80.2010.92
Condono: entrate del debitore da considerare, assegni integrativi e di prima infanzia, contributo di mantenimento di un genitore
1 ottobre 2010Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.92
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, CDT
Titolo:
Condono: entrate del debitore da considerare, assegni integrativi e di prima infanzia, contributo di mantenimento di un genitore
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.92
Lugano
1 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 luglio 2010 contro la decisione del 28
giugno 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1970, convive con __________, nata nel 1988. Dalla loro unione, il 20
dicembre 2009, è nata la figlia __________.
Di
professione informatico, il contribuente gestisce attualmente il portale
internet “__________”, che fornisce servizi professionali di web hosting,
registrazione domini e supporto clienti. Non dichiara tuttavia nessuna entrata.
La convivente __________ è invece studentessa alla Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
B. Il 10
gennaio 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio
esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e
federali 2008. A sostegno della sua domanda affermava di avere esaurito il
diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione già
nel corso del 2009 e di vivere solo grazie agli aiuti economici della sua sfera
famigliare.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava che a differenza degli anni passati, per i quali era
stato concesso il condono (almeno parziale) delle imposte, il contribuente e la
sua convivente, dopo la nascita della figlia, potevano contare anche sugli assegni
integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), che andavano ad aggiungersi ai contributi
alimentari garantiti dal padre di __________ ed ai sussidi di cassa malati,
concludendo quindi che le condizioni previste dal legislatore non risultavano
più adempiute.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 giugno 2010, nel
quale osservava anzitutto che __________ non beneficiava più di alcun aiuto finanziario
dal padre. Aggiungeva poi che gli assegni AFI/API erano versati direttamente
alla sua convivente, chiedendo quindi che gli stessi fossero se del caso presi
in considerazione, fra le sue entrate, unicamente nella misura di ⅓, corrispondente alla sua quota parte ai fabbisogni della
famiglia.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 28 giugno
2010. Nelle motivazioni, l’autorità precisava in particolare che le persone
conviventi con figli in comune vanno considerate come un unico nucleo
famigliare, sostenendo poi che non risultava “dichiarata la cessazione
dell’obbligo di __________ di versare gli alimenti e conseguentemente la richiesta
di un nuovo calcolo degli assegni”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che la sua
convivente, a contare dal 1° gennaio 2010 e “per evitare problemi relazionali”,
ha rinunciato al contributo alimentare versatole dal padre, allegando al
gravame una dichiarazione scritta di quest’ultimo.
Il 6
settembre 2010, su espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto
una copia della sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore della __________
nei confronti dei genitori della sua convivente, così come uno stralcio della relativa
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, con la quale suo padre
si obbligava a versarle un contributo alimentare mensile di 900 franchi conformemente
a quanto disposto dall’art. 277 del Codice civile svizzero (CC; RS 210).
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.
3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta per l’imposta federale diretta).
2. 2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette:
un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale,
in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne
occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3. 3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta
non sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito
né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo
mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
3.2.
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale
non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è
solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione,
dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma
anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o
elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene
non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si
basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione
e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare
tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno
precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione
revocatoria o pauliana).
3.3.
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218 ad art. 83 LTF).
4. 4.1.
Venendo
al caso in esame, il ricorrente censura anzitutto il computo, nel calcolo delle
sue entrate, degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dalla
convivente __________, chiedendo che gli stessi siano se del caso presi in
considerazione unicamente nella misura di ⅓, ovvero
in una proporzione corrispondente alla sua quota ai fabbisogni della famiglia.
Ancorché abbandonata in sede di ricorso, questa domanda va nondimeno esaminata
d’ufficio da questa Camera (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481).
4.2.
Gli
assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), disciplinati dalla nuova legge sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), sono destinati
alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. I primi coprono il
fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese
riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno
i mezzi sufficienti per assicurare loro l’indispensabile; i secondi coprono
invece il fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno
un’età inferiore ai tre anni.
Economicamente,
entrambi gli assegni costituiscono quindi un reddito spettante alla famiglia (monoparentale
o biparentale) nel suo insieme e non solo ai figli oppure a l’uno o l’altro dei
genitori.
4.3.
Del
resto, nello stesso senso si esprime anche la nuova legge cantonale
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL
6.4.1.2), il cui obiettivo principale è quello di riordinare la legislazione in
materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche
modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione
delle prestazioni sociali (Messaggio
n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8).
