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Decisione

80.2011.1

Deduzioni: figli a carico, genitori separati o divorziati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione per l'IC, criteri

1 febbraio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e __________ vivono separati dal 2006. Con sentenza del 17 febbraio

2009, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il loro matrimonio,

omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del 28 maggio 2008.

Dalla

loro unione sono nati i figli __________ (__________1989) e __________ (__________1993).

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, RI 1 chiedeva la deduzione dal reddito dell’importo

di fr. 45'539.–, corrispondente agli alimenti versati alla moglie per sé e per

il figlio minorenne __________. Per il figlio maggiorenne __________ faceva

inoltre valere la deduzione per figli a carico (fr. 10'900.–) e quella per

figli agli studi (fr. 13'200.–).

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 marzo 2010, l’CO 1 commisurava

il reddito imponibile del contribuente in fr. 164'600.– per l’IC ed in fr.

168'000.– per l’IC. L’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le

deduzioni per figli e per figli a carico, affermando che ne difettavano i requisiti

di legge.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 aprile 2010,

nel quale affermava che il diritto alla deduzione gli era stato riconosciuto da

un funzionario dell’ufficio di tassazione nel corso di un’udienza dell’anno

precedente. Sottolineava inoltre che i figli erano sostenuti finanziariamente

da lui.

L’Ufficio

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 dicembre

2010. Per quanto attiene all’imposta cantonale, concedeva al reclamante la metà

della deduzione per figli (fr. 5'450.–) e di quella per figli agli studi (fr.

6'600.–). Per l’IFD gli riconosceva invece una deduzione di fr. 6'100.– per persona

a carico.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il riconoscimento delle deduzioni per il mantenimento del figlio maggiorenne __________,

studente universitario. L’insorgente sottolinea che la ex moglie è d’accordo

con tale sua pretesa.

Diritto

1. 1.1

Per l’art.

34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il

contribuente provvede, 10'900.− franchi.

Un’analoga

deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è

limitato a fr. 6'100.− (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

1.2

I presupposti per il

riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in

apposite circolari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e

della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda in particolare, la circolare

n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale,

per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che

fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle

spese di sostentamento e di studio del figlio.

D’altronde, la funzione

delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica

personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla

capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a

ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento

alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine

di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando

un’aliquota sempre crescente con l’accrescersi del valore dell’oggetto

(“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di

ridimensionare le basi di computo.

Per queste ragioni, le

deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la

capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente

diminuita dalle spese sostenute per i figli.

1.3

Per la circolare n. 18/2003

della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati

legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla

deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però

entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la

deduzione può essere ripartita fra i genitori (cfr. anche la recente circolare

n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni).

1.4

Può essere lasciata

aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle

contribuzioni, nella misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni

sociali fra genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza

del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato

che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico

non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che gli alimenti pagati

sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa

risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è

pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini

del riconoscimento della deduzione per figli a carico, mentre è solo il

genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al

sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha

diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4

settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.3).

La questione evocata può

essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono

soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi

disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Inoltre, la giurisprudenza

citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta

la deduzione sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli

alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai

redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui.

Quando invece i figli sono

maggiorenni e cade pertanto la deduzione degli alimenti, può essere

giustificata una divisione delle deduzioni sociali (cfr. sentenza CDT n.

80.2009.23 del 15 aprile 2009, in RtiD II-2009 n. 6t).

1.5

Per l’imposta federale

diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età,

gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il

debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina

ritiene peraltro che quest’ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista

dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., n. 2 all’art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000,

vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).

In seguito, la prassi

dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli

alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la

deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. b

LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento,

vive presso l’altro genitore, quest’ultimo continua ad avere diritto alla

deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo

2000, n. 9a ad art. 33 LIFD, p. 122).

La poc’anzi menzionata prassi

dell’AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo

CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).

Il Tribunale federale l’ha

tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba

dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in

seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la

deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che

non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa

a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge

esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a

carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23

gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).

Considerandi

2.

2.1

Nella

fattispecie, il ricorrente postula la deduzione integrale per figli a carico

sia in materia di IC (fr. 10'900.− in via principale, e di fr. 5'250.− in via subordinata) sia, apparentemente, in materia di IFD (fr.

6'100.−).

2.2

Per

quanto concerne l’IFD, tuttavia, con la decisione su reclamo impugnata,

l’Ufficio di tassazione si è conformato alla poc’anzi evocata prassi dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, riconosciuta anche dal Tribunale federale, ed ha

concesso al contribuente la deduzione per persona bisognosa a carico. Poiché quest’ultima

ammonta a fr. 6'100.–, ed è quindi identica nel suo importo alla deduzione per

figli a carico, si ritiene che il ricorso in materia di imposta federale

diretta sia privo di oggetto.

3.

3.1.

Il

ricorso deve essere esaminato pertanto solo dal punto di vista del diritto

cantonale. A tale proposito, si è già ricordato che, conformandosi alla

giurisprudenza di questa Camera, l’autorità di tassazione ha già concesso al

ricorrente, con la decisione su reclamo contestata, metà delle deduzioni

litigiose. L’insorgente ne rivendica invece la totalità.

3.2

Come

detto, secondo la giurisprudenza, si deve tener conto dell’effettivo onere di

mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).

In una

sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.− al mese né di quello di fr. 717.− al mese, versati a titolo di

contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano

considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne

ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i

parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto

che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse

comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque

considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà

fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n.

7t).

In un

altro caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli

alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli

agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati

maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva

ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva

pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27

dicembre 2007).

3.3

Nella

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi

ed omologata dal pretore, a proposito del figlio __________ risultano i

seguenti accordi:

I genitori si danno atto che

il padre ha provveduto fino alla maggiore età di __________ a versare nelle

mani della madre un importo mensile di fr. 1'235.–, AF compresi. Tale importo

verrà versato dal padre nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di

ogni mese, fintanto che __________ seguirà il liceo e fino all’inizio della

scuola reclute. Al momento in cui __________ conseguirà la scuola reclute, __________

si sostenterà con le indennità percepite (fr. 54 lordi al giorno), mentre il

padre pagherà la sua cassa malati e la madre garantirà il vitto e l’alloggio.

Dopo la scuola reclute e sino all’inizio dell’università, se __________ troverà

un lavoro, esso si pagherà il proprio premio di cassa malati, il padre verserà

alla madre un contributo di mantenimento di fr. 415.– mensili, AF compresi, e

la madre garantirà il vitto e l’alloggio. Se __________ non dovesse trovare un

lavoro, il padre verserà a __________ direttamente un contributo mensile di fr.

415.

– (AF compresi), con il quale esso pagherà il premio di cassa malati e un

contributo di fr. 415.– mensili nelle mani della moglie. Quest’ultima garantirà

al figlio vitto e alloggio.

È ancora

il caso di riportare quanto previsto al punto 5 della stessa convenzione:

Con l’inizio

dell’Università, il mantenimento e la formazione professionale dei figli __________

e __________ verrà finanziato con i titoli __________ di pertinenza dei figli

attualmente depositati presso __________ SA. … I titoli dei figli verranno

trasferiti sul deposito del conto … intestato a entrambi i genitori e il

portafoglio verrà monetizzato al momento che verrà ritenuto da entrambi i

coniugi più opportuno avuto riguardo all’andamento dei mercati azionari, in ogni

caso con l’inizio degli studi universitari del figlio maggiore. Se gli importi

accantonati non dovessero essere sufficienti a finanziare la formazione di entrambi

i figli, fa stato l’art. 277 cpv. 2 CCS. È inteso che un’eventuale rimanenza

degli averi sul conto cointestato alla fine degli studi di entrambi i figli

verrà ripartito fra i coniugi in ragione di ½

ciascuno.

A partire dal mese in cui uno o l’altro figlio inizia gli studi universitari, i

signori __________ si accorderanno per l’importo mensile da conferire ad ogni

figlio.

Le spese straordinarie, in particolare le spese mediche e dentarie non coperte

dalla cassa malati che esuberano la franchigia, sono assunte dai genitori in

ragione della metà, previa presentazione di preventivi di spesa. Le parti si

danno atto che corsi scolastici o di svago sono già compresi nel contributo di

mantenimento corrente.

3.4

Quanto

previsto al punto 5 dell’accordo indica chiaramente che, a partire dall’inizio

degli studi universitari, “il mantenimento e la formazione” dei figli sarebbero

stati finanzati con i risparmi appositamente investiti in titoli. Per quanto si

definiscano “di pertinenza dei figli”, si deve ritenere che i titoli in

questione appartenessero ai genitori, tanto è vero che si stabilisce il loro

successivo trasferimento su un conto “intestato a entrambi i genitori” e si

prevede poi che “un’eventuale rimanenza verrà ripartita fra i coniugi in

ragione di ½ ciascuno”.

In tal

modo, si può concludere che, a partire dall’inizio degli studi universitari, il

figlio maggiorenne del ricorrente è stato mantenuto con il ricavo della vendita

dei titoli acquistati e depositati a tal fine dai genitori.

Il

criterio di ripartizione fra i coniugi dell’eventuale eccedenza ma anche delle

“spese straordinarie” induce a concludere che la decisione impugnata, con cui

l’autorità fiscale ha ammesso metà delle deduzioni per figli e per figli agli

studi, è la più adeguata alle caratteristiche della fattispecie.

Del

resto, il contribuente non porta alcuna prova di una sua maggiore

partecipazione al mantenimento del figlio.

3.5

Le

considerazioni del ricorrente, d’altra parte, insistono piuttosto su un’intesa

che avrebbe raggiunto con la ex moglie in merito all’attribuzione delle

deduzioni in discussione. Nel ricorso, pone infatti l’accento sul fatto che la

moglie sarebbe d’accordo di far beneficiare lui dell’intera deduzione.

A tale

proposito, deve essere ricordato che il fondamento del rapporto giuridico di

imposta risiede esclusivamente nella legge. Di conseguenza, in nessun caso convenzioni

di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Il

diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico

e non quelli tra privati (cfr. CDT n. 80.98.00225 del 3 dicembre 1998 in re M. O.; inoltre, per analogia, CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; CDT n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. llcc.; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.).

L’attribuzione

o la suddivisione delle deduzioni non dipende pertanto dagli accordi dei

coniugi, ma è disciplinata esclusivamente dalla legge. Quanto il ricorrente ha

convenuto con la ex moglie è quindi del tutto irrilevante.

4.

Mentre

per l’IFD il ricorso è privo d’oggetto, per l’IC è invece respinto.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IFD è privo d’oggetto.

1.2. Il

ricorso in materia di IC è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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