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Decisione

80.2011.126

Procedura: pagamento di imposte calcolate su reddito "sopravvalutato", nessuna ripercussione sul calcolo delle imposte dei periodi successivi, possibilità di revisione

23 febbraio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 15 novembre 2006, l’CO 1 notificava all’ing. RI 1 la tassazione

IC/IFD 2005, nella quale il reddito era commisurato in fr. 55'100.– per l’IC ed

in fr. 59'800.– per l’IFD, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr.

1'397'000.–.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 novembre 2006,

nel quale contestava dapprima la mancata deduzione delle spese per malattia,

argomentando di aver dovuto sostenere spese per controlli sanitari e per medicine

non pagati dall’assicurazione. In secondo luogo, chiedeva spiegazioni in merito

all’aumento del valore di stima della sostanza immobiliare.

L’autorità

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 luglio

2011. Per quanto attiene alle spese di malattia, confermava la propria precedente

decisione, rilevando che “nel caso in esame, le spese (non documentate) restano

comunque inferiori alla franchigia del 5% del reddito netto intermedio”. Quanto

alla stima della sostanza immobiliare, alla luce della sentenza del Tribunale

d’espropriazione del 28 aprile 2009, acconsentiva a ridurla a fr. 890'655.–.

C. Con

scritto del 18 luglio 2011 all’Ufficio di tassazione, l’ing. RI 1 ha affermato di doversi “purtroppo” opporre alla decisione su reclamo, “in particolare per quel che

concerne le spese mediche da me sostenute, comprovate da pezze giustificative,

da Voi ignorate, ed alle spese legali da me sostenute”. Aggiunge che le pretese

fiscali non tengono conto della sua attuale situazione finanziaria e conclude

rilevando che “l’ufficio contribuzioni mi deve un ristorno di imposte da me pagate

in più, dal 1958, di oltre fr. 1'900'000.–“, come avrebbe già ripetutamente

sostenuto.

Interpellato

dall’Ufficio di tassazione, con lettera del 14 luglio 2011, circa la sua intenzione

di ricorrere alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha dapprima preteso

una risposta dello stesso ufficio (lettera del 19 luglio 2011), mentre, nel

corso di un’audizione tenutasi il 20 settembre 2011 dinanzi all’autorità fiscale,

ha poi chiesto di trasmettere il suo scritto del 18 luglio 2011 alla Camera di

diritto tributario, quale ricorso.

D. Il

20 ottobre 2011, il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, chiedendogli

di precisare quali siano gli oggetti in contestazione e di conformarsi alle

esigenze di motivazione richieste dalle norme applicabili.

L’insorgente

ha risposto in data 25 ottobre 2011, affermando in particolare di avere a

disposizione nel suo ufficio le raccomandate già inviate all’Ufficio di

tassazione in merito alla questione delle “imposte pagate in più dal 1958… unitamente

a circa 10 kg di documentazione”, che egli tuttavia non può portare personalmente

a causa della gotta che lo affligge.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi

degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel

merito dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione,

a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Secondo

gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i

documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.

È dubbio

che la lettera del 18 luglio 2011, indirizzata all’Ufficio di tassazione ed in

seguito trasmessa a questa Camera con il consenso del contribuente, adempia i

requisiti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, stabiliti dalle

disposizioni legali menzionate.

La

questione può peraltro restare aperta, poiché il ricorso deve in ogni caso

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Nella sua

lettera del 18 luglio 2011, considerata ricorso, il ricorrente lamenta anzitutto

la mancata deduzione delle spese di malattia.

2.2

Secondo

l'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, sono deducibili le spese per malattia e infortunio

del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando

tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento

dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 -33 (LIFD).

Analogamente,

l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT prevede, a sua volta che sono deducibili le

spese per malattia e infortunio

del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando

tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento

del reddito imponibile, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33 LT.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di

provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato

principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14

dicembre 2006, consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre

2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum

DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).

2.3

Nella

dichiarazione fiscale 2005, il contribuente si era limitato ad indicare di

avere sostenuto spese per malattia e infortunio nella misura di fr. 407.–,

senza peraltro compilare ed allegare l’apposito modulo 6. Aveva poi calcolato

la franchigia del 5% del reddito netto intermedio (fr. 2'760.–), ma, invece di

dedurla dall’ammontare delle spese per malattia indicate, aveva sommato i due

importi, facendo in tal modo valere una deduzione di fr. 3'167.–.

Correttamente,

l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in questione, ritenendo anche

superflua la richiesta dei giustificativi, proprio perché l’ammontare delle spese

asseritamente sostenute (fr. 407.–) era ampiamente inferiore al 5% del reddito

netto intermedio.

Poiché

neppure con il ricorso a questa Camera l’insorgente ha ritenuto di dover giustificare

i costi sostenuti, la decisione impugnata non può che essere confermata.

3.

Con

un’ulteriore censura contenuta nella lettera del 18 luglio 2011, il

contribuente rimprovera all’Ufficio di tassazione di non avere tenuto

minimamente conto della sua attuale situazione finanziaria, che risulterebbe dalla

sua ultima dichiarazione.

A questo

proposito, basti ricordare al ricorrente che la decisione impugnata concerne

l’accertamento dei redditi e della sostanza del periodo fiscale 2005.

L’eventuale deterioramento della sua situazione finanziaria intervenuto negli

anni successivi è pertanto del tutto irrilevante.

Qualora

il contribuente ritenesse di adempiere le condizioni per beneficiare di un

condono, dovrebbe indirizzare la relativa istanza all’autorità competente (cioè

l’Ufficio esazione e condoni), comprovando di essere caduto nel bisogno e che

il pagamento dell’imposta gli tornerebbe oltremodo gravoso (articoli 246 cpv. 1

LT e 167 cpv. 1 LIFD).

4.

Ancor

meno legata alla decisione impugnata è la questione, sollevata per ultima nella

lettera del 18 luglio 2011, delle “imposte pagate in più dal 1958”.

È

immediatamente evidente che l’eventuale pagamento di imposte calcolate su un

reddito o una sostanza sopravvalutati non può avere alcuna ripercussione sul

calcolo delle imposte per il periodo fiscale 2005, che devono necessariamente

tener conto degli elementi imponibili del periodo fiscale stesso.

Se il

ricorrente ritenesse che le decisioni di tassazione di precedenti periodi

fiscali debbano essere rivedute a suo vantaggio, in seguito alla scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi o perché l’autorità ha violato

principi essenziali di procedura o, ancora, perché le decisioni sono state

condizionate da un crimine o da un delitto, potrebbe inoltrare un’istanza di

revisione all’Ufficio di tassazione competente, secondo gli articoli 232 ss. LT

e 147 ss. LIFD. Il contribuente deve peraltro tener presente che la domanda di

revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione

(articoli 233 LT e 148 LIFD).

Fintantoché

non avrà ottenuto la revisione delle decisioni di tassazione dei periodi nei

quali ritiene di avere pagato imposte non dovute, l’insorgente non potrà chiaramente

pretendere di compensare tali importi con i tributi di periodi successivi.

In ogni

caso, l’art. 125 cpv. 3 CO esclude che possano estinguersi mediante compensazione

contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico

verso gli enti pubblici.

5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere

respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Lugano.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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