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Decisione

80.2011.109

Procedura: reclamo, diritto di essere sentito, accertamenti sul reddito della sostanza presso gli inquilini del contribuente

28 settembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel

Canton Ticino, in quanto proprietario di uno stabile d’appartamenti nel comune

di __________ (mapp. __________).

Nella

dichiarazione fiscale 2009, il contribuente attribuiva all’immobile in

questione un reddito di fr. 28'683.– proveniente dalla locazione degli

appartamenti, rinviando alla tassazione del Canton Zurigo. Da tale importo

chiedeva poi la deduzione di spese di gestione e manutenzione nella misura di

fr. 11'757.–.

B. Notificandogli

la tassazione IC 2009, con decisione del 9 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.

17'700.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 61'500.–.

Il

reddito immobiliare dello stabile di __________, in particolare, era stabilito

in fr. 42'691.–, mentre le spese di manutenzione e gestione venivano confermate

in fr. 11'757.–. Nella motivazione allegata, l’autorità spiegava che “il valore

locativo delle case di vacanza deve essere imposto al 100% della pigione di

riferimento e non più al 70% come negli anni precedenti”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 2011, nel

quale contestava l’aumento del reddito dell’immobile di __________, sottolineando

che non si trattava di una casa di vacanza, bensì di uno stabile d’appartamenti.

Con

scritto del 4 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva direttamente al

contribuente, invitandolo a presentare una copia dei contratti di locazione in

essere e dei giustificativi delle spese di manutenzione rivendicate in

deduzione. RI 1 dava seguito all’invito con lettera del 12 luglio 2011, alla

quale allegava la documentazione richiesta.

L’autorità

fiscale, con decisione del 27 luglio 2011, accoglieva solo parzialmente il

reclamo, riducendo da fr. 42'691.– a fr. 33'060.– il reddito della

sostanza immobiliare di __________ e nello stesso tempo diminuendo da fr.

11'757.– a fr. 6'240.– la postulata deduzione per spese di manutenzione e

gestione. La decisione veniva così motivata:

(…)

confrontate le pigioni secondo i contratti di locazione presentati con quanto

dichiarato dai locatori il reclamo è deciso accertando quale reddito della sostanza

immobiliare di __________ pigioni per complessivi CHF 33'060.–; le spese di

manutenzione vengono accordate in considerazione della documentazione allegata

in ragione di complessivi CHF 6'240.– non potendosi ammettere i costi richiesti

per i quali su richiesta non è stata presentata adeguata documentazione a

comprova degli stessi.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo

del reddito della sostanza immobiliare intrapreso dall’autorità fiscale così

come la decisione di diminuire i costi di manutenzione e gestione, rinviando in

particolare alla tassazione allestita dalle competenti autorità del Canton

Zurigo.

Diritto

1. Con

la decisione qui impugnata, l’autorità di tassazione ha solo parzialmente accolto

il reclamo del contribuente. Seppure ridotto da fr. 42'691.– a fr. 33'060.–, il

reddito della sostanza immobiliare di __________ risulta ancora superiore

all’importo dichiarato di fr. 28'683.–, senza dimenticare che nel

contempo l’autorità fiscale ha pure diminuito da fr. 11'757.– a fr. 6'240.– la

postulata deduzione per spese di manutenzione.

Nella

motivazione allegata alla decisione, ha dapprima spiegato

di aver proceduto ad una verifica incrociata delle

pigioni dello stabile d’appartamenti di __________, paragonando fra loro i (vecchi)

contratti di locazione prodotti dal ricorrente (con lettera del 12 luglio 2011)

e le dichiarazioni d’imposta presentate dai singoli inquilini, limitandosi poi

a sostenere di non poter ammettere in deduzione i costi per i quali “non è stata presentata adeguata documentazione”. Non risulta tuttavia che i dati forniti dai singoli inquilini siano

stati inviati in copia o perlomeno comunicati al contribuente, per una sua

presa di posizione, né tanto meno che abbia potuto prendere conoscenza dei

costi non ammessi in deduzione.

Considerandi

2.

2.1.

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 2 Cost le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.

, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare

momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29

cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata

di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura

(DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

2.2

Alla luce

delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito

del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità

di tassazione.

La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti incrociati intrapresi

dall’autorità fiscale, che ha paragonato fra loro le pigioni concordate nei

(vecchi) contratti di locazione forniti dal contribuente e quelle dichiarate

dai singoli inquilini nel periodo fiscale qui in esame, senza peraltro preoccuparsi

di un eventuale cumulo delle spese accessorie, che per definizione vanno invece

chiaramente distinte dalle pigioni nette. In simili circostanze, tenuto conto

dell’importanza degli accertamenti svolti dall’Ufficio di tassazione direttamente presso gli inquilini, era evidentemente necessario che tali dati fossero

sottoposti al contribuente, per una sua presa di posizione e per la richiesta

di eventuali ulteriori chiarimenti.

2.3

La

decisione su reclamo del 27 luglio 2011 deve dunque essere annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, perché, dopo avere

sottoposto al contribuente le pigioni dichiarate dai singoli inquilini e dopo

avergli consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione.

Per

quanto concerne la deduzione delle spese di manutenzione e gestione, dapprima

riconosciute in fr. 11'757.– e solo successivamente diminuite a fr. 6'240.–,

l’autorità di tassazione dovrà permettere al contribuente di pronunciarsi sulla

natura dell’importo di 1'000 franchi pagato a motivo di una non meglio

precisata procedura esecutiva, invitandolo in particolare a precisare la sua relazione

con il reddito immobiliare in discussione. Dovrà inoltre concedergli la

possibilità di documentare gli ulteriori costi di gestione rivendicati in

deduzione, che potranno essere riconosciuti soltanto alla condizione che non

siano già stati accollati agli inquilini come spese accessorie.

3.

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di

giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 27 luglio 2011 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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