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Decisione

80.2010.92

Condono: entrate del debitore da considerare, assegni integrativi e di prima infanzia, contributo di mantenimento di un genitore

1 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1970, convive con __________, nata nel 1988. Dalla loro unione, il 20

dicembre 2009, è nata la figlia __________.

Di

professione informatico, il contribuente gestisce attualmente il portale

internet “__________”, che fornisce servizi professionali di web hosting,

registrazione domini e supporto clienti. Non dichiara tuttavia nessuna entrata.

La convivente __________ è invece studentessa alla Scuola Universitaria

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).

B. Il 10

gennaio 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio

esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e

federali 2008. A sostegno della sua domanda affermava di avere esaurito il

diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione già

nel corso del 2009 e di vivere solo grazie agli aiuti economici della sua sfera

famigliare.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava che a differenza degli anni passati, per i quali era

stato concesso il condono (almeno parziale) delle imposte, il contribuente e la

sua convivente, dopo la nascita della figlia, potevano contare anche sugli assegni

integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), che andavano ad aggiungersi ai contributi

alimentari garantiti dal padre di __________ ed ai sussidi di cassa malati,

concludendo quindi che le condizioni previste dal legislatore non risultavano

più adempiute.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 15 giugno 2010, nel

quale osservava anzitutto che __________ non beneficiava più di alcun aiuto finanziario

dal padre. Aggiungeva poi che gli assegni AFI/API erano versati direttamente

alla sua convivente, chiedendo quindi che gli stessi fossero se del caso presi

in considerazione, fra le sue entrate, unicamente nella misura di ⅓, corrispondente alla sua quota parte ai fabbisogni della

famiglia.

L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 28 giugno

2010. Nelle motivazioni, l’autorità precisava in particolare che le persone

conviventi con figli in comune vanno considerate come un unico nucleo

famigliare, sostenendo poi che non risultava “dichiarata la cessazione

dell’obbligo di __________ di versare gli alimenti e conseguentemente la richiesta

di un nuovo calcolo degli assegni”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che la sua

convivente, a contare dal 1° gennaio 2010 e “per evitare problemi relazionali”,

ha rinunciato al contributo alimentare versatole dal padre, allegando al

gravame una dichiarazione scritta di quest’ultimo.

Il 6

settembre 2010, su espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha prodotto

una copia della sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore della __________

nei confronti dei genitori della sua convivente, così come uno stralcio della relativa

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, con la quale suo padre

si obbligava a versarle un contributo alimentare mensile di 900 franchi conformemente

a quanto disposto dall’art. 277 del Codice civile svizzero (CC; RS 210).

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.

fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.

3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta per l’imposta federale diretta).

2. 2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2.

Al fine

di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono

deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precise condizioni (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,

2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette:

un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale,

in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne

occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3. 3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta

non sia possibile (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito

né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo

mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

3.2.

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale

non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è

solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Se ciò sia il caso, dev’essere

valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto

dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione,

dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma

anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o

elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale). Sebbene

non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si

basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione

e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare

tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno

precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione

revocatoria o pauliana).

3.3.

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218 ad art. 83 LTF).

4. 4.1.

Venendo

al caso in esame, il ricorrente censura anzitutto il computo, nel calcolo delle

sue entrate, degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dalla

convivente __________, chiedendo che gli stessi siano se del caso presi in

considerazione unicamente nella misura di ⅓, ovvero

in una proporzione corrispondente alla sua quota ai fabbisogni della famiglia.

Ancorché abbandonata in sede di ricorso, questa domanda va nondimeno esaminata

d’ufficio da questa Camera (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481).

4.2.

Gli

assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), disciplinati dalla nuova legge sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), sono destinati

alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. I primi coprono il

fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese

riconosciute della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno

i mezzi sufficienti per assicurare loro l’indispensabile; i secondi coprono

invece il fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno

un’età inferiore ai tre anni.

Economicamente,

entrambi gli assegni costituiscono quindi un reddito spettante alla famiglia (monoparentale

o biparentale) nel suo insieme e non solo ai figli oppure a l’uno o l’altro dei

genitori.

4.3.

Del

resto, nello stesso senso si esprime anche la nuova legge cantonale

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps; RL

6.4.1.2), il cui obiettivo principale è quello di riordinare la legislazione in

materia di prestazioni finanziarie a favore di persone di condizioni economiche

modeste, attraverso la definizione di criteri comuni di accesso ed erogazione

delle prestazioni sociali (Messaggio

n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8).

