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Decisione

80.2011.101

Revisione: termine per la domanda, decisione con cui l'autorità fiscale afferma di non avere ricevuto il reclamo del contribuente

31 agosto 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 e RI 2 indicavano di aver

conseguito, fra gli altri redditi, due rendite vitalizie, rispettivamente di

fr. 1'959.– e di fr. 1'541.–, costituite da pensioni erogate dall’INPS (Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale italiano);

- notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 21 ottobre 2009,

l’CO 1 elevava i due importi in questione, rispettivamente a fr. 2'415.– e fr.

4'172.–, spiegando nella motivazione che “pensioni e rendite” erano state

“stabilite secondo attestati o tabelle”;

- con

lettera del 30 settembre 2010, rispondendo ad un fax del rappresentante dei

contribuenti, l’autorità fiscale comunicava di aver constatato che, “a seguito

di un controllo effettuato,… la lettera del 12.11.2009, tramite la quale

interponevate reclamo contro la notifica di tassazione 2008, non è mai

pervenuta ai nostri uffici”;

- con

scritto del 13 maggio 2011, la rappresentante dei contribuenti domandava la

revisione della tassazione IC/IFD 2008, argomentando che l’autorità fiscale

aveva erroneamente interpretato le attestazioni relative alle rendite erogate

dall’INPS;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva l’istanza, con decisione del 17 maggio 2011, ritenendo

che non fosse adempiuto “nessuno dei motivi legittimanti la revisione previsti

dalla legge”;

- i

contribuenti, tramite il loro rappresentante, impugnavano tale decisione con

reclamo del 17 giugno 2011;

- l’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 28 giugno 2011, nella quale

sottolineava in particolare che i motivi invocati nell’istanza di revisione

“avrebbero già potuto essere fatti valere, con un minimo di diligenza dal

contribuente (o dal rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di

reclamo o di ricorso nella procedura ordinaria”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la revisione della decisione di tassazione, a loro avviso

viziata da un “errore commesso dall’ufficio di tassazione nell’interpretare

correttamente gli importi percepiti dai contribuenti in relazione agli

arretrati delle pensioni INPS”.

Diritto

- sia in materia di imposta

federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

Considerandi

cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD);

- entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lei

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,

art. 147 cpv. 2 LIFD);

- l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso: decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103

Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,

consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);

- di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire

subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);

- va ancora

rilevato che l'istanza di revisione deve essere proposta entro 90 giorni dalla

conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dalla notifica

della decisione o della sentenza momento in cui la tassazione è divenuta

definitiva (cfr. art. 233; art. 148 LIFD);

- la

decisione impugnata, che ha negato la revisione della tassazione IC/IFD 2008,

merita conferma già per il solo fatto che l’istanza di revisione del 13 maggio

2011.

era palesemente tardiva, essendo stata proposta ben oltre 90 giorni dalla

conoscenza del supposto motivo di revisione;

- sebbene,

infatti, non sia ben chiaro quale sia il motivo di revisione invocato dai ricorrenti,

nell’ipotesi a loro più favorevole essi ne hanno avuto conoscenza quando, con

lettera del 30 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione gli ha comunicato di non

avere mai ricevuto il reclamo che essi sostenevano di avere inoltrato già il 12

novembre 2009;

- per il

fatto che essi hanno indugiato fino al 13 maggio 2011 prima di inoltrare

l’istanza di revisione, a tale momento la stessa era pertanto manifestamente

tardiva;

- a

prescindere da tale aspetto, ben difficilmente è ravvisabile nella fattispecie

un motivo di revisione secondo gli articoli 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD;

- anche volendo ammettere

che l’autorità di tassazione sia incorsa in un errore nella lettura dei dati

relativi alle rendite erogate ai ricorrenti dall’INPS, dati riportati su due

lettere redatte dal __________ di __________, non si può ignorare la

circostanza che l’Ufficio di tassazione ha attirato d’attenzione dei

contribuenti sul fatto che si era discostata dagli importi da loro indicati

nella dichiarazione fiscale: non solo ha indicato nelle due colonne “dati

dichiarati” e “dati accertati”, rispettivamente, quanto dichiarato dai

contribuenti e quanto ricostruito dalla stessa autorità in sede di accertamento,

ma ha anche aggiunto la motivazione che spiegava di aver stabilito le rendite

“secondo attestati o tabelle”;

- ora, come già ricordato,

la legge esclude la revisione per motivi che il richiedente, usando della

diligenza che si poteva da lui ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in

grado di far valere nella procedura ricorsuale ordinaria;

- il Tribunale federale, da

parte sua, ha affermato che quando l’autorità fiscale comunica per iscritto al

contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle

modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta e notevoli maggiorazioni

d’imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (ASA 67 p. 392);

- ne consegue che la

decisione impugnata appare conforme al diritto applicabile ed il ricorso deve

pertanto essere respinto;

- visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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