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Decisione

80.2011.10

Procedura: reclamo, non obbligo di presentarsi ad un'udienza dinanzi all'Ufficio di tassazione, annullamento della decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo

26 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

domiciliato a __________ (Italia), è limitatamente imponibile in Svizzera quale

proprietario di sostanza immobiliare a __________, precisamente di un appartamento

in proprietà per piani;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 20 ottobre 2010, l’CO 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 19'100.– (per l’IFD fr. 20'400.–) e

quello determinante per l’aliquota in fr. 35'100.– (per l’IFD fr. 36'400.–);

- la

sostanza imponibile era stabilita in fr. 268'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 513'000.–;

- il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 novembre 2010,

chiedendo che fossero presi in considerazione il debito ipotecario ed i

relativi interessi e che fossero stralciati i redditi e la sostanza all’estero;

- con

scritto del 30 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente

ad un’udienza prevista per il 21 dicembre 2010, ma la raccomandata in questione

ritornava al mittente non ritirata;

- con

decisione del 4 gennaio 2011, l’autorità fiscale respingeva il reclamo con la seguente

motivazione:

Se al momento

della consegna non è reperibile una persona legittimata a ricevere un invio per

raccomandata, il fattorino postale lascia un invito di ritiro con l’indicazione

del termine di giacenza di sette giorni.

Se

il destinatario non ritira l’invio, l’ufficio postale rimanda la raccomandata

al mittente, con la menzione “non ritirato”. In queste circostanze, per

giurisprudenza federale, si considera che l’intimazione dell’atto sia avvenuta

l’ultimo giorno della giacenza presso la posta.

Visto

e considerato quanto sopra il reclamo viene respinto.

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’autorità fiscale e sottolinea in particolare di essere stato

informato da quest’ultima, dopo l’inoltro del reclamo, che la sua evasione

avrebbe richiesto diversi mesi, con la conseguenza che egli si sarebbe recato

all’estero per motivi di lavoro, non potendo in tal modo ritirare la

raccomandata.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

Considerandi

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, la

decisione impugnata afferma che il reclamo è respinto, ma dalla motivazione si

evince che l’autorità di tassazione non è neppure entrata nel merito delle

censure del contribuente, limitandosi a constatare che quest’ultimo non aveva

ritirato la convocazione all’udienza;

- ne

discende che la decisione deve essere considerata come se avesse dichiarato

irricevibile il reclamo, con l’ulteriore conseguenza che a questo giudice

compete esclusivamente la verifica della legittimità del rifiuto dell’Ufficio

di entrare nel merito delle contestazioni del contribuente;

- l’art.

206.

cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale

diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione

di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica;

- diversamente

dalla decisione di tassazione, la decisione su reclamo deve essere motivata

(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- nel caso

in discussione, sebbene il contribuente avesse presentato un reclamo motivato

ed accompagnato dai giustificativi necessari (copia della dichiarazione fiscale

nello Stato di residenza e documentazione bancaria relativa al mutuo

ipotecario), l’Ufficio di tassazione ha completamente omesso di confrontarsi

con le censure in questione;

- in tal

modo, l’autorità fiscale ha violato gli obblighi cui era tenuta in base alle

chiare disposizioni di legge già ricordate;

- a ciò si

aggiunga che l’Ufficio sarebbe stato obbligato ad entrare nel merito del reclamo,

anche se quest’ultimo non fosse stato motivato: nel reclamo è infatti sufficiente

che il contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare

una decisione di tassazione (cfr. p. es. le sentenze CDT n. 80.2000.00047 del 6

aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata; inoltre CDT n.

80.2004.86

del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t);

- le

argomentazioni addotte dall’Ufficio per non entrare nel merito del gravame sono

del tutto fuori luogo, per la semplice ragione che la legge non esige in alcun

modo che il reclamante si presenti ad un’audizione presso l’Ufficio di

tassazione ed ancor meno fa di tale udienza una condizione di ricevibilità del

reclamo;

- con le

sue motivazioni, l’autorità fiscale ha di fatto subordinato la ricevibilità del

reclamo alla condizione che lo stesso sia motivato oralmente in un’udienza

appositamente indetta dall’Ufficio di tassazione;

- la

decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente e adotti

una nuova decisione motivata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 4 gennaio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente

e adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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