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Decisione

80.2011.111

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: ammortamenti, onere della prova, beni ceduti da società vicina in compensazione di crediti

26 novembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1, con sede a __________, è una società di trading “estero su estero”,

al beneficio di una tassazione agevolata secondo l’art. 93 LT.

Da anni attiva

nel commercio di legname e amianto, la società si approvvigiona quasi

esclusivamente in __________, dove intrattiene una stretta collaborazione con __________

(in seguito __________), azienda specializzata nella produzione di stipiti grezzi

per porte.

B. Con

decisione dell’8 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2005, commisurando l’utile

imponibile in fr. 1'356'030.– per l’IC ed in fr. 1'320'030.– per l’IFD:

IC IFD

-

Utile netto d’esercizio fr. 225'919.– fr. 225'919.–

-

Ammortamenti non documentati fr. 1'030'873.– fr. 1'030'873.–

-

Interessi passivi non documentati fr. 54'238.– fr. 54'238.–

-

Vantaggi auto (tax 100% IC) fr. 45'000.– fr. 9'000.–

-

Utile imponibile fr. 1'356'030.– fr. 1'320'030.–

-

IC: privilegio ausiliaria (20%) fr. 271'206.–

-

Capitale azionario fr. 200'000.–

-

Riserva legale fr. 40'000.–

-

Utile riportato fr. 2'706'814.–

-

Riserva negativa attivi __________ (-) fr. 2'737'400.–

-

Capitale imponibile IC fr. 209'414.–

Per

quanto attiene in particolare agli ammortamenti, l’autorità riprendeva quelli sui

macchinari e capannoni appena ricevuti da __________ in compensazione degli

anticipi finanziari ancora scoperti (fr. 925'899.– + fr. 104'974.–), giudicando

tale operazione un tentativo di elusione d’imposta.

Quanto ai

vantaggi auto, l’autorità spiegava la differenza fra IC (fr. 45'000.–) e IFD

(fr. 9'000.–) con la volontà di tassare pienamente la ripresa anche a livello

cantonale.

C. La

contribuente, rappresentata dalla RA 1, impugnava la suddetta decisione con reclamo

del 6 novembre 2009, contestando tutte le riprese e riservandosi la possibilità

di fornire ulteriore documentazione a supporto della propria tesi.

Dopo

oltre un anno e mezzo, non avendo ricevuto ancora nulla, con scritti del 12

maggio e del 10 giugno 2011, l’autorità di tassazione convocava la contribuente

ad un’audizione, invitandola a documentare quanto affermato nel reclamo, segnatamente

tramite la produzione di:

·

copia dei contratti di

prestito;

·

estratto registro di

commercio della __________;

·

perizia esterna del

valore dei macchinari acquistati il 26 aprile 2006 e documenti comprovanti il

passaggio di proprietà;

·

generalità dei

beneficiari economici della società, onde dimostrare l’avvenuta transazione tra

terzi indipendenti.

D. All’udienza

del 21 giugno 2011, la contribuente si limitava a presentare una copia dei contratti

di prestito e alcuni bonifici di addebito degli interessi passivi, rinunciando in

particolare a produrre documentazione a sostegno dell’operazione commerciale avvenuta

con __________.

Con

successiva decisione dell’8 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (UTPG) stralciava la ripresa per interessi passivi, ma confermava le

ulteriori riprese (ammortamenti non documentati e vantaggi auto) in difetto della

postulata documentazione. Nella motivazione allegata, l’autorità ribadiva che

la conversione di un credito interamente esigibile in sostanza fissa ammortizzabile,

oltretutto lasciata gratuitamente in “deposito” alla stessa società __________,

rappresentava una tipica operazione tra società vicine, non giustificata dal

profilo commerciale e tale da configurare un caso di elusione d’imposta.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 sottolinea anzitutto

la sua “buona volontà” nel rispondere tempestivamente alle richieste di

documentazione dell’autorità di tassazione, ponendo l’accento sulla particolare

situazione economica del __________. Chiede quindi che l’intero ammortamento

sia riconosciuto come costo giustificato commercialmente, sostenendo che lo scopo

dell’operazione contestata era unicamente quello di investire in “un valore

certo (i beni) rispetto a degli anticipi che potevano rappresentare un

effettivo e concreto rischio di perdita irrecuperabile”. La ricorrente contesta

infine la ripresa di vantaggi economici per l’utilizzo del veicolo aziendale.

F. Nelle

proprie osservazioni del 12 agosto 2011, l’UTPG propone di respingere il gravame.

Sottolinea anzitutto l’esistenza di un legame di parentela tra il dipendente e

membro del Consiglio di amministrazione della società ricorrente, __________, e

l’azionista della __________, __________. Ribadisce quindi che la cessione di attivi

in compensazione di un credito esigibile rappresenta un’operazione anomala dal

profilo commerciale, da ricondurre esclusivamente alla vicinanza delle persone

che l’hanno attuata.

G. All’udienza

del 17 aprile 2012, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

La

società ricorrente ha nuovamente contestato la sua prossimità con __________, precisando

inoltre di non aver stipulato alcun contratto per l’uso dei macchinari e capannoni

rimasti in __________, ma di tenerne conto nella commisurazione dei prezzi delle

forniture. L’autorità di tassazione, da parte sua, ha confermato l’esistenza di

molti indizi che depongono a favore della tesi di una vicinanza fra le due

società, osservando infine che gli anticipi finanziari compensati nel 2005 sono

stati nel frattempo nuovamente incrementati, fino a raggiungere l’importo di tre

milioni di franchi nel 2008.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto

imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno

precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti

fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura di spese riconosciute

dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati

(lett. b).

1.2.

Il

diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili, esso è infatti determinante anche per la definizione

dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), fatta eccezione

unicamente per le disposizioni correttive proprie al

diritto tributario (DTF 132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch,

Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in: Aktienrecht

1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).

In altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art.

662a CO; dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere

soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative

del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le

valutazioni (decisione TF n.2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p.

100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/ meuter, Handkommentar

zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

1.3.

Secondo

il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda

deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel

corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono

perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un

determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una

violazione di tale principio, va di conseguenza operata una correzione fiscale

(decisione TF n.2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.2; Locher, op. cit.,

n. 82 ad art. 58 LIFD, p. 275; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 718).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, come visto, oggetto di litigio sono anzitutto gli ammortamenti figuranti

nel conto economico della società ricorrente.

L’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche ha ripreso gli ammortamenti sui

macchinari e capannoni industriali appena ricevuti da __________ in compensazione

di anticipi finanziari ancora scoperti, per un totale di fr. 1'030'873.–,

giudicando tale operazione un tentativo di elusione d’imposta. La ricorrente ritiene

invece che lo scopo dell’operazione contestata fosse unicamente quello di

investire in “un valore certo (i beni) rispetto a degli anticipi che potevano

rappresentare un effettivo e concreto rischio di perdita irrecuperabile” (cfr.

ricorso del 5 agosto 2011, p. 3).

2.2

La costruzione

di un’operazione commerciale di conversione di un presunto credito in sostanza

fissa ammortizzabile, al solo fine di diminuire l’utile dell’esercizio contabile,

configurerebbe pacificamente un caso di elusione d’imposta, così come sostenuto

dall’autorità di tassazione.

Nel caso

in esame, tuttavia, non è necessario richiamare il principio giurisprudenziale

dell’elusione d’imposta, che deve rimanere l’eccezione

e, soprattutto, costituire un ultima ratio (Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im

Recht der direkten Steuern der Schweiz, in: ASA 75 p. 675). Come vedremo meglio

in seguito, ai fini del presente giudizio è sufficiente far riferimento ad un

principio generalmente riconosciuto in materia tributaria, secondo cui incombe

a chi fa valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito

fiscale di portarne la prova e di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale

prova (RF 57/2002 p. 816 consid. 2.3; RF 54/1999 p. 118 consid. 9a; DTF 121 II

257.

consid. 4c/aa e sentenze citate). D’altronde, conformemente agli articoli

662a e 959 CO (dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO), i conti

annuali devono conformarsi al principio della giustificazione (documentazione),

corollario del principio di sincerità: l’esattezza della

registrazione e del trattamento deve permettere in ogni momento un controllo

ulteriore della contabilità. In queste condizioni, è a carico della

società l’onere di provare che le sue spese sono giustificate dall’uso

commerciale e di sopportare le conseguenze del fallimento di tale prova (ASA 68

p. 746 consid. 2b p. 749/750 e sentenze citate; anche NStP 1998 p. 125 consid.

2a).

2.3

Come

detto, la ricorrente ha sempre sostenuto che l’operazione di conversione degli

anticipi finanziari concessi a __________ in sostanza fissa ammortizzabile (macchinari

industriali e capannoni) rientrava nei normali rapporti commerciali fra terzi indipendenti,

ponendo l’accento sul difficile momento che stava vivendo il settore nel quale

operava (commercio di pannelli per casseri in legno, sempre più spesso rimpiazzati

nell’edilizia da casseri in ferro) e, più in generale, sulla particolare

situazione economica del __________. All’udienza del 17 aprile 2012, i

rappresentanti della ricorrente hanno nuovamente contestato la vicinanza con __________,

affermando che quest’ultima sarebbe controllata da una persona fisica residente

negli Stati Uniti.

2.4

Tale

affermazione non può essere seguita. Così come sottolineato dall’autorità di

tassazione, dagli atti dell’incarto fiscale emerge piuttosto una convergenza di

indizi che depone chiaramente a favore dell’esistenza di stretti legami tra la

società svizzera e quella __________.

Un primo

elemento è costituito dall’azionariato di __________. In apparente contraddizione

con l’affermazione contenuta nel verbale di audizione, dalla documentazione

prodotta con il presente gravame risulta infatti che suo socio e azionista maggioritario

è __________ (cfr. atto notarile del 19 luglio 2011, tradotto in lingua italiana

e vidimato dal Consolato svizzero di __________), che di tutta evidenza è

legato da un rapporto di stretta parentela con l’attuale amministratore della

ricorrente (già presidente e delegato con firma individuale) __________. Oltre

ad avere lo stesso cognome, entrambi portano il secondo nome di __________, che

da un semplice controllo del sistema informativo dei dati anagrafici della

popolazione ticinese risulta essere il nome di battesimo del padre di __________.

Ma non solo. Sebbene non sia dato conoscere l’anno di costituzione di __________,

è comunque da ritenere che la stessa abbia rilevato l’attività di controllo

precedentemente garantita da __________, nel frattempo liquidata. In un

rapporto del 13 marzo 2003, l’Ispettorato fiscale osservava infatti che la

vecchia società __________ era già gestita da __________, a riprova della lunga

e consolidata collaborazione esistente tra i due fratelli.

D’altra

parte, a questa Camera non possono nemmeno passare inosservate le numerose fatture

intestate alla __________ e pagate dalla ricorrente, così come la corrispondenza

indirizzata al recapito della società __________ a nome di __________. A

quest’ultimo riguardo, a nulla valgono le spiegazioni della ricorrente, secondo

cui l’invio della corrispondenza in __________ sarebbe esclusivamente da

ricondurre “alla presenza in loco del dipendente della società svizzera” (cfr.

ricorso del 5 agosto 2011, p. 3), ove si pensi appena che dall’elenco stipendi allegato

alla dichiarazione fiscale risulta unicamente personale residente in Svizzera e

assoggettato all’AVS. Pur non conoscendo l’azionariato della RI 1, è quindi facile

supporre che vi siano stretti legami economici tra le due società, che vanno

oltre la prossimità di parentela tra __________ e __________.

In simili

circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione non presta il fianco a critiche:

la suddetta vicinanza imponeva di verificare con particolare prudenza il contratto

di cessione e attribuzione del 26 aprile 2006, tramite il quale la contribuente

avrebbe appunto rinunciato ad un credito interamente esigibile in cambio di sostanza

fissa ammortizzabile.

2.5

La ricorrente

ha più volte ribadito che nel mercato __________ sarebbe d’uso, prima di dare

avvio ai rapporti commerciali, anticipare ai fornitori sufficienti mezzi finanziari,

aggiungendo poi che era nei suoi interessi economici convertire un credito

incerto in sostanza fissa.

Tale tesi

è poco convincente, per più di una ragione. In primo luogo è poco credibile che

una società decida di versare importanti anticipi finanziari, nella misura di

USD 2'810'000.–, senza richiedere garanzie né tanto meno un piano di rientro.

In secondo luogo è perlomeno inusuale, soprattutto in considerazione della

particolare situazione economica __________, continuare a pagare fatture per

forniture e non meglio precisate commissioni senza dapprima procedere alla

compensazione di crediti ancora scoperti. Da ultimo, l’acquisto di macchinari

industriali e capannoni, per una società di trading quale è la ricorrente,

poteva assumere una connotazione economica solo se questi fossero stati successivamente

messi in vendita o perlomeno concessi in locazione dietro versamento di

un’adeguata remunerazione. Di principio, la rinuncia ad un credito nei

confronti di un terzo è infatti commercialmente giustificata solo se il

contribuente può aspettarsi in buona fede un vantaggio (StE 1999 B 23.45.2 n. 1

= ZStP 1999 p. 300). Nel caso in esame, per contro, non si capisce quale beneficio

poteva attendersi la ricorrente dal contratto in discussione. Se lo scopo dell’operazione

era effettivamente quello di liberarsi di un’esposizione creditoria divenuta insostenibile,

la scelta di investire in sostanza fissa “depositata” presso la stessa società

debitrice, senza nemmeno richiedere l’iscrizione a registro fondiario del

trapasso di proprietà dei capannoni né tanto meno l’iscrizione di una riserva

di proprietà sui macchinari industriali o la benché minima garanzia, non avrebbe

di tutta evidenza alcun senso. Così come non avrebbe alcun senso procedere agli

importanti ammortamenti oggetto di litigio, se lo scopo della conversione dell’esposizione

finanziaria in sostanza fissa era quello di ottenere una struttura di bilancio

più solida, che potesse garantire alla ricorrente maggiori finanziamenti. Una

simile operazione non si giustificherebbe infine nemmeno in relazione

all’asserita fluttuazione del corso della valuta brasiliana rispetto al franco

svizzero, ove si pensi appena che il credito alla fornitrice, sotto forma di

anticipi finanziari, era stato concesso in valuta americana.

Come

sottolineato dall’autorità di tassazione all’udienza del 17 aprile 2012, la contraddittorietà

delle argomentazioni risulta ancor più manifesta se si considera che il credito

compensato nel 2005 è stato nel frattempo nuovamente incrementato, fino a raggiungere

l’importo di oltre tre milioni di franchi nel 2008.

2.6

Tutto ben

considerato, la conversione del presunto credito in sostanza fissa ammortizzabile

sembra piuttosto riconducibile allo stretto legame esistente tra le due società

e non certo a motivi commercialmente giustificati. Di nessun aiuto è in

particolare la documentazione allegata al presente gravame.

Premesso

che alla ricorrente incombeva indiscutibilmente l’obbligo di produrre spontaneamente

una contabilità ineccepibile e di collaborare con l’autorità fiscale già in sede

di accertamento (art. 957a CO), i documenti provenienti dal __________,

tutti datati ai primi di luglio 2011, appaiono finanche troppo funzionali ai

suoi interessi. È il caso, per esempio, della dichiarazione autenticata del 5

luglio 2011 (tradotta in lingua italiana e vidimata dal Consolato svizzero di __________),

sottoscritta dal fratello __________ e quindi priva di ogni forza probatoria. È

inoltre il caso del referto peritale di __________ (tradotto in lingua italiana

e vidimata dal Consolato svizzero di __________), che si limita a confermare il

valore determinato oltre cinque anni prima da un certo ing. __________, senza

aggiungere nulla di più. A riprova del valore dei macchinari e dei capannoni

acquistati il 26 aprile 2006 sarebbe piuttosto servita una perizia allestita

prima della conclusione del contratto, come è notoriamente prassi nelle relazioni

commerciali fra terzi indipendenti. Si aggiunga infine, a titolo abbondanziale,

che la “relazione degli investimenti/immobilizzazioni” allegata al contratto di

cessione e attribuzione riporta il valore di acquisto dei singoli macchinari e

capannoni, senza tenere in debita considerazione l’effettivo deprezzamento inevitabilmente

subito dai beni.

Ma non

solo. Come osservato dall’autorità di tassazione, a destare più di una perplessità

è lo stesso contratto di cessione e attribuzione del 26 aprile 2006. In sede di accertamento, la ricorrente ha prodotto una versione in lingua inglese, sottoscritta

dall’attuale presidente __________ (per la ricorrente) e da __________ (per __________).

In questa sede ha invece presentato una nuova versione del contratto, redatta

in lingua portoghese e, cosa più incomprensibile, sottoscritta non più da __________

ma verosimilmente da __________, oltre che da due testimoni inesistenti nella

prima versione. Non è evidentemente dato conoscere le ragioni di simili

differenze, che tuttavia non fanno altro che alimentare i dubbi circa una loro

confezione ad hoc, al fine di rivestire l’intera operazione di un carattere

commerciale che in realtà non possiede.

2.7

Sia come

sia, la scarsa documentazione prodotta dalla ricorrente non è in ogni caso sufficiente

a comprovare il carattere di costi giustificati dall’uso commerciale degli

ammortamenti in discussione. Deve pertanto essere interamente confermata la ripresa

fiscale di fr. 1'030'873.–, mentre la formazione di una riserva negativa sugli

attivi acquistati da __________, di fr. 2'737'400.–, appare come un’inevitabile

conseguenza. Essa verrà sciolta man mano che verranno registrati

commercialmente degli ammortamenti su tale posta.

3.

3.1.

Nel caso

di specie, oggetto di litigio è inoltre la ripresa di vantaggi economici per

l’utilizzo del veicolo aziendale, commisurata in fr. 9'000.–.

L’autorità

di tassazione ritiene infatti che si debba considerare una certa partecipazione

privata alla voce contabile “costo dei veicoli”, sottolineando in particolare che

nessuna automobile è intestata all’amministratore __________ e che l’attività

di trading “estero su estero” svolta dalla ricorrente mal si concilia

con l’utilizzo di un veicolo aziendale. Da parte sua, la ricorrente si limita a

contestare la ripresa, senza apportare la benché minima spiegazione.

3.2

Anche in

questo caso, l’onere della prova spettava però al contribuente, trattandosi di

un fatto che concorre a ridurre il debito verso l’erario (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Anche in questo caso, la scarsa documentazione prodotta non è evidentemente

sufficiente a dimostrare in modo ineccepibile i costi relativi

all’utilizzo del veicolo. La ricorrente si è infatti limitata a contestare

genericamente una ripresa che a prima vista appare più che legittima e finanche

generosa, senza peraltro censurare la decisione di tassarla pienamente anche a

livello cantonale, facendo quindi astrazione dal privilegio di ausiliaria.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della società ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 5'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 5'080.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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