80.2010.83
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, cessione di provvigioni fra società sorelle, teoria del triangolo, attribuzione dei ricavi all'azionista
15 febbraio 2012Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.83
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, cessione di provvigioni fra società sorelle, teoria del triangolo, attribuzione dei ricavi all'azionista
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 19 cpv. 1 LIFD
art. 58 cpv. 1 LIFD
art. 20 cpv. 1 LT
art. 67 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.83
Lugano
15 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 giugno 2010 contro la decisione del 20
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2006, RI 1 indicava di aver conseguito, oltre ad una rendita
dell’AVS/AI di fr. 25'800.– ed a proventi immobiliari per complessivi fr.
1'605'681.–, un reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 10'000.–.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 24 marzo 2010, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr.
123'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 533'500.–; il reddito
imponibile per l’IFD ammontava per contro a fr. 536'200.–. Rispetto alla
dichiarazione, l’autorità fiscale aveva in particolare aggiunto “altri redditi
della sostanza mobiliare” per fr. 114'000.–. L’importo era costituito dalle
provvigioni incassate nel 2006 dalla __________ SA.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 aprile 2010, contestando
la ripresa nella partita fiscale personale delle provvigioni spettanti alla
società __________ SA. Quest’ultima sarebbe stata attiva da quindici anni e
l’autorità fiscale avrebbe sempre riconosciuto i proventi da essa dichiarati,
come pure gli stipendi da essa versati al reclamante. Del resto, le perdite
subite dalla società non sarebbero state messe in discussione dall’Ufficio di
tassazione competente.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 20 maggio 2010, nella quale
proponeva in particolare le seguenti considerazioni:
La __________
era stata costituita nel 1991 dal contribuente, si è sempre occupata di
transazioni immobiliari e nei ricavi figuravano quindi le provvigioni. L’unica
persona attiva nella società è sempre stato il signor RI 1 che a partire dal 1992 ha prelevato annualmente un salario lordo di fr. 54'000.–, questo anche negli anni dove la
società non registrava nessuna entrata, poi a partire dal 2003 non viene più
prelevato nessun stipendio. A partire da questo momento la società può essere
considerata inattiva e a conferma di ciò vi è pure il fatto che a partire dal
2004 non viene più registrato nemmeno il costo affitto.
Pertanto
considerata l’inattività della società anonima, l’ufficio di tassazione ritiene
che la decisione del contribuente di accreditare le provvigioni a lui personalmente
dovute e frutto delle sue conoscenze personali, sia unicamente dettata dal
fatto che così facendo si realizza un risparmio d’imposta.
Infatti
il loro accredito nei conti della SA non determina nessuna imposizione
effettiva in capo a quest’ultima poiché questi redditi vengono compensati dalle
perdite riportate degli anni precedenti. Il fatto che già in passato la __________
SA avesse incassato delle provvigioni, a fronte delle quali era prelevato uno
stipendio da parte del signor RI 1, non giustifica ora la registrazione di
provvigioni per “compensare le perdite riportate” come è stato chiaramente
specificato nella lettera di reclamo.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio delle provvigioni fatturate dalla __________. L’insorgente rileva
che le perdite sono in gran parte riconducibili allo stipendio pagatogli dalla
società fino al 2003, che l’autorità fiscale ha sempre assoggettato all’imposta
nella sua partita fiscale personale. Lamenta inoltre che l’Ufficio competente
avrebbe già assoggettato all’imposta presso la società le controverse
provvigioni, sicché le stesse sarebbero sottoposte ad una doppia imposizione in
contrasto con la legge.
Diritto
1. 1.1.
L’Ufficio
di tassazione ha aggiunto ai redditi dichiarati dal contribuente “altri redditi
della sostanza mobiliare” per fr. 114'000.–, importo che corrisponde alle
provvigioni dichiarate nel 2006 dalla __________ SA. In considerazione del
fatto che, nel periodo fiscale in discussione, quest’ultima società non aveva
più alcun dipendente né locali a disposizione per il proprio ufficio,
l’autorità fiscale ha attribuito le provvigioni menzionate al contribuente. A
suo avviso, l’unica ragione per cui i pagamenti in questione erano stati
inseriti nel conto economico della __________ SA andava ricercato nella
circostanza che quest’ultima aveva delle perdite riportate, che le permettevano
di compensare l’utile che ne risultava.
