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Decisione

80.2010.96

Procedura: reclamo, tempestività, onere della prova, mancanza timbro postale

1 settembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 21 luglio 2005, iscritto a Registro fondiario il 18 ottobre

2005, la RI 1 vendeva a __________ le part. n. __________ e __________ RFD di __________

-__________, al prezzo complessivo a corpo di 10'000'000 di franchi.

B. Con

scritto del 4 dicembre 2006, lo Studio legale ____________________, in rappresentanza

della fondazione venditrice, inviava all’Ufficio di tassazione di Lugano Città

varia documentazione, indicando fra gli allegati in particolare una copia del

formulario per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, a suo

tempo (14 ottobre 2003) inoltrato alla stessa autorità, in occasione dello

scioglimento della Comunione ereditaria fu __________. In tale documento, la

Fondazione aveva commisurato il valore di acquisto degli immobili da parte del

defunto in fr. 2'200'000.– ed i costi di costruzione e di miglioria in fr.

7'500'000.–. Nella lettera, l’alienante spiegava che, “in seguito alla

decisione di differimento che riprendeva tel quel la dichiarazione, la

Fondazione pensava la cosa regolata”, con la conseguenza che “l’antica

liquidazione è andata perduta, probabilmente perché messa a disposizione d’uno

degli allora interessati all’acquisto che non l’ha restituita e non la trova”.

Chiedeva pertanto all’Ufficio di tassazione di calcolare l’utile immobiliare relativo

alla vendita del 2005 partendo “da tali elementi allora accertati”.

Subordinatamente,

chiedeva di partire dal preventivo di massima, sebbene “assolutamente ben

lontano dai costi effettivi”, tenendo però conto di diverse circostanze risalenti

ai tempi dei lavori, fra le quali “la necessità di una analisi delle

possibilità edificatorie”, il “pessimo stato” degli infissi, le varianti

rispetto ai piani originali, la sistemazione del giardino “sotto la direzione

del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”.

C. Con

decisione del 27 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

(UTPG) notificava alla RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

relativa alla vendita in questione, commisurando l’utile imponibile in fr.

7'620'392.– e l’imposta corrispondente in fr. 304'815.70 (aliquota del 4%).

Dal

valore di alienazione di 10'000'000 di franchi, l’autorità fiscale aveva

dedotto il prezzo di acquisto (fr. 1'800'000.–) e costi di costruzione e di

miglioria per complessivi fr. 579'608.–, con la seguente motivazione:

Dopo aver

esaminato la documentazione in nostro possesso e valutato attentamente tutte le

vostre indicazioni, in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i

costi di ristrutturazione, possiamo accettare unicamente un costo di fr.

579'608.– che corrisponde al preventivo (doc. 6a) e alla nota di onorario (doc.

9a).

D. Il

31 maggio 2010, la fondazione contribuente indirizzava all’autorità di

tassazione uno scritto intitolato “DOC. da aggiungere al RECLAMO 24.8.09”, con

cui chiedeva di “inserire nel dossier” un estratto da Wikipedia relativo

all’arch. Pietro Porcinai ed un e-mail ricevuto dalla figlia di quest’ultimo,

in merito ai lavori svolti dal padre nel parco della proprietà di __________ negli

anni 1978-1983.

Il 7

giugno 2010, il funzionario competente dell’Ufficio di tassazione prendeva

contatto telefonicamente con lo Studio __________, chiedendo copia del reclamo

e la prova della sua spedizione.

Lo stesso

giorno, l’avv. __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione uno scritto

datato 24 agosto 2009, spiegando che quest’ultimo “era stato preparato e

firmato ed era da inviare per raccomandata” ma che poi “purtroppo, per le varie

assenze in vacanza, l’invio avvenne ma non per raccomandata, per cui ne manca

la prova”. Invitava pertanto l’autorità fiscale a “farne ricerca in altri

uffici, dato che mancava l’indicazione della via”. Se lo stesso non fosse stato

reperibile, postulava la restituzione del termine di reclamo “per le assenze in

vacanza che condussero all’invio non raccomandato di un invio non più

reperibile”.

E. Con

decisione del 24 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile

il reclamo della contribuente, in quanto tardivo. Nella motivazione della

decisione, proponeva in particolare le seguenti considerazioni:

La

consultazione dell’incarto della RI 1 e le ricerche dell’autorità di tassazione

non hanno permesso di rintracciare il reclamo 24.8.09 contro la TUI del 2005 relativa alla vendita immobiliare fra la RI 1 e la sig.ra __________.

Purtroppo

il reclamo del 24.8.2009 non deve neanche essere stato inviato ad altro ufficio

della Divisione delle contribuzioni, in quanto per prassi e direttiva interna

gli invii agli uffici sbagliati vengono automaticamente girati a quelli

competenti.

Riteniamo

inoltre che l’indirizzo indicato sul reclamo, sebbene fosse mancante

dell’indicazione della via, era sufficiente per farlo recapitare all’autorità

di tassazione, poiché l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di fatto

dispone di una casella postale.

