80.2010.82
Revisione: autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, rimedi giuridici, quelli ammessi contro la decisione anteriore
17 giugno 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2010.82
Data decisione, Autorità:
17.06.2010, CDT
Titolo:
Revisione: autorità competente, ultima che ha deciso nel merito, rimedi giuridici, quelli ammessi contro la decisione anteriore
REVISIONE
art. 149 cpv. 1 LIFD
art. 149 cpv. 3 LIFD
art. 234 cpv. 1 LT
art. 234 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2010.82
Lugano
17 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 giugno 2010 contro la decisione del 14 maggio 2010 in materia di revisione delle tassazioni IC/IFD 2005 - 2006 - 2007.
Fatti
- con tre
decisioni del 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava
a RI 1 le tassazioni IC/IFD 2005, 2006 e 2007, allestite d’ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale;
- la
contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 10 aprile 2009,
nel quale chiedeva di “pazientare ancora qualche mese”, essendo ancora in corso
la divisione della comunione ereditaria fu __________;
- l’Ufficio di tassazione si rivolgeva alla reclamante con scritto del 4 maggio 2009, avvertendola che
una tassazione d’ufficio poteva essere impugnata solo provando che la stessa è
manifestamente inesatta e che il reclamo doveva indicare motivazioni, fatti e mezzi di prova;
- l’autorità
fiscale avvertiva la contribuente che, se il reclamo non fosse stato completato
entro il 25 maggio 2009, sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- non
essendo pervenuta alcuna risposta, con tre decisioni del 17 giugno 2009 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo;
- un
ricorso alla Camera di diritto tributario contro tali decisioni è stato ritirato dalla contribuente con scritto del 14 agosto 2009;
- con
istanza del 6 maggio 2010, RI 1 chiedeva all’Ufficio di tassazione la revisione delle tassazioni 2005, 2006 e 2007;
- l’istanza
veniva respinta dall’autorità fiscale con decisione del 14 maggio 2010;
- la
contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo dell’11 giugno 2010
all’Ufficio di tassazione;
- con
scritto del 15 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera
il reclamo della contribuente, ritenendo data la sua competenza.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
Considerandi
- gli
articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;
- la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- in
materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata
all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in
giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia
per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p.
151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre
1999; inoltre Vallender, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2a ediz., Basilea 2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474);
- è infatti
principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex
a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;
- anche per
l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini,
L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);
- ne
consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell’istanza
di revisione era dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel
merito;
- la decisione di cui è stata chiesta la revisione era però la tassazione d’ufficio del 7 aprile 2009, in
quanto si tratta dell’ultima decisione di merito;
- con la
decisione su reclamo del 17 giugno 2009, infatti, l’autorità fiscale non è entrata
nel merito delle contestazioni della contribuente, sicché la revisione non poteva avere per oggetto tale decisione;
- contro la
decisione che ha respinto l’istanza di revisione sono poi ammessi ancora i
rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come
disposto dagli articoli 234 cpv. 3 LT e 149 cpv. 3 LIFD;
- contro la
decisione che ha respinto l’istanza di revisione di quest’ultima è pertanto ammesso
il reclamo allo stesso Ufficio di tassazione;
- gli atti
sono pertanto rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del
reclamo della contribuente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché entri nel
reclamo dell’11 giugno 2010.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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