80.2011.10
Procedura: reclamo, non obbligo di presentarsi ad un'udienza dinanzi all'Ufficio di tassazione, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo
26 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.10
Data decisione, Autorità:
26.01.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, non obbligo di presentarsi ad un'udienza dinanzi all'Ufficio di tassazione, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.10
Lugano
26 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 gennaio 2011 contro la decisione del 4
gennaio 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- RI 1,
domiciliato a __________ (Italia), è limitatamente imponibile in Svizzera quale
proprietario di sostanza immobiliare a __________, precisamente di un appartamento
in proprietà per piani;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 20 ottobre 2010, l’CO 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 19'100.– (per l’IFD fr. 20'400.–) e
quello determinante per l’aliquota in fr. 35'100.– (per l’IFD fr. 36'400.–);
- la
sostanza imponibile era stabilita in fr. 268'000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 513'000.–;
- il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 novembre 2010,
chiedendo che fossero presi in considerazione il debito ipotecario ed i
relativi interessi e che fossero stralciati i redditi e la sostanza all’estero;
- con
scritto del 30 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente
ad un’udienza prevista per il 21 dicembre 2010, ma la raccomandata in questione
ritornava al mittente non ritirata;
- con
decisione del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo con la seguente
motivazione:
Se al momento
della consegna non è reperibile una persona legittimata a ricevere un invio per
raccomandata, il fattorino postale lascia un invito di ritiro con l’indicazione
del termine di giacenza di sette giorni.
Se
il destinatario non ritira l’invio, l’ufficio postale rimanda la raccomandata
al mittente, con la menzione “non ritirato”. In queste circostanze, per
giurisprudenza federale, si considera che l’intimazione dell’atto sia avvenuta
l’ultimo giorno della giacenza presso la posta.
Visto
e considerato quanto sopra il reclamo viene respinto.
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’autorità fiscale e sottolinea in particolare di essere stato
informato da quest’ultima, dopo l’inoltro del reclamo, che la sua evasione
avrebbe richiesto diversi mesi, con la conseguenza che egli si sarebbe recato
all’estero per motivi di lavoro, non potendo in tal modo ritirare la
raccomandata.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
Considerandi
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, la
decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si
evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle
censure del contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultimo non aveva
ritirato la convocazione all’udienza;
- ne
discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato
irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questo giudice
compete esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio
di entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;
- l’art.
206.
cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale
diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione
di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
- diversamente
dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata
(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- nel caso
in discussione, sebbene il contribuente avesse presentato un reclamo motivato
ed accompagnato dai giustificativi necessari (copia della dichiarazione fiscale
nello Stato di residenza e documentazione bancaria relativa al mutuo
ipotecario), l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di confrontarsi
con le censure in questione;
- in tal
modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle
chiare disposizioni di legge già ricordate;
- a ciò si
aggiunga che l’Ufficio sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo,
anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente
che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare
una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047 del 6
aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.
80.2004.86
del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);
- le
argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono
del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun
modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di
tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del
reclamo;
- con le
sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del
reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza
appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;
- la
decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti
una nuova decisione motivata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 4 gennaio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente
e adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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