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Decisione

80.2011.110

Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, computo del valore di azioni donate al figlio e di una polizza d'assicurazione sulla vita

1 giugno 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1944, coniugato con __________, nel corso del 2007 è stato duramente

colpito nella propria salute da un ictus cerebrale che lo ha reso invalido. Da

allora vive al beneficio di una rendita AVS, di un assegno per grandi invalidi

e di una pensione italiana.

Il 23

marzo 2010, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva

all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e

cantonali 2005/2008 e delle imposte federali 2004/2008. A sostegno della sua

domanda lamentava gravi difficoltà finanziarie, indicando in particolare di

essere stato travolto dal fallimento della società __________, di cui era amministratore

unico e azionista.

B. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 6 settembre 2010, respingeva la domanda,

spiegando nella motivazione allegata che il nucleo famigliare poteva ancora

beneficiare di un’importante disponibilità mensile che – unitamente al controvalore

del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate del 2004 – gli avrebbe permesso

di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco.

C. Il

contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1, impugnava le suddette decisioni,

con reclamo del 5 ottobre 2010, nel quale osservava che la disponibilità mensile

del suo nucleo famigliare ammontava al massimo a 1'500 franchi. Aggiungeva poi

che al momento di donare al figlio il pacchetto azionario della __________ (ora

__________) non poteva ancora prevedere che da lì a poco sarebbe stato colpito da

un grave infortunio, che non gli avrebbe più permesso di generare redditi.

D. L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 27 giugno

2011.

L’autorità

sottolineava anzitutto che la disponibilità mensile accertata al momento del

primo esame andava a rigore aumentata di altri 2'000 franchi. Per quanto concerne

invece la situazione patrimoniale del contribuente, l’autorità confermava sia la

ripresa del controvalore del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate

del 2004, pari a fr. 83'487.55, sia la ripresa del controvalore di una polizza

assicurativa sulla vita, pure stipulata nel 2004, che alla fine del 2009

ammontava a fr. 104'480.–.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il condono delle imposte degli anni 2005/2008 (per l’IC/ICom) e degli anni

2004/2008 (per l’IFD), per una somma complessiva di fr. 172'000.– oltre

interessi e spese.

Il

ricorrente contesta anzitutto il calcolo della disponibilità mensile, ponendo

l’accento sugli elevati costi dovuti alla sua situazione di grande invalido, solo

parzialmente coperti dall’AVS. In merito alla sua capacità economica d’insieme,

contesta sia la ripresa della donazione del pacchetto azionario, che precede di

quasi sei anni la domanda di condono, sia la ripresa della

polizza assicurativa sulla vita con clausola beneficiaria a favore dei figli,

trattandosi di un caso d’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 LEF.

F. Nelle

proprie osservazioni del 12 agosto 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone

di respingere il gravame. Rileva anzitutto che le disposizioni sull’esecuzione

e sul fallimento sono applicabili per analogia solo per calcolare il minimo

esistenziale e non per valutare la sostanza patrimoniale di un contribuente. Ribadisce

inoltre di avere calcolato in fr. 6'558.– la disponibilità finanziaria del

contribuente sulla base delle informazioni da lui stesso fornite in sede di

reclamo.

G. Con

replica del 31 agosto 2011, il ricorrente contesta l’applicazione “meccanica”

delle disposizioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento per calcolare la

disponibilità finanziaria mensile, sottolineando in particolare gli ingenti costi

connessi con la sua grave invalidità, che lo costringe a muoversi in sedia a

rotelle.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1°

gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista

dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa

Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8

Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato

solo in presenza di precise condizioni (Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea

2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno, e

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non

può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il

pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5

ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò sia il

caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente

al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e

delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di

privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

Le

nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A

differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore

non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma

prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di

equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono inoltrata dal ricorrente il 23 marzo 2010 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento

dapprima sulla sua disponibilità mensile e successivamente sul cospicuo patrimonio

di cui si sarebbe spossessato volontariamente.

Di parere

avverso il ricorrente, secondo cui il calcolo del suo fabbisogno mensile

andrebbe rivisto in relazione alle ingenti spese dovute alla grave invalidità, che

lo costringe a muoversi in sedia a rotelle. Quanto alla sua situazione

patrimoniale, il ricorrente contesta sia la ripresa della donazione del

pacchetto azionario sia la ripresa del controvalore della polizza assicurativa

sulla vita, applicando per analogia i termini delle azioni revocatorie

disciplinate dagli art. 286 ss. LEF e l’elenco esaustivo dei beni assolutamente

impignorabili di cui all’art. 92 LEF.

