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Decisione

80.2011.103

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, presupposti, non "stress" da lavoro durato tre anni né ignoranza della lingua italiana né assenza prolungata dal cantone

23 gennaio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato dapprima a __________ (__________) e dal 2010 a __________ (__________), è limitatamente assoggettato all’imposta nel Canton Ticino quale

proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Nonostante

l’invio di richiami e diffide, il contribuente ha omesso di inoltrare le dichiarazioni

fiscali per i periodi 2007, 2008 e 2009. Per tale ragione, l’CO 1 di Locarno

gli ha inflitto tre multe disciplinari: una di fr. 400.– l’8 agosto 2008 (per

il periodo fiscale 2007), una di fr. 450.– il 21 agosto 2009 (per il periodo

fiscale 2008) e una di fr. 1'200.– il 20 agosto 2010 (per il periodo fiscale

2009).

B. Con

decisioni, rispettivamente, del 5 novembre 2008 e del 3 novembre 2010,

l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre tassazioni dell’imposta

cantonale, allestite d’ufficio, per i periodi fiscali dal 2007 al 2009. Il

reddito e la sostanza erano stabiliti come segue:

2007

2008

2009

reddito imponibile

34’000

30’000

42’700

reddito determinante per aliquota

1'034’000

1'030’000

1'042’700

sostanza imponibile

1'036’000

1'030’000

1'030’000

sostanza determinante per

aliquota

10'036’000

10'976’000

10'976’000

Il

contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 12 marzo 2011, redatto

in lingua tedesca, contestando sia il reddito e la sostanza imponibili nel Cantone

sia gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle aliquote.

L’autorità

fiscale si rivolgeva al reclamante con lettera del 9 maggio 2011, invitandolo a

giustificare l’inosservanza dei termini di reclamo ed a tradurre il gravame in

italiano.

Con

scritto del 27 maggio 2011, il contribuente giustificava il ritardo

nell’inoltro dei reclami, adducendo motivi di salute, l’ignoranza della lingua

italiana e l’assenza dal Canton Ticino.

L’autorità

di tassazione dichiarava irricevibili i reclami, con tre decisioni del 23 giugno

2011. Quanto alla pretesa malattia del reclamante, rilevava che la stessa non

era stata documentata; le altre due ragioni addotte non venivano ritenute

idonee per giustificare una restituzione del termine di reclamo.

C. Con

tre tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

nuovamente la modifica delle tassazioni IC 2007, 2008 e 2009, riproponendo i

tre motivi che a suo avviso giustificano la restituzione del termine di

reclamo.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata

a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la

decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione

di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo

del contribuente, sostenendone la tardività.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art.

192.

cpv. 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo

prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del

termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da

attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal

cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea

di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Richiesto

di giustificare le ragioni dell’impugnazione delle decisioni di tassazione con

un ritardo che, nel caso della tassazione per il periodo fiscale 2007, superava

abbondantemente i due anni, il contribuente ha addotto tre motivi: malattia,

mancanza di competenze linguistiche, assenza dal Cantone.

2.3.1

Secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la

malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente

intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente,

nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione

che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

Nella

fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare di essere stato “molto sotto

pressione di stress di lavoro” negli anni 2008-2010, in relazione al fallimento del gruppo societario da lui controllato. Nel ricorso, ha anche

annunciato il prossimo invio di un certificato medico, che peraltro non è mai

pervenuto.

È

immediatamente evidente che la situazione descritta è ben lungi dal

giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia. Lo stato di

stress legato alle difficoltà economiche delle sue imprese non ha certamente

impedito al ricorrente di tutelare i suoi interessi fiscali in un cantone in

cui è imponibile solo quale proprietario di una casa; meno ancora lo avrà

ostacolato nel conferimento di una procura ad un professionista, che si

occupasse di questa piccola pratica fiscale.

2.3.2

Meno che

mai una restituzione dei termini può essere giustificata con l’ignoranza della

lingua italiana.

Basti

ricordare al ricorrente, a tale proposito, che nei rapporti con le autorità la

libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art.

5.

cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In

particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,

per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei

rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e

irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si

considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i

requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

Il

ricorrente, proprietario di una casa nel Canton Ticino, è pertanto tenuto a

corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale. Non può

certamente pretendere una restituzione dei termini di reclamo per il solo fatto

che ha trascurato il contenuto degli scritti indirizzatigli dall’Ufficio di

tassazione, per “mancanza di competenze linguistiche”.

2.3.3

Neppure

l’assenza prolungata dal Canton Ticino basta a giustificare la restituzione del

termine di reclamo.

Secondo

la giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è

limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non

permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti

procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. (cfr. p. es. CDT

n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata)

Nella fattispecie, non si

può ignorare che il contribuente era ed è domiciliato in un altro cantone, dove

gli veniva e viene regolarmente notificata ogni decisione dell’autorità fiscale

ticinese. Il fatto che non si sia “quasi mai” recato nella sua casa di vacanza

di __________ nel corso degli anni dal 2008 al 2010 è pertanto del tutto

ininfluente.

2.4

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che

si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente, non essendo adempiuti

i presupposti per la restituzione dei termini, deve essere confermata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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