Lexipedia

Decisione

80.2010.84

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento in comproprietà fra persona fisica e due sue società, prestazione valutabile in denaro

15 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1944, separato, è domiciliato a __________, dove possiede un appartamento

di tre locali, in comproprietà con le ditte __________ di __________ (Canton __________)

e __________ di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente attribuiva all’appartamento citato un

valore locativo di fr. 1'000.–.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava in soli fr. 740.– il valore locativo della

sua quota parte dell’immobile (pari all’8.7%). A tale importo aggiungeva però “altri

redditi” per fr. 7'765.–, corrispondenti al valore locativo delle ulteriori quote

appartenenti alla __________ (pari al 47.8%) e alla __________ (pari al 43.5%).

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 2010,

nel quale contestava fra l’altro l’aggiunta di “altri redditi”, sostenendo di

avere a disposizione una sola camera dell’appartamento di __________.

Con

scritto del 29 aprile 2010, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’autorità

di tassazione, il contribuente produceva una convenzione d’utilizzo del citato appartamento,

sottoscritta da tutti i comproprietari il 1° agosto 2003, dalla quale emergeva

in particolare che egli aveva a sua esclusiva disposizione una sola stanza (Zimmer

3).

L’autorità

di tassazione, con decisione del 20 maggio 2010, confermava l’aggiunta di

“altri redditi” per fr. 7'765.–, con la seguente motivazione:

L’imposizione

d’altri redditi viene invece confermata in base ai dati e alle informazioni

direttamente assunte presso il Comune di __________, Ufficio controllo

abitanti. L’appartamento di __________ in comproprietà costituisce l’abitazione

primaria del contribuente. I documenti forniti e gli argomenti proposti non

permettono di modificare la posizione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo

stralcio degli “altri redditi”, osservando anzitutto che non spetta

all’autorità di tassazione “determinare la misura dell’utilizzo della proprietà

o intervenire negli accordi tra i comproprietari”. Il ricorrente sottolinea poi

di non essere a conoscenza dei criteri utilizzati per commisurare tali redditi,

concludendo infine che la decisione impugnata si fonderebbe unicamente su supposizioni

delle autorità comunali.

E. Con

scritto del 22 settembre 2011, questa Camera si è rivolta direttamente al ricorrente,

invitandolo a comprovare l’effettiva operatività nel Canton Ticino sia della __________

sia della __________.

In

risposta, con scritto del 7 ottobre 2011, RI 1 ha ribadito la sua posizione, sostenendo in particolare che il valore locativo dell’appartamento di

__________ andava imposto proporzionalmente ai rispettivi investimenti dei tre

comproprietari, come specificato nella dichiarazione d’imposta.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli

art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore,

sono in particolare imponibili quale reddito della sostanza immobiliare i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento

(lett. a) nonché il valore locativo di immobili o di parti di essi, che

il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di

proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).

In caso

di comproprietà, se l’immobile è abitato da tutti i comproprietari insieme, se

l’immobile è locato a uno solo di essi oppure ancora a una terza persona,

ognuno dei comproprietari deve per principio lasciarsi imputare il valore

locativo, rispettivamente il reddito della locazione, in funzione della sua quota

di partecipazione (decisione TF n.2A.508/2001 del 26 giugno 2002, in: StR 2002

p. 564).

1.2.

Nella

fattispecie, come visto, l’appartamento di __________ è oggetto di una comproprietà

tra il ricorrente, la __________ di __________ e la __________ di __________.

Le rispettive quote di partecipazione dell’8.7% (il ricorrente), del 47.8% (la __________)

e del 43.5% (la __________) sono state definite dagli stessi comproprietari.

Esse non sono peraltro tema di discussione in questa sede, così come

incontestato è il valore locativo attribuito alla quota parte del ricorrente,

che l’autorità di tassazione ha ridotto dai dichiarati fr. 1'000.– a fr. 740.–.

Fatte

queste necessarie premesse, è quindi immediatamente evidente che il valore

locativo dell’immobile, commisurato dall’autorità di tassazione in complessivi

fr. 8'505.–, non presta il fianco a critiche: se l’importo di fr. 740.–

corrisponde ad una quota di partecipazione dell’8.7%, è infatti evidente che

all’intera proprietà debba coincidere un importo di fr. 8'505.–. Nel medesimo

ordine di idee, altrettanto pacifici sono poi gli importi di, rispettivamente,

fr. 4'065.– e fr. 3'700.– attribuiti alle ulteriori quote di comproprietà della

__________ (47.8%) e della __________ (43.5%), peraltro ripresi anche dal competente

Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, senza che le due società

abbiano sollevato alcuna obiezione in merito.

A

prescindere da qualsiasi convenzione interna d’utilizzo dell’immobile, in base

alla stessa impostazione voluta dai tre comproprietari, appare quindi

inoppugnabile la decisione di attribuire un valore locativo di fr. 740.–

direttamente al ricorrente e l’ulteriore importo di fr. 7'765.– alle due

società. Più problematica appare invece la decisione di imporre quest’ultimo

importo anche nella partita fiscale del ricorrente a titolo di “altri redditi”.

Considerandi

2.

2.1.

Per

prassi costante l’utile e il

capitale di una società di capitali sono imponibili – sotto riserva degli utili immobiliari conseguiti dai commercianti d’immobili e dagli impresari costruttori

generali – nel luogo ove essa

ha il suo domicilio fiscale primario, per quanto non abbia dei domicili fiscali

secondari in altri Cantoni, dovuti alla presenza in loco di uno o più

stabilimenti d’impresa (DTF 134 I 303

consid. 2.2 pag. 307 con richiami; v. anche Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 65; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p.

115).

2.2

Ai sensi

dell’art. 61 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LT, sussiste uno stabilimento d’impresa

laddove vi è una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in

parte, l’attività di un’impresa. Questa definizione corrisponde, nel suo

risultato, a quella della legge federale sull’armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), il cui art. 21

cpv. 1 lett. b, in assenza di una definizione propria, rinvia ai principi d’interpretazione

posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione

(DTF 134 I 303 consid. 1.2; Bauer-Balmelli/Nyffenegger,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/1, 2ª ediz.

Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID,

p. 63). Conformemente alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza

di uno stabilimento d’impresa quando una società possiede impianti o installazioni

materiali permanenti che formano una parte dell’azienda fuori Cantone e per

mezzo dei quali l’attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata

in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid.

2.

).

2.3

Tornando

al caso in esame, occorre fondamentalmente dirimere se la

__________ e la __________, il cui domicilio fiscale primario si trova nei Cantoni

__________ e __________, possiedano anche uno stabilimento d’impresa nel Canton

Ticino.

Invitato

da questa Camera a comprovare l’effettiva operatività delle due società in

Ticino, il ricorrente, con scritto del 7 ottobre 2010, ha prodotto un estratto del registro di commercio del Canton __________, dal quale emerge che

la __________ dispone di una succursale a __________. Quanto alla __________,

si è invece limitato a sostenere che la stessa ha per il momento un’unica sede

nel Canton __________, ma utilizzerebbe già oggi una parte dell’appartamento in

discussione come ufficio e sala riunioni.

Ora,

l’iscrizione nel registro di commercio di un domicilio fiscale secondario ha

solo valore formale. Essa non consente ancora di concludere per l’esistenza in

loco di una sede fissa di affari, così come non ha nessuna rilevanza dal

profilo fiscale un’affermazione di parte, perlomeno fintantoché non è

accompagnata dai necessari documenti giustificativi. Da informazioni assunte

direttamente da questa Camera presso l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche, risulta tuttavia che una quota dell’utile d’esercizio registrato

dalla __________ (all’incirca del 4%) e dalla __________ (all’incirca del 10%) è

stata effettivamente imposta anche nel Canton Ticino. Seppure minime, tali

percentuali dimostrano inequivocabilmente che le due società dispongono – perlomeno

secondo quanto deciso dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche – di stabilimenti d’impresa nel senso voluto dalla giurisprudenza

federale in materia di divieto della doppia imposizione. In caso contrario, l’autorità

fiscale non avrebbe infatti avuto alcun motivo per aggiungere al valore locativo

corrispondente alle rispettive quote di comproprietà del 47.8% (fr. 4'065.–) e del 43.5% (fr. 3'700.–), anche una parte del risultato

d’esercizio.

