80.2011.1
Deduzioni: figli a carico, genitori separati o divorziati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione per l'IC, criteri
1 febbraio 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2011.1
Data decisione, Autorità:
01.02.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli a carico, genitori separati o divorziati, figli maggiorenni agli studi, ripartizione della deduzione per l'IC, criteri
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 34 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2011.1
Lugano
1 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 dicembre 2010 contro la decisione del
15 dicembre 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e __________ vivono separati dal 2006. Con sentenza del 17 febbraio
2009, il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il loro matrimonio,
omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del 28 maggio 2008.
Dalla
loro unione sono nati i figli __________ (__________1989) e __________ (__________1993).
B. Nella
dichiarazione fiscale 2008, RI 1 chiedeva la deduzione dal reddito dell’importo
di fr. 45'539.–, corrispondente agli alimenti versati alla moglie per sé e per
il figlio minorenne __________. Per il figlio maggiorenne __________ faceva
inoltre valere la deduzione per figli a carico (fr. 10'900.–) e quella per
figli agli studi (fr. 13'200.–).
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 10 marzo 2010, l’CO 1 commisurava
il reddito imponibile del contribuente in fr. 164'600.– per l’IC ed in fr.
168'000.– per l’IC. L’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le
deduzioni per figli e per figli a carico, affermando che ne difettavano i requisiti
di legge.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 6 aprile 2010,
nel quale affermava che il diritto alla deduzione gli era stato riconosciuto da
un funzionario dell’ufficio di tassazione nel corso di un’udienza dell’anno
precedente. Sottolineava inoltre che i figli erano sostenuti finanziariamente
da lui.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 dicembre
2010. Per quanto attiene all’imposta cantonale, concedeva al reclamante la metà
della deduzione per figli (fr. 5'450.–) e di quella per figli agli studi (fr.
6'600.–). Per l’IFD gli riconosceva invece una deduzione di fr. 6'100.– per persona
a carico.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
il riconoscimento delle deduzioni per il mantenimento del figlio maggiorenne __________,
studente universitario. L’insorgente sottolinea che la ex moglie è d’accordo
con tale sua pretesa.
Diritto
1. 1.1
Per l’art.
34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il
contribuente provvede, 10'900.− franchi.
Un’analoga
deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è
limitato a fr. 6'100.− (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
1.2
I presupposti per il
riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in
apposite circolari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e
della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda in particolare, la circolare
n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale,
per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che
fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle
spese di sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde, la funzione
delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica
personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla
capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a
ediz., Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento
alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri termini, il fine
di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando
un’aliquota sempre crescente con l’accrescersi del valore dell’oggetto
(“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che consente di
ridimensionare le basi di computo.
Per queste ragioni, le
deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la
capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente
diminuita dalle spese sostenute per i figli.
1.3
Per la circolare n. 18/2003
della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati, separati
legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocin io o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla
deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però
entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la
deduzione può essere ripartita fra i genitori (cfr. anche la recente circolare
n. 18/2009 della Divisione delle contribuzioni).
1.4
Può essere lasciata
aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle
contribuzioni, nella misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni
sociali fra genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza
del Tribunale federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato
che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico
non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a
quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che gli alimenti pagati
sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente che li versa
risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo genitore non è
pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini
del riconoscimento della deduzione per figli a carico, mentre è solo il
genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale, provvede al
sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha
diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 4
settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.3).
La questione evocata può
essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono
soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Inoltre, la giurisprudenza
citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per cui viene chiesta
la deduzione sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli
alimenti sono dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai
redditi di quello che li riceve per i figli che vivono con lui.
Quando invece i figli sono
maggiorenni e cade pertanto la deduzione degli alimenti, può essere
giustificata una divisione delle deduzioni sociali (cfr. sentenza CDT n.
80.2009.23 del 15 aprile 2009, in RtiD II-2009 n. 6t).
1.5
Per l’imposta federale
diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età,
gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il
debitore degli alimenti non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina
ritiene peraltro che quest’ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista
dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., n. 2 all’art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000,
vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).
In seguito, la prassi
dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli
alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la
deduzione per persona bisognosa a carico, prevista dall’art. 213 cpv. 1 lett. b
LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento,
vive presso l’altro genitore, quest’ultimo continua ad avere diritto alla
deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo
2000, n. 9a ad art. 33 LIFD, p. 122).
La poc’anzi menzionata prassi
dell’AFC è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo
CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).
Il Tribunale federale l’ha
tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba
dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in
seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la
deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che
non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa
a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge
esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a
carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23
gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).
Considerandi
2.
2.1
Nella
fattispecie, il ricorrente postula la deduzione integrale per figli a carico
sia in materia di IC (fr. 10'900.− in via principale, e di fr. 5'250.− in via subordinata) sia, apparentemente, in materia di IFD (fr.
6'100.−).
2.2
Per
quanto concerne l’IFD, tuttavia, con la decisione su reclamo impugnata,
l’Ufficio di tassazione si è conformato alla poc’anzi evocata prassi dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, riconosciuta anche dal Tribunale federale, ed ha
concesso al contribuente la deduzione per persona bisognosa a carico. Poiché quest’ultima
ammonta a fr. 6'100.–, ed è quindi identica nel suo importo alla deduzione per
figli a carico, si ritiene che il ricorso in materia di imposta federale
diretta sia privo di oggetto.
3.
3.1.
Il
ricorso deve essere esaminato pertanto solo dal punto di vista del diritto
cantonale. A tale proposito, si è già ricordato che, conformandosi alla
giurisprudenza di questa Camera, l’autorità di tassazione ha già concesso al
ricorrente, con la decisione su reclamo contestata, metà delle deduzioni
litigiose. L’insorgente ne rivendica invece la totalità.
3.2
Come
detto, secondo la giurisprudenza, si deve tener conto dell’effettivo onere di
mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).
In una
sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.− al mese né di quello di fr. 717.− al mese, versati a titolo di
contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano
considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne
ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i
parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto
che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse
comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque
considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà
fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n.
7t).
In un
altro caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli
alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli
agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati
maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva
ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva
pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27
dicembre 2007).
3.3
Nella
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi
ed omologata dal pretore, a proposito del figlio __________ risultano i
seguenti accordi:
I genitori si danno atto che
il padre ha provveduto fino alla maggiore età di __________ a versare nelle
mani della madre un importo mensile di fr. 1'235.–, AF compresi. Tale importo
verrà versato dal padre nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di
ogni mese, fintanto che __________ seguirà il liceo e fino all’inizio della
scuola reclute. Al momento in cui __________ conseguirà la scuola reclute, __________
si sostenterà con le indennità percepite (fr. 54 lordi al giorno), mentre il
padre pagherà la sua cassa malati e la madre garantirà il vitto e l’alloggio.
Dopo la scuola reclute e sino all’inizio dell’università, se __________ troverà
un lavoro, esso si pagherà il proprio premio di cassa malati, il padre verserà
alla madre un contributo di mantenimento di fr. 415.– mensili, AF compresi, e
la madre garantirà il vitto e l’alloggio. Se __________ non dovesse trovare un
lavoro, il padre verserà a __________ direttamente un contributo mensile di fr.
415.
– (AF compresi), con il quale esso pagherà il premio di cassa malati e un
contributo di fr. 415.– mensili nelle mani della moglie. Quest’ultima garantirà
al figlio vitto e alloggio.
È ancora
il caso di riportare quanto previsto al punto 5 della stessa convenzione:
Con l’inizio
dell’Università, il mantenimento e la formazione professionale dei figli __________
e __________ verrà finanziato con i titoli __________ di pertinenza dei figli
attualmente depositati presso __________ SA. … I titoli dei figli verranno
trasferiti sul deposito del conto … intestato a entrambi i genitori e il
portafoglio verrà monetizzato al momento che verrà ritenuto da entrambi i
coniugi più opportuno avuto riguardo all’andamento dei mercati azionari, in ogni
caso con l’inizio degli studi universitari del figlio maggiore. Se gli importi
accantonati non dovessero essere sufficienti a finanziare la formazione di entrambi
i figli, fa stato l’art. 277 cpv. 2 CCS. È inteso che un’eventuale rimanenza
degli averi sul conto cointestato alla fine degli studi di entrambi i figli
verrà ripartito fra i coniugi in ragione di ½
ciascuno.
A partire dal mese in cui uno o l’altro figlio inizia gli studi universitari, i
signori __________ si accorderanno per l’importo mensile da conferire ad ogni
figlio.
Le spese straordinarie, in particolare le spese mediche e dentarie non coperte
dalla cassa malati che esuberano la franchigia, sono assunte dai genitori in
ragione della metà, previa presentazione di preventivi di spesa. Le parti si
danno atto che corsi scolastici o di svago sono già compresi nel contributo di
mantenimento corrente.
3.4
Quanto
previsto al punto 5 dell’accordo indica chiaramente che, a partire dall’inizio
degli studi universitari, “il mantenimento e la formazione” dei figli sarebbero
stati finanzati con i risparmi appositamente investiti in titoli. Per quanto si
definiscano “di pertinenza dei figli”, si deve ritenere che i titoli in
questione appartenessero ai genitori, tanto è vero che si stabilisce il loro
successivo trasferimento su un conto “intestato a entrambi i genitori” e si
prevede poi che “un’eventuale rimanenza verrà ripartita fra i coniugi in
ragione di ½ ciascuno”.
In tal
modo, si può concludere che, a partire dall’inizio degli studi universitari, il
figlio maggiorenne del ricorrente è stato mantenuto con il ricavo della vendita
dei titoli acquistati e depositati a tal fine dai genitori.
Il
criterio di ripartizione fra i coniugi dell’eventuale eccedenza ma anche delle
“spese straordinarie” induce a concludere che la decisione impugnata, con cui
l’autorità fiscale ha ammesso metà delle deduzioni per figli e per figli agli
studi, è la più adeguata alle caratteristiche della fattispecie.
Del
resto, il contribuente non porta alcuna prova di una sua maggiore
partecipazione al mantenimento del figlio.
3.5
Le
considerazioni del ricorrente, d’altra parte, insistono piuttosto su un’intesa
che avrebbe raggiunto con la ex moglie in merito all’attribuzione delle
deduzioni in discussione. Nel ricorso, pone infatti l’accento sul fatto che la
moglie sarebbe d’accordo di far beneficiare lui dell’intera deduzione.
A tale
proposito, deve essere ricordato che il fondamento del rapporto giuridico di
imposta risiede esclusivamente nella legge. Di conseguenza, in nessun caso convenzioni
di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Il
diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico
e non quelli tra privati (cfr. CDT n. 80.98.00225 del 3 dicembre 1998 in re M. O.; inoltre, per analogia, CDT n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; CDT n. 782 del 29 dicembre 1971 in re P. llcc.; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.).
L’attribuzione
o la suddivisione delle deduzioni non dipende pertanto dagli accordi dei
coniugi, ma è disciplinata esclusivamente dalla legge. Quanto il ricorrente ha
convenuto con la ex moglie è quindi del tutto irrilevante.
4.
Mentre
per l’IFD il ricorso è privo d’oggetto, per l’IC è invece respinto.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di IFD è privo d’oggetto.
1.2. Il
ricorso in materia di IC è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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