80.2010.91
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, domicilio alternato, metà deduzione
19 ottobre 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.91
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, domicilio alternato, metà deduzione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.91
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 luglio 2010 contro la decisione del 9
giugno 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1, venditrice alla __________ di __________, è domiciliata presso
l’abitazione dei genitori a __________. Per essere vicina al luogo di lavoro,
ha locato un appartamento nel __________, dove afferma
di tornare pressoché ogni fine settimana, nonché durante la settimana quando
gli orari lavorativi glielo consentono. Tra i comuni di __________, di __________
e la __________ fin dal 2002 vige una convenzione secondo la quale l’imposta comunale
viene suddivisa in ragione di metà ciascuno tra i due comuni in questione.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava le seguenti spese professionali:
trasporto
(abbonamento mezzo pubblico) fr. 700.−
alloggio fr. 4'800.−
vitto fr. 6'400.−
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.−
totale fr. 14'400.−
B. Notificando
alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 aprile 2010,
l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr.
29'600.– per l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD. In particolare, aveva ammesso
le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente misura, ai
fini dell’IC:
abbonamento
mezzo pubblico fr. 700.−
pasto
principale fuori casa fr. 3'200.−
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.−
totale fr. 6'400.−
Per l’IFD, le spese
professionali erano stabilite in fr. 5’900.−, poiché il forfait per le
altre spese ammontava a fr. 2'000.–.
La sola motivazione
apportata dall’Autorità era che le deduzioni richieste dalla contribuente non
potevano essere ammesse “difettando i requisiti di legge”.
C. La
contribuente interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione, con missiva
del 22 aprile 2010. La reclamante postulava nuovamente la deduzione delle spese di alloggio e di vitto nella misura indicata nella dichiarazione fiscale (fr. 14'400.–), argomentando di non poter raggiungere il luogo di lavoro in tempo
da __________.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 giugno 2010, argomentando
che l’affitto pagato per il proprio appartamento non era deducibile fiscalmente.
D. Con
tempestivo ricorso del 17 agosto 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone
la sua richiesta, precisando che il domicilio fiscale resta a __________, dove
rientra regolarmente tutti i fine settimana e quando le risulta possibile anche
durante i giorni liberi infrasettimanali.
Diritto
1. Deve anzitutto essere rilevato che, se il domicilio civile
della ricorrente permane __________, così non è per quello fiscale. Infatti,
come emerge dalla convenzione stipulata tra il municipio di __________ e quello
di __________, le parti hanno convenuto una ripartizione dell’imposta comunale
del 50% ciascuno.
Ne
consegue che la contribuente non ha il domicilio fiscale in un unico luogo, ma ha
un domicilio alternato, nella misura del 50% nel comune di __________ e nella
stessa misura a __________.
Tale
situazione, su cui si è fondata la stessa autorità fiscale per redigere il
riparto intercomunale, deve essere tenuta in considerazione anche ai fini della
definizione delle deduzioni per spese professionali.
Considerandi
2.
2.1.
Risultano
essere litigiose le deduzioni relative alle spese per l’alloggio e per il
vitto. La ricorrente postula infatti una deduzione di fr. 4’800.− che corrisponde alla spesa
effettiva, vale a dire al canone di locazione di fr. 400.- da versare per 12
mesi, oltre ad un vitto di fr. 6'400.-.
2.2
Secondo
gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese
professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
(lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive. Una delega analoga è presente all’art. 26 cpv. 2 LIFD.
Sono
considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al
luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi
ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6
cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009).
È ammessa
la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a
titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria
abitazione al luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE).
Analoga
normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio
1993.
L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate
dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente
alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
2.3
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 DE 2009, sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio.
Se
il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma
rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni
pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr.
6400.
– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
Anche
per l’IFD sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente
non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio
e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per
il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario
continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio
1993).
2.4
L’Ufficio di tassazione di __________ ha negato la deduzione delle spese supplementari in caso di
rientro settimanale al domicilio, riconoscendo solamente l’importo di fr.
3'200.- corrispondente ad un pasto principale consumato fuori casa.
Coerentemente
con la convenzione stipulata fra la contribuente ed i comuni di __________ e di
__________, si deve ammettere che l’insorgente è per metà domiciliata a __________,
comune situato ad una distanza tale da giustificare il rientro solo settimanale
da __________, almeno quando ci si serve dei mezzi pubblici.
Ne
consegue che deve essere ammessa la deduzione per metà delle spese supplementari
di doppia economia domestica, cioè per l’alloggio fr. 2'400.– e per il vitto
fr. 3’200.–. Quest’ultimo importo include anche le spese per il pasto di mezzogiorno,
le quali a loro volta si riducono a metà, per tener conto del fatto che per il
50% il luogo di lavoro coincide con il domicilio.
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto solo in parte, per i motivi sopra esposti.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in misura
parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2010 è riformata nel senso
che la deduzione per spese professionali è aumentata a fr. 8'800.– per l’IC ed
a fr. 8'300.– per l’IFD.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 290.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipi di
e.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster