80.2011.110
Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, computo del valore di azioni donate al figlio e di una polizza d'assicurazione sulla vita
1 giugno 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.110
Data decisione, Autorità:
01.06.2012, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, stato di bisogno, minimo vitale secondo diritto esecutivo, computo del valore di azioni donate al figlio e di una polizza d'assicurazione sulla vita
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2011.110
Lugano
1 giugno 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 4 agosto 2011 contro la decisione del 27
giugno 2011 in materia di condono ICom/IC 2005/2008 e IFD 2004/2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1944, coniugato con __________, nel corso del 2007 è stato duramente
colpito nella propria salute da un ictus cerebrale che lo ha reso invalido. Da
allora vive al beneficio di una rendita AVS, di un assegno per grandi invalidi
e di una pensione italiana.
Il 23
marzo 2010, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva
all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali e
cantonali 2005/2008 e delle imposte federali 2004/2008. A sostegno della sua
domanda lamentava gravi difficoltà finanziarie, indicando in particolare di
essere stato travolto dal fallimento della società __________, di cui era amministratore
unico e azionista.
B. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 6 settembre 2010, respingeva la domanda,
spiegando nella motivazione allegata che il nucleo famigliare poteva ancora
beneficiare di un’importante disponibilità mensile che – unitamente al controvalore
del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate del 2004 – gli avrebbe permesso
di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco.
C. Il
contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1, impugnava le suddette decisioni,
con reclamo del 5 ottobre 2010, nel quale osservava che la disponibilità mensile
del suo nucleo famigliare ammontava al massimo a 1'500 franchi. Aggiungeva poi
che al momento di donare al figlio il pacchetto azionario della __________ (ora
__________) non poteva ancora prevedere che da lì a poco sarebbe stato colpito da
un grave infortunio, che non gli avrebbe più permesso di generare redditi.
D. L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 27 giugno
2011.
L’autorità
sottolineava anzitutto che la disponibilità mensile accertata al momento del
primo esame andava a rigore aumentata di altri 2'000 franchi. Per quanto concerne
invece la situazione patrimoniale del contribuente, l’autorità confermava sia la
ripresa del controvalore del pacchetto azionario donato al figlio nell’estate
del 2004, pari a fr. 83'487.55, sia la ripresa del controvalore di una polizza
assicurativa sulla vita, pure stipulata nel 2004, che alla fine del 2009
ammontava a fr. 104'480.–.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
il condono delle imposte degli anni 2005/2008 (per l’IC/ICom) e degli anni
2004/2008 (per l’IFD), per una somma complessiva di fr. 172'000.– oltre
interessi e spese.
Il
ricorrente contesta anzitutto il calcolo della disponibilità mensile, ponendo
l’accento sugli elevati costi dovuti alla sua situazione di grande invalido, solo
parzialmente coperti dall’AVS. In merito alla sua capacità economica d’insieme,
contesta sia la ripresa della donazione del pacchetto azionario, che precede di
quasi sei anni la domanda di condono, sia la ripresa della
polizza assicurativa sulla vita con clausola beneficiaria a favore dei figli,
trattandosi di un caso d’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 LEF.
F. Nelle
proprie osservazioni del 12 agosto 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone
di respingere il gravame. Rileva anzitutto che le disposizioni sull’esecuzione
e sul fallimento sono applicabili per analogia solo per calcolare il minimo
esistenziale e non per valutare la sostanza patrimoniale di un contribuente. Ribadisce
inoltre di avere calcolato in fr. 6'558.– la disponibilità finanziaria del
contribuente sulla base delle informazioni da lui stesso fornite in sede di
reclamo.
G. Con
replica del 31 agosto 2011, il ricorrente contesta l’applicazione “meccanica”
delle disposizioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento per calcolare la
disponibilità finanziaria mensile, sottolineando in particolare gli ingenti costi
connessi con la sua grave invalidità, che lo costringe a muoversi in sedia a
rotelle.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento di tutti i contribuenti, giusta l’art. 8
Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato
solo in presenza di precise condizioni (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea
2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno, e
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza giusta l’art. 93 LEF (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non
può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il
pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5
ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª
ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Se ciò sia il
caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente
al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e
delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di
privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
Le
nozioni di bisogno e di grave rigore sono in larga misura sovrapposte. A
differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore
non si sofferma però sulla sola situazione economica del debitore, ma
prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di
equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dal ricorrente il 23 marzo 2010 in difetto della prima condizione dell’esistenza di una situazione di bisogno, ponendo l’accento
dapprima sulla sua disponibilità mensile e successivamente sul cospicuo patrimonio
di cui si sarebbe spossessato volontariamente.
