80.2011.125
Procedura: inoltro della dichiarazione, diffida, inadempienza del consulente fiscale, curatela amministrativa
17 ottobre 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
80.2011.125
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CDT
Titolo:
Procedura: inoltro della dichiarazione, diffida, inadempienza del consulente fiscale, curatela amministrativa
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 198 cpv. 3 LT
art. 198 cpv. 4 LT
art. 198 cpv. 5 LT
Incarto n.
80.2011.125
Lugano
17 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 20 settembre 2011 contro le decisioni
del 18 agosto 2011 in materia di tassa di diffida.
Fatto
- RI 1 e RI
2 hanno convissuto per anni, prima di unirsi in matrimonio lo scorso 3 settembre
2011;
- non
avendo i contribuenti inoltrato le rispettive dichiarazioni fiscali 2009,
neppure dopo un richiamo e malgrado la concessione di quattro proroghe, con
separate decisioni dell’8 luglio 2011, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona li
diffidava a collaborare, con l’avvertenza che in caso contrario avrebbe loro
inflitto una multa disciplinare, ponendo a carico di ciascuno una tassa di fr.
30.–;
- con
scritto del 12 agosto 2011, RA 1, agendo in nome e per conto di entrambi i contribuenti,
contestava le diffide e le relative tasse;
- pur
riconoscendo di non essere riuscita ad inviare per tempo le rispettive dichiarazioni
fiscali, la rappresentante confidava nella comprensione dell’autorità di tassazione,
sostenendo fondamentalmente di essersi sovraccaricata di lavoro “con il desiderio
di aiutare tutti”;
- l’Ufficio
di tassazione di Bellinzona, con separate decisioni del 18 agosto 2011, respingeva
il reclamo;
- nelle
Considerandi
motivazioni, l’autorità fiscale spiegava che sarebbe spettato ai contribuenti o
alla loro rappresentante inoltrare in tempo utile le dichiarazioni o perlomeno
richiedere un’ulteriore proroga debitamente motivata;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RA 1, in qualità di rappresentante contrattuale di RI 1 e curatrice di RI 2, postula nuovamente lo
stralcio delle due diffide, ponendo l’accento sulla loro precaria situazione
economica e sulla loro abulia, dovuta alla mancata dimestichezza con la
burocrazia.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo
gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare
la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi
entro un congruo termine;
- la legge
tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di
reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- l’art. 19
del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, stabilisce che “per
ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna
della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla
fonte viene percepita una tassa di fr. 30.−”;
- per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per
coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, p. 126);
- nella
fattispecie, è la stessa rappresentante dei contribuenti ad ammettere di avere
lasciato decorrere infruttuosamente il termine, prorogato fino al 31 maggio
2011, per la presentazione delle rispettive dichiarazioni d’imposta 2009, obbligando
così l’Ufficio di tassazione ad emettere un nuovo richiamo con relativo prelievo,
come imposto dall’art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida;
- le argomentazioni
addotte con il presente ricorso non consentono altra soluzione: l’asserito
sovraccarico di lavoro non può infatti giustificare l’inosservanza degli obblighi
di collaborazione, né tanto meno poteva impedire alla rappresentante di inoltrare
una nuova proroga debitamente motivata all’autorità di tassazione;
- le
diffide in discussione, indirizzate ai contribuenti per il tramite della loro
rappresentante RA 1, appaiono pertanto ineccepibili;
- in analogia
a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale
o di un suo ausiliario va infatti ascritta al contribuente stesso (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, p. 619);
- medesimo
discorso vale nell’ambito di una curatela amministrativa, che a differenza di
una misura tutelare oppure di un’inabilitazione ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC,
non comporta un’interdizione/limitazione dei diritti civili del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar, 2ª ediz., Zurigo
2009, n. 12 ad art. 102-146 LIFD, p. 927; Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 10 ad art. 124
LIFD, p. 273);
- il
ricorso è conseguentemente respinto;
- eventuali
difficoltà finanziarie causate dal pagamento delle tasse amministrative potranno
semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;
- vista la particolare
situazione dei contribuenti, questa Camera rinuncia a prelevare tassa di
giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster