80.2011.123
Procedura: revisione, debito per imposta di successione non dedotto dalla sostanza imponibile, istanza tardiva, non fatto nuovo
16 dicembre 2011Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.123
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, debito per imposta di successione non dedotto dalla sostanza imponibile, istanza tardiva, non fatto nuovo
REVISIONE
art. 147 cpv. 1 LIFD
art. 47 cpv. 1 LT
art. 232 LT
Incarto n.
80.2011.123
Lugano
16 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 settembre 2011 contro le decisioni dell’11
agosto 2011 in materia di revisione IC 2003-2004-2005-2006-2007-2008.
Fatti
A. Il
14 agosto 2003, decedeva a __________ __________. Eredi di quest’ultima
risultavano essere i figli __________ e __________ ed il nipote (abiatico) RI 1.
Dall’inventario trasmesso all’autorità fiscale dagli eredi risultava una
sostanza netta di oltre 16 milioni di franchi. Con decisione dell’11 febbraio
2009, l’Ufficio cantonale imposte di successione e donazione (UCISD) rinunciava
al prelevamento dell’imposta di successione, essendo i successori esenti per
legge.
Il
7 ottobre 2003, decedeva a __________ __________. Dal certificato ereditario
risultavano eredi il fratello RA 1 ed il nipote RI 1. L’11 febbraio 2009,
l’UCISD notificava ai due eredi un progetto di tassazione dell’imposta di
successione. L’imponibile di fr. 10'781'510.-- era suddiviso per metà fra gli
eredi. L’imposta a carico di RI 1 ammontava a fr. 997'279.50.
Con
decisione del 23 aprile 2009, l’autorità di tassazione notificava agli eredi di
__________ la tassazione dell’imposta di successione, conformemente al progetto
dell’11 febbraio 2009. RI 1 impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20
maggio 2009, contestando che __________ fosse mai stata erede di __________.
Ella non avrebbe infatti mai accettato l’eredità e, d’altronde, non avrebbe
avuto il tempo necessario, essendo morta poco dopo la madre. Egli avrebbe di
conseguenza ereditato direttamente dalla nonna e non dalla zia.
Contro la
decisione negativa del 23 luglio 2009 dell’UCISD RI 1 interponeva ricorso a
questa Camera, postulando l’annullamento della tassazione dell’imposta di
successione e l’adozione di una nuova decisione, che riduceva la base
imponibile ai soli beni personali di __________.
Con
sentenza del 21 luglio 2010 la Camera di diritto tributario respingeva il
ricorso sopraindicato affermando che __________ non aveva rinunciato
all’eredità nel termine previsto dagli articoli 567-568 CC, e di conseguenza,
aveva acquistato la successione eo ipso con effetto a partire dal
decesso del de cuius (__________). L’imposta di successione veniva
dunque confermata.
B. Con
istanza 14 ottobre 2010 RI 1 chiedeva la revisione delle tassazioni IC
2003-2004-2005-2006-2007-2008. L’istante sosteneva l’esistenza di un fatto
nuovo: affermava infatti che unicamente dopo la crescita in giudicato della
sentenza del 21 luglio 2010 della Camera di diritto tributario egli aveva
saputo di essere, definitivamente, debitore dell’imposta di successione. Egli aveva
dunque, a suo dire, pagato le imposte cantonali dal 2003 al 2008 “(…) su una
parte di sostanza che in pratica non era sua e che doveva essere considerata un
debito da dedurre dalla sostanza tassabile”.
L’autorità
fiscale respingeva l’istanza con decisione 30 marzo 2011: il ricorrente non
poteva non sapere di sottostare all’imposta di successione ed un errore di
diritto o un’ignoranza giuridica del ricorrente non giustificavano la revisione
delle tassazioni IC 2003-2008.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 aprile 2011,
ribadendo quanto affermato con l’istanza di revisione e precisando che unicamente
dopo la sentenza della Camera di diritto tributario egli era venuto a
conoscenza della sostanza sulla quale “le imposte si basavano e soprattutto
l’ammontare dell’imposta stessa (…)”.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2011, affermando che, chi,
nell’incertezza su un punto seppur non definitivo, tralasci di indicarlo nella
procedura di tassazione, non può successivamente far capo all’istituto della revisione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone gli
argomenti già sottoposti all’autorità fiscale per ottenere la revisione delle
tassazioni dei periodi fiscali dal 2003 al 2008. Sottolinea che, per chiedere
la deduzione di un debito, deve essere comprovata la sua esistenza ed il suo
ammontare esatto. Nel caso in esame l’ammontare della tassa di successione non
era conosciuto al contribuente prima della notifica di tassazione da parte dell’UCISD
dell’11 febbraio 2009: “fino a questa decisione non si conoscevano non solo
le tasse dovute ma nemmeno il patrimonio tassabile e come le tasse stesse
sarebbero state calcolate (…)”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;
34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di
dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo
rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il
contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1
LT). Non sono invece deducibili i debiti derivanti da solidarietà o fideiussoni
nella misura in cui il contribuente non risponde effettivamente (art. 47 cpv. 2
LT).
