicurazione malattia per fr.
4'268.40, argomentava di servirsi dell’automobile privata per il suo lavoro,
percorrendo circa 1'500 km al mese, e di pranzare quasi ogni giorno a casa,
“avendo clienti in tutta la Svizzera”.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante con reclamo del 18 marzo 2010,
chiedendogli di produrre il contratto lavoro ed il nuovo certificato si
salario, per avere spiegazioni in merito all’importo di fr. 29'410.– indicato
sul certificato allegato alla dichiarazione. Lo inviata inoltre a documentare i
premi effettivamente pagati alla cassa malati, dal momento che all’Ufficio risultava
aver beneficiato di sussidi. A quest’ultimo riguardo, il contribuente era
avvertito che la tassazione sarebbe stata modificata a suo svantaggio.
Non
essendo stata ritirata dal destinatario, la lettera raccomandata ritornava
all’Ufficio di tassazione.
Con
decisione del 12 maggio 2010, l’autorità fiscale modificava la tassazione a sfavore
del contribuente, riducendo la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 878.–
ed elevando in tal modo il reddito imponibile a fr. 42'200.– per l’IC ed a fr.
42'700.– per l’IFD.
Dopo aver
spiegato di aver ammesso la deduzione dei premi assicurativi solo nella misura
in cui non erano coperti dal sussidio, l’autorità motivava la decisione negativa
in merito alle spese professionali con le seguenti considerazioni:
Il
contribuente è domiciliato a __________; egli svolge la sua attività lavorativa
per la compagnia di assicurazione __________ Come indicato sul “vecchio”
certificato di salario compilato dal datore di lavoro (e come d’altronde
confermato dallo stesso contribuente sulla 1a pagina della dichiarazione
d’imposta), il luogo di lavoro risulta essere __________.
In
simili circostanze non rimane quindi che confermare la decisione di prima
istanza, negando completamente le spese per l’utilizzo del veicolo privato e le
spese per doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione
di un importo di “almeno fr. 8'000.–“ per spese di trasporto, ritenuto che nel 2008 ha percorso “documentati, circa 15000 km”. Osserva inoltre di dover sostenere altre “spese
correnti… per svolgere la [sua] attività principale”, fra le quali indica
pranzi e cene con clienti, regali a clienti, telefono, pubblicità, vestiario,
pranzi fuori casa, corsi aggiornamento. Il totale di questi costi ulteriori è
quantificato in fr. 7'100.–. Definisce corretto invece il calcolo della
deduzione degli oneri assicurativi.
Diritto
1. 1.1.
L’insorgente
ha prodotto solo con il ricorso il contratto di lavoro stipulato con la compagnia
di assicurazioni per la quale svolge l’attività di consulente alla clientela.
Dallo stesso risulta che, nell’anno in discussione, percepiva una “indennità di
base” mensile di fr. 1'600.– come salario di base e di fr. 300.– come spese. A
ciò si aggiungevano provvigioni e aumento di merito. A proposito dell’indennità
forfetaria delle spese professionali, il contratto spiega che “copre tutte le
spese legate all’esercizio della sua professione (spese di viaggio, vitto,
rappresentanza, ospitalità clienti, infrastruttura per il posto di lavoro e a
casa, ecc.)” e contiene la seguente precisazione:
Le spese forfetarie e le
eventuali spese professionali dichiarate nel certificato di salario della __________,
devono essere notificate all’ufficio delle imposte tramite una presentazione
individuale allegata alla dichiarazione delle imposte. I corrispondenti
giustificativi devono essere custoditi sotto la responsabilità del collaboratore
del servizio esterno stesso da presentare, su richiesta, all’ufficio imposte.
Infatti l’ufficio tassazione autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali
che superano l’ammontare delle spese forfetarie. In caso contrario, l’ufficio
tassazione considera la differenza come reddito.
1.2.
La
precisazione appena menzionata si spiega alla luce delle disposizioni della legislazione
tributaria relative al trattamento delle rifusioni di spese.
Per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal
dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali
esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente
documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese
eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano
computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di
salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e
201/83; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale
dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere
indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la
giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del
dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.
25 all’art. 17 LIFD, p. 321).
1.3.
Ora,
nella fattispecie, l’autorità fiscale non ha ripreso fra i redditi imponibili
il rimborso spese forfetario percepito dal contribuente, sebbene quest’ultimo
non abbia minimamente comprovato la sua giustificazione. Ciò si spiega probabilmente
con la misura relativamente esigua della rifusione in questione.
Nella misura
in cui le spese effettivamente sostenute superano l’ammontare della rifusione
forfetaria, spetta dunque al contribuente l’onere della prova. Per la prima
volta con il ricorso a questa Camera, ha elencato una serie di “spese
correnti”, che eccederebbero il forfait, senza tuttavia allegare il minimo
giustificativo.
L’autorità
di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente,
ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa esigenza
significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire
l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati
fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza del Tribunale federale n.
2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).
A ciò si
aggiunga che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere
della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l'erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale
federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii).
1.4.
In queste
circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’Ufficio di
tassazione che, da un lato, ha riconosciuto il carattere di rifusione di spese
dell’importo di fr. 3'600.– versato al ricorrente dal suo datore di lavoro, e,
dall’altro, non ha però ammesso in deduzione ulteriori spese.
Infatti, come ricordato, se
il datore di lavoro rimborsa in forma forfetaria delle spese che il dipendente
deve sostenere per esercitare la sua attività, l’autorità fiscale deve
verificare con estrema attenzione che tale rifusione non celi un’integrazione
dello stipendio.
Il ricorrente non ha mai
documentato alcuna spesa ed ha altresì modificato le proprie rivendicazioni, in
modo tale da rendere poco plausibili le sue pretese.
Tale atteggiamento del
contribuente è ancor meno comprensivbile, se si considera che lo stesso
contratto di lavoro conteneva la precisa avvertenza della
necessità di presentare all’autorità fiscale i giustificativi delle spese
professionali e spiegava in modo chiaro che, da un lato, “l’ufficio tassazione
autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali che superano
l’ammontare delle spese forfetarie” e, dall’altro, “in caso contrario,
l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito”. Anche sul
certificato di salario è peraltro presente la seguente osservazione, apposta
dal datore di lavoro: “spese da verificare dall’ispettorato tassazione”.
Per
quanto attiene in particolar modo alle spese di trasporto, nel ricorso
sostiene di aver “percorso, documentati, circa 15000 km”, ma neppure tale affermazione è documentata in alcun modo. D’altronde, è stato egli stesso
ad indicare sul formulario della dichiarazione fiscale che il suo luogo di
lavoro è __________. Non si vede allora come possa giustificarsi una
percorrenza annuale di ben 15000 km.
Considerandi
2.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster