80.2011.103
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, presupposti, non "stress" da lavoro durato tre anni né ignoranza della lingua italiana né assenza prolungata dal cantone
23 gennaio 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.103
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, presupposti, non "stress" da lavoro durato tre anni né ignoranza della lingua italiana né assenza prolungata dal cantone
TERMINI
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2011.103
80.2011.104
80.2011.105
Lugano
23 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 luglio 2011 contro le decisioni del 23
giugno 2011 in materia di IC 2007, 2008 e 2009.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato dapprima a __________ (__________) e dal 2010 a __________ (__________), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale
proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Nonostante
l’invio di richiami e diffide, il contribuente ha omesso di inoltrare le dichiarazioni
fiscali per i periodi 2007, 2008 e 2009. Per tale ragione, l’CO 1 di Locarno
gli ha inflitto tre multe disciplinari: una di fr. 400.– l’8 agosto 2008 (per
il periodo fiscale 2007), una di fr. 450.– il 21 agosto 2009 (per il periodo
fiscale 2008) e una di fr. 1'200.– il 20 agosto 2010 (per il periodo fiscale
2009).
B. Con
decisioni, rispettivamente, del 5 novembre 2008 e del 3 novembre 2010,
l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre tassazioni dell’imposta
cantonale, allestite d’ufficio, per i periodi fiscali dal 2007 al 2009. Il
reddito e la sostanza erano stabiliti come segue:
2007
2008
2009
reddito imponibile
34’000
30’000
42’700
reddito determinante per aliquota
1'034’000
1'030’000
1'042’700
sostanza imponibile
1'036’000
1'030’000
1'030’000
sostanza determinante per
aliquota
10'036’000
10'976’000
10'976’000
Il
contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 12 marzo 2011, redatto
in lingua tedesca, contestando sia il reddito e la sostanza imponibili nel Cantone
sia gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle aliquote.
L’autorità
fiscale si rivolgeva al reclamante con lettera del 9 maggio 2011, invitandolo a
giustificare l’inosservanza dei termini di reclamo ed a tradurre il gravame in
italiano.
Con
scritto del 27 maggio 2011, il contribuente giustificava il ritardo
nell’inoltro dei reclami, adducendo motivi di salute, l’ignoranza della lingua
italiana e l’assenza dal Canton Ticino.
L’autorità
di tassazione dichiarava irricevibili i reclami, con tre decisioni del 23 giugno
2011. Quanto alla pretesa malattia del reclamante, rilevava che la stessa non
era stata documentata; le altre due ragioni addotte non venivano ritenute
idonee per giustificare una restituzione del termine di reclamo.
C. Con
tre tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
nuovamente la modifica delle tassazioni IC 2007, 2008 e 2009, riproponendo i
tre motivi che a suo avviso giustificano la restituzione del termine di
reclamo.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo
del contribuente, sostenendone la tardività.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art.
192.
cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal
cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea
di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3
Richiesto
di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con
un ritardo che, nel caso della tassazione per il periodo fiscale 2007, superava
abbondantemente i due anni, il contribuente ha addotto tre motivi: malattia,
mancanza di competenze linguistiche, assenza dal Cantone.
2.3.1
Secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la
malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente,
nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione
che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).
Nella
fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare di essere stato “molto sotto
pressione di stress di lavoro” negli anni 2008-2010, in relazione al fallimento del gruppo societario da lui controllato. Nel ricorso, ha anche
annunciato il prossimo invio di un certificato medico, che peraltro non è mai
pervenuto.
È
immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lungi dal
giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato di
stress legato alle difficoltà economiche delle sue imprese non ha certamente
impedito al ricorrente di tutelare i suoi interessi fiscali in un cantone in
cui è imponibile solo quale proprietario di una casa; meno ancora lo avrà
ostacolato nel conferimento di una procura ad un professionista, che si
occupasse di questa piccola pratica fiscale.
2.3.2
Meno che
mai una restituzione dei termini può essere giustificata con l’ignoranza della
lingua italiana.
Basti
ricordare al ricorrente, a tale proposito, che nei rapporti con le autorità la
libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art.
5.
cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,
per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei
rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e
irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i
requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
Il
ricorrente, proprietario di una casa nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a
corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale. Non può
certamente pretendere una restituzione dei termini di reclamo per il solo fatto
che ha trascurato il contenuto degli scritti indirizzatigli dall’Ufficio di
tassazione, per “mancanza di competenze linguistiche”.
2.3.3
Neppure
l’assenza prolungata dal Canton Ticino basta a giustificare la restituzione del
termine di reclamo.
Secondo
la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è
limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. (cfr. p. es. CDT
n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata)
Nella fattispecie, non si
può ignorare che il contribuente era ed è domiciliato in un altro cantone, dove
gli veniva e viene regolarmente notificata ogni decisione dell’autorità fiscale
ticinese. Il fatto che non si sia “quasi mai” recato nella sua casa di vacanza
di __________ nel corso degli anni dal 2008 al 2010 è pertanto del tutto
ininfluente.
2.4
Alla luce
delle considerazioni che precedono, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che
si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, non essendo adempiuti
i presupposti per la restituzione dei termini, deve essere confermata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster