80.2011.124
Procedura: reclamo, termine, prova dell'intimazione della decisione, tempestiva impugnazione della decisione di fissazione dei contributi AVS basata sulla tassazione
2 novembre 2011Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2011.124
Data decisione, Autorità:
02.11.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, termine, prova dell'intimazione della decisione, tempestiva impugnazione della decisione di fissazione dei contributi AVS basata sulla tassazione
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 133 cpv. 3 LIFD
art. 192 cpv. 5 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2011.124
Lugano
2 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 14 settembre 2011 contro la decisione
del 11 agosto 2011 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale 2009, inoltrata il 14 dicembre 2010, RI
1 indicava di aver conseguito, dalla sua attività come tassista, un reddito di
fr. 29'326.-.
Notificandogli
la decisione di tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 2 febbraio 2011,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava per contro il reddito
dell’attività lucrativa indipendente in fr. 50'000.- ed il reddito imponibile
in fr. 27'700.- per l’IC ed in fr. 37'300.- per l’IFD.
Nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di aver stabilito i
valori “per apprezzamento o mancanza di documentazione precisa e completa e
tenuto conto dell’inssufficienza dei mezzi finanziari dichiarati necessari per
il sostentamento familiare”.
B. In
data 24 giugno 2011 il legale del contribuente si rivolgeva all’ufficio di
tassazione dichiarando che il contribuente era venuto a conoscenza, solo
tramite la Cassa cantonale di compensazione, di una decisione di tassazione nei
suoi confronti, nella quale era indicato un reddito di fr. 50’000.-. Chiedeva
quindi una nuova notifica della decisione al suo cliente con l’indicazione di
un nuovo termine per il reclamo.
Con
scritto del 28 giugno 2011, l’Ufficio di tassazione respingeva la richiesta di
stabilire un nuovo termine, argomentando che la decisione di tassazione era
stata notificata correttamente al contribuente e che ulteriormente erano stati
inoltrati il conguaglio (28 febbraio 2011) ed un successivo richiamo (30 aprile
2011). Aggiungeva inoltre che qualora il contribuente fosse stato intenzionato
a formalizzare il reclamo, l’Ufficio stesso non avrebbe esitato a decretarlo irricevibile
per tardività.
C. In data 11 luglio 2011, il rappresentante inoltrava un formale reclamo
nei confronti della notifica di tassazione del 2009, postulando la rettifica
del reddito a fr. 29'326 e la deduzione di fr. 4'004 per l’utilizzo del veicolo
privato quale spesa professionale. Chiedeva poi che il contribuente venisse
convocato ad un’audizione personale, per valutare la documentazione prodotta e
l’eventuale necessità di altri documenti atti a suffragare il reddito
dichiarato. Secondo il reclamante, il reclamo sarebbe stato tempestivo, essendo
la decisione del 2 febbraio 2011 stata intimata solo con lo scritto del 28
giugno 2011.
L’autorità
fiscale dichiarava irricevibile il gravame, con decisione dell’11 agosto 2011,
sottolineando che l’intimazione era avvenuta in modo corretto ed in seguito
erano stati notificati il conguaglio ed un richiamo. Nel reclamo inoltre, non
erano state fornite valide motivazioni atte alla restituzione dei termini.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta
nuovamente la tassazione per il periodo fiscale 2009, ribadendo le
argomentazioni del reclamo e sottolineando che l’onere della prova per la
notifica della decisione del 2 febbraio 2011, del conguaglio come del richiamo è
a carico dell’autorità fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
1.2.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nella
fattispecie, per il fatto che l’autorità di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, la Camera deve limitarsi a verificare
tale aspetto procedurale.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Disposizioni analoghe sono
previste in materia di imposta federale diretta dagli articoli 132 cpv. 1 e 133
cpv. 3 LIFD.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero
il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.2
Come esposto
in narrativa la decisione di tassazione è stata intimata dall’Ufficio di
tassazione il 2 febbraio 2011, mentre il reclamo è stato interposto dal
contribuente l’11 luglio 2011.
Secondo
il ricorrente, la decisione gli sarebbe stata notificata solo il 28 giugno
2011, quando l’Ufficio di tassazione ha risposto a uno scritto del suo
rappresentante.
2.3
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento
o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
2.4
L'autorità
può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne
l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui
la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con
lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base
alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la
legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento
del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione
(DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario
si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però
all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non
raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più
volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui
pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo
esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli
atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera
raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità
vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora
notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27
p. 358; Catenazzi, op. cit., p.
66; Corti, L'intimazione delle
decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509
del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e
le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di
procedura per le cause amministrative).
All'autorità di tassazione
non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell’intimazione della
tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di
rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in particolare può essere
raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo
univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla
data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18
febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell'avvenuta intimazione
della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante
una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del
14.
dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.5
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una
decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del
termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l'interessato, a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev'essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga
- nuovamente - notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i
richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende
di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze
del Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n.5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n.2P.163/1995 del 13
giugno 1996 consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova
inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a
decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui
l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II
124.
consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che
notoriamente nell'ambito dell'amministrazione di massa le decisioni vengono per
motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la
giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte
dell'autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con
verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata notificata (DTF 124 V
400.
consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza
5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., art. 138 CPC, p. 579).
2.6
Venendo
al caso in esame, è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta
intimazione della decisione del 2 febbraio 2011, non è stata in grado di fornirla,
essendo la stessa avvenuta per posta semplice.
Ora, si
deve ritenere altamente inverosimile che l’insorgente non abbia ricevuto né la
decisione di tassazione né i successivi conguagli e richiami di pagamento.
In ogni
caso, non si può ignorare che è data una prova indiretta della intimazione.
Infatti, il 19 aprile 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha notificato al
ricorrente una decisione per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, sulla
quale è indicato che tale contributo è determinato in base alla tassazione
fiscale IFD 2009; contro tale decisione il ricorrente ha interposto opposizione
il 19 maggio 2011 sottolineando che il reddito indicato di fr. 50'511 non era
corretto. Ne segue che, al più tardi quando ha preso conoscenza della citata
decisione, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse
emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona
fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare
in tempo utile una nuova intimazione. L’attesa di più di due mesi prima di
intraprendere alcunché è da considerarsi eccessiva.
2.7
Alla luce
di quanto precede, la decisione impugnata, con la quale l’autorità fiscale non
è entrata nel merito del reclamo del contribuente, non può che essere confermata.
Essendo la decisione di tassazione ormai da lungo tempo passata in giudicato, a
questa Camera è precluso l’esame nel merito delle sue contestazioni.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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