80.2011.119
Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, spese superiori ai redditi dichiarati, viaggi e spese per manutenzione di veicoli a motore
31 maggio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2011.119
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, spese superiori ai redditi dichiarati, viaggi e spese per manutenzione di veicoli a motore
OBBLIGO DI COMUNICARE
art. 126 cpv. 1 LIFD
art. 130 LIFD
art. 200 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2011.119
Lugano
31 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° settembre 2011 contro la decisione
del 4 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
A. RI 1,
nato nel __________, di formazione giardiniere paesaggista, vive in una casa di
abitazione unifamiliare di sua proprietà dal 1° gennaio 2008. Lavora a tempo pieno
alle dipendenze __________ Sagl di __________, di cui detiene una quota sociale
di fr. 10'000.-, in qualità di giardiniere.
Nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente indicava di avere percepito un reddito
da attività dipendente di complessivi fr. 49'068.-.
B. Notificando
al contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 5 maggio 2011,
l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile in
fr. 43'400.– per l’IC ed in fr. 46'500.– per l’IFD. L’autorità di tassazione
aveva in particolare aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr.
10'000.–, spiegando nella motivazione che si trattava di ”prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 16 maggio 2011,
nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
Argomentava in sostanza di avere un modesto tenore di vita, di rinunciare al
lusso e di consumare spesso i pasti dai genitori.
D. Nel
corso di un’udienza tenutasi il 9 giugno 2011, il contribuente confermava di riuscire
a vivere con quanto dichiarato e l’autorità fiscale ribadiva l’insufficienza
dell’importo residuo per una normale esistenza, riconfermando la tassazione del
reddito d’altra fonte di fr. 10'000.-. Lo stesso giorno, a seguito di quanto
emerso in sede di audizione, l’Ufficio di tassazione faceva richiesta di
documenti circa il nuovo calcolo sul dispendio. Con risposta del 28 giugno 2011
il contribuente invitava l’autorità fiscale a voler rettificare ed eliminare
alcune deduzioni che aveva erroneamente esposto.
E. Con
decisione del 4 agosto 2011, l’Ufficio di tassazione riconfermava l’importo di
10'000.- quale reddito di altra fonte e negava la rettifica delle deduzioni
ammesse a seguito delle errate indicazioni del contribuente. Argomentava che,
modificato sulla base delle osservazioni e della documentazione inoltrata dal
contribuente in sede di audizione, il nuovo calcolo presentava una disponibilità
simile a quella determinata in sede di tassazione e dunque l’imposizione di un
reddito d’altra fonte appariva giustificata.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Nelle
argomentazioni ribadisce quanto già sollevato in sede di reclamo, sottolineando
in particolare che “il tenore di vita che mi sono adottato è dovuto in parte
alla mia natura, al mio carattere ma è anche dovuto principalmente al fatto che
intendo rimborsare, il più presto possibile, ai genitori, il prestito che loro
mi hanno concesso, per la costruzione della mia abitazione primaria”.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione.
Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di
tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando
il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli
elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica
invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la
prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea
2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura
di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
2. 2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere
impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT,
132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2.
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF
2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000
Considerandi
II 41; Zweifel, op. cit.,
n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi
agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti
presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.
3.1.
Nella fattispecie, come
visto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha intrapreso
un calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente e, su questa base,
ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 10'000.-.
Sin dal principio, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere
una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato
dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di
indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206
cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza
peraltro successivamente porvi rimedio. Ciò non toglie tuttavia che anche una
tassazione ordinaria non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi
imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti
l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).
3.2
Come visto, l’autorità di tassazione ha basato la propria valutazione sul
calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2010, da cui emerge una
disponibilità mensile di 691.- franchi, giungendo alla conclusione che il
ricorrente dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno
fr. 10'000.–. Il calcolo stabilito dall’autorità di tassazione è il seguente:
Entrate
Uscite
Attivi:
capitali
15'223
prestito Sagl
2'088
Passivi:
debiti privati
1'500
Proventi:
salari e altri emolumenti
49'068
redditi da titoli
126.
Oneri:
spese professionali
2'732
contributi
2’642
Oneri assicurativi
5’562
Spese immobili
2’328
interessi passivi
7’242
Spese mediche
1’156
Imposte
4’602
Totale entrate/uscite
51'282
42’987
Disponibilità annua
8’295
4.
4.1.
L’importo
di fr. 10'000.– stimato dall’autorità di tassazione è inferiore all’importo base
agli effetti del diritto esecutivo. Secondo la tabella per il calcolo del minimo
di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale importo, destinato
a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e
quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da sola
ammonta infatti a fr. 1'200.– (fr. 14'400.– annui). È ben vero che la sua
applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze
concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Nel caso
concreto, tuttavia, dagli estratti della carta di credito risultano spese
effettuate nel 2010 durante dei soggiorni negli __________ e a __________.
Simili addebiti contraddicono manifestamente la vita modesta che il ricorrente
asserisce di condurre. A tale riguardo va aggiunto che i capitali a risparmio,
sono aumentati di circa fr. 15'000.-. È
anche il caso di tener conto della circostanza che il contribuente è proprietario
di un’automobile e di una motocicletta, che certamente comportano costi di
manutenzione e di gestione. Da ultimo, le spese __________ evidenziate
dall’Ufficio di tassazione nelle proprie osservazioni del 13 settembre 2012
confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’importo di 10'000.- aggiunto a
titolo di “altri redditi”, più che giustificato, è prudenziale.
4.2
In
assenza di elementi contrari e di fronte al citato aumento dei
risparmi privati, finanziato per stessa ammissione del ricorrente con i redditi
percepiti dalla sua attività professionale, alle vacanze fatte dallo stesso nel
corso del 2010 e agli acquisti con carta di credito evidenziati dall’autorità
fiscale, a giudizio di questa Camera l’importo aggiunto agli altri redditi
dichiarati appare più che legittimo.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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