4.2

In via

generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,

solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale sul condono), ma presuppone anzi una sua riduzione alle

spese indispensabili al mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non

fosse altro che per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento

di tutti i contribuenti.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, che nella replica del 31 agosto 2011

contesta l’applicazione “meccanica” delle disposizioni della legge

sull’esecuzione e sul fallimento, per valutare l’esistenza di una sproporzione

tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria d’insieme di un contribuente, quindi

l’esistenza di una situazione di bisogno, si può senz’altro far capo alle

direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per

debiti. Tale facoltà è del resto prevista espressamente dall’art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

Certo,

dal profilo esecutivo la nozione di minimo esistenziale serve sostanzialmente a

calcolare l’eccedenza pignorabile a favore dei creditori procedenti e non tanto

la capacità finanziaria dell’escusso, che è inevitabilmente influenzata anche

da quei redditi che sono per legge dichiarati assolutamente impignorabili (art.

92.

LEF). In ogni caso, sia esso riferito alla procedura esecutiva oppure a

quella di condono, il minimo d’esistenza comprende per definizione un importo base mensile – calcolato forfetariamente per tutta la

Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli escussi deve essere

garantito un minimo assolutamente impignorabile con il quale poter vivere

dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,

Lugano 2002, p. 35) – unitamente alle spese strettamente necessarie al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, il cui importo varia a seconda

del tempo e del luogo a cui sono riferite, che lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;

Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea

2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., p. 39). Sono in particolare escluse le spese confacenti

al ceto e tenore di vita abituale del nucleo famigliare.

4.3

Venendo

al caso in esame, le entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e

condoni per calcolare la disponibilità finanziaria del ricorrente e della sua

famiglia sono sostanzialmente quelle da lui stesso indicate nel formulario ufficiale:

rendite

AVS/AI fr. 3'264.–

pensioni fr. 3'026.–

INPS

pensione italiana fr. 1'034.–

__________ fr. 1'578.–

AGI fr. 1'824.–

Totale fr. 10'726.–

Per

quanto concerne invece le spese mensili correnti, che il contribuente quantifica

in almeno fr. 9'000.–, ponendo l’accento sugli ingenti costi dovuti alla sua grave invalidità, l’autorità fiscale si è giustamente

attenuta alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia

d’esecuzione per debiti, quantificandole dapprima in fr. 6'166.– e successivamente, in sede di reclamo, in soli

fr. 4'274.–:

importo

base fr. 1'700.–

riscaldamento fr. 400.–

assicurazioni

obbligatorie fr. 100.–

cassa

malati fr. 974.–

spese

mediche e d’invalidità fr. 1'100.–

Totale fr. 4'274.–

Da qui la

conclusione di una disponibilità mensile di fr. 6'452.–. A differenza di quanto

deciso il 6 dicembre 2010, all’importo base mensile (che dal 1° aprile 2010 ammonta,

per i coniugi, a fr. 1'700.–) l’autorità fiscale ha in particolare computato

spese per cassa malati nella limitata misura di 974 franchi – pari ai premi pagati

per l’assicurazione obbligatoria (DTF 134 III 323) – e un

ulteriore importo di fr. 1'100.– “per spese accresciute

dovute alla grave invalidità”, così come rivendicato dallo stesso ricorrente in

sede di reclamo (cfr. reclamo del 5 ottobre 2010, p. 3).

In simili

circostanze, le contestazioni sollevate nel gravame potrebbero addirittura

configurarsi come un venire contra factum proprium,

inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità

ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,

Droit administratif, Vol. I, 2a ediz., Berna 1994, p. 433). In ogni

caso, come precedentemente anticipato, il minimo d’esistenza

comprende unicamente le spese indispensabili al sostentamento

del contribuente e della sua famiglia, il cui pagamento effettivo e regolare è inequivocabilmente

dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). RI 1, per contro, si limita sostanzialmente

ad affermare che sarebbero necessari investimenti per circa 40'000 franchi per

un montascale per invalidi, senza nemmeno tentare di giustificare gli attuali

“elevatissimi costi connessi alla situazione di grande invalidità in cui

versa”. È quindi immediatamente evidente che simili costi, al momento solo

ventilati, non possano essere inclusi nel minimo di esistenza, tanto più che la

disponibilità mensile accertata dall’Ufficio esazione e condoni è stata recentemente

confermata anche dall’Ufficio esecuzione di __________ (cfr. verbale di pignoramento

allestito il 6 maggio 2011, nel quale l’eccedenza mensile della famiglia RI 1 viene

addirittura quantificata in fr. 6'941.–).