1.2.
Una prima
constatazione si impone. Delle tre provvigioni litigiose, le due più importanti
(l’una di fr. 80'000.– e l’altra di fr. 25'000.–) risultano essere state
incassate dalla __________ AG di __________ (__________), una società dello
stesso RI 1. Più precisamente:
·
la fattura del 6 settembre 2006 (fr. 25'000.–) è
indirizzata alla __________ AG e l’accredito dell’8 settembre 2006 proviene
dalla stessa società;
·
la fattura del 3 ottobre 2006 (fr. 80'000.–) è
indirizzata a __________, __________, ma l’accredito del 12 ottobre 2006
proviene ancora dalla __________ AG;
·
la fattura del 13 novembre 2006 (fr. 9'000.–) è
indirizzata a __________, ma l’accredito del 20 novembre 2006 proviene dalla __________
AG.
Invitato
dalla Camera di diritto tributario a fornire spiegazioni a tale riguardo,
l’insorgente ha osservato che le mediazioni fatturate sono state effettivamente
da lui concluse “per conto della __________ SA”, ma che “in certi casi, per
motivi pratici, il Sig. RI 1, rispettivamente la __________ SA, non avendo
personale amministrativo, ha fatto capo ai servizi della __________ AG”.
Per
quanto concerne poi la fattura più importante, il ricorrente ha così spiegato
la circostanza che la fattura di fr. 80'000.– sia stata indirizzata a __________,
mentre il versamento corrispondente è stato intrapreso dalla __________ AG:
quest’ultima avrebbe incassato la provvigione di fr. 150'000.– dalla cliente,
ma ne avrebbe poi riversato una parte (fr. 80'000.–) alla __________ SA, avendo
“in tale occasione… agito solo fiduciariamente”.
A
proposito della terza fattura, l’insorgente ha affermato che “la __________ AG __________
è l’amministratrice degli immobili siti in __________ a __________, di
proprietà del Sig. __________ e per tale motivo hanno proceduto direttamente al
versamento”.
1.3.
Le
constatazioni che precedono sono già sufficienti per concludere che non è certo
la __________ SA il soggetto cui deve essere attribuita la titolarità dei
ricavi di cui si discute.
Secondo
la giurisprudenza, le autorità fiscali hanno il diritto di attribuire rapporti
e negozi giuridici, fino a prova contraria, alla persona al cui nome si
riferiscono. Un contratto concluso nel proprio nome, secondo il corso ordinario
delle cose, viene anche stipulato per conto proprio. Se eccezionalmente vi è un
rapporto fiduciario, secondo le regole generali sulla prova, trattandosi di un
elemento che riduce il carico fiscale, l’onere della prova è a carico del
contribuente. La pretesa che un contratto concluso in nome proprio sia stato
stipulato a titolo fiduciario per conto di un terzo deve essere ignorata, se il
rapporto fiduciario non è stato comprovato in modo ineccepibile (ASA 68 p. 746
consid. 3a; ASA 49 p. 211 consid. 1a).
Le
provvigioni inserite nel conto economico della __________ SA sono attribuibili
chiaramente alla __________ AG, almeno nella misura di fr. 105'000.–. È
quest’ultima infatti che ha incassato le commissioni dei clienti, peraltro
riferite tutte ad immobili situati nella regione di __________ (__________, __________
e __________). Proprio perché, come sottolineato anche dallo stesso ricorrente
nella sua risposta del 25 luglio 2011 alla Camera, la __________ SA non aveva
“personale amministrativo”, la stessa non poteva evidentemente svolgere alcuna
attività.
Come
indicato dallo stesso ricorrente e come del resto risulta dai conti della __________
SA, quest’ultima non ha più avuto ricavi dal periodo fiscale 2002. Inoltre,
nello stesso anno ha pagato per l’ultima volta costi per il personale, e precisamente
lo stipendio al contribuente. Nel 2003 ha tuttavia pagato ancora l’affitto per il proprio ufficio, ma anche questo costo è venuto meno nel 2004. I suoi
attivi erano praticamente ridotti a mobili d’ufficio e ad un veicolo, per un valore
contabile complessivo di circa 14'000 franchi nel 2006.
Ebbene,
se nel periodo fiscale 2006 non disponeva né di uffici propri né di personale,
non si vede come avrebbe potuto fatturare prestazioni professionali per oltre
100'000 franchi.
La pretesa del
contribuente, che la società zurighese abbia agito a titolo fiduciario,
peraltro avanzata per la prima volta nella stessa lettera, non può essere
seriamente considerata. Ciò non solo in considerazione del fatto che nessuna
prova dell’esistenza di un contratto fiduciario è stata portata, ma soprattutto
alla luce della circostanza che la società ticinese era da tempo inattiva.
Considerandi
2.
2.1.
In base a quanto
accertato, la __________ AG ha versato alla __________ SA 105'000 franchi. Proprio
perché la seconda società era ormai inattiva da tempo, la prestazione erogatale
dalla prima appare ingiustificata dal punto di vista commerciale.
2.2
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1.
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto
profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti
fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati
alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza
mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
2.3
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte
1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031 del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società, senza
una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un
vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe
stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
2.4
Secondo
la cosiddetta teoria del triangolo, proposta dalla dottrina e fatta propria anche
dal Tribunale federale, nell’ambito dell’imposta sul reddito una prestazione
valutabile in denaro può pervenire ad una “persona vicina” solo attraverso lo
stesso azionista. Ne consegue che una simile prestazione a favore di una
persona vicina deve essere imposta presso l’azionista (cfr. p. es. ASA 66 p.
458.
consid. 4a; ASA 63 p. 145 consid. 4a; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II,
Therwil/Basilea 2004, n. 129 ad art. 58 LIFD).
In linea di principio, la teoria del triangolo si applica anche nel
caso di distribuzioni mascherate di utile fra società sorelle. Il vantaggio
passa in tal caso direttamente da una società all’altra, mentre gli azionisti
vengono coinvolti solo indirettamente. Le prestazioni alle società sorelle
costituiscono tuttavia distribuzioni dissimulate di utile agli azionisti e
apporti mascherati di capitale degli azionisti alla società beneficiaria (cfr.
le sentenze del Tribunale federale n.2A.73/2005 del 2 agosto
2005, consid. 2.2.2; n.2P.152/1998 del 28 giugno 2000,
consid. 5d; Locher, op.
cit., n. 128 ad art. 58 LIFD; Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio
2010, pp. 448-449).
2.5
Applicando alla
fattispecie i principi appena ricordati, non vi è alcun dubbio che la __________
AG abbia fatto una prestazione alla sorella __________ SA, la quale, da parte
sua, non ha potuto offrire alcuna controprestazione. Infatti, la società ticinese
era da tempo inattiva e certamente non aveva i mezzi per prestare i propri
servizi alla sorella __________, meno che mai in relazione ad immobili situati
nel Canton __________. Ne consegue che si è trattato di una distribuzione
mascherata di utile fra società sorelle, che secondo la giurisprudenza
giustifica l’imposizione della prestazione presso l’azionista.
D’altronde, è lo stesso
ricorrente che riconosce di aver voluto compensare le perdite riportate dalla __________
SA.
2.6
Anche
volendo considerare la prestazione alla __________ SA come un risanamento di
quest’ultima da parte della __________ AG, le conclusioni non muterebbero.
Prestazioni di risanamento
nei rapporti fra società sorelle sono infatti ammesse fiscalmente nella misura
in cui avvengono “at arm’s lenght”, cioè alle stesse condizioni che sarebbero
state concesse a terzi estranei al gruppo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo del 22 novembre 2000, in StE 2001 B 24.4 n. 60 = RDAF 2002 II p. 73).
Non occorre dimostrare
che, se la __________ SA non fosse appartenuta allo stesso ricorrente, non
avrebbe mai beneficiato delle prestazioni della __________ AG.
2.7
La stessa
conclusione si estende anche all’ulteriore importo di fr. 9'000.–, che, a differenza
dei due più importanti (per complessivi fr. 105'000.–), sono stati direttamente
versati dal cliente alla __________ SA, cioè senza passare dai conti della società
sorella __________.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono infatti anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto
economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con
la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto,
op.cit., p. 432 ss.). Essa
sussiste per l'appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti
di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società
esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22
giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74
pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con
riferimenti).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 3’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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