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Decisione

80.2011.115

Procedura: ricorso, multa disciplinare, legittimazione, non altro cantone

20 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- il 29

aprile 2010, l’RS 1 ha concesso a __________ una proroga fino al 31 dicembre

2010 per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2009;

- non

essendo stata inoltrata la dichiarazione, il 20 gennaio 2011 l’autorità fiscale

ha richiamato il contribuente e, su sua richiesta, gli ha poi concesso

un’ulteriore proroga fino al 31 marzo 2011;

- il 15

aprile 2011 l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente una diffida,

avvertendolo che in caso di inadempimento dell’obbligo di collaborazione a suo

carico gli avrebbe inflitto una multa disciplinare;

- con

decisione del 27 maggio 2011, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente

una multa di 1'000 franchi, per violazione degli obblighi di procedura;

- con

scritto del 21 giugno 2011, l’amministrazione delle contribuzioni del Canton __________

(RI 1 __________ ha postulato l’annullamento della multa in questione, argomentando

di aver chiesto il 22 febbraio 2011 una nuova proroga;

- considerando

la lettera in discussione come un reclamo contro la decisione di multa, l’RS 1 ha respinto il gravame con decisione del 12 luglio 2011, rilevando che dopo la diffida del 15 aprile

2011 il contribuente non aveva né inoltrato la dichiarazione né chiesto

un’ulteriore proroga;

- con

ricorso dell’RI 1chiede nuovamente l’annullamento della multa inflitta

dall’Ufficio di tassazione a __________, rilevando che nei suoi confronti è stata

intrapresa un’ispezione contabile.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- il

ricorso in esame è tempestivo ma chi lo ha interposto non è legittimato a

Considerandi

ricorrere;

- per il

combinato disposto degli articoli 266 cpv. 4 LT (secondo cui alle procedure per

violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d’imposta sono

applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso) e 227 cpv. 1

LT (secondo cui il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario), è legittimato ad impugnare la decisione

dell’Ufficio di tassazione solo il contribuente;

- d’altronde,

la multa in questione è stata inflitta al contribuente per violazione dell’art.

257.

cpv. 1 lett. a LT, secondo cui è punito con la multa chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione

di quest’ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d’imposta o gli

allegati;

. - poiché

l’obbligo di inoltrare la dichiarazione d’imposta è posto a carico dei contribuenti

(art. 198 cpv. 1 LT), è evidente che la sanzione per violazione di tale obbligo

può essere inflitta solo ai contribuenti;

- ne

consegue che l’autorità fiscale di un altro cantone non è certamente

legittimata ad impugnare né la decisione con cui l’autorità fiscale ticinese ha

inflitto una multa ad un contribuente né la decisione con cui l’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo contro la multa disciplinare;

- l’autorità

ricorrente fonda la propria legittimazione sul fatto che l’Ufficio di

tassazione le ha intimato la decisione con cui ha respinto il suo reclamo

contro la multa disciplinare inflitta a __________;

- è

tuttavia evidente che la stessa autorità fiscale ticinese avrebbe dovuto

dichiarare irricevibile il reclamo interposto dall’Ufficio di tassazione del

Canton __________;

-il ricorso è pertanto irricevibile;

- vista la

particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali, nonostanze l’esito del ricorso;

- non si

può negare infatti che l’Ufficio di tassazione, considerando reclamo contro la

decisione di multa la lettera indirizzatagli dall’autorità fiscale del Canton __________,

abbia tratto in inganno quest’ultima, inducendola a ritenere di poter interporre

ricorso a questa Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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