In

conclusione, mancando la prova dell’invio e non disponendo del documento

originale del 24.8.09, ci dobbiamo chinare sull’invio del 7.6.2010. Nella misura

in cui lo stesso, preannunciato dallo scritto del 31.5.2010, rappresenta un

reclamo avverso la decisione TUI 1/2005 emessa a carico della RI 1, viene

pertanto considerato irricevibile, in quanto inoltrato ben oltre i termini

legali (cfr. ad esempio decisione CDT 80.2010.29 del 7.4.2010 in re C.A.) e non

essendo stato addotto alcun giustificato motivo affinché siano dati gli estremi

per una restituzione dei termini ai sensi dell’art. 192 cpv. 5 LT.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via

principale, che il valore di acquisto sia elevato a fr. 2'200'000.– ed i costi

di miglioria relativi alla proprietà ceduta a 7'500'000 franchi e, in via

subordinata, che tali costi vengano valutati “in loco, in contraddittorio,

previo eventuale esperimento di conciliazione”. Nel contempo, chiede pure la

revisione della decisione di tassazione, auspicando che l’Ufficio di tassazione

delle persone giuridiche e la Camera di diritto tributario “s’intendano,

accettando l’ev. unica trattazione della Camera di DT, per analogia con l’art.

206,2 LT”.

Secondo

l’insorgente, la scoperta, avvenuta nel maggio 2010, nello staff degli architetti

di nomi illustri come ------ e ----- equivarrebbe alla scoperta di fatti

rilevanti o mezzi di prova decisivi, tali da giustificare la revisione della

tassazione già passata in giudicato.

La

ricorrente ritiene inoltre che l’autorità fiscale dovesse basarsi sulla

decisione notificatale in occasione dello scioglimento della comunione

ereditaria, che a suo avviso costituisce una “decisione formale autonoma con

tanto di termine di reclamo”.

G. Nelle

sue osservazioni del 27 luglio 2010, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Considerata la tardività nell’inoltro del reclamo, ritiene di averlo

correttamente dichiarato irricevibile. Contesta poi la tesi dell’insorgente,

secondo cui l’autorità fiscale avrebbe dovuto riprendere i valori indicati

nella decisione con cui è stato concesso il differimento dell’imposizione

dell’utile immobiliare, al momento dello scioglimento della comunione

ereditaria.

Diritto

1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia

fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a

pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile

in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1

Nella

fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo della

fondazione contribuente, sostenendone la tardività.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT,

applicabile nella procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

in virtù del rinvio proposto dall’art. 213 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi

motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

2.3

La prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).

Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109

Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è

leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine

legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in

particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid.

2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte

interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008

consid. 3.1).

2.4

Nella

fattispecie, la ricorrente deve subire le conseguenze dell’impossibilità, da

essa stessa riconosciuta, di provare il tempestivo inoltro del reclamo.

L’invio

raccomandato viene utilizzato, fra i servizi postali, proprio con il fine

precipuo di provare la data dell’invio. È pertanto singolare che un avvocato

non si serva di tale mezzo volendo mettersi in condizione di dimostrare il

rispetto di un termine legale (cfr. la già citata sentenza del TF 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2 in fine).

La

circostanza che gli impiegati dello studio legale, essendo in vacanza i titolari,

abbiano “disatteso” l’ordine di invio raccomandato, non può evidentemente

essere opposta al fisco.

2.5

La

ricorrente non invoca espressamente un motivo di restituzione del termine di reclamo.

Nella

misura in cui l’accenno al fatto che i collaboratori dello studio legale avrebbero

disatteso gli ordini ricevuti, in merito all’invio per raccomandata del

reclamo, dovesse essere inteso quale motivo di restituzione dei termini, va

ricordato che il comportamento delle persone ausiliarie va ascritto al

richiedente (cfr. p. es. DTF 114 Ib 67; ASA 60 p. 630 consid. 2c).

2.6

La

decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche ha dichiarato irricevibile il reclamo, deve conseguentemente essere

confermata.

3.

3.1.

Come

ricordato, la ricorrente vorrebbe poi che questa Camera si pronunciasse anche

sull’istanza di revisione, contenuta nello stesso atto con cui è stato

interposto il ricorso contro la decisione su reclamo del 24 giugno 2010.

Propone,

a tale riguardo, che la Camera di diritto tributario si accordi in tal senso

con l’UTPG, applicando per analogia l’art. 206 cpv. 2 LT.

3.2

L’art. 234 cpv. 1 LT attribuisce

la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda.

La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT).

La

domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato

per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali

autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure

ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.; sentenza CDT n. 80.1999.227 del 29 novembre 1999; inoltre Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea

2008, n. 1a ad art. 149 LIFD, p. 474). È infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia

a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione.

Anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini,

L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39).

3.3

Nella

fattispecie, la decisione oggetto della domanda di revisione è la decisione di tassazione del 27 settembre 2009. Competente è pertanto l’Ufficio di tassazione, che ha adottato tale decisione. Il rimedio giuridico ammesso contro la decisione sull’istanza di revisione sarà quindi dapprima il reclamo allo stesso Ufficio – perché tale

è il rimedio ammesso “contro la decisione o sentenza anteriori” secondo l’art. 234 cpv. 3 LT – e quindi il ricorso alla Camera di diritto tributario.

Ne consegue che la Camera

di diritto tributario non può entrare nel merito dell’istanza di revisione.

Né può trovare

applicazione, come vorrebbe la ricorrente, l’art. 206 cpv. 2 LT. Quest’ultima

disposizione prevede in effetti che il reclamo presentato

contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata possa essere

trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti, alla Camera di diritto tributario. Nella fattispecie, tuttavia,

manca del tutto una decisione sull’istanza di revisione e quindi una

motivazione “esaustiva”, contro cui sarebbe proponibile un reclamo da trasmettere

direttamente alla Camera di diritto tributario. A ciò si aggiunga che

l’autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, non ha dato il suo

consenso ad una simile trasmissione, cosa che basterebbe in ogni caso ad

escludere la soluzione auspicata dalla contribuente.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso contro la decisione su reclamo del 24 giugno 2010 è respinto.

1.2. L’istanza

di revisione della decisione del 27 luglio 2010 è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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