80.2010.85
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sostituzione tenda avvolgibile con tettoia, risanamento legnaia, migliorie
17 agosto 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2010.85
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sostituzione tenda avvolgibile con tettoia, risanamento legnaia, migliorie
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.85
Lugano
17 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 giugno 2010 contro la decisione del 20
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1
è proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, dove dispone di un
appartamento in cui abita con la famiglia e di locali ceduti in locazione alla __________
__________.
È inoltre
proprietario del mapp. n. __________, su cui sorge una casa di vacanza ai__________.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente e la moglie RI 2 dichiaravano i seguenti
redditi della sostanza immobiliare:
per il
mapp. n. __________: fr. 19'600.–
per il
mapp. n. __________: fr. 2'400.–
Facevano
inoltre valere le seguenti spese di gestione, amministrazione e manutenzione:
·
per il mapp. n. __________:
o
acqua potabile e acqua industriale fr. 206.–
o
fognatura, spazzatura e depurazione fr. 80.–
o
premi d’assicurazione fr. 1’582.–
o
manutenzione fr. 9'311.–
o
totale fr. 11'179.–
·
per il mapp. n. __________:
o
premi d’assicurazione fr. 618.–
o
manutenzione fr. 2'749.–
o
totale fr. 3'412.–
In una
comunicazione allegata alla dichiarazione, i contribuenti spiegavano che fra le
spese di manutenzione della casa d’abitazione figuravano in particolare quelle
per la posa di una tettoia (fr. 5'963.–). A causa di infiltrazioni d’acqua,
avevano chiesto un preventivo per rifare la copertura e l’isolazione della
terrazza al 1° piano antistante al giardino d’inverno, ma il costo preventivato
(fr. 9'146.–) era superiore a quello per la posa della tettoia.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD con decisione del 24 febbraio 2010, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 83'500.– per
l’IC ed in fr. 109'000.– per l’IFD. Per quanto attiene alle spese di gestione,
amministrazione e manutenzione degli immobili, le ammetteva limitatamente a fr.
5'277.– e precisamente:
·
per il mapp. n. __________:
o
acqua potabile e acqua industriale fr. –.–
o
fognatura, spazzatura e depurazione fr. –.–
o
premi d’assicurazione fr. 1’582.–
o
manutenzione fr. 1’962.–
o
totale fr. 3'544.–
·
per il mapp. n. __________
o
premi d’assicurazione fr. 618.–
o
manutenzione fr. 1’500.–
o
totale fr. 2’118.–
La
decisione era così motivata:
Abitazione
primaria: la spesa per la formazione della nuova tettoia non può essere posta
in deduzione, la giustificazione fatta valere dal contribuente non si può
ammettere come sostitutiva dell’intervento __________, tenuto conto del
preventivo di spesa del 19.01.2009.
Abitazione
secondaria: deduzione ammessa parzialmente a fr. 1'500.– tenuto conto delle
nuove strutture costruite, degli ampliamenti, in base ai dati in possesso
dell’Ufficio.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 marzo 2010
all’Ufficio di tassazione, postulando il riconoscimento integrale delle spese
di manutenzione fatte valere.
In
relazione all’abitazione primaria, ribadivano che, a causa delle infiltrazioni
d’acqua constatate in casa, avrebbero dovuto risanare la terrazza-tetto,
intervento il cui costo era stato preventivato in fr. 9'146.–. Avevano allora
optato per un’alternativa meno dispendiosa, consistente nella posa di una
tettoia, che a loro avviso non aveva comportato una miglioria, non avendo reso
abitabile la terrazza.
Per
l’abitazione secondaria, argomentavano che le spese sostenute si riferivano al
risanamento di una legnaia risalente agli anni ’70, che era pericolante.
L’autorità
fiscale si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 1° aprile 2010, chiedendo
loro di documentare meglio i lavori relativi all’abitazione secondaria. Il 21
aprile 2010, i contribuenti inviavano delle fotografie della legnaia prima e
dopo l’intervento.
Con
decisione del 20 maggio 2010, l’autorità di tassazione respingeva il reclamo,
con la seguente motivazione:
In base alle
informazioni e ai documenti di cui l’Ufficio di tassazione è in possesso
nessuna componente di manutenzione può essere ammessa rispetto ai lavori di
costruzione della tettoia presso l’abitazione primaria di __________.
Le spese già
ammesse per l’abitazione secondaria (__________) certo bastano a coprire la
componente di manutenzione d’immobile che soltanto molto generosamente può
essere rilevata rispetto alla costruzione della legnaia. In sostanza quanto già
molto generosamente ammesso nella primaria decisione esclude la possibilità di
riconoscere ulteriori possibili costi fatti valere in deduzione dai
contribuenti.
Le
classificazioni di spesa già ammesse devono senz’altro essere almeno
confermate.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile tutte le
spese sostenute per gli interventi sugli immobili di loro proprietà. Per quanto
concerne la casa d’abitazione, oltre alla costruzione della tettoia, chiedono
la deduzione delle spese per il collaudo anti incendio e per il controllo
dell’impianto elettrico. Postulano inoltre la deduzione “dell’imposta sul valore
degli immobili”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re
R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del
24 agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:
·
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale,
l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
·
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito
lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale,
l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.3.
