80.2010.84
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento in comproprietà fra persona fisica e due sue società, prestazione valutabile in denaro
15 novembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2010.84
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CDT
Titolo:
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento in comproprietà fra persona fisica e due sue società, prestazione valutabile in denaro
REDDITO DA SOSTANZA IMMOBILIARE
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 21 cpv. 1 LIFD
art. 19 cpv. 1 let. c LT
art. 20 cpv. 1 LT
art. 61 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2010.84
Lugano
15 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 18 giugno 2010 contro la decisione del 20
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1944, separato, è domiciliato a __________, dove possiede un appartamento
di tre locali, in comproprietà con le ditte __________ di __________ (Canton __________)
e __________ di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente attribuiva all’appartamento citato un
valore locativo di fr. 1'000.–.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 3 marzo 2010, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava in soli fr. 740.– il valore locativo della
sua quota parte dell’immobile (pari all’8.7%). A tale importo aggiungeva però “altri
redditi” per fr. 7'765.–, corrispondenti al valore locativo delle ulteriori quote
appartenenti alla __________ (pari al 47.8%) e alla __________ (pari al 43.5%).
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 2010,
nel quale contestava fra l’altro l’aggiunta di “altri redditi”, sostenendo di
avere a disposizione una sola camera dell’appartamento di __________.
Con
scritto del 29 aprile 2010, in risposta ad una richiesta di informazioni dell’autorità
di tassazione, il contribuente produceva una convenzione d’utilizzo del citato appartamento,
sottoscritta da tutti i comproprietari il 1° agosto 2003, dalla quale emergeva
in particolare che egli aveva a sua esclusiva disposizione una sola stanza (Zimmer
3).
L’autorità
di tassazione, con decisione del 20 maggio 2010, confermava l’aggiunta di
“altri redditi” per fr. 7'765.–, con la seguente motivazione:
L’imposizione
d’altri redditi viene invece confermata in base ai dati e alle informazioni
direttamente assunte presso il Comune di __________, Ufficio controllo
abitanti. L’appartamento di __________ in comproprietà costituisce l’abitazione
primaria del contribuente. I documenti forniti e gli argomenti proposti non
permettono di modificare la posizione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo
stralcio degli “altri redditi”, osservando anzitutto che non spetta
all’autorità di tassazione “determinare la misura dell’utilizzo della proprietà
o intervenire negli accordi tra i comproprietari”. Il ricorrente sottolinea poi
di non essere a conoscenza dei criteri utilizzati per commisurare tali redditi,
concludendo infine che la decisione impugnata si fonderebbe unicamente su supposizioni
delle autorità comunali.
E. Con
scritto del 22 settembre 2011, questa Camera si è rivolta direttamente al ricorrente,
invitandolo a comprovare l’effettiva operatività nel Canton Ticino sia della __________
sia della __________.
In
risposta, con scritto del 7 ottobre 2011, RI 1 ha ribadito la sua posizione, sostenendo in particolare che il valore locativo dell’appartamento di
__________ andava imposto proporzionalmente ai rispettivi investimenti dei tre
comproprietari, come specificato nella dichiarazione d’imposta.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli
art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore,
sono in particolare imponibili quale reddito della sostanza immobiliare i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento
(lett. a) nonché il valore locativo di immobili o di parti di essi, che
il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
In caso
di comproprietà, se l’immobile è abitato da tutti i comproprietari insieme, se
l’immobile è locato a uno solo di essi oppure ancora a una terza persona,
ognuno dei comproprietari deve per principio lasciarsi imputare il valore
locativo, rispettivamente il reddito della locazione, in funzione della sua quota
di partecipazione (decisione TF n.2A.508/2001 del 26 giugno 2002, in: StR 2002
p. 564).
1.2.
Nella
fattispecie, come visto, l’appartamento di __________ è oggetto di una comproprietà
tra il ricorrente, la __________ di __________ e la __________ di __________.
Le rispettive quote di partecipazione dell’8.7% (il ricorrente), del 47.8% (la __________)
e del 43.5% (la __________) sono state definite dagli stessi comproprietari.
Esse non sono peraltro tema di discussione in questa sede, così come
incontestato è il valore locativo attribuito alla quota parte del ricorrente,
che l’autorità di tassazione ha ridotto dai dichiarati fr. 1'000.– a fr. 740.–.
Fatte
queste necessarie premesse, è quindi immediatamente evidente che il valore
locativo dell’immobile, commisurato dall’autorità di tassazione in complessivi
fr. 8'505.–, non presta il fianco a critiche: se l’importo di fr. 740.–
corrisponde ad una quota di partecipazione dell’8.7%, è infatti evidente che
all’intera proprietà debba coincidere un importo di fr. 8'505.–. Nel medesimo
ordine di idee, altrettanto pacifici sono poi gli importi di, rispettivamente,
fr. 4'065.– e fr. 3'700.– attribuiti alle ulteriori quote di comproprietà della
__________ (47.8%) e della __________ (43.5%), peraltro ripresi anche dal competente
Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, senza che le due società
abbiano sollevato alcuna obiezione in merito.
A
prescindere da qualsiasi convenzione interna d’utilizzo dell’immobile, in base
alla stessa impostazione voluta dai tre comproprietari, appare quindi
inoppugnabile la decisione di attribuire un valore locativo di fr. 740.–
direttamente al ricorrente e l’ulteriore importo di fr. 7'765.– alle due
società. Più problematica appare invece la decisione di imporre quest’ultimo
importo anche nella partita fiscale del ricorrente a titolo di “altri redditi”.
Considerandi
2.
2.1.
Per
prassi costante l’utile e il
capitale di una società di capitali sono imponibili – sotto riserva degli utili immobiliari conseguiti dai commercianti d’immobili e dagli impresari costruttori
generali – nel luogo ove essa
ha il suo domicilio fiscale primario, per quanto non abbia dei domicili fiscali
secondari in altri Cantoni, dovuti alla presenza in loco di uno o più
stabilimenti d’impresa (DTF 134 I 303
consid. 2.2 pag. 307 con richiami; v. anche Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 65; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p.
115).
2.2
Ai sensi
dell’art. 61 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LT, sussiste uno stabilimento d’impresa
laddove vi è una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in
parte, l’attività di un’impresa. Questa definizione corrisponde, nel suo
risultato, a quella della legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), il cui art. 21
cpv. 1 lett. b, in assenza di una definizione propria, rinvia ai principi d’interpretazione
posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione
(DTF 134 I 303 consid. 1.2; Bauer-Balmelli/Nyffenegger,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/1, 2ª ediz.
Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID,
p. 63). Conformemente alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza
di uno stabilimento d’impresa quando una società possiede impianti o installazioni
materiali permanenti che formano una parte dell’azienda fuori Cantone e per
mezzo dei quali l’attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata
in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid.
2.
).
2.3
Tornando
al caso in esame, occorre fondamentalmente dirimere se la
__________ e la __________, il cui domicilio fiscale primario si trova nei Cantoni
__________ e __________, possiedano anche uno stabilimento d’impresa nel Canton
Ticino.
Invitato
da questa Camera a comprovare l’effettiva operatività delle due società in
Ticino, il ricorrente, con scritto del 7 ottobre 2010, ha prodotto un estratto del registro di commercio del Canton __________, dal quale emerge che
la __________ dispone di una succursale a __________. Quanto alla __________,
si è invece limitato a sostenere che la stessa ha per il momento un’unica sede
nel Canton __________, ma utilizzerebbe già oggi una parte dell’appartamento in
discussione come ufficio e sala riunioni.
Ora,
l’iscrizione nel registro di commercio di un domicilio fiscale secondario ha
solo valore formale. Essa non consente ancora di concludere per l’esistenza in
loco di una sede fissa di affari, così come non ha nessuna rilevanza dal
profilo fiscale un’affermazione di parte, perlomeno fintantoché non è
accompagnata dai necessari documenti giustificativi. Da informazioni assunte
direttamente da questa Camera presso l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche, risulta tuttavia che una quota dell’utile d’esercizio registrato
dalla __________ (all’incirca del 4%) e dalla __________ (all’incirca del 10%) è
stata effettivamente imposta anche nel Canton Ticino. Seppure minime, tali
percentuali dimostrano inequivocabilmente che le due società dispongono – perlomeno
secondo quanto deciso dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche – di stabilimenti d’impresa nel senso voluto dalla giurisprudenza
federale in materia di divieto della doppia imposizione. In caso contrario, l’autorità
fiscale non avrebbe infatti avuto alcun motivo per aggiungere al valore locativo
corrispondente alle rispettive quote di comproprietà del 47.8% (fr. 4'065.–) e del 43.5% (fr. 3'700.–), anche una parte del risultato
d’esercizio.
2.4
Così
stando le cose, questa Camera non intravvede nessun motivo particolare per
rimettere in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel Canton
Ticino. Perplessità desta invece la reale occupazione dell’appartamento di __________
da parte delle due società, specie se si considera che l’immobile, per stessa
ammissione del ricorrente, costituisce la sua abitazione primaria.
A tale
proposito, la convenzione d’utilizzazione prodotta agli atti dell’incarto
fiscale in sede di reclamo non è di nessun aiuto, ove si pensi appena che la
stessa è stata in definitiva sottoscritta dal solo ricorrente (quale persona
fisica e quale rappresentante delle due ditte). Più decisiva è invece la
circostanza, accertata dall’autorità di tassazione, che le tasse per la
raccolta dei rifiuti prelevate nel condominio in discussione si riferiscano
tutte a economie domestiche private, ad esclusione quindi di ditte, magazzini e
qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale. A
questo proposito, non va poi dimenticato che il ricorrente non ha nemmeno
tentato di comprovare, tramite per esempio la produzione di una domanda di
cambiamento di destinazione presentata al Municipio, l’effettiva presenza delle
due società nell’appartamento di __________. Da informazioni assunte presso
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche risulta infine che sia la __________
sia la __________ già pagano una pigione nei rispettivi Cantoni di sede, mentre
registrano a contabilità costi per il personale assai contenuti, ciò che contribuisce
ad alimentare il sospetto che la loro reale occupazione dell’immobile non
corrisponda nemmeno lontanamente alle rispettive quote di partecipazione del
47.
% e del 43.5%.
2.5
In simili
circostanze, assodata e del resto nemmeno contestata la stretta vicinanza del
ricorrente alle due società, di cui è azionista unico (della
__________) e socio gerente (della __________), la discrepanza esistenze tra le
rispettive quote di partecipazione e la reale occupazione dell’appartamento di __________
non può che essere esaminata nell’ottica delle cosiddette prestazioni
valutabili in denaro, imponibili come reddito da sostanza mobiliare a’ sensi degli
art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.
3.
3.1.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili”
che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; v. inoltre
CDT n. 80.2000.31 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società, senza
una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un
vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe
stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
3.2
Da parte
sua, la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto
modo di stabilire che costituisce distribuzione dissimulata di utile il
rimborso della pigione della casa abitata dall’azionista, nella misura in cui
eccede la quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino
della ditta (CDT n. 80.97.00217 del 2 luglio 1998), ma anche la messa a
disposizione a prezzo di favore di un appartamento alla ex-moglie del presidente
della società (CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993). Proprio quest’ultimo caso e,
più in generale, la messa a disposizione di un appartamento gratuitamente al
dipendente o all’azionista della società, oppure la corresponsione di un
affitto inferiore a quello normalmente dovuto, costituisce un esempio classico
di prestazione valutabile in denaro (cfr. Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 433).
3.3
Tornando
al caso in esame, in virtù dei chiari disposti di legge, è quindi immediatamente
evidente che almeno una percentuale del valore locativo imposto alla __________
e alla __________, in base alle loro rispettive quote di partecipazione, debba
essere tassato anche al ricorrente, sotto forma di reddito da sostanza mobiliare.
Spetterà
all’autorità di tassazione determinare il valore delle prestazioni distribuite
al ricorrente in maniera dissimulata, dopo avere approfondito le attività
svolte dalle due società e le loro esigenze logistiche nel Canton Ticino. Coerentemente
con quanto detto sopra, in nessun caso potrà però essere confermata la decisione
impugnata, con la quale l’autorità fiscale ha ripreso al ricorrente l’intero
valore locativo ad esse attribuito, di complessivi fr. 7'765.–. Come già ampiamente esposto (cfr. punto 2.), questa Camera non ha
infatti nessun motivo per rimettere
in discussione la presenza di stabilimenti d’impresa nel nostro Cantone, così
come stabilito dal competente Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche.
4.
Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, la decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’autorità di tassazione, per una nuova
commisurazione del reddito da sostanza mobiliare ai sensi
degli art. 19 cpv. 1 lett. c LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona per una nuova decisione sul reddito da
sostanza mobiliare, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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