L’art. 4 Laps dispone in particolare che l’unità
economica di riferimento per stabilire il diritto alle
prestazioni sociali di complemento è composta non solo dal coniuge o partner
registrato (lett. b) ma anche dal partner convivente,
sempre che la convivenza possa essere considerata stabile (lett. c). A questo proposito,
il relativo regolamento precisa che la convivenza è da considerarsi stabile se,
alternativamente, vi sono figli in comune, procura gli stessi vantaggi di un
matrimonio oppure se è durata almeno sei mesi (art. 2a, RL 6.4.1.2.1).
La Laps, a differenza delle assicurazioni sociali federali, parifica quindi la
convivenza tra due persone al matrimonio (cfr.,
con particolare riguardo agli assegni di famiglia, RDAT II-2001 n. 22). Ai fini della determinazione del diritto o meno all’attribuzione degli
assegni AFI e API vanno conseguentemente considerate tutte le entrate del
richiedente e della sua convivente. Come anticipato, gli stessi assegni
rappresenteranno conseguentemente un reddito spettante all’intera famiglia,
così come intesa dall’art. 4 Laps. È quindi a buon
diritto che l’Ufficio esazione e condoni ha considerato gli interi assegni integrativi
e di prima infanzia, di complessivi fr. 3'489.–, fra le entrate di RI 1.
4.4.
Come
correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni, tale conclusione si
giustifica anche sulla base della sistematica dell’Ordinanza federale sul
condono, che allo scopo di delimitare un’eventuale situazione di bisogno, rinvia al calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del
diritto esecutivo (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
A differenza di quanto disposto
dalla Laps in materia di prestazioni sociali cantonali, per il calcolo del
minimo vitale LEF, solo il debitore che vive in comunione
familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene
equiparato al debitore coniugato, con conseguente considerazione di un minimo
vitale più elevato ma anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner (decisione
CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,
Agno 2002, p. 19). Ciò emerge sia dal nuovo testo della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza (in vigore dal 1° settembre 2009, cfr. Foglio
ufficiale cantonale n. 2009/68, p. 6292 ss.), che determina in fr. 1'700.– il minimo di base mensile per “coniugi, per due persone che
vivono in regime di unione domestica registrata o per coppia con figli” (cifra
I/3), sia dalla più recente giurisprudenza federale, secondo
cui l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato
senza figli corrisponde invece alla metà di quello previsto per coniugi
(DTF 130 III 765 ).
Come esposto in narrativa,
dall’unione tra il ricorrente e la sua convivente __________ è nata, il 20 dicembre 2009, la figlia __________. Non solo conformemente
al diritto alle prestazioni sociali di complemento, ma anche dal più ristretto profilo
del diritto esecutivo si impone pertanto la considerazione, fra le entrate di RI
1, degli interi assegni integrativi e di prima infanzia
versati direttamente alla sua convivente.
5. 5.1.
In questa
sede, il ricorrente denuncia invero il calcolo delle entrate e delle uscite allestito
dall’Ufficio esazione e condoni limitatamente agli aiuti finanziari garantiti
dai famigliari. Sostiene infatti che la sua convivente, a contare dal 1°
gennaio 2010, ovvero dopo la nascita della loro figlia, avrebbe rinunciato al
contributo alimentare di fr. 939.– versatole dal padre “per evitare problemi
relazionali”.
5.2.
Come
esposto in narrativa, RI 1 ha allegato al presente gravame una dichiarazione
scritta rilasciatagli il 12 luglio 2010 dal padre della sua convivente, __________,
nella quale quest’ultimo dichiarava espressamente di non avere più aiutato
economicamente la figlia __________ nel 2010. Su espressa richiesta di questa
Camera, il ricorrente ha quindi prodotto una copia
della sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore __________ tra i genitori
della sua convivente ed uno stralcio della relativa convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, con la quale __________ si obbligava a
versare alla figlia un contributo alimentare mensile di 900 franchi (da adeguarsi
all’indice nazionale dei prezzi al consumo) fino alla sua maggiore età, rispettivamente
fino alla conclusione della formazione professionale o scolastica, conformemente
a quanto disposto dall’art. 277 CC.
Premesso
che non vi è ragione di dubitare della veridicità delle affermazioni di __________,
oggetto di discussione può essere in questa sede unicamente la durata del suo
obbligo di mantenimento nei confronti della figlia __________. La valutazione
della concessione del condono delle imposte 2008, il cui scopo è fondamentalmente
quello di preservare per quanto possibile l’esistenza economica di RI 1 e del
suo nucleo famigliare, è infatti inevitabilmente condizionata dalla decisione di
__________ di rinunciare al contributo alimentare garantitole dal padre “per evitare problemi relazionali”. Occorre pertanto chiedersi se la
stessa abbia rinunciato ad un suo diritto al mantenimento,
nel qual caso il contributo alimentare versatole sino al mese di dicembre 2009
dovrebbe comunque essere conteggiato fra le entrate del nucleo famigliare,
oppure ad una prestazione volontaria del padre, nel qual caso invece il
contributo non andrebbe preso in considerazione.
5.3.
Dagli
atti dell’incarto fiscale emerge in particolare che __________ ha conseguito,
il 26 giugno 2008, l’attestato federale di capacità quale operatrice
sociosanitaria presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e
sociali di Canobbio (SSPSS). Dopo il conseguimento di tale attestato, __________
ha verosimilmente continuato la sua formazione ottenendo una maturità
professionale, tanto è vero che attualmente dichiara di essere iscritta al
corso di laurea in cure infermieristiche organizzato dal Dipartimento sanità
della SUPSI.
Per
decidere, secondo il diritto fiscale, se un figlio maggiorenne sia ancora in formazione
occorre riferirsi alla prassi relativa alla normativa civilistica sull’obbligo
di mantenimento dei genitori (StE 2001 B 29.3 n. 17). In tale ambito, l’art.
277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora
ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa
normalmente concludersi”. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura
eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie
esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini.
Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere
né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di
studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della
maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115
Considerandi
II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid.
2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2). Le circostanze da cui dipende il
diritto al mantenimento sono in definitiva la capacità finanziaria dei genitori
e del figlio, la qualità delle relazioni personali e la serietà della
formazione seguita dal figlio. Dal profilo civilistico, tale diritto può quindi
estendersi anche a una formazione di tipo superiore (università, scuola
politecnica, ecc.), qualora il figlio maggiorenne dimostri sufficienti capacità
individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid,
in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 2. ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 22 ad art. 277 CC).
5.4
Nella fattispecie, come anticipato, dagli atti a disposizione di
questa Camera risulta solo che __________ ha conseguito l’attestato federale di
capacità quale operatrice sociosanitaria e si è successivamente iscritta alla
SUPSI. Non è invece dato sapere se la stessa avesse un piano di studi
predefinito così come non si conoscono le sue attuali intenzioni, specie dopo
la nascita della figlia __________. Inoltre, nulla si sa in merito alla situazione
finanziaria del padre ed alla qualità delle relazioni intrattenute con
quest’ultimo. È quindi immediatamente evidente che non vi sono sufficienti elementi
per concludere che la formazione di __________ poteva ritenersi conclusa con il
conseguimento dell’attestato federale di capacità quale operatrice sociosanitaria,
come pretende il ricorrente, oppure che la continuazione della medesima presso
la SUPSI rientri ancora nel quadro della formazione adeguata a norma dell’art.
277.
cpv. 2 CC, come sembrerebbe invece pretendere l’autorità fiscale.
Già per
questa ragione, le decisioni impugnate devono essere annullate e gli atti rinviati
all’Ufficio esazione e condoni perché proceda all’emissione di nuove decisioni
dopo aver accertato le circostanze sopra descritte con la collaborazione di RI 1. In tale contesto, dovrà inoltre essere verificato se in seguito alla rinuncia
del contributo alimentare di fr. 939.– versatole dal padre, la contribuente o
il ricorrente abbiano richiesto e ottenuto dalle competenti autorità un
adeguamento degli assegni di famiglia. In una simile evenienza, l’interruzione degli aiuti finanziari garantiti dal padre non
potrebbe infatti concorrere a giustificare il riconoscimento
di una situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono delle
imposte.
5.5
Qualora
si dovesse giungere alla conclusione che __________ non aveva più alcun diritto
al mantenimento e che il contributo alimentare versatole dal padre corrispondeva
ad una prestazione volontaria, dovrà ancora essere verificata la situazione debitoria
del ricorrente, di cui non risulta traccia dall’incarto fiscale. Come indicato dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, la
procedura di condono deve infatti contribuire al risanamento stabile e duraturo
della sua situazione economica; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo e non
ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
6.
6.1.
Le
decisioni su reclamo del 28 giugno 2010 sono conseguentemente annullate e gli
atti rinviati all’Ufficio esazione e condoni perché emetta delle nuove
decisioni dopo aver accertato le circostanze descritte
ai punti precedenti.
Visto l’esito
del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 28 giugno 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio esazione e condoni, perché proceda agli accertamenti indicati
(punti 5.4., 5.5. e 6) ed adotti delle nuove decisioni.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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