80.2011.126
Procedura: pagamento di imposte calcolate su reddito "sopravvalutato", nessuna ripercussione sul calcolo delle imposte dei periodi successivi, possibilità di revisione
23 febbraio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2011.126
Data decisione, Autorità:
23.02.2012, CDT
Titolo:
Procedura: pagamento di imposte calcolate su reddito "sopravvalutato", nessuna ripercussione sul calcolo delle imposte dei periodi successivi, possibilità di revisione
REVISIONE
art. 147 LIFD
art. 148 LIFD
art. 232 LT
art. 233 LT
Incarto n.
80.2011.126
Lugano
23 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 18 luglio 2011 contro la decisione del 6
luglio 2011 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. Con
decisione del 15 novembre 2006, l’CO 1 notificava all’ing. RI 1 la tassazione
IC/IFD 2005, nella quale il reddito era commisurato in fr. 55'100.– per l’IC ed
in fr. 59'800.– per l’IFD, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr.
1'397'000.–.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 novembre 2006,
nel quale contestava dapprima la mancata deduzione delle spese per malattia,
argomentando di aver dovuto sostenere spese per controlli sanitari e per medicine
non pagati dall’assicurazione. In secondo luogo, chiedeva spiegazioni in merito
all’aumento del valore di stima della sostanza immobiliare.
L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 luglio
2011. Per quanto attiene alle spese di malattia, confermava la propria precedente
decisione, rilevando che “nel caso in esame, le spese (non documentate) restano
comunque inferiori alla franchigia del 5% del reddito netto intermedio”. Quanto
alla stima della sostanza immobiliare, alla luce della sentenza del Tribunale
d’espropriazione del 28 aprile 2009, acconsentiva a ridurla a fr. 890'655.–.
C. Con
scritto del 18 luglio 2011 all’Ufficio di tassazione, l’ing. RI 1 ha affermato di doversi “purtroppo” opporre alla decisione su reclamo, “in particolare per quel che
concerne le spese mediche da me sostenute, comprovate da pezze giustificative,
da Voi ignorate, ed alle spese legali da me sostenute”. Aggiunge che le pretese
fiscali non tengono conto della sua attuale situazione finanziaria e conclude
rilevando che “l’ufficio contribuzioni mi deve un ristorno di imposte da me pagate
in più, dal 1958, di oltre fr. 1'900'000.–“, come avrebbe già ripetutamente
sostenuto.
Interpellato
dall’Ufficio di tassazione, con lettera del 14 luglio 2011, circa la sua intenzione
di ricorrere alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha dapprima preteso
una risposta dello stesso ufficio (lettera del 19 luglio 2011), mentre, nel
corso di un’audizione tenutasi il 20 settembre 2011 dinanzi all’autorità fiscale,
ha poi chiesto di trasmettere il suo scritto del 18 luglio 2011 alla Camera di
diritto tributario, quale ricorso.
D. Il
20 ottobre 2011, il giudice delegato si è rivolto al ricorrente, chiedendogli
di precisare quali siano gli oggetti in contestazione e di conformarsi alle
esigenze di motivazione richieste dalle norme applicabili.
L’insorgente
ha risposto in data 25 ottobre 2011, affermando in particolare di avere a
disposizione nel suo ufficio le raccomandate già inviate all’Ufficio di
tassazione in merito alla questione delle “imposte pagate in più dal 1958… unitamente
a circa 10 kg di documentazione”, che egli tuttavia non può portare personalmente
a causa della gotta che lo affligge.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi
degli art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel
merito dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione,
a condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Secondo
gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve i particolare indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i
documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente.
È dubbio
che la lettera del 18 luglio 2011, indirizzata all’Ufficio di tassazione ed in
seguito trasmessa a questa Camera con il consenso del contribuente, adempia i
requisiti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, stabiliti dalle
disposizioni legali menzionate.
La
questione può peraltro restare aperta, poiché il ricorso deve in ogni caso
essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Nella sua
lettera del 18 luglio 2011, considerata ricorso, il ricorrente lamenta anzitutto
la mancata deduzione delle spese di malattia.
2.2
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD, sono deducibili le spese per malattia e infortunio
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 -33 (LIFD).
Analogamente,
l'art. 32 cpv. 1 lett. i LT prevede, a sua volta che sono deducibili le
spese per malattia e infortunio
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33 LT.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di
provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato
principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre
2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).
2.3
Nella
dichiarazione fiscale 2005, il contribuente si era limitato ad indicare di
avere sostenuto spese per malattia e infortunio nella misura di fr. 407.–,
senza peraltro compilare ed allegare l’apposito modulo 6. Aveva poi calcolato
la franchigia del 5% del reddito netto intermedio (fr. 2'760.–), ma, invece di
dedurla dall’ammontare delle spese per malattia indicate, aveva sommato i due
importi, facendo in tal modo valere una deduzione di fr. 3'167.–.
Correttamente,
l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione in questione, ritenendo anche
superflua la richiesta dei giustificativi, proprio perché l’ammontare delle spese
asseritamente sostenute (fr. 407.–) era ampiamente inferiore al 5% del reddito
netto intermedio.
Poiché
neppure con il ricorso a questa Camera l’insorgente ha ritenuto di dover giustificare
i costi sostenuti, la decisione impugnata non può che essere confermata.
3.
Con
un’ulteriore censura contenuta nella lettera del 18 luglio 2011, il
contribuente rimprovera all’Ufficio di tassazione di non avere tenuto
minimamente conto della sua attuale situazione finanziaria, che risulterebbe dalla
sua ultima dichiarazione.
A questo
proposito, basti ricordare al ricorrente che la decisione impugnata concerne
l’accertamento dei redditi e della sostanza del periodo fiscale 2005.
L’eventuale deterioramento della sua situazione finanziaria intervenuto negli
anni successivi è pertanto del tutto irrilevante.
Qualora
il contribuente ritenesse di adempiere le condizioni per beneficiare di un
condono, dovrebbe indirizzare la relativa istanza all’autorità competente (cioè
l’Ufficio esazione e condoni), comprovando di essere caduto nel bisogno e che
il pagamento dell’imposta gli tornerebbe oltremodo gravoso (articoli 246 cpv. 1
LT e 167 cpv. 1 LIFD).
4.
Ancor
meno legata alla decisione impugnata è la questione, sollevata per ultima nella
lettera del 18 luglio 2011, delle “imposte pagate in più dal 1958”.
È
immediatamente evidente che l’eventuale pagamento di imposte calcolate su un
reddito o una sostanza sopravvalutati non può avere alcuna ripercussione sul
calcolo delle imposte per il periodo fiscale 2005, che devono necessariamente
tener conto degli elementi imponibili del periodo fiscale stesso.
Se il
ricorrente ritenesse che le decisioni di tassazione di precedenti periodi
fiscali debbano essere rivedute a suo vantaggio, in seguito alla scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi o perché l’autorità ha violato
principi essenziali di procedura o, ancora, perché le decisioni sono state
condizionate da un crimine o da un delitto, potrebbe inoltrare un’istanza di
revisione all’Ufficio di tassazione competente, secondo gli articoli 232 ss. LT
e 147 ss. LIFD. Il contribuente deve peraltro tener presente che la domanda di
revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione
(articoli 233 LT e 148 LIFD).
Fintantoché
non avrà ottenuto la revisione delle decisioni di tassazione dei periodi nei
quali ritiene di avere pagato imposte non dovute, l’insorgente non potrà chiaramente
pretendere di compensare tali importi con i tributi di periodi successivi.
In ogni
caso, l’art. 125 cpv. 3 CO esclude che possano estinguersi mediante compensazione
contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico
verso gli enti pubblici.
5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
respinto, nella limitata misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Lugano.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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