4.4

La presentazione di un

nuovo dossier probatorio sul fabbisogno mensile, così come preannunciato nel

gravame qui in esame e nella replica del 31 agosto 2011, risulterebbe comunque

irrilevante ai fini della causa. Del resto, sia detto per

inciso, il rappresentante del contribuente ha rinunciato all’ultimo momento a

presenziare all’udienza convocata per il 27 marzo 2012, chiedendo che il ricorso

fosse giudicato sulla base degli atti già prodotti.

Su questo

punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni –

che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se

sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o

parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena

tutela.

4.5

Ai fini

di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d’insieme del ricorrente,

alla disponibilità mensile di fr. 6'452.– occorre tuttavia ancora aggiungere le

fonti di reddito e gli elementi della sostanza di cui lo stesso si è

volontariamente privato (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

Come

questa Camera ha già avuto modo di affermare in una recente sentenza del 1°

ottobre 2010 (inc. CDT 80.2010.92), a tale riguardo sono applicabili per

analogia gli stessi principi che reggono gli art. 286 ss. LEF, norme che prevedono

la possibilità di revocare tutte le donazioni e le disposizioni a titolo

gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione

di fallimento, indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti

(art. 286 LEF), e tutti gli atti compiuti nei cinque anni precedenti, se il

debitore ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recare

pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art.

288.

LEF). Questa è anche l’opinione della dottrina, secondo cui una corretta

valutazione della capacità finanziaria di un contribuente presuppone il computo

delle fonti di reddito e di tutti gli elementi della sostanza di cui lo stesso si

è volontariamente privato, in base ai medesimi principi che reggono le

cosiddette azioni revocatorie o pauliane in materia esecutiva (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 214).

Contrariamente a quanto

sembra sostenere il ricorrente, ciò non significa tuttavia ancora

che debbano essere pure rispettati i restrittivi termini stabiliti dagli art.

286.

e 288 LEF. Dal profilo esecutivo, un determinato “tempo sospetto” entro il

quale poter colpire i beni sottratti all’escusso si impone sia nell’interesse

del principio della certezza del diritto che del diritto alla protezione della

buona fede negli affari. Come sottolineato dalla dottrina più autorevole,

le terze persone devono infatti conoscere in anticipo se e

quando potrebbero essere costrette a restituire i beni ricevuti dal debitore

(Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, p. 426). Un

simile problema non si impone invece nella procedura di condono, dal momento

che i beni di cui si è volontariamente privato il contribuente non devono

necessariamente essergli restituiti, ma vanno unicamente computati nel calcolo

della sua situazione economica d’insieme. Del resto, sia detto per inciso, è lo

stesso ricorrente che, citando la sentenza di questa Camera del 1° ottobre

2010, afferma espressamente che in ambito di condono non esistono “indicazioni

temporali altrettanto precise” (cfr. ricorso del 4 agosto 2011, p. 4).

4.6

Come

evidenziato anche dall’Ufficio esazione e condoni, da questo punto di vista l’apprezzamento

della capacità economica d’insieme di un contribuente va piuttosto paragonato allo

scopo perseguito dall’art. 11 cpv. 1 lett. g della Legge federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC; RS 831.30), che consiste innanzitutto nell’evitare che un

assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi,

senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il

diritto alle sue prestazioni. Ora, contrariamente a quanto avviene in materia

esecutiva, il computo di elementi patrimoniali ai quali l’assicurato ha rinunciato

senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata non sottostà ad alcun

termine o, se si preferisce, ad alcun “tempo sospetto” (DTF 131 V 329). In

questi casi, la rinuncia alla propria sostanza comporta per il richiedente di

una prestazione complementare unicamente una riduzione di fr. 10'000.– annui

del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI; RS 831.301).

Nella

fattispecie non occorre tuttavia chiedersi se ai fini di un corretto apprezzamento

della situazione economica di un contribuente debbano essere prese in considerazione

tutte le donazioni, anche quelle fatte in tempi non sospetti, così come non

occorre chiedersi come debba essere valutata in questi casi la sostanza

computabile. Dall’esame dell’incarto fiscale emerge infatti che la donazione

del pacchetto azionario della __________ al figlio __________, ancorché

risalente alla seconda metà del 2004, quindi antecedente alle decisioni di

tassazione che hanno dato origine alla richiesta di condono, si colloca in un

periodo in cui già si delineavano le difficoltà finanziarie del contribuente. Come

