80.2010.87
Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa vendita di un immobile all'estero, accertamento
28 settembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2010.87
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa vendita di un immobile all'estero, accertamento
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.87
Lugano
28 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: __________, __________
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 giugno 2010 contro la decisione del 27
maggio 2010 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1974, coniugato, lavora alle dipendenza della __________ di __________,
società con scopo l’acquisto, la vendita, l’import-export di macchine da caffè
e prodotti affini. La moglie RI 2, nata nel 1977, gestisce una propria attività
di estetista.
Non
avendo i coniugi __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante
un primo richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con
decisione del 21 agosto 2009, infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare
di fr. 300.– ed attribuiva loro un termine di 30 giorni per adempiere i loro obblighi
procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio.
B. Con
successiva decisione del 28 ottobre 2009, l’autorità di tassazione notificava
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, allestita d’ufficio a causa
della loro mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr.
53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD. Nella motivazione allegata,
l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo
con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo
avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai necessari mezzi di prova.
C. I
contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con
reclamo del 24 novembre 2009, producendo (finalmente) il modulo per la
dichiarazione d’imposta, nel quale esponevano un reddito di, rispettivamente,
fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.– la moglie.
Con
scritto del 9 dicembre 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai
contribuenti, chiedendo loro di presentare, fra l’altro, la contabilità
dell’attività indipendente della moglie e giustificare la provenienza dei
capitali utilizzati per aumentare di oltre 290'000 franchi i risparmi depositati
in banca.
A tali
richieste non veniva dato nessun seguito, nemmeno dopo un sollecito raccomandato
del 16 marzo 2010.
D. L’autorità
di tassazione, con decisione su reclamo del 27 maggio 2010, commisurava il
reddito imponibile dei contribuenti in fr. 296'900.– per l’IC ed in fr.
313'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto a quanto
dichiarato “altri redditi” per fr. 250'000.–, spiegando nell’allegata motivazione
che tale importo era stato stabilito “per mancanza di disponibilità finanziaria”.
Confermava inoltre in fr. 20'000.– il reddito dell’attività indipendente della
moglie, così come stimato nella prima decisione di tassazione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano
sia l’aggiunta di altri redditi sia la misura dei ricavi della moglie, che
chiedono vengano ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–.
A
sostegno della loro disponibilità finanziaria, i ricorrenti producono un avviso
di accredito bancario per un ammontare di fr. 460'506.–, valuta 11
aprile 2007, apparentemente ricavato dalla vendita di un appartamento a __________.
Osservano quindi che l’attività di estetista della contribuente è molto
limitata, in quanto “deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In
applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero
distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,
p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche
quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della
fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435).
1.2.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una
simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
i coniugi RI 1 sono stati dapprima assoggettati ad una tassazione d’ufficio, non
avendo ottemperato ai propri obblighi procedurali, nemmeno dopo una diffida ed una multa disciplinare. Il loro reddito imponibile è
così stato stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione in fr.
53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD.
Solo in sede di reclamo, i
ricorrenti hanno (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta
2007.
con i relativi allegati, indicando fra l’altro di avere percepito un reddito
da attività lucrativa di, rispettivamente, fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.–
la moglie. Sulla scorta di tale documentazione, l’autorità di tassazione ha così
potuto allestire il seguente calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno
2007, che ha debitamente sottoposto ai ricorrenti per osservazioni (cfr.
raccomandata del 16 marzo 2010):
Entrate
Uscite
Attivi:
titoli, capitali e numerario
290'406
costi di costruzione
380'000
Passivi:
debiti privati
383'464
Proventi:
salario marito
58'601
redditi moglie
5'000
redditi titoli e capitali
2'823
affitti incassati
13'830
Oneri:
spese professionali
3'200
contributi AVS, 2. e 3. pilastro
6'077
oneri assicurativi
10'000
spese immobili
4'150
interessi passivi
17'380
imposte
2'000
Totale entrate/uscite
463'718
735'213
Ammanco annuo
271'495
2.2
Tra le
uscite dell’anno 2007, a colpire non sono tanto i costi di ristrutturazione
degli stabili di __________ (mapp. __________), peraltro compensati dal
corrispondente aumento dei debiti privati, quanto piuttosto l’incremento di
oltre 290'000 franchi riscontrato nella voce “titoli,
capitali e numerario”.
Sulla
base di questo particolare coefficiente, non avendo peraltro ricevuto alcuna
risposta alle sue richieste di documentazione del 9 dicembre 2009 e del 16
marzo 2010, con successiva decisione del 27 maggio 2010, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona ha infine modificato la propria tassazione d’ufficio,
commisurando il reddito imponibile dei contribuenti in ben fr. 296'900.– per l’IC ed in ben fr. 313'600.– per l’IFD. L’autorità
ha in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri
redditi” per fr. 250'000.–, confermando inoltre in fr. 20'000.– il reddito
dell’attività indipendente della moglie, così come stimato nella sua prima
decisione.
2.3
In questa
sede, i ricorrenti non contestano il principio di una tassazione per apprezzamento
fondata sul calcolo della loro disponibilità finanziaria. Essi pretendono però
che venga riconosciuto, fra le entrate dell’anno 2007, un ulteriore importo
proveniente dalla vendita di un appartamento a __________, di proprietà del
padre del contribuente. A tale proposito, producono per la prima volta dinanzi
a questa Camera un avviso di accredito bancario per un ammontare di complessivi
fr. 460'506.–, postulando lo stralcio dell’importo di fr. 250'000.–, esposto
dall’autorità di tassazione quale reddito d’altra fonte.
Alla luce
di questo nuovo elemento, il calcolo delle entrate e delle uscite potrebbe
effettivamente lasciare emergere un’eccedenza, tale da far apparire ormai
insostenibile il reddito d’altra fonte stabilito dall’Ufficio di tassazione in
via valutativa. Sennonché, le spiegazioni rese dai ricorrenti risultano
incomplete e nemmeno sufficientemente comprovate. Non è in particolare dato
sapere se abbiano potuto beneficiare dell’intero capitale di fr. 460'506.– (il
conto bancario su cui è stata accreditata la somma in discussione è infatti
cointestato anche ai genitori del ricorrente) e soprattutto a che titolo ne
abbiano potuto disporre: donazione, mutuo oppure altro ancora. D’altra parte,
degli approfondimenti si giustificano anche in merito all’asserita vendita dell’appartamento
di __________, specie se si considerano le limitate possibilità di verifica di
cui il fisco dispone nei rapporti giuridici internazionali. A tale proposito,
risulta quindi essenziale la produzione, quali mezzi di prova, del contratto di
compravendita dell’immobile e di eventuali convenzioni sottoscritte dal
ricorrente e dai suoi genitori.
2.4
A questa
Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra
descritti, avvertendo i contribuenti che qualora non dovessero dar seguito alle
sue precise richieste di informazioni, omettendo così nuovamente di adempiere i
propri obblighi di collaborazione, non potrà fare altro che confermare il
reddito d’altra fonte, così come stimato in base all'attuale calcolo della loro
disponibilità finanziaria.
3.
3.1.
Come già anticipato, una seconda
censura concerne la commisurazione del reddito da attività lucrativa
indipendente della moglie, che l’Ufficio di tassazione ha commisurato per apprezzamento in fr. 20'000.–, sull’esempio di quanto già tassato negli
anni precedenti. I ricorrenti chiedono in questa sede che i proventi vengano
ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–, limitandosi però a sostenere che
l’attività di estetista della contribuente sarebbe molto limitata, in quanto
“deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.
3.2
Secondo
gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da
attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità
commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi
obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere
i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b,
n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296)
3.3
Secondo costante giurisprudenza,
i requisiti che le “distinte” devono adempiere dipendono dalla
situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e
dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza
aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale
(sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n.2A.272/2003 consid. 4;
Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad
art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto
sembrano sostenere i ricorrenti, che nel gravame qui in esame si limitano ad
affermare che l’attività di estetista della moglie sarebbe molto limitata, senza
tuttavia produrre il benché minimo documento contabile, la procedura fiscale è pure
retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD
sia secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con i
contribuenti le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. A questi ultimi è in particolare imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art. 200 LT).
3.4
In simili
circostanze ed in mancanza di altri elementi utili, è quindi immediatamente
evidente che il reddito aziendale della moglie non poteva che essere definito
per apprezzamento. Qualora i ricorrenti dovessero nuovamente rifiutarsi di
produrre la documentazione contabile più volte richiesta, all’autorità di
tassazione non resterà pertanto che confermare, nel pieno rispetto dell’onere
della prova, l’importo di fr. 20'000.– già tassato nei precedenti periodi
fiscali, che tutto sommato appare ancora prudenziale.
4.
La
decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è conseguentemente annullata e gli atti
ritornati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione,
dopo aver proceduto agli accertamenti indicati ai punti 2.4. e 3.4.
In
concreto, una migliore collaborazione sin dal principio della procedura di tassazione,
avrebbe verosimilmente consentito di evitare il presente ricorso. Si giustifica
pertanto di caricare, al di là dell’esito del gravame, tassa di giustizia e
spese processuali ai ricorrenti (art. 231 cpv. 3 LT).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è annullata e gli atti ritornati
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione, dopo
aver proceduto ai necessari accertamenti.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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