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore.
Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che
servono in parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le
spese effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di
manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà
la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una
suddivisione della spesa effettuata, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).
2. 2.1.
Nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione, oltre a tutti i
premi d’assicurazione fatti valere, anche spese di manutenzione per le due
case, rispettivamente nella misura di fr. 1'962.– per l’abitazione primaria e
di fr. 1'500.– per quella di vacanza.
Nel primo
caso, l’importo è composto da numerose piccole spese per l’acquisto di
materiale vario (viti, tasselli, canali per cavi elettrici, silicone, vernici,
neon, lampadine ecc.), oltre che di una cabina doccia. Sono state escluse
invece le spese per la tettoia (fr. 4'856.–) e per i lavori del lattoniere (fr.
1'108.–), come pure quelle per il collaudo antincendio (fr. 350.–) e per il
controllo dell’impianto elettrico (RASI; fr. 650.–).
Nel
secondo caso, per tutti i costi connessi con il risanamento della legnaia,
l’Ufficio ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 1'500.–, invece di quello di
fr. 2'794.–, fatto valere dai ricorrenti.
2.2.
In
relazione alla costruzione della tettoia sul tetto-terrazzo della casa
d’abitazione primaria, si tratta evidentemente di un costo di investimento.
Come si evince dalle fotografie prodotte dagli insorgenti, prima dell’intervento
vi era già una tettoia su parte della facciata interessata. Per effetto dei
lavori in discussione, la tettoia esistente è stata praticamente prolungata
fino a coprire l’intera lunghezza della facciata. Rispetto alla sistemazione precedente,
caratterizzata dall’esistenza di una semplice tenda avvolgibile, è difficile
negare che vi sia stato un miglioramento qualitativo, che non può certo essere
qualificato manutenzione. Diversa sarebbe stata la valutazione se si fosse
proceduto alla riparazione della tenda esistente od alla sua sostituzione con
una nuova. Ma sostituire una tenda da sole in tela con una tettoia coperta con
tegole costituisce un intervento che non può certo essere considerato
manutenzione.
La
circostanza che i ricorrenti abbiano deciso di posare la tettoia quale
soluzione alternativa, e più vantaggiosa, rispetto al risanamento dello stesso
tetto-terrazza, è ininfluente. Se davvero il tetto necessitava di un
risanamento, a causa del deterioramento del materiale isolante, non è certo con
la posa di una tettoia che il problema viene risolto. Altrimenti detto, una
manutenzione del tetto presuppone che si intervenga sul tetto stesso che è
risultato danneggiato.
2.3.
Passando
alla legnaia situata in prossimità della casa di vacanza ai __________, la
decisione impugnata, che ha ammesso quasi metà dei costi fatti valere dai contribuenti,
appare effettivamente generosa. La cosiddetta legnaia è infatti una costruzione
indipendente dalla casa stessa e non è neppure censita, tanto è vero che, come
ha potuto constatare l’autorità di tassazione, gli interventi in discussione
sono avvenuti senza che fosse stata inoltrata all’autorità comunale una domanda
di costruzione o anche solo una notifica. La situazione descritta sarebbe già
sufficiente per escludere che qualsiasi intervento su una simile costruzione
possa essere qualificato manutenzione immobiliare.
In ogni
caso, anche a questo proposito, il semplice confronto fra la situazione precedente
l’intervento e quella successiva, come si può osservare dalla documentazione
fotografica prodotta dai ricorrenti, non fa altro che avvalorare la conclusione
che precede. Il lavoro intrapreso ha indubbiamente migliorato la qualità della
costruzione, rendendola molto più solida e resistente alle intemperie.
3. 3.1.
Gli
insorgenti chiedono poi la deduzione delle spese per il collaudo antincendio
(fr. 350.–) e per il controllo dell’impianto elettrico (fr. 650.–), come pure
dell’imposta “sul valore degli immobili”.
I primi
due costi erano già stati chiesti in deduzione con la dichiarazione fiscale, il
terzo con il reclamo. Nella decisione impugnata, tuttavia, l’autorità di
tassazione non ha spiegato perché ne abbia negato la deduzione dal reddito
imponibile dei ricorrenti.
3.2.
Si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv.
1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere
motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109
con relativi riferimenti).
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e
pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1;
inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione
deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Nella
fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata
ai requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione
della deduzione delle spese per il collaudo antincendio e per il controllo
dell’impianto elettrico come pure delle imposte immobiliari.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata su questi
aspetti.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è solo parzialmente posta a carico
dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui si riferisce alle spese di manutenzione degli immobili in senso
stretto, il ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui si riferisce alle spese per il collaudo antincendio e per il controllo
dell’impianto elettrico come pure alle imposte immobiliari, la decisione su
reclamo del 20 maggio 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 900.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 990.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (660.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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