2.4

Così

stando le cose, questa Camera non intravvede nessun motivo particolare per

rimettere in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel Canton

Ticino. Perplessità desta invece la reale occupazione dell’appartamento di __________

da parte delle due società, specie se si considera che l’immobile, per stessa

ammissione del ricorrente, costituisce la sua abitazione primaria.

A tale

proposito, la convenzione d’utilizzazione prodotta agli atti dell’incarto

fiscale in sede di reclamo non è di nessun aiuto, ove si pensi appena che la

stessa è stata in definitiva sottoscritta dal solo ricorrente (quale persona

fisica e quale rappresentante delle due ditte). Più decisiva è invece la

circostanza, accertata dall’autorità di tassazione, che le tasse per la

raccolta dei rifiuti prelevate nel condominio in discussione si riferiscano

tutte a economie domestiche private, ad esclusione quindi di ditte, magazzini e

qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale. A

questo proposito, non va poi dimenticato che il ricorrente non ha nemmeno

tentato di comprovare, tramite per esempio la produzione di una domanda di

cambiamento di destinazione presentata al Municipio, l’effettiva presenza delle

due società nell’appartamento di __________. Da informazioni assunte presso

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche risulta infine che sia la __________

sia la __________ già pagano una pigione nei rispettivi Cantoni di sede, mentre

registrano a contabilità costi per il personale assai contenuti, ciò che contribuisce

ad alimentare il sospetto che la loro reale occupazione dell’immobile non

corrisponda nemmeno lontanamente alle rispettive quote di partecipazione del

47.

% e del 43.5%.

2.5

In simili

circostanze, assodata e del resto nemmeno contestata la stretta vicinanza del

ricorrente alle due società, di cui è azionista unico (della

__________) e socio gerente (della __________), la discrepanza esistenze tra le

rispettive quote di partecipazione e la reale occupazione dell’appartamento di __________

non può che essere esaminata nell’ottica delle cosiddette prestazioni

valutabili in denaro, imponibili come reddito da sostanza mobiliare a’ sensi degli

art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

3.

3.1.

La

dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili”

che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; v. inoltre

CDT n. 80.2000.31 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):

·

una prestazione da parte della società, senza

una corrispondente controprestazione;

·

il fatto che la prestazione si traduca in un

vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe

stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·

il fatto che il menzionato carattere della

prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia

riconoscibile da parte degli organi societari.

3.2

Da parte

sua, la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto

modo di stabilire che costituisce distribuzione dissimulata di utile il

rimborso della pigione della casa abitata dall’azionista, nella misura in cui

eccede la quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino

della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998), ma anche la messa a

disposizione a prezzo di favore di un appartamento alla ex-moglie del presidente

della società (CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993). Proprio quest’ultimo caso e,

più in generale, la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al

dipendente o all’azionista della società, oppure la corresponsione di un

affitto inferiore a quello normalmente dovuto, costituisce un esempio classico

di prestazione valutabile in denaro (cfr. Bernardoni/Duchini,

La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 433).

3.3

Tornando

al caso in esame, in virtù dei chiari disposti di legge, è quindi immediatamente

evidente che almeno una percentuale del valore locativo imposto alla __________

e alla __________, in base alle loro rispettive quote di partecipazione, debba

essere tassato anche al ricorrente, sotto forma di reddito da sostanza mobiliare.

Spetterà

all’autorità di tassazione determinare il valore delle prestazioni distribuite

al ricorrente in maniera dissimulata, dopo avere approfondito le attività

svolte dalle due società e le loro esigenze logistiche nel Canton Ticino. Coerentemente

con quanto detto sopra, in nessun caso potrà però essere confermata la decisione

impugnata, con la quale l’autorità fiscale ha ripreso al ricorrente l’intero

valore locativo ad esse attribuito, di complessivi fr. 7'765.–. Come già ampiamente esposto (cfr. punto 2.), questa Camera non ha

infatti nessun motivo per rimettere

in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel nostro Cantone, così

come stabilito dal competente Ufficio di tassazione

delle persone giuridiche.

4.

Alla

luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’autorità di tassazione, per una nuova

commisurazione del reddito da sostanza mobiliare ai sensi

degli art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione sul reddito da

sostanza mobiliare, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster