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Decisione

80.2010.91

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, domicilio alternato, metà deduzione

19 ottobre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, venditrice alla __________ di __________, è domiciliata presso

l’abitazione dei genitori a __________. Per essere vicina al luogo di lavoro,

ha locato un appartamento nel __________, dove afferma

di tornare pressoché ogni fine settimana, nonché durante la settimana quando

gli orari lavorativi glielo consentono. Tra i comuni di __________, di __________

e la __________ fin dal 2002 vige una convenzione secondo la quale l’imposta comunale

viene suddivisa in ragione di metà ciascuno tra i due comuni in questione.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, la contribuente indicava le seguenti spese professionali:

trasporto

(abbonamento mezzo pubblico) fr. 700.−

alloggio fr. 4'800.−

vitto fr. 6'400.−

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.−

totale fr. 14'400.−

B. Notificando

alla contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 9 aprile 2010,

l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr.

29'600.– per l’IC ed in fr. 33'600.– per l’IFD. In particolare, aveva ammesso

le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente misura, ai

fini dell’IC:

abbonamento

mezzo pubblico fr. 700.−

pasto

principale fuori casa fr. 3'200.−

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.−

totale fr. 6'400.−

Per l’IFD, le spese

professionali erano stabilite in fr. 5’900.−, poiché il forfait per le

altre spese ammontava a fr. 2'000.–.

La sola motivazione

apportata dall’Autorità era che le deduzioni richieste dalla contribuente non

potevano essere ammesse “difettando i requisiti di legge”.

C. La

contribuente interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione, con missiva

del 22 aprile 2010. La reclamante postulava nuovamente la deduzione delle spese di alloggio e di vitto nella misura indicata nella dichiarazione fiscale (fr. 14'400.–), argomentando di non poter raggiungere il luogo di lavoro in tempo

da __________.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 9 giugno 2010, argomentando

che l’affitto pagato per il proprio appartamento non era deducibile fiscalmente.

D. Con

tempestivo ricorso del 17 agosto 2010 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone

la sua richiesta, precisando che il domicilio fiscale resta a __________, dove

rientra regolarmente tutti i fine settimana e quando le risulta possibile anche

durante i giorni liberi infrasettimanali.

Diritto

1. Deve anzitutto essere rilevato che, se il domicilio civile

della ricorrente permane __________, così non è per quello fiscale. Infatti,

come emerge dalla convenzione stipulata tra il municipio di __________ e quello

di __________, le parti hanno convenuto una ripartizione dell’imposta comunale

del 50% ciascuno.

Ne

consegue che la contribuente non ha il domicilio fiscale in un unico luogo, ma ha

un domicilio alternato, nella misura del 50% nel comune di __________ e nella

stessa misura a __________.

Tale

situazione, su cui si è fondata la stessa autorità fiscale per redigere il

riparto intercomunale, deve essere tenuta in considerazione anche ai fini della

definizione delle deduzioni per spese professionali.

Considerandi

2.

2.1.

Risultano

essere litigiose le deduzioni relative alle spese per l’alloggio e per il

vitto. La ricorrente postula infatti una deduzione di fr. 4’800.− che corrisponde alla spesa

effettiva, vale a dire al canone di locazione di fr. 400.- da versare per 12

mesi, oltre ad un vitto di fr. 6'400.-.

2.2

Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese

professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro

(lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni

complessive. Una delega analoga è presente all’art. 26 cpv. 2 LIFD.

Sono

considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al

luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi

ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6

cpv. 1 Decreto esecutivo del 23 dicembre 2008 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2009).

È ammessa

la deduzione dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a

titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio

fiscale oltre a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria

abitazione al luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE).

Analoga

normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, del 10 febbraio

1993.

L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate

dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente

alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

2.3

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 DE 2009, sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio.

Se

il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma

rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni

pasto consumato fuori casa: fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr.

6400.

– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.

Anche

per l’IFD sono deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente

non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio

e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per

il pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario

continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio

1993).

2.4

L’Ufficio di tassazione di __________ ha negato la deduzione delle spese supplementari in caso di

rientro settimanale al domicilio, riconoscendo solamente l’importo di fr.

3'200.- corrispondente ad un pasto principale consumato fuori casa.

Coerentemente

con la convenzione stipulata fra la contribuente ed i comuni di __________ e di

__________, si deve ammettere che l’insorgente è per metà domiciliata a __________,

comune situato ad una distanza tale da giustificare il rientro solo settimanale

da __________, almeno quando ci si serve dei mezzi pubblici.

Ne

consegue che deve essere ammessa la deduzione per metà delle spese supplementari

di doppia economia domestica, cioè per l’alloggio fr. 2'400.– e per il vitto

fr. 3’200.–. Quest’ultimo importo include anche le spese per il pasto di mezzogiorno,

le quali a loro volta si riducono a metà, per tener conto del fatto che per il

50% il luogo di lavoro coincide con il domicilio.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto solo in parte, per i motivi sopra esposti.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in misura

parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2010 è riformata nel senso

che la deduzione per spese professionali è aumentata a fr. 8'800.– per l’IC ed

a fr. 8'300.– per l’IFD.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 290.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipi di

e.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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