Lexipedia

Decisione

80.2011.117

Procedura: ricorso, decisione impugnata che non è entrata nel merito del reclamo tardivo, facoltà dell'autorità di ricorso di statuire sul merito?

28 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2009, RI 1 indicava di esercitare la professione di “studente”.

Fra i redditi, ne dichiarava uno da attività lucrativa accessoria di fr. 665.–

ed una borsa di studio di fr. 38'364.–.

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 5 maggio 2011, l’RS 2 commisurava

il suo reddito imponibile in zero franchi per l’IC ed in fr. 9'300.– per l’IFD.

L’autorità fiscale aveva in particolare commisurato per apprezzamento il reddito

dell’attività lucrativa indipendente del contribuente in fr. 24'000.–.

B. Con

scritto del 4 luglio 2011, il contribuente interponeva reclamo contro la

suddetta decisione. Premesso di “sapere che sono in ritardo per un reclamo, ma

purtroppo per motivi personali, non sono riuscito a controllare

dettagliatamente prima e mi è quindi sfuggito l’errore”, contestava di aver

conseguito un reddito di fr. 24'000.– dall’esercizio di un’attività lucrativa.

Sottolineava che a causa della decisione impugnata gli era stato chiesto il

rimborso degli assegni integrativi e di prima infanzia versatigli dall’Istituto

delle assicurazioni sociali.

L’autorità

fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 luglio 2011,

nella quale argomentava che il gravame era stato inoltrato tardivamente e che

il motivo addotto a giustificazione del ritardo non rientrava fra quelli che

giustificano una restituzione del termine.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che venga

stralciato il reddito dell’attività lucrativa indipendente. A suo avviso, il

reclamo era tempestivo, poiché l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare

la data della notificazione della decisione di tassazione, non è stata in grado

di farlo. La Camera dovrebbe pertanto entrare nel merito delle sue

contestazioni contro la tassazione impugnata, riconoscendo che egli non ha

conseguito alcun reddito professionale, essendo stato studente a tempo pieno.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato

da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Nella

fattispecie, l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo del contribuente, in

quanto ha ritenuto che non fosse stato interposto entro il termine di trenta

giorni previsto dalla legge. Si tratta pertanto di verificare se tale

motivazione sia giustificata, con la conseguenza che anche alla Camera di

diritto tributario sarebbe precluso l’esame del merito della tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Il

gravame in questione, contro la decisione del 5 maggio 2011, è infatti stato

inoltrato solo il 4 luglio 2011. Come ricordato in narrativa, il reclamante ha

premesso di “sapere che [era] in ritardo per un reclamo”, adducendo “motivi

personali” che gli avrebbero impedito di “controllare dettagliatamente prima”.

L’autorità di tassazione ha quindi dichiarato irricevibile in reclamo,

ritenendo che non fosse stato invocato alcun valido motivo di restituzione del

termine. Nel ricorso, tuttavia, il contribuente sostiene che l’autorità fiscale

avrebbe dovuto provare che la decisione impugnata gli fosse stata notificata

prima del 2 giugno 2011, prova che tuttavia sarebbe impossibile, in

considerazione del fatto che l’intimazione è avvenuta per posta semplice.

2.2

L'art.

206.

cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo

scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni

dall'intimazione della stessa. L'art. 192 precisa che tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un

motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza

dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Gli

articoli 132 e 133 LIFD prevedono analoghe disposizioni in materia di imposta

federale diretta.

2.3

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; CDT n. 144 del 15

maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,

e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la

tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del

destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74

DIFD, p. 33).

2.4

L'autorità

può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale

raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne

l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui

la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base

alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,

l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del

termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile,

specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in

questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è

effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato

l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente

da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di

un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,

Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi,

RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato

l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con

lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative

all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto

ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento:

in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al

destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8,

99.

Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,

op. cit., p. 66; Corti,

L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284

s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta

ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale

raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

2.5

Dalle

chiare e univoche affermazioni con cui si apre il reclamo interposto dal contribuente

si evince in modo incontrovertibile che la decisione che egli contestava gli

era pervenuta alla data indicata sulla stessa, poiché altrimenti non avrebbe

avuto alcuna ragione di cercare di giustificare l’inosservanza del termine di reclamo.

Le

affermazioni contenute nel ricorso, con cui il contribuente cerca di rimettere

in discussione quanto precedentemente ammesso, non possono allora essere prese

in considerazione per giungere ad una diversa soluzione.

A tale

riguardo, si deve ricordare che il principio della buona fede vincola non solo

l'autorità ma anche l'amministrato (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, vol. I, II

ediz., Berna 1994, p. 433). In tale prospettiva, alla luce del reclamo, le

affermazioni ricorsuali si potrebbero configurare come un venire contra factum

proprium (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2002.23 del 24 marzo 2004, in RtiD II-2004 n. 18t).

2.6

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di

tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo del contribuente,

appare conforme al diritto applicabile e deve pertanto essere confermata. Ne consegue

che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della tassazione

contestata.

