80.2011.117
Procedura: ricorso, decisione impugnata che non è entrata nel merito del reclamo tardivo, facoltà dell'autorità di ricorso di statuire sul merito?
28 agosto 2012Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2011.117
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, decisione impugnata che non è entrata nel merito del reclamo tardivo, facoltà dell'autorità di ricorso di statuire sul merito?
RECLAMO
art. 132 LIFD
art. 133 LIFD
art. 192 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.117
Lugano
28 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 2
oggetto
ricorso del 22 agosto 2011 contro la decisione del 27
luglio 2011 in materia di IC e IFD 2009 e istanza di gratuito patrocinio.
Fatti
A. Nella
dichiarazione fiscale 2009, RI 1 indicava di esercitare la professione di “studente”.
Fra i redditi, ne dichiarava uno da attività lucrativa accessoria di fr. 665.–
ed una borsa di studio di fr. 38'364.–.
Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 5 maggio 2011, l’RS 2 commisurava
il suo reddito imponibile in zero franchi per l’IC ed in fr. 9'300.– per l’IFD.
L’autorità fiscale aveva in particolare commisurato per apprezzamento il reddito
dell’attività lucrativa indipendente del contribuente in fr. 24'000.–.
B. Con
scritto del 4 luglio 2011, il contribuente interponeva reclamo contro la
suddetta decisione. Premesso di “sapere che sono in ritardo per un reclamo, ma
purtroppo per motivi personali, non sono riuscito a controllare
dettagliatamente prima e mi è quindi sfuggito l’errore”, contestava di aver
conseguito un reddito di fr. 24'000.– dall’esercizio di un’attività lucrativa.
Sottolineava che a causa della decisione impugnata gli era stato chiesto il
rimborso degli assegni integrativi e di prima infanzia versatigli dall’Istituto
delle assicurazioni sociali.
L’autorità
fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 luglio 2011,
nella quale argomentava che il gravame era stato inoltrato tardivamente e che
il motivo addotto a giustificazione del ritardo non rientrava fra quelli che
giustificano una restituzione del termine.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che venga
stralciato il reddito dell’attività lucrativa indipendente. A suo avviso, il
reclamo era tempestivo, poiché l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare
la data della notificazione della decisione di tassazione, non è stata in grado
di farlo. La Camera dovrebbe pertanto entrare nel merito delle sue
contestazioni contro la tassazione impugnata, riconoscendo che egli non ha
conseguito alcun reddito professionale, essendo stato studente a tempo pieno.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella
fattispecie, l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, in
quanto ha ritenuto che non fosse stato interposto entro il termine di trenta
giorni previsto dalla legge. Si tratta pertanto di verificare se tale
motivazione sia giustificata, con la conseguenza che anche alla Camera di
diritto tributario sarebbe precluso l’esame del merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Il
gravame in questione, contro la decisione del 5 maggio 2011, è infatti stato
inoltrato solo il 4 luglio 2011. Come ricordato in narrativa, il reclamante ha
premesso di “sapere che [era] in ritardo per un reclamo”, adducendo “motivi
personali” che gli avrebbero impedito di “controllare dettagliatamente prima”.
L’autorità di tassazione ha quindi dichiarato irricevibile in reclamo,
ritenendo che non fosse stato invocato alcun valido motivo di restituzione del
termine. Nel ricorso, tuttavia, il contribuente sostiene che l’autorità fiscale
avrebbe dovuto provare che la decisione impugnata gli fosse stata notificata
prima del 2 giugno 2011, prova che tuttavia sarebbe impossibile, in
considerazione del fatto che l’intimazione è avvenuta per posta semplice.
2.2
L'art.
206.
cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza
dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Gli
articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta
federale diretta.
2.3
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; CDT n. 144 del 15
maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del
destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74
DIFD, p. 33).
2.4
L'autorità
può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne
l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui
la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con
lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base
alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la
legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,
l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del
termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile,
specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in
questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è
effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato
l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente
da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di
un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,
RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato
l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con
lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative
all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto
ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento:
in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al
destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8,
99.
Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
op. cit., p. 66; Corti,
L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284
s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta
ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale
raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
2.5
Dalle
chiare e univoche affermazioni con cui si apre il reclamo interposto dal contribuente
si evince in modo incontrovertibile che la decisione che egli contestava gli
era pervenuta alla data indicata sulla stessa, poiché altrimenti non avrebbe
avuto alcuna ragione di cercare di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo.
Le
affermazioni contenute nel ricorso, con cui il contribuente cerca di rimettere
in discussione quanto precedentemente ammesso, non possono allora essere prese
in considerazione per giungere ad una diversa soluzione.
A tale
riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo
l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, II
ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, le
affermazioni ricorsuali si potrebbero configurare come un venire contra factum
proprium (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2002.23 del 24 marzo 2004, in RtiD II-2004 n. 18t).
