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Decisione

80.2010.98

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: cessazione del rapporto di lavoro, versamento di sei mensilità di stipendio, momento dell'imposizione

31 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha lavorato quale impiegato alle dipendenze della __________ di __________, fino al 31 ottobre

2008, quando ha sottoscritto un accordo concernente la “cessazione consensuale

del rapporto di lavoro”. In virtù di tale convenzione, le parti hanno stabilito

la cessazione del rapporto di lavoro “in data odierna” ed il versamento al dipendente,

da parte del datore di lavoro, di un importo di fr. 213'470.–, che, come risulta

da un conteggio allegato, corrisponde a sei mensilità di stipendio, oltre a diverse

indennità e rimborsi spese come pure oneri previdenziali. Dall’accordo si evince

altresì che il dipendente sarebbe rimasto assicurato contro gli infortuni per

ulteriori 30 giorni, mentre la copertura per malattia (perdita di guadagno)

cessava subito.

L’importo

convenuto è stato versato al dipendente nei giorni seguenti.

B. Notificando al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione

IC/IFD 2008, con decisione del 10 marzo 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Città commisurava il reddito imponibile in fr. 347'100.–. In particolare, il

reddito dell’attività lucrativa dipendente del marito era stabilito in fr.

441'790.–, pari alla somma dell’importo risultante dal certificato di salario

(fr. 412'659.–) e di una prestazione assicurativa (rientrante nel Pilastro 3b)

di fr. 29'131.–, versatagli dalla __________.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 aprile 2010,

con cui contestavano, da un lato, il fatto che nel reddito dell’attività

lucrativa era stato inserito un importo (fr. 189'159.–) che doveva essere

attribuito al periodo fiscale 2009 e, dall’altro, il mancato riconoscimento

della deduzione forfetaria per altre spese professionali.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 30 giugno 2010, così

motivato:

1) La

liquidazione ricevuta dalla __________, __________ per la cessazione

consensuale del rapporto di lavoro del signor RI 1 di __________ (importo

compreso nel certificato di salario 2008) è imposta con gli altri redditi

nell’esercizio 2008 secondo le disposizioni di legge;

2) la

deduzione delle altre spese professionali (forfait) di fr. 2'400.00 non è

ammessa perché coperta dall’indennità versata dal datore di lavoro (fr.

8'000.00), secondo nuove disposizioni della Direzione, alla luce della sentenza

del TF.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente il calcolo del reddito dell’attività lucrativa dipendente

del marito, effettuato dall’autorità fiscale.

Una parte

dell’importo versatogli dalla __________ al momento dello scioglimento del

contratto di lavoro (fr. 134'488.–) sarebbe infatti costituita dallo stipendio

dei mesi da gennaio ad aprile del 2009. A tale riguardo, gli insorgenti sottolineano che il contratto di lavoro prevedeva un termine di disdetta di sei

mesi.

Inoltre,

postulano lo stralcio dell’importo di fr. 29’131.–, versato dalla __________,

argomentando che si tratterebbe di una prestazione già inclusa nel certificato

di salario.

Diritto

1. All’udienza del 9 agosto 2011, tenuto conto del fatto che il ricorrente

ha sottoscritto la convenzione con il datore di lavoro alla fine del 2008,

rinunciando al termine di disdetta di sei mesi, le parti, con il consenso del

giudice delegato hanno convenuto di attribuire gli stipendi mensili e le altre

indennità relative ai primi quattro mesi del 2009 a quest’ultimo periodo fiscale. Pertanto, il reddito dell’attività lucrativa dipendente del

periodo fiscale 2008 è stato stabilito in fr. 72'074.–, importo da aggiungere

allo stipendio di base del 2008. Il rimanente importo di fr. 141'395.– sarà

imposto nel periodo fiscale 2009.

Considerandi

2.

Per quanto attiene alla prestazione erogata dalla __________, il

ricorrente, presa visione della “notifica di prestazioni in capitale pilastro

3b”, che l’assicuratore ha trasmesso all’autorità fiscale, in udienza ha

contestato l’esattezza delle indicazioni che vi figurano. L’assicurazione aveva

infatti notificato il versamento di una prestazione in capitale di fr. 45'426.10,

finanziata con un premio unico di fr. 16'294.20, sicché il reddito imponibile

ammontava a fr. 29'131.90.

Il

ricorrente si è impegnato a prendere contatto con la compagnia di

assicurazione, chiedendo spiegazioni in merito al calcolo risultante dalla

notifica in questione.

Il 10

agosto 2011 la Swiss Life ha confermato al contribuente di essere incorsa in un

errore, quando ha indicato che la prestazione era stata finanziata con un

“premio unico”. In realtà si trattava invece di “un premio periodico di CHF 11'168,00”, con la conseguenza che “la prestazione versatale di CHF 45'426.10 soggiace all’imposta sulla

sostanza”.

Alla luce

delle precisazioni fornite dall’assicuratore, la prestazione erogata dalla __________

nel periodo fiscale 2009 è esente dall’imposta sul reddito, trattandosi di un incremento

patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a

riscatto (articoli 24 lett. b LIFD e 23 lett. b LT).

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa dipendente è ridotto a fr. 271’263.10.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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