Lexipedia

Decisione

80.2010.87

Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa vendita di un immobile all'estero, accertamento

28 settembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1974, coniugato, lavora alle dipendenza della __________ di __________,

società con scopo l’acquisto, la vendita, l’import-export di macchine da caffè

e prodotti affini. La moglie RI 2, nata nel 1977, gestisce una propria attività

di estetista.

Non

avendo i coniugi __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2007, nonostante

un primo richiamo ed una diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona, con

decisione del 21 agosto 2009, infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare

di fr. 300.– ed attribuiva loro un termine di 30 giorni per adempiere i loro obblighi

procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio.

B. Con

successiva decisione del 28 ottobre 2009, l’autorità di tassazione notificava

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2007, allestita d’ufficio a causa

della loro mancata collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr.

53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD. Nella motivazione allegata,

l’autorità precisava che la tassazione avrebbe potuto essere contestata solo

con il motivo che era manifestamente inesatta e che in tal caso il reclamo

avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai necessari mezzi di prova.

C. I

contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione, con

reclamo del 24 novembre 2009, producendo (finalmente) il modulo per la

dichiarazione d’imposta, nel quale esponevano un reddito di, rispettivamente,

fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.– la moglie.

Con

scritto del 9 dicembre 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai

contribuenti, chiedendo loro di presentare, fra l’altro, la contabilità

dell’attività indipendente della moglie e giustificare la provenienza dei

capitali utilizzati per aumentare di oltre 290'000 franchi i risparmi depositati

in banca.

A tali

richieste non veniva dato nessun seguito, nemmeno dopo un sollecito raccomandato

del 16 marzo 2010.

D. L’autorità

di tassazione, con decisione su reclamo del 27 maggio 2010, commisurava il

reddito imponibile dei contribuenti in fr. 296'900.– per l’IC ed in fr.

313'600.– per l’IFD. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto a quanto

dichiarato “altri redditi” per fr. 250'000.–, spiegando nell’allegata motivazione

che tale importo era stato stabilito “per mancanza di disponibilità finanziaria”.

Confermava inoltre in fr. 20'000.– il reddito dell’attività indipendente della

moglie, così come stimato nella prima decisione di tassazione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano

sia l’aggiunta di altri redditi sia la misura dei ricavi della moglie, che

chiedono vengano ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–.

A

sostegno della loro disponibilità finanziaria, i ricorrenti producono un avviso

di accredito bancario per un ammontare di fr. 460'506.–, valuta 11

aprile 2007, apparentemente ricavato dalla vendita di un appartamento a __________.

Osservano quindi che l’attività di estetista della contribuente è molto

limitata, in quanto “deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In

applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una

tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre invero

distinguere quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID,

p. 726). L’onere probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche

quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della

fattispecie fiscalmente rilevante (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435).

1.2.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

Una

simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

i coniugi RI 1 sono stati dapprima assoggettati ad una tassazione d’ufficio, non

avendo ottemperato ai propri obblighi procedurali, nemmeno dopo una diffida ed una multa disciplinare. Il loro reddito imponibile è

così stato stabilito per apprezzamento dall’autorità di tassazione in fr.

53'100.– per l’IC ed in fr. 69'800.– per l’IFD.

Solo in sede di reclamo, i

ricorrenti hanno (finalmente) presentato la dichiarazione d’imposta

2007.

con i relativi allegati, indicando fra l’altro di avere percepito un reddito

da attività lucrativa di, rispettivamente, fr. 58'601.– il marito e fr. 5'000.–

la moglie. Sulla scorta di tale documentazione, l’autorità di tassazione ha così

potuto allestire il seguente calcolo delle entrate e delle uscite per l’anno

2007, che ha debitamente sottoposto ai ricorrenti per osservazioni (cfr.

raccomandata del 16 marzo 2010):

Entrate

Uscite

Attivi:

titoli, capitali e numerario

290'406

costi di costruzione

380'000

Passivi:

debiti privati

383'464

Proventi:

salario marito

58'601

redditi moglie

5'000

redditi titoli e capitali

2'823

affitti incassati

13'830

Oneri:

spese professionali

3'200

contributi AVS, 2. e 3. pilastro

6'077

oneri assicurativi

10'000

spese immobili

4'150

interessi passivi

17'380

imposte

2'000

Totale entrate/uscite

463'718

735'213

Ammanco annuo

271'495

2.2

Tra le

uscite dell’anno 2007, a colpire non sono tanto i costi di ristrutturazione

degli stabili di __________ (mapp. __________), peraltro compensati dal

corrispondente aumento dei debiti privati, quanto piuttosto l’incremento di

oltre 290'000 franchi riscontrato nella voce “titoli,

capitali e numerario”.

Sulla

base di questo particolare coefficiente, non avendo peraltro ricevuto alcuna

risposta alle sue richieste di documentazione del 9 dicembre 2009 e del 16

marzo 2010, con successiva decisione del 27 maggio 2010, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona ha infine modificato la propria tassazione d’ufficio,

commisurando il reddito imponibile dei contribuenti in ben fr. 296'900.– per l’IC ed in ben fr. 313'600.– per l’IFD. L’autorità

ha in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri

redditi” per fr. 250'000.–, confermando inoltre in fr. 20'000.– il reddito

dell’attività indipendente della moglie, così come stimato nella sua prima

decisione.

2.3

In questa

sede, i ricorrenti non contestano il principio di una tassazione per apprezzamento

fondata sul calcolo della loro disponibilità finanziaria. Essi pretendono però

che venga riconosciuto, fra le entrate dell’anno 2007, un ulteriore importo

proveniente dalla vendita di un appartamento a __________, di proprietà del

padre del contribuente. A tale proposito, producono per la prima volta dinanzi

a questa Camera un avviso di accredito bancario per un ammontare di complessivi

fr. 460'506.–, postulando lo stralcio dell’importo di fr. 250'000.–, esposto

dall’autorità di tassazione quale reddito d’altra fonte.

Alla luce

di questo nuovo elemento, il calcolo delle entrate e delle uscite potrebbe

effettivamente lasciare emergere un’eccedenza, tale da far apparire ormai

insostenibile il reddito d’altra fonte stabilito dall’Ufficio di tassazione in

via valutativa. Sennonché, le spiegazioni rese dai ricorrenti risultano

incomplete e nemmeno sufficientemente comprovate. Non è in particolare dato

sapere se abbiano potuto beneficiare dell’intero capitale di fr. 460'506.– (il

conto bancario su cui è stata accreditata la somma in discussione è infatti

cointestato anche ai genitori del ricorrente) e soprattutto a che titolo ne

abbiano potuto disporre: donazione, mutuo oppure altro ancora. D’altra parte,

degli approfondimenti si giustificano anche in merito all’asserita vendita dell’appartamento

di __________, specie se si considerano le limitate possibilità di verifica di

cui il fisco dispone nei rapporti giuridici internazionali. A tale proposito,

risulta quindi essenziale la produzione, quali mezzi di prova, del contratto di

compravendita dell’immobile e di eventuali convenzioni sottoscritte dal

ricorrente e dai suoi genitori.

2.4

A questa

Camera non resta quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti sopra

descritti, avvertendo i contribuenti che qualora non dovessero dar seguito alle

sue precise richieste di informazioni, omettendo così nuovamente di adempiere i

propri obblighi di collaborazione, non potrà fare altro che confermare il

reddito d’altra fonte, così come stimato in base all'attuale calcolo della loro

disponibilità finanziaria.

3.

3.1.

Come già anticipato, una seconda

censura concerne la commisurazione del reddito da attività lucrativa

indipendente della moglie, che l’Ufficio di tassazione ha commisurato per apprezzamento in fr. 20'000.–, sull’esempio di quanto già tassato negli

anni precedenti. I ricorrenti chiedono in questa sede che i proventi vengano

ridotti all’importo dichiarato di fr. 5'000.–, limitandosi però a sostenere che

l’attività di estetista della contribuente sarebbe molto limitata, in quanto

“deve occuparsi della figlia portatrice di gravissima malattia”.

3.2

Secondo

gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei

prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere

i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b,

n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296)

3.3

Secondo costante giurisprudenza,

i requisiti che le “distinte” devono adempiere dipendono dalla

situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e

dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza

aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale

(sentenza del Tribunale federale del 13 dicembre 2003 n.2A.272/2003 consid. 4;

Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad

art. 125 LIFD, p. 297). In effetti, contrariamente a quanto

sembrano sostenere i ricorrenti, che nel gravame qui in esame si limitano ad

affermare che l’attività di estetista della moglie sarebbe molto limitata, senza

tuttavia produrre il benché minimo documento contabile, la procedura fiscale è pure

retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD

sia secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con i

contribuenti le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. A questi ultimi è in particolare imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; art. 200 LT).

3.4

In simili

circostanze ed in mancanza di altri elementi utili, è quindi immediatamente

evidente che il reddito aziendale della moglie non poteva che essere definito

per apprezzamento. Qualora i ricorrenti dovessero nuovamente rifiutarsi di

produrre la documentazione contabile più volte richiesta, all’autorità di

tassazione non resterà pertanto che confermare, nel pieno rispetto dell’onere

della prova, l’importo di fr. 20'000.– già tassato nei precedenti periodi

fiscali, che tutto sommato appare ancora prudenziale.

4.

La

decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è conseguentemente annullata e gli atti

ritornati all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione,

dopo aver proceduto agli accertamenti indicati ai punti 2.4. e 3.4.

In

concreto, una migliore collaborazione sin dal principio della procedura di tassazione,

avrebbe verosimilmente consentito di evitare il presente ricorso. Si giustifica

pertanto di caricare, al di là dell’esito del gravame, tassa di giustizia e

spese processuali ai ricorrenti (art. 231 cpv. 3 LT).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 27 maggio 2010 è annullata e gli atti ritornati

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona perché adotti una nuova decisione, dopo

aver proceduto ai necessari accertamenti.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster