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Decisione

80.2011.107

Imposte comunali: riparto intercomunale, contestazione del luogo di amministrazione effettiva di una società, assoggettamento illimitato all'imposta comunale, annullamento della decisione

27 agosto 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

società PI 2, con sede statutaria a __________ e centro operativo a __________,

distribuisce in circa cento comuni del Sottoceneri acqua, gas ed energia elettrica.

Con

decisione del 9 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

(UTPG) notificava alla società, nonché a tutti i comuni interessati, il riparto

intercantonale dell’imposta cantonale 2008. Al RI 1, in particolare, era assegnata una quota d’imposta pari a fr. 163'876.10.

B. Il RI

1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 gennaio 2010, nel quale

chiedeva di poter beneficiare di un versamento supplementare pari al 30% del precipuo

destinato al comune di sede. A tale riguardo, rinviava a quanto proposto dalla

stessa contribuente in uno scritto del 15 novembre 2005, in vista del trasferimento degli uffici amministrativi e direttivi nel territorio di __________.

L’UTPG

respingeva il reclamo con decisione del 6 luglio 2011, spiegando nella motivazione

allegata che il precipuo spettava unicamente al comune di sede e non anche a

quello dell’amministrazione effettiva, come espressamente stabilito dall’art. 7

della Legge speciale sul riparto (Legge per il riparto in sede comunale

dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile,

delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

del 13 novembre 1957; RL 10.2.3.2). L’autorità aggiungeva inoltre

che altri modelli di ripartizione non erano previsti dalla legge, fatta salva

la sottoscrizione da parte di tutti i comuni interessati di una convenzione

approvata dal Gran Consiglio (art. 16).

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il RI 1 contesta la

decisione dell’autorità di tassazione, ponendo l’accento sul fatto che tutte le

attività amministrative delle PI 2, compresa la direzione, sono state

trasferite sul suo territorio, mentre nel PI 3 è rimasto unicamente uno

sportello.

D. Nelle

sue osservazioni del 10 agosto 2011, l’UTPG propone di respingere il gravame, rinviando

espressamente all’art. 7 della Legge speciale sul riparto.

Nelle

rispettive osservazioni del 12 e del 14 settembre 2011, anche le PI 2 e il PI 3

propongono di respingere il ricorso. A loro avviso, il precipuo del 20%

dell’imposta sull’utile e sul capitale deve essere attribuito esclusivamente al

PI 3, trattandosi del luogo di sede della contribuente e del luogo dove si

riunisce il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea degli azionisti.

All’udienza

del 4 maggio 2012, le parti hanno chiesto 30 giorni per valutare la disponibilità

a riaprire le trattative, in vista di una soluzione transattiva. Il 31 maggio

2012, il PI 3 e le PI 2 hanno comunicato di non ritenere opportuna la

riapertura della trattativa.

Diritto

1. L’art.

277 cpv. 2 LT dispone che le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a

motivo della loro appartenenza personale debbano l’imposta nel Comune dove hanno

la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti

per un’appartenenza economica.

Per

l’art. 279 LT, se le condizioni di

assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto

intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli seguenti,

secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione

intercantonale.

Per

quanto concerne il riparto intercomunale delle persone giuridiche, l’art. 282 cpv. 1 LT stabilisce che l’utile e la sostanza non immobiliari

siano attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa. L’art.

282 cpv. 2 LT aggiunge che al Comune di sede o amministrazione effettiva è

assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso

1.

L’art. 284 LT prevede tuttavia

che il riparto intercomunale per le aziende idroelettriche per la produzione e

la distribuzione di energia, le imprese di gas e di acqua potabile, le aziende

municipalizzate, consortili, gli enti pubblici e simili, è retto dalla legge

speciale. Si tratta della Legge per il riparto in sede comunale

dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua

potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende

municipalizzate, del 13 novembre 1957 (LRIAI; RL 10.2.3.2).

Considerandi

2.

2.1.

La

decisione impugnata considera determinante, per l’attribuzio-ne del cosiddetto precipuo

delle imposte sull’utile e sul capitale della contribuente, la circostanza che

la sede di quest’ultima, secondo il Registro di commercio, sia situata a __________.

Tale conclusione sarebbe imposta dal tenore dell’art. 7 LRIAI, secondo cui il

20% dell’imposta delle società che rientrano nel campo d’applicazione di questa

legge è attribuito al comune della sede.

Il Comune

ricorrente contesta da parte sua che la PI 2 abbia effettivamente la sua sede a

__________, avendo trasferito i settori operativi, prima, ed anche la direzione

e l’amministrazione, poi, sul suo territorio.

2.2

Per le

parti è incontestato che nella fattispecie trovi applicazione la legge

speciale, cui, come già ricordato, fa rinvio l’art. 284 LT. Secondo l’art. 1

LRIAI, in effetti, l’imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito

delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile,

delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

è ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l’applicazione del

moltiplicatore, in base alle norme della presente legge.

L’art. 2

LRIAI definisce poi i criteri in base ai quali viene suddiviso “l’importo complessivo

d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni”. In primo luogo,

viene dedotto da tale importo il cosiddetto “precipuo”,

corrispondente al 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale, che

viene attribuito a favore del Comune sede.

Segue

poi la ripartizione in base a diversi criteri:

·

in base alla popolazione;

·

in base alla

stima;

·

in base ai salti e alle sponde;

·

in base alla capacità finanziaria dei

Comuni.

2.3

Il

cosiddetto riparto intercomunale interviene quando le condizioni di assoggettamento

si verificano in più comuni (art. 279 LT). Le disposizioni che disciplinano il

riparto trovano applicazione quindi una volta che sia stato stabilito in quali

comuni il soggetto fiscale è assoggettato illimitatamente o limitatamente alle

imposte.

Nel caso

in esame, tuttavia, stando alle argomentazioni contenute nel ricorso, non è

tanto la ripartizione dell’imposta fra i comuni ad essere controversa quanto

piuttosto la definizione del comune in cui la società è assoggettata

illimitatamente. Infatti, nelle motivazioni esposte, il Comune ricorrente argomenta

sostanzialmente che i presupposti per l’assoggettamento illimitato della PI 2

sarebbero adempiuti non a __________ bensì proprio a __________.

La

procedura di riparto intercomunale ha il solo scopo di stabilire in quale modo

debba essere suddivisa l’imposta di un contribuente, soggetto alle imposte in

due o più comuni, quando però è già stato chiarito quali comuni abbiano il

diritto di imporre. Se invece è controverso in quale comune il contribuente sia

assoggettato illimitatamente, si tratta di una questione che non deve essere

risolta nell’ambito della procedura di riparto (cfr. p. es. LGVE 2010 II Nr. 23, 254 consid. 1/b/aa; v.

anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a

ediz., Zurigo 2006, n. 5 ad § 192, p. 1449).

3.

3.1.

Si pone a questo punto la

questione di stabilire quali rimedi giuridici siano a disposizione del contribuente

e degli altri comuni che intendano contestare l’assoggettamento all’imposta

comunale.

3.2

Per

l’art. 299 cpv. 1 LT, contro la decisione

di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al

Municipio entro trenta giorni dalla notifica. Il capoverso seguente consente

poi al contribuente di ricorrere alla Camera di diritto tributario contro la

decisione su reclamo, entro trenta giorni dalla notifica.

Questa Camera è già

entrata nel merito di ricorsi contro decisioni del Municipio, che concernevano

l’assoggettamento (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2007.166 del 29 dicembre

2008).

In altri casi, è stato lo

stesso Ufficio di tassazione a pronunciarsi sul luogo di domicilio fiscale

all’interno del cantone, nell’ambito della decisione di tassazione dell’imposta

cantonale. La Camera di diritto tributario è allora entrata nel merito del

ricorso contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione (cfr. in

particolare la sentenza CDT n. 80.2010.103 del 14 giugno 2011).

3.3

In merito

ai compiti dei comuni nel quadro della riscossione delle imposte, la Divisione

delle contribuzioni ha emanato la Direttiva n. 1 del

giugno 2009, che contiene “Disposizioni per i Municipi concernenti la Legge

tributaria del 21 giugno 1994”. L’amministrazione fiscale cantonale dispone che

“il Comune dovrà inviare al nuovo contribuente un semplice avviso di iscrizione

a ruolo e non più una decisione di assoggettamento” e precisa poi quanto segue:

La decisione

di assoggettamento dovrà essere, se del caso, espressamente richiesta dal

contribuente al Comune il quale, in tale circostanza, inviterà l’autorità di

tassazione competente (Ufficio circondariale di tassazione) a procedere alla

relativa intimazione. Solo la decisione emessa dall’autorità cantonale (e non

l’avviso inviato dall’autorità comunale) sarà impugnabile in primis davanti

all’autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario e al Tribunale

federale.

(Direttiva

cit., p. 11).

La

modifica della prassi viene ricondotta alla giurisprudenza della Camera di

diritto tributario, “la quale con sentenza del 2 maggio 2007 (no. 80.2007.32)

ha affermato che ‘fra i compiti dell’autorità comunale non rientra quindi

anche quello di sostituirsi all’autorità fiscale cantonale nell’accertamento

dell’esistenza per i presupposti per l’assoggettamento soggettivo alle imposte

dirette. L’art. 195 LT non costituisce pertanto base legale che consente

all’autorità comunale di adottare una decisione incidentale di assoggettamento

all’imposta comunale nei confronti di persone che non sono ancora assoggettate

all’imposta cantonale in virtù di una decisione dell’autorità cantonale

competente’.” (cfr. Direttiva cit., p. 10).

3.4

In effetti, con la

sentenza citata nella Direttiva della Divisione delle contribuzioni, questa

Camera ha rilevato che la decisione pregiudiziale o incidentale

sull’assoggettamento fiscale non è null’altro che una parte della procedura di

tassazione che, per ragioni pratiche, viene scorporata e fatta oggetto di

un’impugnativa separata. È pertanto ovvio che tale decisione compete

all’autorità cui spetta anche l’avvio della procedura di tassazione, cioè, nel

caso dell’imposta cantonale, all’autorità di tassazione cantonale, che ha la

competenza di pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni previste dall’art.

2.

LT per l’assoggettamento illimitato. La Camera ha pertanto considerato nulla

la decisione con cui un municipio aveva deciso l’assoggettamento all’imposta di

un contribuente che non è stato precedentemente assoggettato all’imposta

cantonale (v. anche RtiD II-2007 n. 1t).

È tuttavia il caso di

sottolineare che la sentenza in discussione concerneva un contribuente che non

era stato precedentemente assoggettato all’imposta cantonale. Si trattava cioè

di un comune che rivendicava l’assoggettamento all’imposta comunale di

una persona che era soggetta all’imposta cantonale in un altro cantone.

In questo contesto, questa Camera ha escluso che un comune ticinese potesse

decidere l’assoggettamento di un contribuente di un altro cantone. Doveva

pertanto essere prima stabilito in quale cantone la persona interessata fosse

imponibile in virtù dell’appartenenza personale. A tal fine, doveva evidentemente

essere l’autorità fiscale cantonale a rivendicare l’assoggetta-mento nei

confronti dell’altro cantone.

Nella fattispecie in

esame, la situazione è diversa. Qui siamo confrontati con una persona giuridica

che è incontestatamente assoggettata in modo illimitato nel Canton Ticino, ma

della quale un comune rivendica l’assoggettamento illimitato nei confronti di

un altro comune dello stesso cantone. Non vi è pertanto la stessa esigenza di

coinvolgere l’autorità fiscale cantonale, essendo in questo caso in discussione

l’assoggettamento comunale.

3.5

Tornando all’art. 299 LT,

già si è ricordato che accorda al contribuente il diritto di reclamo al

Municipio “contro la decisione

di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale”. Non è ben chiaro se la

decisione di assoggettamento e quella che contiene il calcolo dell’imposta

comunale siano concepite come un’unica decisione o possano anche essere

separate tra loro. Questa seconda ipotesi potrebbe attagliarsi al caso in cui

un comune rivendicasse ex novo l’assoggettamento di un contribuente,

finora imposto in un altro comune.

Altrove, la procedura

applicabile nei casi di contestazione, che concernono l’assoggettamento

all’imposta comunale, è espressamente disciplinata dalla legge. Nel Canton

Zurigo, per esempio, il § 192 della legge tributaria stabilisce che, se

l’assoggetta-mento comunale è contestato, l’autorità fiscale del comune interessato

decide sull’imponibilità nel comune. Contro tale decisione è dato reclamo e

sono applicabili per analogia le disposizioni che concernono la contestazione

delle decisioni di tassazione dell’imposta cantonale. Concretamente, il

procedimento in questione si apre quando il comune, che rivendica l’assoggetta-mento

per la prima volta, notifica la sua pretesa alle altre parti (gli altri comuni

e il contribuente), tramite l’ufficio contribuzioni. Il contribuente e gli

altri comuni coinvolti possono interporre reclamo entro trenta giorni

all’ufficio che ha adottato la decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 11 e n. 13 ad §

192, p. 1450).

In altri cantoni, la

lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza, che ha adottato una soluzione

analoga a quella codificata nella legge zurighese, consentendo cioè al comune

che rivendica l’assoggettamento di adottare una decisione suscettibile di reclamo

e poi di ricorso all’autorità giudiziaria (LGVE 2010 II

Nr. 23, 254 consid. 1c). La prassi si rifà in questo contesto ai principi

vigenti nell’ambito del diritto tributario intercantonale, da applicare per

analogia. Sarebbero impugnabili con reclamo e poi con ricorso le decisioni dei

comuni che si contendono l’assoggettamento di un contribuente (Blum, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a

cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol. II, 3a ediz.,

Muri-Berna 2009, n. 11 ad § 157, p. 1562).

3.6

Alla

luce delle considerazioni che precedono, è opportuno precisare la giurisprudenza

di questa Camera nel senso che, quando è controverso solo l’assoggettamento

all’imposta comunale di un contribuente che è già soggetto fiscale nel Canton

Ticino, compete al comune che rivendica l’assoggettamento l’intimazione di una

decisione nei confronti del contribuente e dell’altro (o degli altri) comune

che già assoggetta la stessa persona. Contro tale decisione del Municipio sarà

dato dapprima reclamo alla stessa autorità comunale e poi ricorso alla Camera

di diritto tributario (art. 299 cpv. 2 LT).

Certo,

il comune che rivendica l’assoggettamento di un contribuente non può far valere

la sua pretesa senza limiti di tempo. Trovano applicazione per analogia, a questo

riguardo, i principi vigenti nell’ambito del diritto della doppia imposizione

intercantonale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 12 ad § 192, p. 1450). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, un Cantone non ha più diritto ad imporre un determinato soggetto quando,

conoscendo o potendo conoscere i fatti determinanti per l'imposizione, ha

tardato oltre misura a far valere la sua pretesa e quando, nel caso detta

pretesa fosse ammessa, un altro Cantone potrebbe essere tenuto

a restituire imposte percepite in modo formalmente corretto, ignorando in buona

fede l'esistenza di una pretesa fiscale da parte di terzi (cfr. la sentenza del

Tribunale federale n.2C_157/2010 e 2C_163/2010 del 12

dicembre 2010, in RtiD I-2011 n. 21t, consid. 12.1, con riferimento a: DTF 132

I 29 consid. 3.2 p. 32; Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Manno

2010, p. 155 con rinvii).

4.

4.1.

Nel caso

in esame, il RI 1 ha sostanzialmente rivendicato l’assoggettamento illimitato

dellPI 2, in quanto la sua attività si svolge ormai esclusivamente sul suo

territorio. Lo ha fatto, tuttavia, non notificando alla società contribuente ed

alPI 3 una decisione di assoggettamento illimitato bensì contestando il riparto

intercomunale dell’imposta.

Per le

ragioni precedentemente illustrate, la questione che deve essere affrontata consiste

nello stabilire in quale comune la società contribuente sia illimitatamente

assoggettata all’imposta comunale. Il riparto sarà intrapreso conformemente a

quanto disposto dalla legge speciale, dopo che sia stato definitivamente

accertato il presupposto per l’imposizione.

Si

giustificano pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio

degli atti all’UTPG. Un nuovo riparto sarà intrapreso da quest’ultimo solo dopo

che sarà divenuta definitiva la decisione in merito all’assoggettamento

illimitato alle imposte comunali.

Il RI 1,

da parte sua, se riterrà di poter dimostrare che la PI 2 adempisse i presupposti

per l’assoggettamento illimitato sul territorio del suo comune, notificherà

alla contribuente ed al PI 3 una decisione di assoggettamento motivata.

4.2

Come già

precedentemente ricordato, per l’art. 277 cpv. 2 LT le persone giuridiche

assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono

l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei

comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.

La PI 2 sarà

dunque illimitamente assoggettata alle imposte comunali nel comune in cui ha la

sede o l’amministrazione effettiva, come stabilito dalla legge tributaria ticinese.

4.3

Gli

stessi principi sono peraltro imposti anche dal diritto federale. Infatti, per

l’art. 1 cpv. 2 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), questa legge

si applica anche ai Comuni in quanto il diritto cantonale accorda loro la

sovranità fiscale per le imposte cantonali prescritte dall’articolo 2 capoverso 1.

Fra queste ultime rientrano anche le imposte sull’utile e sul capitale delle

persone giuridiche (art. 2 cpv. 1 lett. c LAID), sicché il diritto

federale dell’armonizzazione deve essere osservato anche in tale ambito (cfr.

anche Reich, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea 2002, n. 3 ad art. 1 LAID, p. 22; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 4 ad VB zu §§ 187-233, p. 1434).

Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato

alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase

LAID stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve

essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale

principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova

essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di

commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto

civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente

la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede

statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È

irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni

fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione

effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle

circostanze del caso concreto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2 e

giurisprudenza citata; inoltre Heilinger,

Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.).

5.

La

decisione impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati

all’UTPG, perché notifichi alle parti un nuovo riparto

intercomunale dell’imposta, dopo che sarà divenuta definitiva l’eventuale decisione

in merito all’assoggettamento illimitato alle imposte comunali. La ripartizione

sarà eseguita in base alla legge speciale e, in particolare, il “precipuo”

sarà attribuito a favore del Comune che sarà stato

riconosciuto quale domicilio fiscale principale della società. È evidente

infatti che l’art. 2 LRIAI, che assegna il precipuo al “comune sede” della

persona giuridica, deve essere interpretato tenendo conto delle disposizioni

sull’as-soggettamento illimitato alle imposte comunali e della giurisprudenza

menzionata.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. D’altra parte, non si riconoscono ripetibili all’ente pubblico

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 6 luglio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’UTPG per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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