risulta dal rapporto allestito dall’Ispettorato fiscale il 3 febbraio 2009, la

donazione in discussione aveva per oggetto una società senza alcuna attività

(trasferimento di un cosiddetto mantello giuridico), al solo scopo di

trasferire al figlio __________ l’intera attività commerciale della __________ –

società di cui lo stesso contribuente era amministratore unico e azionista – libera

da ogni debito. L’operazione, perfezionatasi il 1° aprile 2006 con la

conclusione di un contratto di cessione di attivi ai sensi dell’art. 181 CO, non

può essere letta diversamente. Così facendo, il ricorrente ha trasferito – anticipando

il fallimento della __________ – non solo l’attività, ma anche alcuni attivi e

alcuni contratti ad essa correlati, ad esclusione di ogni passivo. A non averne

dubbi, la donazione in discussione risale pertanto a un periodo in cui le

asserite difficoltà finanziarie, all’origine della domanda di condono, si erano

già manifestate. Prova ne sia che nel corso del 2005 il ricorrente ha versato

unicamente un importo di fr. 14'516.– a titolo di acconti, mentre negli anni

2006/2008 non ha più effettuato nessun pagamento. D’altro canto, contrariamente

a quanto sostenuto nel gravame qui in esame, è immediatamente evidente che tali

difficoltà finanziarie non possano in nessun caso essere correlate con

l’attuale grave invalidità del ricorrente, che per sua stessa ammissione l’ha

colpito solo nel corso del 2007.

È quindi

a buon diritto che l’Ufficio esazione e condoni non ha tenuto conto della diminuzione

della sostanza riconducibile alla donazione del pacchetto azionario della __________,

che l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha valutato in complessivi

fr. 83'487.55.

4.7

Da

ultimo, la decisione impugnata merita piena tutela anche in relazione alla

polizza assicurativa __________, con scadenza nel 2014, del valore di riscatto al

31.

dicembre 2009 di fr. 100'983.–.

Come recentemente

osservato anche dal Tribunale amministrativo federale (decisione TAF n. A-3232/2011

del 23 aprile 2012), l’elenco esaustivo dei beni assolutamente impignorabili di

cui all’art. 92 LEF non è di nessuna pertinenza ai fini della procedura di

condono. Un corretto apprezzamento della situazione economica d’insieme del contribuente

presuppone infatti la presa in considerazione di tutte le sue fonti di reddito

e di tutti i suoi elementi della sostanza, al di là della loro pignorabilità in

ambito esecutivo. Poco importa quindi se ai fini dell’art. 80 della Legge federale

sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1), una simile polizza assicurativa

sulla vita, con clausola beneficiaria a favore dei figli, costituisca

un’eccezione a favore della previdenza familiare in quanto tale non soggetta

all’esecuzione da parte dei creditori. Ciò che più conta è che la stessa è facilmente

monetizzabile tramite riscatto.

Anche su

questo punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, che ha quantificato

il controvalore della polizza assicurativa sulla base del suo valore di

riscatto al 31 dicembre 2009, merita pertanto piena tutela.

4.8

Alla luce di tutto quanto

precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione

di bisogno non è pacificamente adempiuta.

Di

fronte ad un’eccedenza mensile di fr. 6'452.–, che riportata

sull’arco di due anni ammonta a fr. 154'848.–, e preso inoltre atto del

controvalore della donazione del pacchetto azionario della __________ (di fr.

83'487.55) e della polizza assicurativa __________ (di fr. 100'983.–), bene ha

quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni – che peraltro, già lo si è detto,

dispone di un ampio margine di apprezzamento – a negare il postulato condono

delle imposte.

5.

Comunque

sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe

meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito

fiscale.

Come

precedentemente esposto, infatti, le asserite difficoltà finanziarie non possono

in nessun caso essere correlate con l’attuale situazione di grande invalidità,

subentrata – per stessa ammissione del ricorrente – solo nel corso del 2007, ma

vanno semmai relazionate al fallimento della __________, la cui attività

commerciale, come visto, è stata nel frattempo trasferita nella __________.

Così

stando le cose, era quindi più che legittimo aspettarsi

dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie

riserve per il pagamento delle imposte future, specie

in considerazione degli importanti redditi mensili percepiti negli anni in discussione

(cfr. decisione dell’Ufficio esazione e condoni del 6 settembre 2010): fr. 18'715.– nel 2004, fr. 14'586.– nel 2005, fr. 18'045.– nel

2006, fr. 11'030.– nel 2007 e fr. 13'205.– nel 2008

6.

6.1.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la

sua capacità finanziaria, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

6.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, op. cit., n. 31

ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato

ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1'080.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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