2.2
Sebbene
la legge non menzioni i debiti d’imposta, dottrina e giurisprudenza sono
concordi nell’ammettere la deduzione dei debiti fiscali. Per questa categoria
di debiti vale il principio secondo cui il debito d’imposta nasce già al
momento in cui si realizzano le condizioni oggettive e soggettive su cui poggia
l’imposizione fiscale e non soltanto al momento della tassazione, che è
unicamente condizione di esigibilità del debito fiscale: in sostanza la pretesa
fiscale non deve essere esigibile per essere computata come passività. La
deduzione delle imposte è quindi ammessa nella misura in cui sono dovute per
l’anno che precede il giorno determinante per l’imposizione della sostanza. Per
esempio, benché l’imposta sull’utile immobiliare per la vendita di un immobile
avvenuta nel mese di dicembre non sia ancora passata in giudicato al 31 dello
stesso mese, la si dovrà comunque far valere nella dichiarazione d’imposta di
quell’anno (Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 12 ad § 52, p.
842; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, § 46, n.
3.
s., p. 598; Nefzger/Simonek/Wenk, Kommentar zum Steuergesetz des
Kantons Basel-Landschaft, Basilea 2004, § 49, n. 11, p. 315). In
caso di pretese fiscali non ancora determinate si procederà ad una valutazione.
Pertanto,
giusta la dottrina sopraindicata, non possono essere considerate deducibili
soltanto le passività “comprovate”, in quanto accertate da una decisione
passata in giudicato: se così fosse, l’esistenza del debito fiscale non
verrebbe più fatta dipendere dall’adempimento delle condizioni soggettive e
oggettive poste dalla legge, bensì dalla conclusione delle procedura di
tassazione o quanto meno dall’emissione della bolletta d’imposta. In altre
parole, non sarebbero più circostanze di fatto oggettivamente accertabili a determinare
la nascita e la deducibilità del debito d’imposta, bensì l’indefinibile durata
della procedura di tassazione.
3.
3.1.
Il ricorrente afferma che “(…) i dettagli ed in particolare
l’ammontare della tassa non erano conosciuti prima della notifica da parte
dell’Ufficio Imposte di successione dell’11 febbraio 2009 e non potevano essere
fatti valere in deduzione prima, non essendo conosciuti”. A suo dire fino
all’11 febbraio 2009 egli non sarebbe infatti stato a conoscenza né
dell’ammontare del patrimonio tassabile, né, pertanto, delle imposte dovute: “(…)
Il motivo per cui si richiede la revisione non sono dunque né il reclamo ed il
ricorso né che i ricorrenti ritenevano una parte di quanto tassato non fosse di
proprietà della defunta zia __________, ma l’assoluta mancanza di dati
comprovati da richiedere in deduzione al momento delle dichiarazioni (…)”.
Giusta
quanto affermato dal ricorrente nel suo ricorso, egli sarebbe pertanto venuto a
conoscenza dell’imposta di successione in data 11 febbraio 2009, allorquando
l’UCISD ha notificato a RI 1 e a RA 1 il progetto di tassazione dell’imposta di
successione. Egli sarebbe dunque venuto a conoscenza in quel momento del
presunto “fatto nuovo” che egli pone a fondamento della sua istanza di
revisione. L’istanza in oggetto, inoltrata all’Ufficio di tassazione il 14
ottobre 2010 deve essere dunque considerata tardiva in quanto presentata ben
oltre il termine di 90 giorni dalla scoperta del (presunto) motivo di revisione
(art. 233 LT).
3.2
Tuttavia,
anche nel caso in cui si volesse considerare l’istanza di revisione tempestiva,
si rileva come il ricorrente, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato ora: il contribuente
non poteva infatti ignorare che, al momento della morte della zia, avrebbe
ereditato una consistente somma di denaro e che questa sottostava ad un’imposta
di successione. Egli pertanto, una volta adempiute le
condizioni soggettive e oggettive poste dalla legge per l’imposizione fiscale,
avrebbe dovuto indicare, nelle dichiarazioni di tassazioni ordinarie,
l’esistenza di un debito fiscale, anche se non ancora esigibile. Egli stesso o
l’autorità di tassazione avrebbe dunque proceduto ad una valutazione.
Si
consideri anche che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad
avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (sentenze del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii). Trattandosi nella fattispecie della deduzione per
debiti di imposta, l’autorità di tassazione non aveva alcun obbligo di supplire
alla dimenticanza del contribuente.
4.
Il
ricorso si rileva infondato e deve pertanto essere respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster