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Decisione

80.2010.81

Deduzioni: spese professionali, onere della prova, consulente alla clientela per compagnia di assicurazioni, rimborso spese forfetario

1 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del periodo fiscale 2008, RI 1 svolgeva l’attività di consulente alla

clientela per la __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2008, il contribuente indicava di avere conseguito un reddito

dell’attività lucrativa dipendente di fr. 46'199.–. A titolo di spese

professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro fr. 10'010.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 16'310.–

Faceva

valere inoltre una deduzione di fr. 5'100.– per oneri assicurativi.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 febbraio 2010, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 40'000.– per

l’IC ed in fr. 41'800.– per l’IFD.

Rispetto

alla dichiarazione del contribuente, l’autorità fiscale aveva ammesso la sola

deduzione delle spese professionali forfetarie (fr. 2'400.–) ed aveva ridotto

la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 3'000.–.

Per

quanto concerne le spese di trasporto, osservava che ne difettavano i

“requisiti di legge”; alla deduzione delle spese per doppia economia domestica

si opponeva per contro “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. Gli oneri

assicurativi, infine, non erano stati documentati.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 marzo 2010.

Oltre a sostenere di aver pagato premi per l’assicurazione malattia per fr.

4'268.40, argomentava di servirsi dell’automobile privata per il suo lavoro,

percorrendo circa 1'500 km al mese, e di pranzare quasi ogni giorno a casa,

“avendo clienti in tutta la Svizzera”.

L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva al reclamante con reclamo del 18 marzo 2010,

chiedendogli di produrre il contratto lavoro ed il nuovo certificato si

salario, per avere spiegazioni in merito all’importo di fr. 29'410.– indicato

sul certificato allegato alla dichiarazione. Lo inviata inoltre a documentare i

premi effettivamente pagati alla cassa malati, dal momento che all’Ufficio risultava

aver beneficiato di sussidi. A quest’ultimo riguardo, il contribuente era

avvertito che la tassazione sarebbe stata modificata a suo svantaggio.

Non

essendo stata ritirata dal destinatario, la lettera raccomandata ritornava

all’Ufficio di tassazione.

Con

decisione del 12 maggio 2010, l’autorità fiscale modificava la tassazione a sfavore

del contribuente, riducendo la deduzione degli oneri assicurativi a fr. 878.–

ed elevando in tal modo il reddito imponibile a fr. 42'200.– per l’IC ed a fr.

42'700.– per l’IFD.

Dopo aver

spiegato di aver ammesso la deduzione dei premi assicurativi solo nella misura

in cui non erano coperti dal sussidio, l’autorità motivava la decisione negativa

in merito alle spese professionali con le seguenti considerazioni:

Il

contribuente è domiciliato a __________; egli svolge la sua attività lavorativa

per la compagnia di assicurazione __________ Come indicato sul “vecchio”

certificato di salario compilato dal datore di lavoro (e come d’altronde

confermato dallo stesso contribuente sulla 1a pagina della dichiarazione

d’imposta), il luogo di lavoro risulta essere __________.

In

simili circostanze non rimane quindi che confermare la decisione di prima

istanza, negando completamente le spese per l’utilizzo del veicolo privato e le

spese per doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno).

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione

di un importo di “almeno fr. 8'000.–“ per spese di trasporto, ritenuto che nel 2008 ha percorso “documentati, circa 15000 km”. Osserva inoltre di dover sostenere altre “spese

correnti… per svolgere la [sua] attività principale”, fra le quali indica

pranzi e cene con clienti, regali a clienti, telefono, pubblicità, vestiario,

pranzi fuori casa, corsi aggiornamento. Il totale di questi costi ulteriori è

quantificato in fr. 7'100.–. Definisce corretto invece il calcolo della

deduzione degli oneri assicurativi.

Diritto

1. 1.1.

L’insorgente

ha prodotto solo con il ricorso il contratto di lavoro stipulato con la compagnia

di assicurazioni per la quale svolge l’attività di consulente alla clientela.

Dallo stesso risulta che, nell’anno in discussione, percepiva una “indennità di

base” mensile di fr. 1'600.– come salario di base e di fr. 300.– come spese. A

ciò si aggiungevano provvigioni e aumento di merito. A proposito dell’indennità

forfetaria delle spese professionali, il contratto spiega che “copre tutte le

spese legate all’esercizio della sua professione (spese di viaggio, vitto,

rappresentanza, ospitalità clienti, infrastruttura per il posto di lavoro e a

casa, ecc.)” e contiene la seguente precisazione:

Le spese forfetarie e le

eventuali spese professionali dichiarate nel certificato di salario della __________,

devono essere notificate all’ufficio delle imposte tramite una presentazione

individuale allegata alla dichiarazione delle imposte. I corrispondenti

giustificativi devono essere custoditi sotto la responsabilità del collaboratore

del servizio esterno stesso da presentare, su richiesta, all’ufficio imposte.

Infatti l’ufficio tassazione autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali

che superano l’ammontare delle spese forfetarie. In caso contrario, l’ufficio

tassazione considera la differenza come reddito.

1.2.

La

precisazione appena menzionata si spiega alla luce delle disposizioni della legislazione

tributaria relative al trattamento delle rifusioni di spese.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti

effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal

dipendente nell’esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali

esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente

documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese

eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano

computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di

salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e

201/83; Känzig, Direkte

Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum

Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale

dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere

indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la

giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del

dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n.

25 all’art. 17 LIFD, p. 321).

1.3.

Ora,

nella fattispecie, l’autorità fiscale non ha ripreso fra i redditi imponibili

il rimborso spese forfetario percepito dal contribuente, sebbene quest’ultimo

non abbia minimamente comprovato la sua giustificazione. Ciò si spiega probabilmente

con la misura relativamente esigua della rifusione in questione.

Nella misura

in cui le spese effettivamente sostenute superano l’ammontare della rifusione

forfetaria, spetta dunque al contribuente l’onere della prova. Per la prima

volta con il ricorso a questa Camera, ha elencato una serie di “spese

correnti”, che eccederebbero il forfait, senza tuttavia allegare il minimo

giustificativo.

L’autorità

di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente,

ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa esigenza

significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma sostituire

l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare determinati

fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza del Tribunale federale n.

2A.344/89 del 3 dicembre 1990, in RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).

A ciò si

aggiunga che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere

della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l'erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale

federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ed., Zurigo 2002, p.

416, con rinvii).

1.4.

In queste

circostanze, non può certamente essere censurata la decisione dell’Ufficio di

tassazione che, da un lato, ha riconosciuto il carattere di rifusione di spese

dell’importo di fr. 3'600.– versato al ricorrente dal suo datore di lavoro, e,

dall’altro, non ha però ammesso in deduzione ulteriori spese.

Infatti, come ricordato, se

il datore di lavoro rimborsa in forma forfetaria delle spese che il dipendente

deve sostenere per esercitare la sua attività, l’autorità fiscale deve

verificare con estrema attenzione che tale rifusione non celi un’integrazione

dello stipendio.

Il ricorrente non ha mai

documentato alcuna spesa ed ha altresì modificato le proprie rivendicazioni, in

modo tale da rendere poco plausibili le sue pretese.

Tale atteggiamento del

contribuente è ancor meno comprensivbile, se si considera che lo stesso

contratto di lavoro conteneva la precisa avvertenza della

necessità di presentare all’autorità fiscale i giustificativi delle spese

professionali e spiegava in modo chiaro che, da un lato, “l’ufficio tassazione

autorizza la deduzione dal reddito delle spese professionali che superano

l’ammontare delle spese forfetarie” e, dall’altro, “in caso contrario,

l’ufficio tassazione considera la differenza come reddito”. Anche sul

certificato di salario è peraltro presente la seguente osservazione, apposta

dal datore di lavoro: “spese da verificare dall’ispettorato tassazione”.

Per

quanto attiene in particolar modo alle spese di trasporto, nel ricorso

sostiene di aver “percorso, documentati, circa 15000 km”, ma neppure tale affermazione è documentata in alcun modo. D’altronde, è stato egli stesso

ad indicare sul formulario della dichiarazione fiscale che il suo luogo di

lavoro è __________. Non si vede allora come possa giustificarsi una

percorrenza annuale di ben 15000 km.

Considerandi

2.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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