Lexipedia

Decisione

80.2010.9

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, infermiera specializzata e terapista complementare, corsi in terapie complementari, non legati all'attività dipendente

2 giugno 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di formazione infermiera, lavora al 90% alle dipendenze della __________ e il restante

10% come terapista complementare indipendente.

Nella dichiarazione fiscale 2008, la contribuente indicava di aver

conseguito un reddito da attività dipendente di fr. 69'485, una perdita di fr.

14'668 proveniente dall’attività indipendente accessoria, facendo inoltre

valere, fra le altre, spese di perfezionamento professionale di fr. 3'827.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 28 ottobre 2009, l’Ufficio di

tassazione di Locarno stralciava le spese di perfezionamento professionale, limitandosi

ad affermare che non erano deducibili e “da considerare nel reddito di attività

indipendente”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 novembre 2009,

riproponendo la deduzione delle spese di perfezionamento professionale e

aumentandole a fr. 14'084.

L’autorità

di tassazione respingeva nuovamente le richieste, con decisione del 16 dicembre

2009 così motivata:

[…]

I costi sostenuti sono da

considerare di ulteriore formazione e non deducibili. Detti costi non concernono

infatti un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa, rispettivamente esercitata, quanto piuttosto una nuova formazione. Buona parte delle spese, indicate in fr. 14'084, concernono una nuova formazione e non possono essere riconosciute. Le stesse spese sono inoltre dedotte sia dal salario (fr. 3'827) e una seconda volta incluse nei costi dell’attività indipendente (fr. 9'999).

Questi costi non potranno essere riconosciuti dagli utili futuri.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

il mancato riconoscimento delle spese di perfezionamento sostenendo che le

nuove conoscenze teoriche e pratiche da lei acquisite sarebbero da lei

“utilizzate soprattutto per la professione dipendente presso la Casa anziani __________”.

La ricorrente argomentta inoltre, che nei periodi fiscali precendenti

l’autorità di tassazione le avrebbe concesso le deduzioni ora negate.

Nelle

proprie osservazioni del 20 gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione conferma la precedente decisione “motivata dalla sola valutazione che si trattasse di corsi

di formazione e non di perfezionamento”.

Diritto

1. 1.1.

Per

l'art. 25 cpv. 1 lett. d LT e per l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD,

dal reddito di un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi, vi sono le spese di

formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

1.2.

Come già

detto, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 Decreto cit.). Non è

invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33

lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8 cpv. 2 del decreto sopraccitato).

Anche per

quanto concerne l'IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del DFF sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, ancora una volta, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza cit.; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese

necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l'esercizio di una profess ione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi

superiori, ecc. (STF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono

invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di

mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare

le nuove e crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per

ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese

per corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono

inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile

o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; STF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza).

1.4.

Nella

sentenza del 18 dicembre 2003 (Inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p.

451) il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione

tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l'esercizio di

un'attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria,

dall'altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i

costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con l'attività

esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro, precisando

nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e attività

esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze che

vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal perfezionamento i

costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una formazione

ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale rispetto

all'attività svolta.

L'Alta

Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui

scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente

differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione,

non sono spese di perfezionamento secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.

1.5.

In

un’altra sentenza (Inc.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in particolare consid. 3.1.1-3.1.2 = RF

61/2006 p. 41 ss = RDAF

2006 II p. 133 ss), il Tribunale federale ha osservato che gli oneri

finanziari legati alla formazione postdiploma, che permette alla contribuente

di esercitare la professione di “medico specialista” in psichiatria e

psicoterapia, costituisce una vera e propria formazione professionale. Infatti,

questa formazione supplementare conferisce alla contribuente un titolo che le

permette di migliorare la propria posizione professionale. La specializzazione

in medicina non solo consiste in un approfondimento e in un consolidamento

delle conoscenze già esistenti, ma comporta un’acquisizione di conoscenze

specialistiche sostanziali e l’ottenimento di un titolo supplementare, che

permette anche di esercitare la professione di medico in modo indipendente.

Inoltre,

l’Alta Corte ha poi ritenuto, nella stessa sentenza, che è particolarmente importante,

per quanto attiene all’ammissibilità delle deduzioni dei costi della formazione

supplementare, procedere a un confronto tra la formazione di base già esistente

e le nuove conoscenze apprese, senza però dimenticare di considerare anche la

professione esercitata e gli effetti della formazione ulteriore su tale lavoro

e sull’attività futura (cfr. consid. 3.2).

Considerandi

2.

2.1.

Nel periodo fiscale in discussione, la ricorrente ha svolto parallelamente due attività lucrative: una,

dipendente, quale infermiera diplomata presso la Casa per anziani__________ __________, con un grado di occupazione da lei stessa quantificato

nel 90%; ed una, indipendente, quale terapista complementare, nel rimanente 10%

del suo tempo di lavoro. Per quanto concerne questa seconda attività, l’Ufficio di sanità del Canton Ticino l’ha autorizzata al libero esercizio della professione nel settembre 2005.

La

contribuente ha poi conseguito un certificato di terapista olista del corpo (ganzheitliche

Körpertherapie) nel 2007, un certificato in terapia cranio sacrale nel 2007 ed un certificato di terapista in bioenergia nel 2006 e la relativa maestria

nel 2007.

I corsi

per i quali fa valere la deduzione dal reddito imponibile del periodo fiscale 2008 sono serviti, secondo le sue stesse affermazioni, a “mantenere validi i

diplomi” da lei acquisiti nelle terapie complementari.

A suo

avviso, per il fatto che le conoscenze teoriche e pratiche così acquisite vengono

impiegate “soprattutto per la professione dipendente presso la casa anziani __________”,

dovrebbero essere ammesse in deduzione dal suo reddito dell’attività lucrativa

dipendente.

2.2

Il caso

della ricorrente, pur riconoscendo il differente titolo conferitole (infermiera

specializzata in cure intense), può esser assimilato a quello poc’anzi

ricordato, in cui il Tribunale federale ha negato il carattere di costo di

perfezionamento alle spese sostenute da una contribuente che aveva ottenuto il

diploma federale di medico e che aveva conseguito in seguito una specializzazione in psichiatria e in psicoterapia. La ricorrente sottolinea in particolar modo di essersi

iscritta ad una serie di corsi per “mantenere validi” i diplomi da lei

acquisiti nelle terapie complementari, e più precisamente nelle terapie olistica,

bioenergetica e cranio sacrale. Senza entrare nel merito dei metodi di cura

poc’anzi accennati è palese come una simile formazione complementare non configuri

certo un semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze

infermieristiche di base; la frequenza dei corsi in discussione appare piuttosto legata alla sua attività, da poco avviata, di terapista complementare. Quest’ultimo

è infatti un operatore nel campo della medicina empirica o alternativa, che

applica alle persone pratiche terapeutiche che sfuggono al controllo del metodo

scientifico e che si pongono in alternativa alla medicina: naturopatia,

omeopatia, riflessologia, sofrologia, pranoterapia, iridologia, antroposofia,

fitoterapia, ecc. e svariati metodi orientali. Fra le pratiche rientranti nel

campo d’attività del terapista complementare figurano le tecniche energetiche

(riflessologia ecc.), fisiche (massaggi, drenaggi manuali, ecc.) e prescrittive

(omeopatia, fitoterapia, oligoterapia, ecc.; cfr. le indicazioni reperibili su: www.orientamento.ch).

Ora, è la

stessa ricorrente a sostenere che i corsi frequentati nel periodo fiscale 2008 le sono serviti ad aggiornare le conoscenze acquisite con i diplomi nelle tre

terapie complementari per le quali si era formata negli anni precedenti. Tanto

è vero che, nella dichiarazione fiscale, aveva considerato quasi tutti i costi

in questione quali spese legate all’esercizio dell’attività indipendente; solo

dopo che l’autorità fiscale le ha negato la deduzione della perdita subita con

lo svolgimento dell’attività indipendente, la ricorrente ha sostenuto che gli

stessi costi si riferivano all’esercizio della sua attività dipendente di

infermiera.

Si

consideri anche la circostanza che alcune delle spese fatte valere in deduzione non sono altro che il prezzo per l’acquisto di prodotti e strumenti necessari allo svolgimento

delle terapie complementari (p. es. olii eterici e cristalli). È difficile

ritenere che la contribuente li abbia impiegati nell’ambito dello svolgimento

della sua attività di infermiera nella casa per anziani; in ogni caso, non

dovrebbe potersi trattare di “spese di perfezionamento professionale”.

2.3

Si può

allora concludere che la ricorrente, grazie a questa “specializzazione nelle terapie complementari”, può senz’altro ambire a posizioni di maggiore responsabilità e addirittura svolgere un’attività indipendente (cosa che già fa al 10%). Si

ricorda inoltre, che la ricorrente è stata assunta dalla casa per anziani in qualità

di infermiera diplomata e quindi i diplomi nell’ambito delle terapie

complementari configurano senza dubbio un’acquisizione di conoscenze specialistiche

sostanziali e titoli supplementari, che esulano dallo statuto professionale di infermiera e che le permettono di esercitare la professione di terapista complementare

indipendente. In conclusione, la ricorrente può dunque svolgere a propria discrezione o l’attività d’infermiera oppure quella di terapista completare. Le due professioni non sono di certo interdipendenti, bensì possono essere esercitate contemporanemante oppure

alternativamente. Ciò posto, i costi sostenuti dalla ricorrente non concernono

un semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa,

rispettivamente esercitata, quanto piuttosto una nuova formazione.

2.4

Va infine rilevato che la

ricorrente non può nemmeno trarre giovamento dalla circostanza che nei periodi fiscali precedenti l’autorità di tassazione abbia concesso le deduzioni ora negate. Il principio della buona fede non vieta infatti

alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata anteriormente risolta in favore della contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

2.5

Da quanto

precede, a questa Camera non resta quindi che concludere che i costi sostenuti

dalla ricorrente per il mantenimento dei diplomi nelle terapie complementari

costituiscono spese di formazione e non di perfezionamento, in quanto tali non

deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carito della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300 .–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80 .–

per un

totale di fr. 380 .–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di Tegna.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster