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Decisione

80.2010.97

Revisione: presupposti, inadempienza di consulenti fiscali, reati patrimoniali a danno del contribuente

20 marzo 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

tre decisioni del 7 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava

a RI 1, vedova di __________, le tassazioni IC/IFD 2005, 2006 e 2007, allestite

d’ufficio per mancato inoltro delle relative dichiarazioni fiscali.

L’autorità

commisurava i redditi da titoli e capitali in fr. 262'500.–, i redditi da sostanza

immobiliare in fr. 47'757.– e la sostanza complessiva in fr. 10'089'000.–, partendo

dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi __________ e dalla stima degli

elementi imponibili della comunione ereditaria del defunto marito.

B. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 aprile 2009,

nel quale chiedeva di “pazientare ancora qualche mese”, essendo ancora in corso

la divisione della comunione ereditaria fu __________.

Con

scritto del 4 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva direttamente

alla reclamante, avvertendola che la tassazione d’ufficio poteva essere

impugnata solo provando che la stessa era manifestamente inesatta.

Non

avendo ricevuto nessuna risposta entro il termine assegnatole per completare il

reclamo, con tre decisioni del 17 giugno 2009, l’autorità di tassazione dichiarava

irricevibile il gravame. Un ricorso alla Camera di diritto tributario contro tali decisioni è stato ritirato dalla stessa contribuente il successivo 14 agosto 2009

(inc. 80.2009.102), sicché le tre tassazioni sono per finire passate in

giudicato.

C. Con

istanza del 6 maggio 2010, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiedeva

all’Ufficio di tassazione la revisione delle tassazioni 2005, 2006 e 2007, adducendo

sostanzialmente di essere stata danneggiata dai suoi precedenti rappresentanti

contrattuali, nei confronti dei quali aveva nel frattempo presentato una segnalazione/denuncia

penale per titolo di truffa, appropriazione indebita, usura, amministrazione

infedele e estorsione.

L’autorità

di tassazione respingeva l’istanza con decisione del 14 maggio 2010, nella

quale spiegava che non era adempiuto alcuno dei motivi di revisione.

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 giugno 2010, sottolineando

in particolare che la segnalazione/denuncia penale fatta spiccare nei confronti

dei suoi precedenti rappresentanti costituiva un fatto nuovo, tale da giustificare

la postulata revisione.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 9 luglio 2010, precisando

dapprima che le contestate tassazioni si fondavano, fra l’altro, sui dati forniti

dagli eredi di __________ nell’ambito della procedura di successione e di

recupero d’imposta, osservando poi che la reclamante non aveva in ogni caso presentato

nuove obiezioni.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 attribuisce anzitutto

la responsabilità per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali ai

suoi precedenti rappresentanti. Contesta poi all’Ufficio di tassazione di avere

ignorato il decesso del marito, continuando a tassarla per apprezzamento sugli

stessi elementi “desunti dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi”.

Aggiunge infine che le malversazioni dei suoi precedenti rappresentanti hanno

inevitabilmente intaccato il suo patrimonio, falsificando la fattispecie

determinante per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 232 cpv.

1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare

la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

(art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura

ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2

LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;

34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2.

ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/

Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p.

582; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in: ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, la ricorrente solleva sostanzialmente tre motivi di revisione. Anzitutto,

la scoperta di una grave inadempienza contrattuale da parte dei suoi precedenti

consulenti fiscali, che non avrebbero mai inoltrato le dichiarazioni fiscali

2005, 2006 e 2007, in palese contrasto con il punto 2.3. del contratto di mandato

sottoscritto il 7 aprile 2006. In secondo luogo, la mancata considerazione, da

parte dell’autorità di tassazione, del suo nuovo status di vedova e, da

ultimo, la scoperta delle malversazioni commesse dai suoi mandatari, che nel

tempo l’avrebbero spogliata del suo patrimonio.

2.2

Nella

misura in cui la ricorrente attribuisce la responsabilità per la mancata presentazione

delle dichiarazioni fiscali ai suoi precedenti consulenti fiscali, è del tutto

evidente l’assenza di ogni presupposto per una revisione, ove si pensi appena

che le tre tassazioni d’ufficio del 7 aprile 2009, così come lo scritto del 4

maggio 2009 e le successive decisioni su reclamo del 17 giugno 2009 sono state tutte

notificate personalmente alla contribuente e non invece ai suoi mandatari, cui

ora la stessa rimprovera di non avere bene tutelato i suoi interessi, ma che

nei confronti delle autorità fiscali non sono mai stati designati quali suoi

rappresentanti.

Se si aggiunge

inoltre che la contribuente ha pure presentato un ricorso a questa Camera

(ritirandolo un mese più tardi), le sue contestazioni

in merito ad una pretesa violazione del punto 2.3. del

contratto di mandato sottoscritto il 7 aprile 2006 appaiono

manifestamente infondate e finanche temerarie. Del

resto, sia detto per inciso, in analogia a quanto previsto dal diritto privato,

la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è in ogni

caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente

stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra

mandante e mandatari (cfr. Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619)

2.3

La

ricorrente contesta poi all’Ufficio di tassazione di avere ignorato il suo

nuovo status di vedova, continuando a tassarla per apprezzamento sugli

stessi elementi “desunti dall’ultima dichiarazione presentata dai coniugi”.

Premesso

che le tassazioni incriminate non si fondano sui soli dati dell’ultima dichiarazione

fiscale inoltrata dai coniugi __________, ma prendono in considerazione anche sugli

elementi forniti dagli eredi di __________ nell’ambito della procedura di

successione e di recupero d’imposta, è qui appena il caso di ricordare che si

tratta di contestazioni che la contribuente avrebbe semmai potuto e dovuto

sollevare con il reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione del 7

aprile 2009. A tale proposito, è infatti opportuno ribadire che la

giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza

nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione.

Egli non può in particolare avvalersi del rimedio straordinario della revisione

per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di reclamo e

nella successiva procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e

2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

2.4

La

ricorrente sostiene infine di avere scoperto le malversazioni dei suoi

precedenti rappresentanti, che nel tempo l’avrebbero spogliata del suo

patrimonio “falsificando” la fattispecie determinante per gli anni 2005, 2006 e

2007, solo nel corso dell’anno 2010.

Certo,

sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale,

fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o

sentenza passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un

delitto abbia influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232

cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, tuttavia, tale motivo di revisione è

pensato unicamente per le ipotesi in cui dei reati penali abbiano influenzato

lo svolgimento della procedura di tassazione in quanto tale o la decisione, con

la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora

nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti

procedurali (Vallender/Looser, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 9 ad art.

147.

LIFD, p. 1343). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a

posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi

imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali,

che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione

economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i

crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su

una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la

falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione

semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la

falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di

una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP),

l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di

pubblici ufficiali svizzeri (art. 322 ter CP).

2.5

Se le

malversazioni descritte nella segnalazione/denuncia penale del 2 aprile 2010 dovessero

effettivamente trovare conferma in una decisione dell’autorità giudiziaria penale

e/o civile, ci si potrebbe tutt’al più chiedere a quel momento se ci si trovi

in presenza di un fatto “nuovo”, nel senso inteso dagli art. 232 cpv. 1

lett. a LT e 147 cpv. 1 lett. a LIFD. Allo

stadio attuale della procedura, non è per contro adempiuto nessun valido motivo

di revisione.

3.

Il ricorso

è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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