Di parere
avverso il ricorrente, secondo cui il calcolo del suo fabbisogno mensile
andrebbe rivisto in relazione alle ingenti spese dovute alla grave invalidità, che
lo costringe a muoversi in sedia a rotelle. Quanto alla sua situazione
patrimoniale, il ricorrente contesta sia la ripresa della donazione del
pacchetto azionario sia la ripresa del controvalore della polizza assicurativa
sulla vita, applicando per analogia i termini delle azioni revocatorie
disciplinate dagli art. 286 ss. LEF e l’elenco esaustivo dei beni assolutamente
impignorabili di cui all’art. 92 LEF.
4.2
In via
generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,
solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale sul condono), ma presuppone anzi una sua riduzione alle
spese indispensabili al mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non
fosse altro che per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento
di tutti i contribuenti.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, che nella replica del 31 agosto 2011
contesta l’applicazione “meccanica” delle disposizioni della legge
sull’esecuzione e sul fallimento, per valutare l’esistenza di una sproporzione
tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria d’insieme di un contribuente, quindi
l’esistenza di una situazione di bisogno, si può senz’altro far capo alle
direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per
debiti. Tale facoltà è del resto prevista espressamente dall’art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo d’esistenza giusta l’art. 93 della
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).
Certo,
dal profilo esecutivo la nozione di minimo esistenziale serve sostanzialmente a
calcolare l’eccedenza pignorabile a favore dei creditori procedenti e non tanto
la capacità finanziaria dell’escusso, che è inevitabilmente influenzata anche
da quei redditi che sono per legge dichiarati assolutamente impignorabili (art.
92.
LEF). In ogni caso, sia esso riferito alla procedura esecutiva oppure a
quella di condono, il minimo d’esistenza comprende per definizione un importo base mensile – calcolato forfetariamente per tutta la
Svizzera, partendo dal presupposto che a tutti gli escussi deve essere
garantito un minimo assolutamente impignorabile con il quale poter vivere
dignitosamente, al di sopra della soglia della povertà (Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese,
Lugano 2002, p. 35) – unitamente alle spese strettamente necessarie al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, il cui importo varia a seconda
del tempo e del luogo a cui sono riferite, che lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea
2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 39). Sono in particolare escluse le spese confacenti
al ceto e tenore di vita abituale del nucleo famigliare.
4.3
Venendo
al caso in esame, le entrate prese in considerazione dall’Ufficio esazione e
condoni per calcolare la disponibilità finanziaria del ricorrente e della sua
famiglia sono sostanzialmente quelle da lui stesso indicate nel formulario ufficiale:
rendite
AVS/AI fr. 3'264.–
pensioni fr. 3'026.–
INPS
pensione italiana fr. 1'034.–
__________ fr. 1'578.–
AGI fr. 1'824.–
Totale fr. 10'726.–
Per
quanto concerne invece le spese mensili correnti, che il contribuente quantifica
in almeno fr. 9'000.–, ponendo l’accento sugli ingenti costi dovuti alla sua grave invalidità, l’autorità fiscale si è giustamente
attenuta alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia
d’esecuzione per debiti, quantificandole dapprima in fr. 6'166.– e successivamente, in sede di reclamo, in soli
fr. 4'274.–:
importo
base fr. 1'700.–
riscaldamento fr. 400.–
assicurazioni
obbligatorie fr. 100.–
cassa
malati fr. 974.–
spese
mediche e d’invalidità fr. 1'100.–
Totale fr. 4'274.–
Da qui la
conclusione di una disponibilità mensile di fr. 6'452.–. A differenza di quanto
deciso il 6 dicembre 2010, all’importo base mensile (che dal 1° aprile 2010 ammonta,
per i coniugi, a fr. 1'700.–) l’autorità fiscale ha in particolare computato
spese per cassa malati nella limitata misura di 974 franchi – pari ai premi pagati
per l’assicurazione obbligatoria (DTF 134 III 323) – e un
ulteriore importo di fr. 1'100.– “per spese accresciute
dovute alla grave invalidità”, così come rivendicato dallo stesso ricorrente in
sede di reclamo (cfr. reclamo del 5 ottobre 2010, p. 3).
In simili
circostanze, le contestazioni sollevate nel gravame potrebbero addirittura
configurarsi come un venire contra factum proprium,
inconciliabile con il principio costituzionale della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità
ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,
Droit administratif, Vol. I, 2a ediz., Berna 1994, p. 433). In ogni
caso, come precedentemente anticipato, il minimo d’esistenza
comprende unicamente le spese indispensabili al sostentamento
del contribuente e della sua famiglia, il cui pagamento effettivo e regolare è inequivocabilmente
dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a). RI 1, per contro, si limita sostanzialmente
ad affermare che sarebbero necessari investimenti per circa 40'000 franchi per
un montascale per invalidi, senza nemmeno tentare di giustificare gli attuali
“elevatissimi costi connessi alla situazione di grande invalidità in cui
versa”. È quindi immediatamente evidente che simili costi, al momento solo
ventilati, non possano essere inclusi nel minimo di esistenza, tanto più che la
disponibilità mensile accertata dall’Ufficio esazione e condoni è stata recentemente
confermata anche dall’Ufficio esecuzione di __________ (cfr. verbale di pignoramento
allestito il 6 maggio 2011, nel quale l’eccedenza mensile della famiglia RI 1 viene
addirittura quantificata in fr. 6'941.–).
4.4
La presentazione di un
nuovo dossier probatorio sul fabbisogno mensile, così come preannunciato nel
gravame qui in esame e nella replica del 31 agosto 2011, risulterebbe comunque
irrilevante ai fini della causa. Del resto, sia detto per
inciso, il rappresentante del contribuente ha rinunciato all’ultimo momento a
presenziare all’udienza convocata per il 27 marzo 2012, chiedendo che il ricorso
fosse giudicato sulla base degli atti già prodotti.
Su questo
punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni –
che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento nell’accertare se
sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un condono totale o
parziale (Filippini/ Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena
tutela.
4.5
Ai fini
di un corretto apprezzamento della situazione finanziaria d’insieme del ricorrente,
alla disponibilità mensile di fr. 6'452.– occorre tuttavia ancora aggiungere le
fonti di reddito e gli elementi della sostanza di cui lo stesso si è
volontariamente privato (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Come
questa Camera ha già avuto modo di affermare in una recente sentenza del 1°
ottobre 2010 (inc. CDT 80.2010.92), a tale riguardo sono applicabili per
analogia gli stessi principi che reggono gli art. 286 ss. LEF, norme che prevedono
la possibilità di revocare tutte le donazioni e le disposizioni a titolo
gratuito fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione
di fallimento, indipendentemente dalla buona o mala fede delle parti
(art. 286 LEF), e tutti gli atti compiuti nei cinque anni precedenti, se il
debitore ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recare
pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art.
288.
LEF). Questa è anche l’opinione della dottrina, secondo cui una corretta
valutazione della capacità finanziaria di un contribuente presuppone il computo
delle fonti di reddito e di tutti gli elementi della sostanza di cui lo stesso si
è volontariamente privato, in base ai medesimi principi che reggono le
cosiddette azioni revocatorie o pauliane in materia esecutiva (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 214).
Contrariamente a quanto
sembra sostenere il ricorrente, ciò non significa tuttavia ancora
che debbano essere pure rispettati i restrittivi termini stabiliti dagli art.
286.
e 288 LEF. Dal profilo esecutivo, un determinato “tempo sospetto” entro il
quale poter colpire i beni sottratti all’escusso si impone sia nell’interesse
del principio della certezza del diritto che del diritto alla protezione della
buona fede negli affari. Come sottolineato dalla dottrina più autorevole,
le terze persone devono infatti conoscere in anticipo se e
quando potrebbero essere costrette a restituire i beni ricevuti dal debitore
(Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, p. 426). Un
simile problema non si impone invece nella procedura di condono, dal momento
che i beni di cui si è volontariamente privato il contribuente non devono
necessariamente essergli restituiti, ma vanno unicamente computati nel calcolo
della sua situazione economica d’insieme. Del resto, sia detto per inciso, è lo
stesso ricorrente che, citando la sentenza di questa Camera del 1° ottobre
2010, afferma espressamente che in ambito di condono non esistono “indicazioni
temporali altrettanto precise” (cfr. ricorso del 4 agosto 2011, p. 4).
4.6
Come
evidenziato anche dall’Ufficio esazione e condoni, da questo punto di vista l’apprezzamento
della capacità economica d’insieme di un contribuente va piuttosto paragonato allo
scopo perseguito dall’art. 11 cpv. 1 lett. g della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC; RS 831.30), che consiste innanzitutto nell’evitare che un
assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi,
senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il
diritto alle sue prestazioni. Ora, contrariamente a quanto avviene in materia
esecutiva, il computo di elementi patrimoniali ai quali l’assicurato ha rinunciato
senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata non sottostà ad alcun
termine o, se si preferisce, ad alcun “tempo sospetto” (DTF 131 V 329). In
questi casi, la rinuncia alla propria sostanza comporta per il richiedente di
una prestazione complementare unicamente una riduzione di fr. 10'000.– annui
del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI; RS 831.301).
Nella
fattispecie non occorre tuttavia chiedersi se ai fini di un corretto apprezzamento
della situazione economica di un contribuente debbano essere prese in considerazione
tutte le donazioni, anche quelle fatte in tempi non sospetti, così come non
occorre chiedersi come debba essere valutata in questi casi la sostanza
computabile. Dall’esame dell’incarto fiscale emerge infatti che la donazione
del pacchetto azionario della __________ al figlio __________, ancorché
risalente alla seconda metà del 2004, quindi antecedente alle decisioni di
tassazione che hanno dato origine alla richiesta di condono, si colloca in un
periodo in cui già si delineavano le difficoltà finanziarie del contribuente. Come
risulta dal rapporto allestito dall’Ispettorato fiscale il 3 febbraio 2009, la
donazione in discussione aveva per oggetto una società senza alcuna attività
(trasferimento di un cosiddetto mantello giuridico), al solo scopo di
trasferire al figlio __________ l’intera attività commerciale della __________ –
società di cui lo stesso contribuente era amministratore unico e azionista – libera
da ogni debito. L’operazione, perfezionatasi il 1° aprile 2006 con la
conclusione di un contratto di cessione di attivi ai sensi dell’art. 181 CO, non
può essere letta diversamente. Così facendo, il ricorrente ha trasferito – anticipando
il fallimento della __________ – non solo l’attività, ma anche alcuni attivi e
alcuni contratti ad essa correlati, ad esclusione di ogni passivo. A non averne
dubbi, la donazione in discussione risale pertanto a un periodo in cui le
asserite difficoltà finanziarie, all’origine della domanda di condono, si erano
già manifestate. Prova ne sia che nel corso del 2005 il ricorrente ha versato
unicamente un importo di fr. 14'516.– a titolo di acconti, mentre negli anni
2006/2008 non ha più effettuato nessun pagamento. D’altro canto, contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame qui in esame, è immediatamente evidente che tali
difficoltà finanziarie non possano in nessun caso essere correlate con
l’attuale grave invalidità del ricorrente, che per sua stessa ammissione l’ha
colpito solo nel corso del 2007.
È quindi
a buon diritto che l’Ufficio esazione e condoni non ha tenuto conto della diminuzione
della sostanza riconducibile alla donazione del pacchetto azionario della __________,
che l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha valutato in complessivi
fr. 83'487.55.
4.7
Da
ultimo, la decisione impugnata merita piena tutela anche in relazione alla
polizza assicurativa __________, con scadenza nel 2014, del valore di riscatto al
31.
dicembre 2009 di fr. 100'983.–.
Come recentemente
osservato anche dal Tribunale amministrativo federale (decisione TAF n. A-3232/2011
del 23 aprile 2012), l’elenco esaustivo dei beni assolutamente impignorabili di
cui all’art. 92 LEF non è di nessuna pertinenza ai fini della procedura di
condono. Un corretto apprezzamento della situazione economica d’insieme del contribuente
presuppone infatti la presa in considerazione di tutte le sue fonti di reddito
e di tutti i suoi elementi della sostanza, al di là della loro pignorabilità in
ambito esecutivo. Poco importa quindi se ai fini dell’art. 80 della Legge federale
sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1), una simile polizza assicurativa
sulla vita, con clausola beneficiaria a favore dei figli, costituisca
un’eccezione a favore della previdenza familiare in quanto tale non soggetta
all’esecuzione da parte dei creditori. Ciò che più conta è che la stessa è facilmente
monetizzabile tramite riscatto.
Anche su
questo punto, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, che ha quantificato
il controvalore della polizza assicurativa sulla base del suo valore di
riscatto al 31 dicembre 2009, merita pertanto piena tutela.
4.8
Alla luce di tutto quanto
precede, la prima condizione dell’esistenza di una situazione
di bisogno non è pacificamente adempiuta.
Di
fronte ad un’eccedenza mensile di fr. 6'452.–, che riportata
sull’arco di due anni ammonta a fr. 154'848.–, e preso inoltre atto del
controvalore della donazione del pacchetto azionario della __________ (di fr.
83'487.55) e della polizza assicurativa __________ (di fr. 100'983.–), bene ha
quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni – che peraltro, già lo si è detto,
dispone di un ampio margine di apprezzamento – a negare il postulato condono
delle imposte.
5.
Comunque
sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe
meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito
fiscale.
Come
precedentemente esposto, infatti, le asserite difficoltà finanziarie non possono
in nessun caso essere correlate con l’attuale situazione di grande invalidità,
subentrata – per stessa ammissione del ricorrente – solo nel corso del 2007, ma
vanno semmai relazionate al fallimento della __________, la cui attività
commerciale, come visto, è stata nel frattempo trasferita nella __________.
Così
stando le cose, era quindi più che legittimo aspettarsi
dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie
riserve per il pagamento delle imposte future, specie
in considerazione degli importanti redditi mensili percepiti negli anni in discussione
(cfr. decisione dell’Ufficio esazione e condoni del 6 settembre 2010): fr. 18'715.– nel 2004, fr. 14'586.– nel 2005, fr. 18'045.– nel
2006, fr. 11'030.– nel 2007 e fr. 13'205.– nel 2008
6.
6.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la
sua capacità finanziaria, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, op. cit., n. 31
ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato
ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'080.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster