80.2011.109
Procedura: reclamo, diritto di essere sentito, accertamenti sul reddito della sostanza presso gli inquilini del contribuente
28 settembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2011.109
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, diritto di essere sentito, accertamenti sul reddito della sostanza presso gli inquilini del contribuente
RECLAMO
art. 92 COST
Incarto n.
80.2011.109
Lugano
28 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 29 luglio 2011 contro la decisione del 27
luglio 2011 in materia di IC 2009.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel
Canton Ticino, in quanto proprietario di uno stabile d’appartamenti nel comune
di __________ (mapp. __________).
Nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente attribuiva all’immobile in
questione un reddito di fr. 28'683.– proveniente dalla locazione degli
appartamenti, rinviando alla tassazione del Canton Zurigo. Da tale importo
chiedeva poi la deduzione di spese di gestione e manutenzione nella misura di
fr. 11'757.–.
B. Notificandogli
la tassazione IC 2009, con decisione del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione
di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.
17'700.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 61'500.–.
Il
reddito immobiliare dello stabile di __________, in particolare, era stabilito
in fr. 42'691.–, mentre le spese di manutenzione e gestione venivano confermate
in fr. 11'757.–. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “il valore
locativo delle case di vacanza deve essere imposto al 100% della pigione di
riferimento e non più al 70% come negli anni precedenti”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 2011, nel
quale contestava l’aumento del reddito dell’immobile di __________, sottolineando
che non si trattava di una casa di vacanza, bensì di uno stabile d’appartamenti.
Con
scritto del 4 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva direttamente al
contribuente, invitandolo a presentare una copia dei contratti di locazione in
essere e dei giustificativi delle spese di manutenzione rivendicate in
deduzione. RI 1 dava seguito all’invito con lettera del 12 luglio 2011, alla
quale allegava la documentazione richiesta.
L’autorità
fiscale, con decisione del 27 luglio 2011, accoglieva solo parzialmente il
reclamo, riducendo da fr. 42'691.– a fr. 33'060.– il reddito della
sostanza immobiliare di __________ e nello stesso tempo diminuendo da fr.
11'757.– a fr. 6'240.– la postulata deduzione per spese di manutenzione e
gestione. La decisione veniva così motivata:
(…)
confrontate le pigioni secondo i contratti di locazione presentati con quanto
dichiarato dai locatori il reclamo è deciso accertando quale reddito della sostanza
immobiliare di __________ pigioni per complessivi CHF 33'060.–; le spese di
manutenzione vengono accordate in considerazione della documentazione allegata
in ragione di complessivi CHF 6'240.– non potendosi ammettere i costi richiesti
per i quali su richiesta non è stata presentata adeguata documentazione a
comprova degli stessi.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo
del reddito della sostanza immobiliare intrapreso dall’autorità fiscale così
come la decisione di diminuire i costi di manutenzione e gestione, rinviando in
particolare alla tassazione allestita dalle competenti autorità del Canton
Zurigo.
Diritto
1. Con
la decisione qui impugnata, l’autorità di tassazione ha solo parzialmente accolto
il reclamo del contribuente. Seppure ridotto da fr. 42'691.– a fr. 33'060.–, il
reddito della sostanza immobiliare di __________ risulta ancora superiore
all’importo dichiarato di fr. 28'683.–, senza dimenticare che nel
contempo l’autorità fiscale ha pure diminuito da fr. 11'757.– a fr. 6'240.– la
postulata deduzione per spese di manutenzione.
Nella
motivazione allegata alla decisione, ha dapprima spiegato
di aver proceduto ad una verifica incrociata delle
pigioni dello stabile d’appartamenti di __________, paragonando fra loro i (vecchi)
contratti di locazione prodotti dal ricorrente (con lettera del 12 luglio 2011)
e le dichiarazioni d’imposta presentate dai singoli inquilini, limitandosi poi
a sostenere di non poter ammettere in deduzione i costi per i quali “non è stata presentata adeguata documentazione”. Non risulta tuttavia che i dati forniti dai singoli inquilini siano
stati inviati in copia o perlomeno comunicati al contribuente, per una sua
presa di posizione, né tanto meno che abbia potuto prendere conoscenza dei
costi non ammessi in deduzione.
Considerandi
2.
2.1.
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.
, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare
momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata
di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura
(DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.2
Alla luce
delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito
del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità
di tassazione.
La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti incrociati intrapresi
dall’autorità fiscale, che ha paragonato fra loro le pigioni concordate nei
(vecchi) contratti di locazione forniti dal contribuente e quelle dichiarate
dai singoli inquilini nel periodo fiscale qui in esame, senza peraltro preoccuparsi
di un eventuale cumulo delle spese accessorie, che per definizione vanno invece
chiaramente distinte dalle pigioni nette. In simili circostanze, tenuto conto
dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Ufficio di tassazione direttamente presso gli inquilini, era evidentemente necessario che tali dati fossero
sottoposti al contribuente, per una sua presa di posizione e per la richiesta
di eventuali ulteriori chiarimenti.
2.3
La
decisione su reclamo del 27 luglio 2011 deve dunque essere annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché, dopo avere
sottoposto al contribuente le pigioni dichiarate dai singoli inquilini e dopo
avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione.
Per
quanto concerne la deduzione delle spese di manutenzione e gestione, dapprima
riconosciute in fr. 11'757.– e solo successivamente diminuite a fr. 6'240.–,
l’autorità di tassazione dovrà permettere al contribuente di pronunciarsi sulla
natura dell’importo di 1'000 franchi pagato a motivo di una non meglio
precisata procedura esecutiva, invitandolo in particolare a precisare la sua relazione
con il reddito immobiliare in discussione. Dovrà inoltre concedergli la
possibilità di documentare gli ulteriori costi di gestione rivendicati in
deduzione, che potranno essere riconosciuti soltanto alla condizione che non
siano già stati accollati agli inquilini come spese accessorie.
3.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di
giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 27 luglio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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