L’art. 4 Laps dispone in particolare che l’unità

economica di riferimento per stabilire il diritto alle

prestazioni sociali di complemento è composta non solo dal coniuge o partner

registrato (lett. b) ma anche dal partner convivente,

sempre che la convivenza possa essere considerata stabile (lett. c). A questo proposito,

il relativo regolamento precisa che la convivenza è da considerarsi stabile se,

alternativamente, vi sono figli in comune, procura gli stessi vantaggi di un

matrimonio oppure se è durata almeno sei mesi (art. 2a, RL 6.4.1.2.1).

La Laps, a differenza delle assicurazioni sociali federali, parifica quindi la

convivenza tra due persone al matrimonio (cfr.,

con particolare riguardo agli assegni di famiglia, RDAT II-2001 n. 22). Ai fini della determinazione del diritto o meno all’attribuzione degli

assegni AFI e API vanno conseguentemente considerate tutte le entrate del

richiedente e della sua convivente. Come anticipato, gli stessi assegni

rappresenteranno conseguentemente un reddito spettante all’intera famiglia,

così come intesa dall’art. 4 Laps. È quindi a buon

diritto che l’Ufficio esazione e condoni ha considerato gli interi assegni integrativi

e di prima infanzia, di complessivi fr. 3'489.–, fra le entrate di RI 1.

4.4.

Come

correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni, tale conclusione si

giustifica anche sulla base della sistematica dell’Ordinanza federale sul

condono, che allo scopo di delimitare un’eventuale situazione di bisogno, rinvia al calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del

diritto esecutivo (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

A differenza di quanto disposto

dalla Laps in materia di prestazioni sociali cantonali, per il calcolo del

minimo vitale LEF, solo il debitore che vive in comunione

familiare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene

equiparato al debitore coniugato, con conseguente considerazione di un minimo

vitale più elevato ma anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner (decisione

CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,

Agno 2002, p. 19). Ciò emerge sia dal nuovo testo della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza (in vigore dal 1° settembre 2009, cfr. Foglio

ufficiale cantonale n. 2009/68, p. 6292 ss.), che determina in fr. 1'700.– il minimo di base mensile per “coniugi, per due persone che

vivono in regime di unione domestica registrata o per coppia con figli” (cifra

I/3), sia dalla più recente giurisprudenza federale, secondo

cui l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato

senza figli corrisponde invece alla metà di quello previsto per coniugi

(DTF 130 III 765 ).

Come esposto in narrativa,

dall’unione tra il ricorrente e la sua convivente __________ è nata, il 20 dicembre 2009, la figlia __________. Non solo conformemente

al diritto alle prestazioni sociali di complemento, ma anche dal più ristretto profilo

del diritto esecutivo si impone pertanto la considerazione, fra le entrate di RI

1, degli interi assegni integrativi e di prima infanzia

versati direttamente alla sua convivente.

5. 5.1.

In questa

sede, il ricorrente denuncia invero il calcolo delle entrate e delle uscite allestito

dall’Ufficio esazione e condoni limitatamente agli aiuti finanziari garantiti

dai famigliari. Sostiene infatti che la sua convivente, a contare dal 1°

gennaio 2010, ovvero dopo la nascita della loro figlia, avrebbe rinunciato al

contributo alimentare di fr. 939.– versatole dal padre “per evitare problemi

relazionali”.

5.2.

Come

esposto in narrativa, RI 1 ha allegato al presente gravame una dichiarazione

scritta rilasciatagli il 12 luglio 2010 dal padre della sua convivente, __________,

nella quale quest’ultimo dichiarava espressamente di non avere più aiutato

economicamente la figlia __________ nel 2010. Su espressa richiesta di questa

Camera, il ricorrente ha quindi prodotto una copia

della sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore __________ tra i genitori

della sua convivente ed uno stralcio della relativa convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, con la quale __________ si obbligava a

versare alla figlia un contributo alimentare mensile di 900 franchi (da adeguarsi

all’indice nazionale dei prezzi al consumo) fino alla sua maggiore età, rispettivamente

fino alla conclusione della formazione professionale o scolastica, conformemente

a quanto disposto dall’art. 277 CC.

Premesso

che non vi è ragione di dubitare della veridicità delle affermazioni di __________,

oggetto di discussione può essere in questa sede unicamente la durata del suo

obbligo di mantenimento nei confronti della figlia __________. La valutazione

della concessione del condono delle imposte 2008, il cui scopo è fondamentalmente

quello di preservare per quanto possibile l’esistenza economica di RI 1 e del

suo nucleo famigliare, è infatti inevitabilmente condizionata dalla decisione di

__________ di rinunciare al contributo alimentare garantitole dal padre “per evitare problemi relazionali”. Occorre pertanto chiedersi se la

stessa abbia rinunciato ad un suo diritto al mantenimento,

nel qual caso il contributo alimentare versatole sino al mese di dicembre 2009

dovrebbe comunque essere conteggiato fra le entrate del nucleo famigliare,

oppure ad una prestazione volontaria del padre, nel qual caso invece il

contributo non andrebbe preso in considerazione.

5.3.

Dagli

atti dell’incarto fiscale emerge in particolare che __________ ha conseguito,

il 26 giugno 2008, l’attestato federale di capacità quale operatrice

sociosanitaria presso la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e

sociali di Canobbio (SSPSS). Dopo il conseguimento di tale attestato, __________

ha verosimilmente continuato la sua formazione ottenendo una maturità

professionale, tanto è vero che attualmente dichiara di essere iscritta al

corso di laurea in cure infermieristiche organizzato dal Dipartimento sanità

della SUPSI.

Per

decidere, secondo il diritto fiscale, se un figlio maggiorenne sia ancora in formazione

occorre riferirsi alla prassi relativa alla normativa civilistica sull’obbligo

di mantenimento dei genitori (StE 2001 B 29.3 n. 17). In tale ambito, l’art.

277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora

ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa

normalmente concludersi”. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura

eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie

esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini.

Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere

né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di

studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della

maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115

Considerandi

II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid.

2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2). Le circostanze da cui dipende il

diritto al mantenimento sono in definitiva la capacità finanziaria dei genitori

e del figlio, la qualità delle relazioni personali e la serietà della

formazione seguita dal figlio. Dal profilo civilistico, tale diritto può quindi

estendersi anche a una formazione di tipo superiore (università, scuola

politecnica, ecc.), qualora il figlio maggiorenne dimostri sufficienti capacità

individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid,

in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 2. ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 22 ad art. 277 CC).

5.4

Nella fattispecie, come anticipato, dagli atti a disposizione di

questa Camera risulta solo che __________ ha conseguito l’attestato federale di

capacità quale operatrice sociosanitaria e si è successivamente iscritta alla

SUPSI. Non è invece dato sapere se la stessa avesse un piano di studi

predefinito così come non si conoscono le sue attuali intenzioni, specie dopo

la nascita della figlia __________. Inoltre, nulla si sa in merito alla situazione

finanziaria del padre ed alla qualità delle relazioni intrattenute con

quest’ultimo. È quindi immediatamente evidente che non vi sono sufficienti elementi

per concludere che la formazione di __________ poteva ritenersi conclusa con il

conseguimento dell’attestato federale di capacità quale operatrice sociosanitaria,

come pretende il ricorrente, oppure che la continuazione della medesima presso

la SUPSI rientri ancora nel quadro della formazione adeguata a norma dell’art.

277.

cpv. 2 CC, come sembrerebbe invece pretendere l’autorità fiscale.

Già per

questa ragione, le decisioni impugnate devono essere annullate e gli atti rinviati

all’Ufficio esazione e condoni perché proceda all’emissione di nuove decisioni

dopo aver accertato le circostanze sopra descritte con la collaborazione di RI 1. In tale contesto, dovrà inoltre essere verificato se in seguito alla rinuncia

del contributo alimentare di fr. 939.– versatole dal padre, la contribuente o

il ricorrente abbiano richiesto e ottenuto dalle competenti autorità un

adeguamento degli assegni di famiglia. In una simile evenienza, l’interruzione degli aiuti finanziari garantiti dal padre non

potrebbe infatti concorrere a giustificare il riconoscimento

di una situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono delle

imposte.

5.5

Qualora

si dovesse giungere alla conclusione che __________ non aveva più alcun diritto

al mantenimento e che il contributo alimentare versatole dal padre corrispondeva

ad una prestazione volontaria, dovrà ancora essere verificata la situazione debitoria

del ricorrente, di cui non risulta traccia dall’incarto fiscale. Come indicato dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, la

procedura di condono deve infatti contribuire al risanamento stabile e duraturo

della sua situazione economica; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo e non

ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

6.

6.1.

Le

decisioni su reclamo del 28 giugno 2010 sono conseguentemente annullate e gli

atti rinviati all’Ufficio esazione e condoni perché emetta delle nuove

decisioni dopo aver accertato le circostanze descritte

ai punti precedenti.

Visto l’esito

del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

6.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 28 giugno 2010 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio esazione e condoni, perché proceda agli accertamenti indicati

(punti 5.4., 5.5. e 6) ed adotti delle nuove decisioni.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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