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Decisione

80.2011.124

Procedura: reclamo, termine, prova dell'intimazione della decisione, tempestiva impugnazione della decisione di fissazione dei contributi AVS basata sulla tassazione

2 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione fiscale 2009, inoltrata il 14 dicembre 2010, RI

1 indicava di aver conseguito, dalla sua attività come tassista, un reddito di

fr. 29'326.-.

Notificandogli

la decisione di tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 2 febbraio 2011,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava per contro il reddito

dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.- ed il reddito imponibile

in fr. 27'700.- per l’IC ed in fr. 37'300.- per l’IFD.

Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di aver stabilito i

valori “per apprezzamento o mancanza di documentazione precisa e completa e

tenuto conto dell’inssufficienza dei mezzi finanziari dichiarati necessari per

il sostentamento familiare”.

B. In

data 24 giugno 2011 il legale del contribuente si rivolgeva all’ufficio di

tassazione dichiarando che il contribuente era venuto a conoscenza, solo

tramite la Cassa cantonale di compensazione, di una decisione di tassazione nei

suoi confronti, nella quale era indicato un reddito di fr. 50’000.-. Chiedeva

quindi una nuova notifica della decisione al suo cliente con l’indicazione di

un nuovo termine per il reclamo.

Con

scritto del 28 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva la richiesta di

stabilire un nuovo termine, argomentando che la decisione di tassazione era

stata notificata correttamente al contribuente e che ulteriormente erano stati

inoltrati il conguaglio (28 febbraio 2011) ed un successivo richiamo (30 aprile

2011). Aggiungeva inoltre che qualora il contribuente fosse stato intenzionato

a formalizzare il reclamo, l’Ufficio stesso non avrebbe esitato a decretarlo irricevibile

per tardività.

C. In data 11 luglio 2011, il rappresentante inoltrava un formale reclamo

nei confronti della notifica di tassazione del 2009, postulando la rettifica

del reddito a fr. 29'326 e la deduzione di fr. 4'004 per l’utilizzo del veicolo

privato quale spesa professionale. Chiedeva poi che il contribuente venisse

convocato ad un’audizione personale, per valutare la documentazione prodotta e

l’eventuale necessità di altri documenti atti a suffragare il reddito

dichiarato. Secondo il reclamante, il reclamo sarebbe stato tempestivo, essendo

la decisione del 2 febbraio 2011 stata intimata solo con lo scritto del 28

giugno 2011.

L’autorità

fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell’11 agosto 2011,

sottolineando che l’intimazione era avvenuta in modo corretto ed in seguito

erano stati notificati il conguaglio ed un richiamo. Nel reclamo inoltre, non

erano state fornite valide motivazioni atte alla restituzione dei termini.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta

nuovamente la tassazione per il periodo fiscale 2009, ribadendo le

argomentazioni del reclamo e sottolineando che l’onere della prova per la

notifica della decisione del 2 febbraio 2011, del conguaglio come del richiamo è

a carico dell’autorità fiscale.

Diritto

1. 1.1.

Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

1.2.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Nella

fattispecie, per il fatto che l’autorità di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, la Camera deve limitarsi a verificare

tale aspetto procedurale.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

Disposizioni analoghe sono

previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133

cpv. 3 LIFD.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero

il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.2

Come esposto

in narrativa la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di

tassazione il 2 febbraio 2011, mentre il reclamo è stato interposto dal

contribuente l’11 luglio 2011.

Secondo

il ricorrente, la decisione gli sarebbe stata notificata solo il 28 giugno

2011, quando l’Ufficio di tassazione ha risposto a uno scritto del suo

rappresentante.

2.3

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.4

L'autorità

può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale

raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne

l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui

la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base

alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento

del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione

(DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario

si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però

all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,

non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste

contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di

eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non

raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più

volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui

pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo

esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli

atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera

raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità

vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora

notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27

p. 358; Catenazzi, op. cit., p.

66; Corti, L'intimazione delle

decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509

del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e

le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di

procedura per le cause amministrative).

All'autorità di tassazione

non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della

tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di

rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere

raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo

univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla

data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18

febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331

del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta

dell'avvenuta intimazione

della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire

immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è

indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di

pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante

una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del

14.

dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.5

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una

decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del

termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio

di diritto: l'interessato, a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha

emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza

dev'essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga

- nuovamente - notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i

richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende

di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze

del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n.2P.163/1995 del 13

giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova

inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a

decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui

l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II

124.

consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che

notoriamente nell'ambito dell'amministrazione di massa le decisioni vengono per

motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la

giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte

dell'autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con

verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata notificata (DTF 124 V

400.

consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza

5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., art. 138 CPC, p. 579).

2.6

Venendo

al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta

intimazione della decisione del 2 febbraio 2011, non è stata in grado di fornirla,

essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

Ora, si

deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente non abbia ricevuto né la

decisione di tassazione né i successivi conguagli e richiami di pagamento.

In ogni

caso, non si può ignorare che è data una prova indiretta della intimazione.

Infatti, il 19 aprile 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha notificato al

ricorrente una decisione per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, sulla

quale è indicato che tale contributo è determinato in base alla tassazione

fiscale IFD 2009; contro tale decisione il ricorrente ha interposto opposizione

il 19 maggio 2011 sottolineando che il reddito indicato di fr. 50'511 non era

corretto. Ne segue che, al più tardi quando ha preso conoscenza della citata

decisione, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse

emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona

fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare

in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di più di due mesi prima di

intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva.

2.7

Alla luce

di quanto precede, la decisione impugnata, con la quale l’autorità fiscale non

è entrata nel merito del reclamo del contribuente, non può che essere confermata.

Essendo la decisione di tassazione ormai da lungo tempo passata in giudicato, a

questa Camera è precluso l’esame nel merito delle sue contestazioni.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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