80.2011.115
Procedura: ricorso, multa disciplinare, legittimazione, non altro cantone
20 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2011.115
Data decisione, Autorità:
20.09.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, multa disciplinare, legittimazione, non altro cantone
RICORSO
art. 227 cpv. 1 LT
art. 266 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2011.115
Lugano
20 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 agosto 2011 contro la decisione del 12
luglio 2011 in materia di multa.
Fatti
- il 29
aprile 2010, l’RS 1 ha concesso a __________ una proroga fino al 31 dicembre
2010 per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2009;
- non
essendo stata inoltrata la dichiarazione, il 20 gennaio 2011 l’autorità fiscale
ha richiamato il contribuente e, su sua richiesta, gli ha poi concesso
un’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2011;
- il 15
aprile 2011 l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una diffida,
avvertendolo che in caso di inadempimento dell’obbligo di collaborazione a suo
carico gli avrebbe inflitto una multa disciplinare;
- con
decisione del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente
una multa di 1'000 franchi, per violazione degli obblighi di procedura;
- con
scritto del 21 giugno 2011, l’amministrazione delle contribuzioni del Canton __________
(RI 1 __________ ha postulato l’annullamento della multa in questione, argomentando
di aver chiesto il 22 febbraio 2011 una nuova proroga;
- considerando
la lettera in discussione come un reclamo contro la decisione di multa, l’RS 1 ha respinto il gravame con decisione del 12 luglio 2011, rilevando che dopo la diffida del 15 aprile
2011 il contribuente non aveva né inoltrato la dichiarazione né chiesto
un’ulteriore proroga;
- con
ricorso dell’RI 1chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta
dall’Ufficio di tassazione a __________, rilevando che nei suoi confronti è stata
intrapresa un’ispezione contabile.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- il
ricorso in esame è tempestivo ma chi lo ha interposto non è legittimato a
Considerandi
ricorrere;
- per il
combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 LT (secondo cui alle procedure per
violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono
applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso) e 227 cpv. 1
LT (secondo cui il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario), è legittimato ad impugnare la decisione
dell’Ufficio di tassazione solo il contribuente;
- d’altronde,
la multa in questione è stata inflitta al contribuente per violazione dell’art.
257.
cpv. 1 lett. a LT, secondo cui è punito con la multa chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione
di quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli
allegati;
. - poiché
l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta è posto a carico dei contribuenti
(art. 198 cpv. 1 LT), è evidente che la sanzione per violazione di tale obbligo
può essere inflitta solo ai contribuenti;
- ne
consegue che l’autorità fiscale di un altro cantone non è certamente
legittimata ad impugnare né la decisione con cui l’autorità fiscale ticinese ha
inflitto una multa ad un contribuente né la decisione con cui l’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo contro la multa disciplinare;
- l’autorità
ricorrente fonda la propria legittimazione sul fatto che l’Ufficio di
tassazione le ha intimato la decisione con cui ha respinto il suo reclamo
contro la multa disciplinare inflitta a __________;
- è
tuttavia evidente che la stessa autorità fiscale ticinese avrebbe dovuto
dichiarare irricevibile il reclamo interposto dall’Ufficio di tassazione del
Canton __________;
-il ricorso è pertanto irricevibile;
- vista la
particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali, nonostanze l’esito del ricorso;
- non si
può negare infatti che l’Ufficio di tassazione, considerando reclamo contro la
decisione di multa la lettera indirizzatagli dall’autorità fiscale del Canton __________,
abbia tratto in inganno quest’ultima, inducendola a ritenere di poter interporre
ricorso a questa Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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