2.6
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di
tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente,
appare conforme al diritto applicabile e deve pertanto essere confermata. Ne consegue
che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della tassazione
contestata.
Può allora essere lasciata
aperta la questione se, come sostenuto nel ricorso, l’autorità di ricorso abbia
facoltà di statuire anche sul merito, quando constata che l’autorità inferiore
ha dichiarato a torto irricevibile un reclamo. L’insorgente supporta la sua affermazione
facendo riferimento ad una sentenza in cui il Tribunale federale sembra
effettivamente sostenere questa tesi (sentenza n.2C_44/2007 del 19 luglio
2007, consid. 4). Esaminando un ricorso, con cui dei
contribuenti contestavano il fatto che l’autorità giudiziaria cantonale avesse
confermato la decisione con cui il fisco si era rifiutato di entrare nel merito
di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, ritenendo che i reclamanti non
avessero provato la “manifesta inesattezza” dell’apprezzamento effettuato,
l’Alta Corte ha affermato che, se l'autorità di tassazione non è entrata a
torto nel merito del reclamo, l'autorità di ricorso può allora o rinviarle gli
atti per una nuova decisione, eventualmente con delle istruzioni, oppure procedere
essa stessa ad una nuova tassazione (articoli 143 e 145 LIFD).
Giurisprudenza e dottrina hanno tuttavia sempre sostenuto che la circostanza
che l’autorità inferiore abbia dichiarato a torto irricevibile un reclamo
comporta necessariamente il rinvio degli atti, in modo tale che l’autorità
inferiore esamini (per la prima volta) il merito della causa, poiché altrimenti
al reclamante sarebbe sottratto un grado di giudizio (cfr. p. es. Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di],VwVG – Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 19 ad art. 61 PA,
p. 1211 e giurisprudenza citata; Casanova/Zweifel,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n.
18, p. 311; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 143
LIFD, p. 1213). Si prescinde dal rinvio degli atti all’autorità
inferiore solo se quest’ultima, pur avendo dichiarato a torto irricevibile il
gravame, tuttavia ha comunque esaminato il merito della causa, giungendo alla
conclusione che sarebbe stata da respingere (DTF 121 I 1 consid. 5a/bb; inoltre Weissenberger,
loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 30 ad art. 143 LIFD, p. 1214).
3.
3.1.
In ogni
caso, il ricorso sarebbe irricevibile, anche se l’autorità fiscale fosse
entrata nel merito del reclamo.
Il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di
un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,
direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).
In altri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato
dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,
bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un
interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia
toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità
superiore rispetto a chiunque altro
(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993,
n. 1980, p. 489).
3.2
Secondo
la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul
reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2009 ammontano a zero
franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad
ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile
(cfr. anche: Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,
2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).
Un’eventuale
del reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che
rimarrebbe comunque a zero franchi.
3.3
Secondo
la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure anche solo
di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si
può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un
rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti fiscali ma gli
accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori
giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione
contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno
svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit.,
n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).
3.4
Nella
sentenza del 2010, citata anche nel ricorso, questa Camera si è dovuta occupare
del caso di un contribuente il cui debito d’imposta era pari a zero franchi, in
quanto reddito e sostanza erano inferiori al minimo imponibile, ma che
pretendeva di essere legittimato ad impugnare la decisione di tassazione per il
fatto che gli accertamenti dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla
decisione relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare
AVS. La Camera di diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il
fatto che il contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua
proprietà situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa
applicabile in materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla
decisione dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7
aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).
In una
successiva sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha
ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, i
dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle stesse
nel caso in cui la decisione fiscale passata in giudicato ha fissato l’imposta
a zero franchi. Infatti in tal caso non sono adempiuti i presupposti per
impugnare la decisione di tassazione, mancando un valore litigioso rilevante.
Ha quindi deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di
tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi,
non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile
situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero
determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava
una deroga.
3.5
Dalla giurisprudenza
appena evocata discende la conclusione che anche nel caso in esame il
contribuente non è legittimato a contestare la decisione di tassazione, nella
quale l’imposta cantonale e quella federale diretta sono state commisurate il
zero franchi. La competenza a pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti
degli organi incaricati dell’applicazione della legislazione sulle
assicurazioni sociali, i quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità
fiscali.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
È inoltre
respinta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, ritenuto
che quest’ultima presuppone che il procedimento presenti possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 della Legge del 15 marzo 2011
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio, RL 3.1.1.7). Il
ricorrente era consapevole fin dal principio del ritardo nella contestazione
della decisione di tassazione.
La tassa
di giustizia è comunque ridotta al minimo per tener conto della situazione
familiare dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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