Può allora essere lasciata

aperta la questione se, come sostenuto nel ricorso, l’autorità di ricorso abbia

facoltà di statuire anche sul merito, quando constata che l’autorità inferiore

ha dichiarato a torto irricevibile un reclamo. L’insorgente supporta la sua affermazione

facendo riferimento ad una sentenza in cui il Tribunale federale sembra

effettivamente sostenere questa tesi (sentenza n.2C_44/2007 del 19 luglio

2007, consid. 4). Esaminando un ricorso, con cui dei

contribuenti contestavano il fatto che l’autorità giudiziaria cantonale avesse

confermato la decisione con cui il fisco si era rifiutato di entrare nel merito

di un reclamo contro una tassazione d’ufficio, ritenendo che i reclamanti non

avessero provato la “manifesta inesattezza” dell’apprezzamento effettuato,

l’Alta Corte ha affermato che, se l'autorità di tassazione non è entrata a

torto nel merito del reclamo, l'autorità di ricorso può allora o rinviarle gli

atti per una nuova decisione, eventualmente con delle istruzioni, oppure procedere

essa stessa ad una nuova tassazione (articoli 143 e 145 LIFD).

Giurisprudenza e dottrina hanno tuttavia sempre sostenuto che la circostanza

che l’autorità inferiore abbia dichiarato a torto irricevibile un reclamo

comporta necessariamente il rinvio degli atti, in modo tale che l’autorità

inferiore esamini (per la prima volta) il merito della causa, poiché altrimenti

al reclamante sarebbe sottratto un grado di giudizio (cfr. p. es. Weissenberger, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di],VwVG – Praxiskommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 19 ad art. 61 PA,

p. 1211 e giurisprudenza citata; Casanova/Zweifel,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n.

18, p. 311; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 143

LIFD, p. 1213). Si prescinde dal rinvio degli atti all’autorità

inferiore solo se quest’ultima, pur avendo dichiarato a torto irricevibile il

gravame, tuttavia ha comunque esaminato il merito della causa, giungendo alla

conclusione che sarebbe stata da respingere (DTF 121 I 1 consid. 5a/bb; inoltre Weissenberger,

loc. cit.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 30 ad art. 143 LIFD, p. 1214).

3.

3.1.

In ogni

caso, il ricorso sarebbe irricevibile, anche se l’autorità fiscale fosse

entrata nel merito del reclamo.

Il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di

un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,

direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

In altri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato

dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,

bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un

interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia

toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità

superiore rispetto a chiunque altro

(Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993,

n. 1980, p. 489).

3.2

Secondo

la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul

reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2009 ammontano a zero

franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad

ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile

(cfr. anche: Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).

Un’eventuale

del reddito imponibile non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che

rimarrebbe comunque a zero franchi.

3.3

Secondo

la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla

modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure anche solo

di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II 171). Non si

può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un

rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti fiscali ma gli

accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in altri settori

giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi dell’assicurazione

contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere uno

svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, cit.,

n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).

3.4

Nella

sentenza del 2010, citata anche nel ricorso, questa Camera si è dovuta occupare

del caso di un contribuente il cui debito d’imposta era pari a zero franchi, in

quanto reddito e sostanza erano inferiori al minimo imponibile, ma che

pretendeva di essere legittimato ad impugnare la decisione di tassazione per il

fatto che gli accertamenti dell’autorità fiscale avrebbero avuto effetti sulla

decisione relativa al riconoscimento del diritto ad una prestazione complementare

AVS. La Camera di diritto tributario ha lasciato aperta la questione, per il

fatto che il contribuente contestava il valore attribuito ad un immobile di sua

proprietà situato all’estero, per la cui valutazione tuttavia la normativa

applicabile in materia di prestazioni complementari AVS non fa rinvio alla

decisione dell’autorità fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.24 del 7

aprile 2010, in RtiD II-2010 n.16t).

In una

successiva sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera ha

ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, i

dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle stesse

nel caso in cui la decisione fiscale passata in giudicato ha fissato l’imposta

a zero franchi. Infatti in tal caso non sono adempiuti i presupposti per

impugnare la decisione di tassazione, mancando un valore litigioso rilevante.

Ha quindi deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di

tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi,

non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile

situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero

determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava

una deroga.

3.5

Dalla giurisprudenza

appena evocata discende la conclusione che anche nel caso in esame il

contribuente non è legittimato a contestare la decisione di tassazione, nella

quale l’imposta cantonale e quella federale diretta sono state commisurate il

zero franchi. La competenza a pronunciarsi sulla questione litigiosa è infatti

degli organi incaricati dell’applicazione della legislazione sulle

assicurazioni sociali, i quali non sono vincolati alle decisioni delle autorità

fiscali.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

È inoltre

respinta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, ritenuto

che quest’ultima presuppone che il procedimento presenti possibilità di esito

favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 della Legge del 15 marzo 2011

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio, RL 3.1.1.7). Il

ricorrente era consapevole fin dal principio del ritardo nella contestazione

della decisione di tassazione.

La tassa

di giustizia è comunque ridotta al minimo per tener conto della situazione

familiare dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster