Lexipedia

Decisione

80.2011.125

Procedura: inoltro della dichiarazione, diffida, inadempienza del consulente fiscale, curatela amministrativa

17 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

80.2011.125

Data decisione, Autorità:

17.10.2011, CDT

Titolo:

Procedura: inoltro della dichiarazione, diffida, inadempienza del consulente fiscale, curatela amministrativa

DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

art. 198 cpv. 3 LT

art. 198 cpv. 4 LT

art. 198 cpv. 5 LT

Incarto n.

80.2011.125

Lugano

17 ottobre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto

tributario

del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr.

da: RA 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 20 settembre 2011 contro le decisioni

del 18 agosto 2011 in materia di tassa di diffida.

Fatto

- RI 1 e RI

2 hanno convissuto per anni, prima di unirsi in matrimonio lo scorso 3 settembre

2011;

- non

avendo i contribuenti inoltrato le rispettive dichiarazioni fiscali 2009,

neppure dopo un richiamo e malgrado la concessione di quattro proroghe, con

separate decisioni dell’8 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona li

diffidava a collaborare, con l’avvertenza che in caso contrario avrebbe loro

inflitto una multa disciplinare, ponendo a carico di ciascuno una tassa di fr.

30.–;

- con

scritto del 12 agosto 2011, RA 1, agendo in nome e per conto di entrambi i contribuenti,

contestava le diffide e le relative tasse;

- pur

riconoscendo di non essere riuscita ad inviare per tempo le rispettive dichiarazioni

fiscali, la rappresentante confidava nella comprensione dell’autorità di tassazione,

sostenendo fondamentalmente di essersi sovraccaricata di lavoro “con il desiderio

di aiutare tutti”;

- l’Ufficio

di tassazione di Bellinzona, con separate decisioni del 18 agosto 2011, respingeva

il reclamo;

- nelle

Considerandi

motivazioni, l’autorità fiscale spiegava che sarebbe spettato ai contribuenti o

alla loro rappresentante inoltrare in tempo utile le dichiarazioni o perlomeno

richiedere un’ulteriore proroga debitamente motivata;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1, in qualità di rappresentante contrattuale di RI 1 e curatrice di RI 2, postula nuovamente lo

stralcio delle due diffide, ponendo l’accento sulla loro precaria situazione

economica e sulla loro abulia, dovuta alla mancata dimestichezza con la

burocrazia.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo

gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare

la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi

entro un congruo termine;

- la legge

tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa

stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di

reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);

- l’art. 19

del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, stabilisce che “per

ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna

della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla

fonte viene percepita una tassa di fr. 30.−”;

- per

quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria

che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per

coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha

costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a

richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito

tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di

diritto tributario ticinese, p. 126);

- nella

fattispecie, è la stessa rappresentante dei contribuenti ad ammettere di avere

lasciato decorrere infruttuosamente il termine, prorogato fino al 31 maggio

2011, per la presentazione delle rispettive dichiarazioni d’imposta 2009, obbligando

così l’Ufficio di tassazione ad emettere un nuovo richiamo con relativo prelievo,

come imposto dall’art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida;

- le argomentazioni

addotte con il presente ricorso non consentono altra soluzione: l’asserito

sovraccarico di lavoro non può infatti giustificare l’inosservanza degli obblighi

di collaborazione, né tanto meno poteva impedire alla rappresentante di inoltrare

una nuova proroga debitamente motivata all’autorità di tassazione;

- le

diffide in discussione, indirizzate ai contribuenti per il tramite della loro

rappresentante RA 1, appaiono pertanto ineccepibili;

- in analogia

a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale

o di un suo ausiliario va infatti ascritta al contribuente stesso (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, p. 619);

- medesimo

discorso vale nell’ambito di una curatela amministrativa, che a differenza di

una misura tutelare oppure di un’inabilitazione ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC,

non comporta un’interdizione/limitazione dei diritti civili del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar, 2ª ediz., Zurigo

2009, n. 12 ad art. 102-146 LIFD, p. 927; Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 10 ad art. 124

LIFD, p. 273);

- il

ricorso è conseguentemente respinto;

- eventuali

difficoltà finanziarie causate dal pagamento delle tasse amministrative potranno

semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;

- vista la particolare

situazione dei contribuenti, questa Camera rinuncia a prelevare tassa di

giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster